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STATUTO della Associazione di volontariato Centro di consulenza familiare consultorio U.C.I.P.E.M. -

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STATUTO

della Associazione di volontariato

“Centro di consulenza familiare consultorio U.C.I.P.E.M. -

TITOLO I°

Denominazione - sede - durata

ART. 1)

E’ costituita con sede in Vittorio Veneto (TV) via A.Fogazzaro n. 28 l’Associazione denominata “Centro di Consulenza Familiare – Consultorio UCIPEM”. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 383/2000 e successive modifiche, del d.lgs 460/1997, della Legge 405/75 disciplinante l’attività dei Consultori familiari, nonché delle leggi regionali in materia.

Una volta inserita nella relativa anagrafe, l’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”

L’attività dell’Associazione si esaurisce nell’ambito della Regione Veneto.

ART. 2)

La durata dell’Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta) e potrà essere prorogata anche prima della scadenza del termine, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II°

Oggetto e scopo

ART. 3)

L’associazione è indipendente, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

E’ fatto divieto all’Associazione:

1. Svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 4 del presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

2. distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 4)

L’Associazione ha per scopo la promozione umana della persona ispirandosi ai valori cristiani e ai principi democratici e aderisce alla U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) nazionale condividendone gli scopi.

A tal fine l’Associazione si propone di svolgere e favorire:

1. un servizio consultoriale, terapeutico e formativo che si qualifica nell’aiuto offerto alle coppie ed ai singoli in ordine alla prevenzione e soluzione dei problemi personali, prematrimoniali e familiari con particolare attenzione ai giovani, ai minori ed alle loro condizioni.

A titolo di attività connessa, si propone di svolgere:

- Attività culturali, di informazione e sensibilizzazione sui problemi legati alla famiglia.

- Attività di formazione e di aggiornamento rivolte alle famiglie, agli operatori sociali e ai volontari.

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Per l’espletamento delle attività e dei servizi sopra menzionati l’Associazione potrà concludere contratti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo con terzi entro i limiti previsti dalla Legge 383/2000 dal d.lgs 460/1997 e dalla Legge 405/75.

ART. 5)

Nello svolgimento della propria attività l’ Associazione agisce nel rispetto delle persone e delle loro convinzioni, garantendo la massima riservatezza e dando particolare rilievo alle esigenze e alle responsabilità dell’individuo.

A tal fine:

a. Favorisce la formazione graduale e armonica delle persone e delle relazioni interpersonali;

b. Sviluppa la ricerca sociologica e la formazione culturale e professionale – anche in collegamento con altre istituzioni educative e sociali del territorio – al fine di garantire la migliore rispondenza

possibile del servizio ai bisogni della collettività.

L’attività è svolta da consulenti familiari specificatamente preparati o da altri professionisti e si articola in diversi modi operativi, tra i quali:

ü La consulenza familiare e l’assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia, per problemi relativi alla dimensione etica, psicologica, pedagogica, sessuale, sociale e legale;

ü La mediazione familiare, con particolare riguardo alla tutela dei minori;

ü La prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree psicologica, pedagogica, sessuale;

ü La istruzione e formazione per insegnanti, genitori, ragazzi, coppie, animatori e operatori sociali e consultoriale;

ü La sensibilizzazione e promozione di una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti il servizio consultoriale;

ü La collaborazione con Enti, Gruppi, o Associazioni aventi finalità analoghe, anche mediante la prestazione dell’opera dei propri associati, sempre in riferimento agli intenti specifici del Centro di consulenza stesso.

ART. 6)

Per il conseguimento degli scopi indicati, l’Associazione è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti, promuovendo ed aderendo a Consorzi, ad altre organizzazioni frutto dell’associazionismo e della rete di solidarietà sociale.

Essa può anche, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al conseguimento dell’oggetto sociale.

