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CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

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TRIBUNALE DI SASSARI RICORSO EX ART.702 BIS C.P.C. CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI Nell’interesse di:

IMMOBILIARE CHAMPOLUC SRL, con sede in Rimini, via Variano 16, p.iva 01243430400 in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Rossi Luca, nato a Rimini ed ivi residente in via Variano 16/C , elettivamente domiciliata in Sassari, viale Caprera 30, presso lo studio dell’avv. Luigi Poddighe (PDDLGU73A25 I452E), che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 1782215491, ovvero all’indirizzo pec:

luigi.poddighe@legalmail.it;

CONTRO

FIMO S.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.80016190078, con sede legale in Chiasso (Svizzera).

PREMESSO CHE IN FATTO

L’odierna ricorrente, in persona del legale rappresentante, possiede da oltre trent’anni in modo assoluto, esclusivo, continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico i terreni siti in Sassari Nurra – località “Ebi Dozzi”, contraddistinti al NCT di Sassari, Sezione Nurra (I452B), f. 45, particelle:

- 57, di ha 2 are 22 ca 00, incolto, reddito dominicale 3,44 e reddito agrario 2,29;

- 61, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 62, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 63, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 64, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 59, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26 (Doc. 1 Visure catastali storiche per immobile, Doc. 2 Visure catastali per soggetto Fimo S.A., Doc. 3 Mappe catastali, Doc.4 Fotografie immobile).

Tale possesso, utile ai fini dell’usucapione, è maturato in ragione e conseguenza dei seguenti fatti ed avvenimenti:

1) In data 9.10.1971, in forza di atto di acquisto a rogito del notaio dott. Mario Demartini, repertorio n.

11412, raccolta n. 18867 (Doc. 5 Atto di acquisto), la società ricorrente ha acquistato i terreni siti Sassari

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Nurra – località “Ebi Dozzi”, distinto al Catasto terreni del comune di Sassari, sezione Nurra, Foglio 45, mappale 11, porzione AA adibita a pascolo, classe 4, superficie ha 4, are 34 e ca 56, reddito dominicale 11,22 e reddito agrario 4,29 e porzione AB adibita a pascolo arb., superficie ha 24, are 84, ca. 23, reddito dominicale 256,60 e reddito agrario 256,60 e ne ha esercitato il possesso sulla base del convincimento che l’estensione di detto terreno arrivasse fino al confine con la proprietà del sig.

Troglia, titolare dei terreni distinti al medesimo catasto, al foglio 45 mappale 46 (Doc. 6 Ortofoto proprietà Champoluc perimetro magenta, Troglia perimetro blu, Fimo SA perimetro rosso).

2) In data 18.01.2021, al fine di estendere la propria proprietà e costituire un unico compendio aziendale da destinare alla coltivazione produzione naturale di elicriso, la ricorrente ha acquistato con decreto di trasferimento n.33/2021 disposto dal Tribunale di Sassari i confinanti terreni, di proprietà del sig.

Troglia Bruno, e precisamente al foglio 45, mappali 5 e 46 (Doc. 7 Decreto di trasferimento e nota di trascrizione e Doc. 8 Visura catastale per soggetto Champoluc).

3) Solo in occasione di detto acquisto e della pratica di miglioramento fondiario, di cui la ricorrente ha incaricato l’agronomo Dott. Marco Leoni, ci si è avveduti che una minima porzione di terreno interclusa tra i due terreni di proprietà della Champoluc in forza di legittimi titoli e provenienze a titolo derivativo, nonostante il possesso ultratrentennale – a far data infatti dal primo acquisto del 1971 – pacifico, pubblico, ininterrotto, risulti formalmente intestato a soggetti terzi, mai conosciuti, né visti sui fondi e neppure reperiti in seguito alle ricerche effettuate dal mese di gennaio del corrente anno, in seguito alla relativa scoperta di intestazione formale.

