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PROFESSIONISTI: MANCATA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

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PROFESSIONISTI: MANCATA

COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

SOSPENSIONE DALL’ALBO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

di Cinzia De Stefanis

CNDCEC – Nota 23 novembre 2020, n. 143

D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito dalla L. n. 120 del 14 settembre 2020 (articolo 37)

Inquadramento La sanzione della sospensione dall’albo, prevista dall’articolo 37 del decreto Semplificazioni (DL 76/2020) in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare, bensì amministrativo. Pertanto, viene disposta dal Consiglio dell’ordine e non da quello di disciplina. Questo è quanto emerge dalla lettura della Nota 23 novembre 2020, n. 143 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

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2 Sintesi

Novità in materia di domicilio digitale

• L’informativa del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili recepisce le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la nota dello scorso 18 novembre n. 186506 in relazione ai chiarimenti richiesti dallo stesso Consiglio nazionale in merito alla natura della sanzione della sospensione dall’Albo, prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.

Natura

amministrativa della sospensione dall’Albo

• I funzionari del Ministero della Giustizia sostengono la natura amministrativa della sanzione della sospensione dall’Albo, prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.

• Tale assunto si fonda, sul fatto che si tratta di una violazione che non rientra nella nozione di deontologia professionale, non riguardando in alcun modo l’esercizio dell’attività professionale, sicchè non si giustifica l’instaurazione di un procedimento sanzionatorio che riveste carattere disciplinare.

Ini – Pec

• La comunicazione della Pec oggi domicilio digitale da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi

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3 legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC.

• In particolare, la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di

scioglimento e di

commissariamento dell’Ordine da parte del Ministero vigilante.

 Domicilio digitale

• Per "domicilio digitale" si intende "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n.

910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito

"Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

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4 Comunicazione

ai propri ordini di appartenenza

• Per i professionisti (tutti gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.) non vi è alcun termine entro cui provvedere alla comunicazione del domicilio digitale.

• Ma solo sanzioni disciplinari.

• I professionisti vengono, infatti, sollecitati a comunicare al proprio Ordine il proprio domicilio digitale, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nelle sanzioni che vanno dalla diffida alla sospensione dall’Albo.

Professionisti:

obbligo di comunicazione del domicilio

• Diffida • Con la sostituzione del comma 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.

2/2009, si prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

(5)

5 • Sanzione

sospensione albo o elenco

• In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il consiglio dell’ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

• L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Cinzia De Stefanis

Mercoledì 9 dicembre 2020

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