TITOLO III°

Soci ART. 7)

Il numero dei soci aderenti e associati è illimitato, ed è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che non siano interdetti o incapaci di intendere e di volere e che non avendo interessi contrastanti con quelli della Associazione, intendono perseguire gli scopi della stessa, contribuendo in modo concreto alle attività sociali.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a. ORDINARI: Appartengono a tale categoria tutte le persone che hanno un interesse diretto o indiretto alla realizzazione degli scopi sociali dell’Associazione, coloro che vogliono contribuire materialmente o idealmente alle finalità della stessa, nonché coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dall’Associazione.

b. SOSTENITORI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che oltre al versamento del

contributo associativo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, concorrono finanziariamente a

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sostenere l’Associazione.

c. OPERATORI e COLLABORATORI: Appartengono a tale categoria coloro che si impegnano nelle attività specifiche del Consultorio, quali a titolo esemplificativo: servizio di consulenza, attività di formazione all’interno del territorio, ecc., ovvero che prestano la propria competenza professionale per

sostenere l’attività del Consultorio stesso.

d. ONORARI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che hanno reso particolari servizi all’Associazione.

ART. 8)

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo tramite uno dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull’ammissione in modo inappellabile.

Tutti i Soci hanno diritto di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall’Associazione.

Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 9)

I soci sono obbligati:

a. al versamento della quota di iscrizione e del contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché dei contributi straordinari ad integrazione del fondo sociale approvati dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

b. ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

c. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all’attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

d. a serbare il massimo rispetto per le cose di proprietà dell’Associazione;

e. a non strumentalizzare per fini personali le attività associative.

ART. 10)

La qualità di socio si perde per recesso ratificato, per esclusione, per morte del socio.

Al socio receduto, escluso e agli eredi legatari del socio defunto non sarà riconosciuto il rimborso degli apporti eseguiti che rimarranno acquisiti definitivamente nel patrimonio dell’Associazione.

ART. 11)

Il Socio che non si trovi in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso avrà decorrenza al momento della ratifica da parte del Consiglio Direttivo che dovrà avvenire in occasione della prima riunione utile successiva al ricevimento della comunicazione.

ART. 12)

Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può, sentite le ragioni dell’interessato, escludere il Socio che:

a. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e il regolamento interno, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b. non adempia, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;

c. si renda moroso, senza giustificato motivo, del pagamento del contributo annuale per almeno un triennio, ovvero dei contributi straordinari secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 13)

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma degli artt. 11 e 12 del presente Statuto vengono

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comunicate a mezzo lettera raccomandata agli interessati, i quali hanno facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione.

TITOLO IV°

Finanze e Patrimonio sociale - Bilancio

ART. 14)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a. dal Fondo Sociale costituito dalle quote di iscrizione versate dai Soci Ordinari;

b. dai contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incremento del Fondo Sociale;

c. dai beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;

d. da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore dell’associazione con specifica destinazione a costituire o potenziare sia il patrimonio mobiliare o immobiliare sia per favorire le iniziative previste dal presente statuto.

ART. 15)

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a. contributi associativi annuali e straordinari dei Soci;

b. redditi derivanti dal suo patrimonio;

c. contributi previsti dalle leggi sui Consultori Familiari;

d. contributi ed elargizioni straordinarie di persone fisiche, società, enti pubblici o privati, donazioni, lasciti testamentari, liberalità, che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;

e. sponsorizzazioni, oblazioni, contributi pervenuti all’Associazione da terzi o dagli stessi soci.

f. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

g. ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e del d.lgs 460/1997

ART. 16)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17)

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza e nel rispetto delle norme civilistiche e tributarie.

Il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso e deve separatamente informare sulle attività commerciali eventualmente poste in essere accanto all’attività istituzionale.

Il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, regolarmente approvato dall’Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che precedono e seguono l’Assemblea.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle quote sociali.

Le riserve sociali non potranno essere distribuite ai soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento dell’Associazione.

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TITOLO V°

Organi sociali

ART. 18)

Sono organi della Associazione:

a. l’Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Tesoriere;

e. il Segretario;

f. il Collegio dei Probiviri;

g. il Collegio dei Revisori;

h. Il Coordinamento del Consultorio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 19)

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Associazione, rappresenta tutte le categorie di Soci elencate nel precedente art. 7 del presente statuto e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Essa delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile in materia.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale.