4) I terreni posseduti ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente dalla ricorrente a partire dal 1971, ritenuti parte del proprio terreno e come tali utilizzati, risultano formalmente intestati ad una società estera, tale “Fimo S.A.” alla quale con atto a rogito del Notaio Dott. Alessio Santoro in Torino, in data 12.03.1982, repertorio n. 211007, registrato in Torino il 05.04.1982 al n.15034, trascritto presso la conservatoria di Sassari al RP 3099 e RG3885 in data 13.04.1982, la società Porto Palmas srl ha assegnato quale socio, a tacitazione e in corrispettivo di tutte le quote costituenti l’intero capitale sociale i terreni de quo e precisamente al foglio 45 gli attuali mappali 57,61,62,63, 64 e 59 (Doc.9 Nota di trascrizione negozio assegnazione Porto Palmas – Fimo S.A.), e ciò nonostante neppure al momento del rogito la società dante causa ne abbia avuto il possesso.

5) La società ricorrente, pertanto dalla data del primo acquisto (09.10.1971), in riferimento al mappale 11, e fino al confine Troglia, e dal 18.01.2021 in riferimento ai mappali 5 e 46, ha posseduto e tutt’ora

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possiede i terreni che si rappresentano perimetrati in color magenta sulla mappa catastale sovrapposta all’ortofoto (Doc. 10 Ortofoto perimetro magenta proprietà Champoluc e perimetro rosso Fimo SA).

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I terreni menzionati, come si evince chiaramente dall’immagine di cui sopra e dalla cronologia fotografica dal 1998 ad oggi dei terreni de quo, la cui rappresentazione è stata acquisita tramite Fonte Geoportale, Google Maps e Google Hearth (Doc. 11 Cronologia fotografica aerea dal 1998 al 2021) affacciano sul mare, non hanno alcuna recinzione, né la avevano fino a quando il sig. Troglia Bruno era proprietario dei mappali confinanti nn.5 e 46, ora di proprietà anch’essi della ricorrente; sono rimasti inalterati nel corso del tempo, in quanto nessun intervento vi è stato da parte di alcuno, e l’unica stradina presente con tutte le sue diramazioni a servizio di tutti i terreni fino alla discesa al mare son state sempre curate, sistemate, tracciate, tenute in ordine e pulite dalla ricorrente.

Fino a quando i due grandi fondi confinanti erano di proprietà rispettivamente della Champoluc e del sig.

Troglia Bruno, questi ultimi congiuntamente avevano autorizzato il sig. Cualbu al pascolo sin dagli anni ‘70, ciascuno per la propria proprietà ed in particolare la ricorrente aveva, ritenendolo proprio, autorizzato il pascolo anche sui fondi oggetto del presente procedimento, senza che mai nessuno abbia sollevato opposizione o contestazione alcuna.

Non solo.

Nel procedimento civile azionato dal sig. Cualbu Rino contro l’odierna ricorrente, con causa civile di primo grado definita con sentenza n.1111/2010 del Tribunale di Sassari e impugnata davanti alla Corte d’appello col procedimento iscritto al RG 94/2011, è stato acclarato dal Collegio che la Champoluc Immobiliare abbia sempre posseduto i terreni fino al confine con la proprietà Troglia, esercitando il proprio possesso anche tramite il sig. Cualbu, in forza del contratto di comodato con lo stesso stipulato, grazie al quale è emerso pacificamente che l’odierna ricorrente ha sempre esercitato il possesso, anche nella forma mediata, sui terreni oggetto del presente procedimento. In particolare nella motivazione della sentenza, il Collegio afferma che “… come riferito dal geometra della Champoluc, i confini con la proprietà Troglia furono apposti da lui stesso per conto della società; che il terreno non aveva mai subito mutamenti per tutto il tempo in cui Cualbu Antonio lo aveva posseduto e/o utilizzato ed era sempre rimasto lo stesso di tanto tempo prima; che l’intenzione della proprietaria era inizialmente quella di realizzare un progetto di edificazione del terreno, assentito dal Comune, e poi mai più realizzato per il mutamento della normativa, mentre successivamente, l0intenzione rea quello di venderlo; che l’amministratore della società era in ottimi rapporti con il Cualbu Antonio e che tra di loro c’era l’accordo secondo il quale il Cualbu poteva usare il terreno per far pascolare il proprio bestiame fino alla futura vendita dell’immobile e che il vantaggio che la società ne ricavava era costituito dal poter confidare nella tenuta e pulizia del bene; che, seppur raramente, l’amministratore della società e poi il di lui figlio, si recavano nei luoghi di causa e venivano invitati a pranzo dal Cualbu. Tali circostanze venivano confermate dalla moglie di

