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COMUNE DI LANGHIRANO Provincia di Parma REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

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COMUNE DI LANGHIRANO Provincia di Parma

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22 giugno 2017)

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.

Allo scopo di promuoverne la pratica, il Comune concede contributi a sostegno dell’attività delle associazioni sportive dilettantistiche operanti nel proprio territorio.

L’assegnazione di contributi alle associazioni sportive è disciplinata, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 12 della Legge n. 241/1990, dal presente regolamento. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità in esso stabiliti costituisce condizione necessaria per la legittimità dei relativi atti amministrativi.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI DEI BENEFICI

La concessione di contributi finalizzati alla promozione della pratica sportiva può avvenire esclusivamente in favore di:

- associazioni sportive dilettantistiche;

- regolarmente iscritte nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale;

- che non abbiano scopo di lucro;

- che svolgano l’attività oggetto di sostegno economico da parte dell’Amministrazione nell’ambito del territorio comunale.

L’assenza di scopo di lucro dovrà essere espressamente stabilita nello statuto dell’associazione.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI FONDAMENTALI

La concessione di contributi è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie del Comune.

I contributi assegnati non devono concorrere a formare reddito per il soggetto beneficiario e, dunque, non potranno mai essere d’importo superiore alla differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate dall’associazione nell’ambito dell’attività oggetto di sostegno da parte del Comune.

Le spese ammissibili a contributo saranno determinate e indicate di volta in volta negli appositi avvisi pubblici (bandi).

La concessione del contributo è vincolata all’impegno del beneficiario ad utilizzare le risorse assegnate esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato il beneficio.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere presentate nei termini e con le modalità che verranno indicati negli appositi avvisi pubblici (bandi).

Ogni domanda dovrà essere corredata:

- da una descrizione dettagliata dell’attività per la quale si chiede il sostegno economico del Comune;

- da un piano economico dettagliato, comprensivo delle entrate previste (es. introiti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altri enti ecc.) e delle spese ipotizzate.

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La presentazione delle domande di contributo non costituisce, di per sé, titolo per ottenere alcun sostegno economico da parte del Comune e non vincola in nessun modo l’Amministrazione.

Per effetto della concessione di contributi, il Comune ha diritto di comparire con il proprio stemma in tutta l’attività informativa e promozionale delle attività finanziate.

ARTICOLO 5 – AVVISI PUBBLICI (BANDI)

Il Comune segnalerà l’intenzione di sostenere economicamente l’attività delle associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale mediante la pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno 15 giorni consecutivi, di un avviso pubblico o bando, approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Nell’avviso pubblico (bando) saranno precisati:

- la tipologia delle attività oggetto di finanziamento (singole iniziative o attività annuali o attività pluriennali - sport di squadra o individuali - discipline a partecipazione gratuita o a pagamento, ecc.);

- l’ammontare complessivo della somma messa a disposizione;

- i criteri di valutazione e i relativi pesi;

- la tipologia di spese ammesse a contribuzione;

- i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

- i termini e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi;

- il Responsabile del procedimento;

- il nome, il numero di telefono e l’indirizzo email dei funzionari a cui fare riferimento per eventuali informazioni/chiarimenti;

- ogni altro dato ritenuto utile.

L’avviso pubblico (bando) sarà corredato con la modulistica da utilizzare per la formulazione della richiesta di contributo.

Le domande presentate in forma diversa da quella prescritta e/o oltre il termine stabilito e/o prive della documentazione richiesta saranno rigettate d’ufficio.

I criteri in base ai quali dovrà avvenire la valutazione delle domande di contributo saranno individuati e valorizzati dalla Giunta Comunale tra quelli di seguito elencati:

- rilevanza dell’attività in termini di partecipazione (numero atleti coinvolti);

- composizione dell’utenza (età degli atleti coinvolti, coinvolgimento di atleti diversamente abili, ecc.);

- qualificazione dell’offerta (coinvolgimento di istruttori in possesso di specifiche abilitazioni e/o di sportivi di fama regionale/nazionale/internazionale);

- consolidamento dell’iniziativa (numero anni di realizzazione);

- anzianità del soggetto richiedente (numero anni di attività del soggetto richiedente);

- originalità e innovazione dell’attività (attività esistente o priva di precedenti nel territorio comunale).

Ove i criteri sopra elencati dovessero risultare inadeguati e/o insufficienti in ragione della particolare natura dell’attività che si intende sostenere, il Consiglio Comunale – su proposta della Giunta – potrà valutare l’adozione di diversi e/o ulteriori fattori di valutazione.