L’Assemblea Ordinaria:

ü esamina i bilanci di previsione redatti dal Consiglio Direttivo, apporta le modifiche che ritiene necessarie e li approva;

ü prende visione del bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo e ne approva i relativi provvedimenti e relazioni;

ü procede alla nomina dei Consiglieri, previa la determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere, e dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei Revisori;

ü delibera sull’ammissione dei Soci Onorari, sui regolamenti interni;

ü determina la quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;

ü delibera su quant’altro si rende necessario per un corretto funzionamento della vita associativa;

ü vigila sull’operato degli organi elettivi;

ü delibera su ogni altra attribuzione in suo potere.

L’Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci regolarmente iscritti.

L’Assemblea Straordinaria ha competenza sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio della Associazione.

ART. 20)

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci che siano in regola con il pagamento del contributo associativo.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

La convocazione dell’Assemblea è fatta con avviso, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea ed inviato a ciascun socio con lettera semplice.

L’avviso di convocazione deve elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della

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riunione, per la prima e la seconda convocazione, la quale può essere prevista in un ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 21)

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta: spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci; non possono essere delegati i componenti il Consiglio Direttivo ed i Probiviri.

ART. 22)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio Direttivo l’Assemblea viene presieduta dal vice- presidente e in mancanza di questi dal Consigliere più anziano.

ART. 23)

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci convenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti; esse debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi (2/3) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il

patrimonio col voto favorevole di tre quarti (¾) dei soci.

ART. 24)

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

La nomina delle cariche sociali è invece obbligatoriamente fatta con scheda segreta.

ART. 25)

Le delibere di Assemblea devono essere riportate nel verbale delle riunioni e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il registro dei verbali è conservato, a cura del Segretario, nella sede dell’Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il registro e di trarne copia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 26)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

L’assemblea, tra questi, elegge un consigliere Consulente Etico.

Il numero dei componenti, che dovrà essere dispari, è stabilito dall’assemblea ordinaria prima di procedere alla nomina.

Il Consiglio nella sua prima riunione dopo la nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice- presidente e il Segretario. Il Tesoriere potrà essere nominato anche al di fuori del Consiglio stesso.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri sono revocabili da parte dell’Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

ART. 27)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo più uno dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza. In casi di particolare urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente almeno 1 (un) giorno prima dell’adunanza.

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Le adunanze sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Le votazioni sono palesi o a scheda segreta.

Nelle votazioni palesi e in quelle a scheda segreta la parità comporta il riesame della proposta e una successiva votazione.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente, o dal vice-presidente e dal Segretario.

Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non assiste alle assemblee, e, durante un esercizio sociale, a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo decade dall’Ufficio.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne fanno parte, in qualità di relatori o uditori.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa con parere consuntivo il Coordinatore del Consultorio, qualora se ne ravveda l’opportunità o la necessità o da parte del Consiglio oppure da parte del Coordinatore stesso.

ART. 28)

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, quale ne sia la causa, questi vengono sostituiti - su delibera del Consiglio - con i primi dei candidati non eletti.

La scadenza della carica dei Consiglieri così nominati è quella dei Consiglieri sostituiti.

ART. 29)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione ad eccezione di quelli riservati dalla Legge e dal presente Statuto all’Assemblea, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Fra l’altro spetta al Consiglio:

ü curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

ü determinare il programma di attività presentato dal Coordinatore;

ü amministrare il patrimonio dell’Associazione;

ü redigere i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;

ü redigere il “regolamento interno” da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

ü nominare il Coordinatore del Consultorio e d’accordo con questi, gli operatori;

ü ammettere ed escludere i Soci Ordinari, Sostenitori, Operatori e Collaboratori;

ü stipulare convenzioni o contratti tra l’Associazione e altri Enti o soggetti, compresi contratti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo;

ü aderire ad organismi associativi aventi finalità compatibili con quelle dell’Associazione;

ü in genere compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non sono riservati all’Assemblea dei Soci.