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Cualbu Antonio, la quale dichiarava: che il marito usava il terreno per far pascolare gli animali ben sapendo che la proprietà era del sig. Rossi quale amministratore della società Champoluc; che il marito si era impegnato a rilasciare il terreno non appena il Rossi avesse trovato un acquirente; che dopo la morte del marito, in data 12.10.2000, sottoscriveva con il figlio di Rossi, succeduto nella carica di amministratore della Champoluc, un contratto di comodato, (depositato in atti dalla convenuta) con specificazione che i rapporti dovevano rimanere uguali a quelli fino ad allora intercorsi.” (Doc. 12 Sentenza Corte d’Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari n. 253/2016).

6) Stante la destinazione naturalistica del terreno, coperto da macchia mediterranea ed in particolare di elicriso, oltre al fatto che detti terreni non sono recintati, la ricorrente ha incaricato nel corso degli anni professionisti di fiducia al fine di eseguire sopralluoghi e controllare lo stato dei luoghi, di modo che non si verificassero molestie al proprio possesso, per evitare ad esempio l’esercizio di pascoli abusi od occupazioni del suolo o arbitrari comportamenti da parte di chi abitualmente percorre le stradine sui terreni di proprietà della ricorrente per accedere alle discese al mare, o ancora attività irregolari di campeggio da parte di turisti e non, che la copertura vegetale rimanesse inalterata e nessuno abbandonasse rifiuti ed altri comportamenti analoghi dannosi della vegetazione e idonei a molestarne il possesso. In particolare dal 2010 l’agronomo Dott. Marco Leoni, si reca periodicamente almeno tre volte a settimana per controllare i terreni, in considerazione anche dalla destinazione produttiva che la ricorrente ha in progetto da tempo di imprimere a detti terreni, per la loro abbondante produzione naturale di elicriso, pianta con proprietà officinali di applicazione erboristica, omeopatica e cosmetica.

7) Ad oggi, mai nessuno si è presentato sul terreno, né ha mai vantato diritti o avanzato richieste.

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IN DIRITTO

8) Da quanto sopra esposto, è palese che la ricorrente ha posseduto l’immobile per cui è causa per oltre vent’anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico ed ha sempre agito come unica ed esclusiva proprietaria. Pertanto, sussistendone tutti gli elementi costitutivi – possesso (esclusivo, pacifico e continuato) e decorso del tempo (dal 1971, quindi ben oltre vent’anni) – l’odierna ricorrente, è certamente piena proprietaria dei summenzionati terreni per usucapione ventennale ai sensi dell’art. 1158 c.c..

9) Tale possesso ultraventennale è acclarato e abbondantemente suffragato dal comportamento attivo della ricorrente e dal totale disinteresse della società Fimo S.A., società finanziaria che probabilmente aveva acquistato gli immobili a fini speculativi per lo sfruttamento turistico ed edilizio ma che, per le successive limitazioni sulla fascia costiera, mai si è occupata dei mappali di cui si controverte.

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10) La società Fimo S.A. è stata individuata quale legittimato passivo, in virtù dell’intestazione formale risultante dai pubblici registri immobiliari - confermata dalla ispezione ipotecaria nel ventennio a nome della Fimo S.A. e del codice fiscale italiano della medesima - dalla quale si evince che dalla data della trascrizione in favore della Fimo S.A. in virtù dell’atto notarile del 1982, nessuna circostanza è sopravvenuta e l’immobile risulta libero da iscrizioni e trascrizioni (Doc. 13 Ispezione ipotecaria soggetto e cf).

