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NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I QUATER

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(1)

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA DIPPS.333A.UC@PECPS.INTERNO.IT

gabinetto.ministro@pec.interno.it

*°*

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB

DELL’AMMINISTRAZIONE

(T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I QUATER, ORD., 10.07.2019, N. 4662) RICORSO PERACCHIO Christian Vs MINISTERO DELL’INTERNO

(T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I QUATER, N.R.G. 7612/2019) *°*

Il sottoscritto Avv. Enrico GALLO del foro di Cuneo (C.F.

GLLNRC75C12H727Z) nella sua qualità di difensore PERACCHIO Christian nato a Cuneo il giorno 29/6/1992, (C.F. PRC CRS92H29D205H), res.te in Boves Via Tenente Beppe Lerda n. 5, come da procura depositata nella vertenza causa T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Quater, N.R.G. 7612/2019,

pec: avv.gallo.enrico@pec.giuffre.it

*°*

PREMESSO

- Che, con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il sig.

PERACCHIO ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

del Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e d), del D.P.R. n.

335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n.

1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica; della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell’articolo 2049 del Codice dell’ordinamento militare” nella patte in cui impedisce a patte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i

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soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, nonché dell'attestato di bilinguismo”, rendendosi necessaria l’apposita procedura di verifica di cui all’articolo 4° nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; del Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell’accertamento dell’efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà, o impedisce, a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; dell’articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”

convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell’Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare” ed impedisce a patte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare; del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell’8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; nonché per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito; nonché degli atti tutti presupposti, antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento, anche con riferimento al provvedimento relativo alla graduatoria agli atti numero 333-B/12D.2.17/16263 Direzione Centrale

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per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concorsuali, pubblicato il 27 ottobre 2017;

- Con il suddetto ricorso sono state articolate le seguenti censure.

* * * F A T T O

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato (GU n.40 del 26-5- 2017) per esame a 893 posti allievi agenti della Polizia di Stato (v. doc. 1);

2. Il bando di concorso 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333 -B/12D.2.17/6686, all’art. 1 prevede che “Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, sono indetti i seguenti concorsi pubblici: a) concorso pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato…”;

3. Il sopraindicato bando di concorso, all’articolo 4 comma 1, prevede che “I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione ai concorsi del presente bando, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30°

anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165; f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e nel D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207…”;

4. Il sopraindicato bando di concorso, all’articolo 4 comma 3, prevede che “I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell’età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo.”;

5. Il sopraindicato bando di concorso, all’articolo 12, prevede che “1. I candidati risultati idonei alla prova d’esame scritta saranno convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto dei seguenti criteri: per il concorso di cui all’art. 1, primo comma, lettera a) del presente bando sarà convocato, seguendo l’ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso; per il concorso di cui alla successiva lettera b) dell’art. 1, primo comma citato, saranno convocati i primi 300 candidati idonei, seguendo l’ordine della relativa graduatoria; per il concorso di cui alla successiva lettera c) del medesimo art. 1, primo comma, saranno convocati i primi 130 candidati idonei, seguendo l’ordine della relativa graduatoria. 2. Inoltre, saranno convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell’ultimo convocato in base ai criteri stabiliti dal comma precedente. Qualora il numero dei candidati, dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti, si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei

(4)

posti banditi per ciascuno dei suddetti tre concorsi, l’Amministrazione potrà convocare, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine delle relative graduatorie”.

6. Dopo la pubblicazione del bando di concorso e, precisamente il 29 maggio 2017, Decreto Legislativo 95/2017, è stato abbassato a 26 anni il limite massimo di età per accedere alla qualifica di agente di polizia e di individuare nel diploma di scuola superiore il titolo richiesto.

7. l’articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n.

135 convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n.

12, al punto sub b) limita le assunzioni dell’Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare” ovvero con conseguente abbassamento a 26 anni il limite massimo di età per accedere alla qualifica di agente di polizia ed individuazione nel diploma di scuola superiore il titolo richiesto.

8. nel caso di specie, all’odierno ricorrente è stato attribuito il Codice identificativo della domanda 618195, con risultato della prova scritta pari a 9,00 (v. doc. 8);

9. Nella graduatoria (allegata al provvedimento prodotto sub doc. 2 numero 333-B/12D.2.17/16263 Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concorsuali pubblicato il 27 ottobre 2017) il ricorrente è al numero 7280, con il punteggio di 9,25;

10. Il ricorrente è nato il 29/6/1992 (ad oggi ha 26 anni) ed è in possesso esclusivamente del diploma di licenza media inferiore;

11. Nella Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio, nonche' dell'attestato di bilinguismo” il ricorrente, avente il sopraindicato codice identificativo 618195, è al numero 1331;

12. Il sopraindicato codice identificativo 618195 del ricorrente non risulta nella Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio”;

13. Il sopraindicato codice identificativo 618195 del ricorrente non risulta nella Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n.

