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Cass., civ., sez. VI, ord. 1 luglio 2020, n ; D Ascola Presidente Abete Relatore

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Cass., civ., sez. VI, ord. 1° luglio 2020, n. 13435; D’Ascola Presidente – Abete Relatore

(Omissis)

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 31.3.1990 d.P.A. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli le germane Ad. e V..

Chiedeva farsi luogo alla divisione delle eredità relitte da de.Pa.An., d.P.C. ed R.A..

1.1. Si costituivano, con separati atti, Ad. e d.P.V..

Non si opponevano alla divisione.

1.2. A seguito della morte di d.P.A. si costituivano, quali suoi eredi, i figli C.C. e C.L..

2. Con sentenza non definitiva dei 12.2/3.4.2014 l'adito tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai cespiti relitti da de.Pa.An., dichiarava non comodamente divisibili i cespiti relitti da d.P.C., dichiarava comodamente divisibili i cespiti relitti da R.A..

Con separata ordinanza disponeva per l'ulteriore corso e segnatamente per l'espletamento di nuova c.t.u.

3. Con sentenza non definitiva dei 25.11.2015/13.1.2016 il Tribunale di Napoli disponeva farsi luogo alla divisione dell'eredità di R.A. conformemente al progetto di divisione, all'uopo dichiarato esecutivo, predisposto dall'officiato consulente.

4. Avverso le suindicate sentenze non definitive de.Pa.Ad. proponeva appello.

Resistevano C.C. e C.L..

Resisteva d.P.V..

5. Con sentenza n. 3806 dei 5.6/27.7.2018 la Corte di Appello di Napoli - tra l'altro - accertava e dichiarava che i terreni in Afragola, ai nn. 44b e 44c della relazione del c.t.u., erano estranei all'asse

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ereditario di R.A., dichiarava esecutivo il progetto di divisione predisposto dal c.t.u. e di cui alla relazione depositata in data 30.10.2014, disponeva l'attribuzione delle quote mediante sorteggio dinanzi al tribunale, poneva le spese del giudizio di appello sostenute da ciascuna parte a carico della massa per la quota complessiva di 1/3 ciascuna.

5.1. Evidenziava - tra l'altro - la corte che era destituito di fondamento il secondo motivo d'appello, con il quale de.Pa.Ad. aveva censurato l'operata stima del compendio immobiliare sito in Portici, alla via (OMISSIS), in dipendenza della dubbia legittimità urbanistica del villino che vi era ricompreso.

Evidenziava in particolare che l'appellante di doleva della stima del villino "in base ad alcune considerazioni che attengono in realtà al terreno ad esso adiacente" (così sentenza d'appello, pag. 6).

Evidenziava inoltre che l'ordinanza con la quale il Comune di Portici aveva acquisito al patrimonio comunale le opere abusive eseguite sul terreno, era stata annullata dal T.a.r. della Campania, sicchè era venuto meno il presupposto in fatto allegato dall'appellante.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso de.Pa.Ad.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

C.C. e C.L. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. d.P.V. non ha svolto difese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ai fini del riscontro della legittimità urbanistica del villino la corte di merito ha omesso la disamina dell'atto di divisione per notar Sanseverino del 18.12.1952 relativo ai beni di R.G., nonno materno delle originarie coeredi, atto ove il villino è indicato come "fabbricato rurale ad uso stalla", nonchè la disamina della nota datata 20.5.2015, rilasciata su sua richiesta dal Comune di Portici, a tenor della quale "non esiste alcun titolo che certifichi la legittimità urbanistica del fabbricato (...) nella sua attuale consistenza di villino" (così ricorso, pag. 8).

Deduce quindi che i giudici di merito avrebbero dovuto senz'altro accertare se l'attuale conformazione del cespite è - o meno - il risultato di abusi edilizi ed urbanistici.

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10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce che ha errato la corte di merito a porre le spese legali di tutte le parti in causa a carico della massa per la quota di 1/3 ciascuna.

Deduce in particolare che unicamente le spese di lite da ella sostenute rispondono al comune interesse dei coeredi; che invero all'esito dell'appello da ella esperito sono stati espunti dall'asse ereditario cespiti che ne erano estranei.

11. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

12. Viene in rilievo l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento; ed a tenor del quale, altresì, la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. 16812; Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19150).

13. La ricorrente ha certamente specificato le ragioni alla cui stregua i documenti, il cui esame assume omesso, avrebbero potuto indurre ad una diversa decisione, ovvero ha addotto che il valore del villino in Portici, alla (OMISSIS), sicuramente "varia a seconda che esso sia o meno abusivo" (così ricorso, pag. 8), sicchè "se non se ne accerta la legittimità (...) non può procedersi alla formazione di tre quote equivalenti" (così ricorso, pag. 8).

14. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

E' innegabile, da un canto, che nell'impugnato dictum - specificamente in sede di disamina del secondo motivo di appello - non è rinvenibile alcun riferimento nè all'atto per notar S. in data 18.12.1952 nè alla nota in data 20.5.2015 rilasciata dal Comune di Portici.

E' innegabile, d'altro canto, che le ragioni prefigurate dalla ricorrente a riscontro dell'essenzialità - ai fini della decisione - dei documenti non esaminati si corroborano viepiù alla luce dell'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, in virtù del quale, quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della

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concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. sez. un. 7.10.2019, n.

25021).

Evidentemente, in tal ultime guise, la quaestio involta dal primo mezzo di impugnazione non riguarda sic et simpliciter la possibilità che vari, che si modifichi il valore del villino, sebbene, per giunta, la possibilità che lo stesso cespite sia da espungere dall'asse ereditario da dividere.

15. Pur a prescindere dall'atto di divisione del 18.12.1952 per notar S., relativo ai beni di R.G. - ove l'attuale villino è indicato come "fabbricato rurale ad uso stalla (...) composto di due vani a pian terreno e non riportato in catasto" - riveste significativa valenza la nota in data 20.5.2015 del Comune di Portici.

Quivi si legge testualmente: "allo stato dei tabulati (non esaustivi) delle licenze edilizie rilasciate dal Comune di Portici non sono stati rinvenuti estremi di provvedimenti edilizi/edificatori che registrano la variazione di consistenza e di uso dell'immobile. Analogamente nei tabulati delle richieste di condono edilizio non sono state rinvenute richieste di sanatoria edilizia relative a via Salute o relative ad immobili individuati al catasto al foglio 6, p.lla 508, nè richieste a nome delle sig.re De.Pa.Ad. o V."

(cfr. ricorso, pag. 8, ove è integralmente trascritta, nei termini testè parzialmente riprodotti, la nota datata 20.5.2015).

16. Ebbene è indubitabile che il tenore della suddetta nota fornisce riscontro, seppur in termini di tendenziale - tendenziale in dipendenza dell'attestata non "esaustività" dei tabulati - certezza, in ogni caso non già in termini di mera probabilità, di circostanze essenziali ai fini della decisione della controversia.

Ovvero, da un lato, di circostanze atte ad accreditare le deduzioni della ricorrente, secondo cui, evidentemente attraverso un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, occorreva accertare se "il fabbricato di via (OMISSIS) è pervenuto alla sua attuale consistenza di villino attraverso interventi edilizi legittimi o è il frutto di abusi edilizi" (così memoria, pag. 2) e secondo cui, conseguentemente, allo stato, non può farsi luogo alla formazione di tre quote, di cui una (la quota "C") comprensiva del

"piccolo fabbricato in Portici alla via (OMISSIS) in folio (OMISSIS) part. (OMISSIS)" (cfr. sentenza d'appello, pag. 7), di valore equivalente.

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Ovvero, dall'altro, di circostanze atte ad infirmare il fondamento, la "ratio decidendi", dell'impugnato dictum, propriamente la declaratoria di esecutività del progetto di divisione predisposto dal c.t.u. e di cui alla relazione depositata in data 30.10.2014.

17. Un rilievo finale si impone con precipuo riguardo alle argomentazioni di cui a pagina 6 del controricorso.

La corte distrettuale ha, sì, reputato il secondo motivo di appello estremamente generico ed ha affermato - tra l'altro - che "i fatti dedotti appaiono inconferenti rispetto alla censura mossa" (così sentenza d'appello, pag. 6; la corte territoriale ha soggiunto che l'appellante non aveva "spiegato il nesso per cui l'eventuale realizzazione di opere abusive sul terreno possa determinare l'illegittimità urbanistica del villino ad esso adiacente").

E tuttavia l'affermata genericità del motivo d'appello e, parallelamente, il grado di correlazione a siffatta affermazione del primo motivo di ricorso non rivestono alcuna valenza alla luce del surriferito insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale - inoltre - la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. sez. un. 7.10.2019, n.

25021).

18. Evidentemente il buon esito del primo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo.

19. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 3806 dei 5.6/27.7.2018 della Corte di Appello di Napoli, nei limiti del medesimo motivo, va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

20. In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbita la disamina del secondo motivo di ricorso;

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cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 3806 dei 5.6/27.7.2018 della Corte di Appello di Napoli;

rinvia ad altra sezione della medesima Corte d'Appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 1° luglio 2020.

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