***

11) Infine si rileva che la società resistente, intestataria catastale dei terreni de quo, non è reperibile né nei registri della camera di commercio italiana, né in quella svizzera, dove alla data dell’atto notarile era ubicata la sede legale (Chiasso – comune svizzero del Canton Ticino). Detta società è irreperibile e se ne sono perse completamente le tracce, non risulta attualmente menzionata in alcun registro camerale, e le uniche notizie reperite sono riferite a fatti di cronaca che la vedono coinvolta in vicende di tangenti e narcotraffico risalenti alla fine degli anni 90, come si evince dagli articoli raccolti (Doc. 14 Articoli quotidiani sulla Fimo SA e Doc.

15 Ricerca Camera di Commercio Fimo).

12) In particolare dalle pubblicazioni della stampa dell’epoca risultano intricate vicende finanziarie che hanno coinvolto numerose procure sia del territorio nazionale che di altri Stati, a seguito delle quali non si è più avuta alcuna notizia circa l’esistenza e le sorti della Fimo S.A.

Allo stesso modo nominativi di eventuali altri soggetti che potrebbero astrattamente vantare un qualche diritto o pretesa sull’immobile in questione sono sconosciuti, poiché nessuno, al di fuori della Immobiliare Champoluc S.r.l., vi ha esercitato alcun tipo di attività.

***

TUTTO CIÒ PREMESSO

IMMOBILIARE CHAMPOLUC SRL, con sede in Rimini, via Variano 16, p.iva 01243430400 in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Rossi Luca, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale intestato affinché, ai sensi del comma terzo dell’art. 702-bisc.p.c., fissi con decreto l’udienza di comparizione delle parti – tenuto conto che si rende necessario rivolgere al Presidente del Tribunale istanza di autorizzazione alla notifica del predetto ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza e dell’invito alla mediazione per pubblici proclami ex art.150 cpc - e il termine non superiore a dieci giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto, il quale è invitato a costituirsi entro tale termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702-bis, comma quarto, c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione

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oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI: A) Contrariis reiectis;

accertare e dichiarare che la società IMMOBILIARE CHAMPOLUC SRL, con sede in Rimini, via Variano 16, p.iva 01243430400 in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Rossi Luca, è piena ed esclusiva proprietaria, per l’intero, per intervenuta usucapione, dell’immobile sito in Sassari Nurra – località “Ebi Dozzi”, V, contraddistinto al NCT di Sassari, Sezione Nurra (I452B), f. 45, particelle:

- 57, di ha 2 are 22 ca 00, incolto, reddito dominicale 3,44 e reddito agrario 2,29;

- 61, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 62, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 63, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 64, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26;

- 59, di are 25, ca 00, incolto, reddito dominicale 0,39 e reddito agrario 0,26

B) per l’effetto, ordinare all’Agenzia del Territorio di Sassari - Uffici provinciali del Catasto e della

Conservatoria dei Registri immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, di effettuare la trascrizione e voltura catastale dell’emanando provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;

C) con vittoria di spese e competenze dovute a questa difesa.

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IN VIA ISTRUTTORIA chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capi:

A) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl in data 9.10.1971 ha acquistato con atto di compravendita i terreni siti Sassari Nurra – località “Ebi Dozzi”, distinti al Catasto terreni del comune di Sassari, sezione Nurra, Foglio 45, mappale 11, porzione AA adibita a pascolo, e porzione AB adibita a pascolo arb., di circa 30 ettari rappresentati nelle fotografie di cui al doc. 4;

B) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl ha esercitato il possesso sui terreni di cui al punto che precede fino al confine con i terreni di proprietà prima del sig. Vincenzo Troglia e poi del signor Bruno Troglia, titolare dei mappali distinti al medesimo catasto terreni, al foglio 45 mappale 46, rappresentati sulla mappa catastale sovrapporta all’ortofoto e perimetrati in color blu di cui al doc. 6;

C) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl ha acquistato con decreto di trasferimento n.33/2021 del Tribunale di Sassari i confinanti terreni, di proprietà del sig. Troglia Bruno, distinti al foglio 45,

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mappali 5 e 46;

D) Vero che nel mese di gennaio dell’anno 2021 la società Immobiliare Champoluc srl ha incaricato l’agronomo Dott. Marco Leoni della pratica di miglioramento fondiario di detti terreni;

E) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl solo in occasione dell’incarico conferito al dott. Marco Leoni, nel mese di gennaio dell’anno 2021, si è avveduta che una porzione di terreno interclusa tra i due terreni di sua proprietà, raffigurata sulla mappa catastale sovrapporta all’ortofoto e perimetrata in un rettangolo di colore rosso di cui ai docc. 6 e 10; che si mostra, risulta formalmente intestati a soggetti terzi;

F) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl ha posseduto ed utilizzato in modo esclusivo la porzione di terreno di cui al punto che precede sin dal 1971, fino al confine con la proprietà Troglia, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, senza l’opposizione di alcuno nel corso degli anni;

G) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl sin dal 1971 ha posseduto ed utilizzato, in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia della porzione di terreno di cui al punto che precede, mediante la sistemazione ed utilizzo della stradina che lo attraversa, la pulizia del fondo e la concessione dello stesso in comodato a terzi per la custodia ed il pascolo del bestiame, il rilevamento dei confini e lo sviluppo di progetti agrari etc.;

H) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl sin dal 1971 ha incaricato nel corso degli anni professionisti di fiducia, per far eseguire sopralluoghi e controllare lo stato dei luoghi, verificando che non vi fossero pascoli abusi, occupazioni del suolo o arbitrari comportamenti da parte di chi percorre le stradine sui terreni di proprietà della società per accedere al mare, attività irregolari di campeggio e da ultimo per controllare che la copertura vegetale rimanesse inalterata e non fossero abbandonati rifiuti o posti in essere comportamenti dannosi della vegetazione;

I) Vero che la società Immobiliare Champoluc srl dal 2010 ha incaricato il dott. Marco Leoni di recarsi presso i predetti terreni periodicamente, almeno due volte a settimana, al fine di verificare il buono stato e la mancata occupazione del fondo da parte di terzi.

Si indicano in qualità di testimoni:

- Sig. Vincenzo Troglia, residente in Genova, viale Gambaro 4, su tutti i capi;

- Geom. Doro Gavino, Via Bramante da Urbino n. 7, 07046 Porto Torres (SS), su tutti i capi;

- sig. Ibba Gian Claudio: residente in via Miniera Vecchia n. 26 - 07040 - Argentiera - Sassari (SS), su tutti i capi;

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- Dott. Marco Leoni, con studio in Piazza dell'Assunta 1/A - 07040 - Palmadula - Sassari (SS), su tutti i capi.

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SI ALLEGANO IN COPIA, OLTRE ALLA PROCURA ALLE LITI: 1) Visure catastali storiche per immobile,;

2) Visure catastali per soggetto Fimo S.A.;

3) Mappe catastali;

4) Fotografie immobile;

5) Atto di acquisto;

6) Ortofoto proprietà Champoluc perimetro magenta, Troglia perimetro blu, Fimo SA perimetro rosso;

7) Decreto di trasferimento e nota di trascrizione;

8) Visura catastale per soggetto Champoluc;

9) Nota di trascrizione negozio assegnazione Porto Palmas – Fimo S.A.;

10) Ortofoto perimetro magenta proprietà Champoluc e perimetro rosso Fimo SA;

11) SentenzaCorte d’Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari n. 253/2016;

12) SentenzaCorte d’Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari n. 253/2016;

13) Ispezione ipotecaria soggetto e cf;

14) Articoli quotidiani sulla Fimo SA;

15) Ricerca Camera di Commercio Fimo.

Riservato ogni più ampio diritto e facoltà di legge.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa ex art. 15 c.p.c. è ricompreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 ed il contributo unificato è di euro 118,50.

Sassari, 10 maggio 2021 Avv. Luigi Poddighe

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