95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell’articolo 2049 del Codice dell’ordinamento militare”;

(5)

*°*

Avverso siffatti provvedimenti, nonché avverso tutti gli atti in epigrafe meglio indicati, ritenuti illegittimi e comunque gravemente pregiudizievoli, il sig. PERACCHIO si vede costretto a proporre il presente ricorso per le seguenti ragioni di

D I R I T T O - I -

ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - INATTENDIBILITÀ DELLE VALUTAZIONI - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ DEL GIUDIZIO VALUTATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO NELLE SELEZIONI CONCORSUALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PIÙ MERITEVOLE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO DEI CANDIDATI AI CONCORSI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CORRETTEZZA E DEL BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ABUSO E SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 10 DELLA L.

241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ ART. 12 COMMA 1 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA.

In primo luogo va rilevato come il cd. “decreto semplificazione” (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12) abbia fissato le condizioni per lo scorrimento della graduatoria del concorso per le nuove assunzioni allievi agenti di Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico, ossia mediante la convocazione alle prove fisiche dei cd. civili che non abbiano compiuto 26 anni di età e che siano in possesso del diploma di scuola superiore. I nuovi criteri di selezione prevedendo, quindi, un’età non superiore a 26 anni e il diploma superiore, richiedono requisiti che costituiscono una disparità rispetto ai partecipanti al concorso del 26 maggio 2017 il cui bando, infatti, prevedeva per la partecipazione al concorso un’età inferiore a 30 anni. Con queste nuove regole, come nel caso che ci occupa, un candidato con punteggio superiore, sarà superato da chi ha ottenuto un punteggio inferiore, preferito in base a criteri creati ex post dell’età e del titolo di studio, andando peraltro a modificare una graduatoria di soggetti già selezionati idonei dall’Amministrazione, in attesa solo di essere convocati alle prove di efficienza fisica ed attitudinali. Risulta palese, pertanto, l’illegittimità degli atti impugnati per disparità di trattamento ed inattendibilità delle valutazioni nonché violazione dei criteri di valutazione.

Quanto sopra, inoltre, costituisce un eccesso di potere per travisamento, illogicità, irrazionalità del giudizio valutativo; violazione del principio del più meritevole, violazione del principio dell’affidamento dei candidati ai concorsi nella legalità e legittimità dell’azione amministrativa; violazione delle regole della correttezza e del buon andamento dell’Amministrazione, in quanto la selezione non ha consentito l’individuazione del più meritevole.

Quanto sopra costituisce, altresì, un eccesso di potere per abuso e sviamento in quanto il potere amministrativo è stato veicolato alla soddisfazione di interessi antitetici rispetto a quelli verso cui è finalizzata la selezione concorsuale. Sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 1 L.

(6)

241/1990 comma 1, secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. La contestata violazione sussiste anche perché l’Amministrazione è incorsa nella violazione delle regole di buona amministrazione infrangendo i sopra indicati principi: ha disatteso il principio di economicità nella misura in cui ha impiegato un’attività di verifica per l’espletamento dell’attività concorsuale per poi scostarsi dalla conclusioni, rendendo vanamente spesa l’attività di verifica;

ha disatteso il principio d’imparzialità perché l’Amministrazione è incorsa in disparità di trattamento; L’art. 3 della L. 241/1990 obbliga l’Amministrazione a corredare il provvedimento di motivazione, compresi i provvedimenti inerenti i pubblici concorsi. Nulla di tutto ciò si rinviene negli atti impugnati.

- II -

ILLEGITTIMITA’ ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE I provvedimenti impugnati sono del tutto carenti di motivazione, in palese violazione del disposto ex art. 3 legge 241/1990 secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale,

deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

*°*

- Con ordinanza cautelare n. 4662 del 10/07/2019, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. I-Quater ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha ammesso con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 nonché ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 maggio 2020 ore 12:00.

*°*

Tanto premesso, il sottoscritto Avv. Enrico GALLO, nella qualità anzidetta CHIEDE

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito internet della Amministrazione resistente la pubblicazione degli atti allegati alla presente così di seguito nominati: 1) sunto del ricorso introduttivo.pdf. 2) Ordinanza del TAR Lazio – Roma, sez. I-Quater, n. 4662 del 10.07.2019.pdf.

Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre giorni 45 (quarantacinque) dalla data del 10.07.2019, ovvero entro il 23 agosto 2019 in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio,

Cuneo, li 12.8.2019 Avv. Enrico GALLO

Firmato digitalmente da

ENRICO GALLO

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