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ARTICOLO 6 – FINANZIAMENTI PLURIENNALI

Al fine di garantire il consolidamento e lo sviluppo di attività sportive di particolare rilievo per la comunità locale, il Comune può concedere contributi per progetti di durata pluriennale, fino ad un massimo di dieci anni.

ARTICOLO 7 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

Per consentire la verifica del rispetto del principio di non redditività dei contributi concessi di cui all’articolo 3, secondo paragrafo, le somme assegnate saranno erogate:

- su base annua;

- in due rate (acconto – saldo);

- di cui la seconda (saldo) a seguito della produzione da parte dell’associazione beneficiaria di idonea documentazione attestante l’effettivo ammontare delle entrate realizzate e delle spese sostenute (rendicontazione).

L’ammontare delle rate verrà determinato nei relativi avvisi pubblici (bandi), nel rispetto del seguente criterio: la somma liquidata in acconto non potrà mai essere superiore al 70% del contributo annuo assegnato.

Qualora in fase di rendicontazione emergesse che la somma assegnata eccede il saldo tra le spese ammissibili effettivamente sostenute e le entrate effettivamente realizzate dall’associazione destinataria della provvidenza economica, il contributo verrà ridotto fino a compensazione del solo disavanzo accertato.

Le somme non liquidate in ragione di quanto prescritto al paragrafo precedente non saranno oggetto di nuova assegnazione, ma costituiranno economia di bilancio.

A partire dall’1 gennaio 2018, l’erogazione dei contributi verrà effettuata previa verifica di assenza di debiti da parte del beneficiario nei confronti del Comune. Qualora si accerti la sussistenza di debiti pendenti, l’ufficio Sport provvederà a darne comunicazione all’associazione interessata, bloccando contestualmente l’erogazione delle somme assegnate, che verranno regolarmente liquidate solo a seguito dell’estinzione del debito.

Nel caso di contributi pluriennali, dal secondo anno in poi la prima rata (acconto) verrà liquidata a seguito della presentazione da parte dell’associazione beneficiaria di un’attestazione da cui risulti la regolare prosecuzione dell’attività finanziata.

ARTICOLO 8 – PUBBLICAZIONE DATI

A norma degli articoli 26 e 27 del vigente Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016, il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet (sezione

“Amministrazione trasparente”):

- le richieste di contributo;

- gli atti di concessione di provvidenze economiche;

- la denominazione e i dati fiscali del beneficiario;

- l’importo del contributo assegnato;

- la norma o il titolo in base ai quali il contributo è assegnato;

- l’ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;

- la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario.

Ove le prescrizioni di legge in materia dovessero mutare, il presente articolo si intenderà automaticamente rettificato, con recepimento delle sopravvenute disposizioni normative.

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ARTICOLO 9 – MANLEVA PER EVENTUALI RAPPORTI CON TERZI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituiscano fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi, per forniture di beni e servizi, per collaborazioni professionali e per qualsiasi altra prestazione.

Il Comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività oggetto di contribuzione.

ARTICOLO 10 – REVOCA DEL CONTRIBUTO Il contributo viene revocato nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell’attività per la quale il beneficio è stato concesso;

- realizzazione di attività diverse rispetto a quelle per le quali il beneficio è stato concesso;

- mancato adempimento agli obblighi prescritti negli avvisi pubblici (bandi), in particolare per quanto riguarda la presentazione della documentazione richiesta a rendiconto dell’attività svolta.

ARTICOLO 11 – COLLABORAZIONI

A fronte di iniziative di particolare rilevanza o di stretta correlazione con obiettivi e programmi dell’Amministrazione, il Comune può decidere di acquisire la veste di copromotore e compartecipe, assumendosi in carico precisi oneri economici e finanziari ovverossia provvedendo alla gestione diretta di alcune spese, senza erogazione di nessun contributo al partner.

Le parti preciseranno i relativi obblighi mediante la stipula di un apposito accordo di collaborazione, preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.

Le collaborazioni suddette sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, a cui invece andranno ricondotte le collaborazioni che prevedano erogazioni di contributi.

ARTICOLO 12 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento:

- i contributi assegnati alle associazioni sportive nell’ambito di eventuali convenzioni siglate in base a quanto previsto agli articoli 12 e 13 della Legge Regionale n. 34/2002;

- i contributi disciplinati da diversa e specifica regolamentazione.

ARTICOLO 13 – NORMA FINALE

Con l’entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi superata e quindi non più applicabile ogni disposizione precedentemente stabilita in materia di assegnazione di contributi alle associazioni sportive.

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