ART. 30)

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ai suoi membri o anche a terzi esterni, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

ART. 31)

La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire ad uno o più Consiglieri ed a procuratori ad negotia et speciali la rappresentanza della Associazione, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 32)

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché tutti i poteri di

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ordinaria amministrazione.

Spetta al Presidente:

ü riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;

ü dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio;

ü convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;

ü compiere tutti i passi e le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione da parte delle Autorità competenti e per l’acquisto della personalità giuridica da parte dell’Associazione stessa. A tal fine egli è pure autorizzato ad apporre al presente Statuto le modifiche, soppressioni o aggiunte che venissero richieste per l’iscrizione o il riconoscimento di cui sopra;

ü adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti opportuni e/o necessari riferendone al Consiglio alla prima riunione utile per la eventuale ratifica.

Egli ha la facoltà, sentito il Consiglio Direttivo, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura a impiegati dell’Associazione, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 33)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri.

Esso dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Spetta al Segretario:

ü redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e curarne la custodia, ü provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei registro dei soci,

ü curare la corrispondenza,

ü diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente.

Il Segretario è altresì responsabile della regolare tenuta degli atti e della documentazione dell’Associazione.

ART. 34)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, di norma fra i soci.

Esso dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Spetta al Tesoriere:

ü predisporre gli schemi del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

ü provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione;

ü sovrintendere la riscossione delle entrate;

ü provvedere al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo. In caso di spese esigue, urgenti e indifferibili, esse saranno effettuate su disposizione del Presidente e dovranno essere poi ratificate nella prima successiva seduta del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 35)

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri scelti tra i soci e i non soci eletti dall’Assemblea.

Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Gli eletti non possono contemporaneamente appartenere ad altre cariche all’interno dell’Associazione.

Alla prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

La sostituzione di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, quale ne sia la causa, avviene con il primo dei non eletti.

Essi deliberano quali arbitri irrituali e amichevoli compositori sulle controversie che dovessero sorgere

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relativamente all’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto ed in merito alla validità, all’applicazione e all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo.

I soci e l’Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relativo alla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto ed altre derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo.

I Probiviri sono anche competenti a decidere tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la l’Associazione nonché le controversie tra socio e socio sempre relativamente ai rapporti sociali.

Il Collegio dei Probiviri deciderà ex bono et aequo, inappellabilmente e senza formalità di procedura e adotterà tutti quei provvedimenti che riterrà necessari alla soluzione delle controversie.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 36)

Il collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri scelti fra i soci, ed eletti dall’assemblea.

E’ possibile procedere all’elezione fra i non soci qualora si renda necessaria l’adozione nel collegio di una figura professionale specifica (quali iscritti agli albi dei revisori ufficiali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri od esperti in materia di contabilità), al fine di ottemperare ad eventuali obblighi legislativi o a rinnovate esigenze sociali. Gli eletti non possono assumere altre cariche sociali contemporanee alla nomina a revisore.

Alla prima riunione il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

La sostituzione di membri del Collegio dei Revisori, quale ne sia la causa avviene con i primi fra i non eletti.

Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione, da esercitare nelle forme previste dalla normativa per le associazioni non profit; si occupano di verificare la corrispondenza delle voci del bilancio redatto dal Consiglio Direttivo e a verificarne la corretta e congrua esposizione.

COORDINAMENTO DEL CONSULTORIO

ART. 37)

Il coordinamento del consultorio è assicurato dall’equipe operativa composta dai soci operatori; fra questi, il Consiglio Direttivo nomina le seguenti figure:

a. Coordinatore del consultorio;

b. Coordinatore per la attività esterne.

Le nomine hanno la durata di 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

Spettano alle figure preposte al coordinamento del consultorio:

ü garantire un indirizzo unitario del servizio;

ü coordinare i vari settori e l’operato dell’equipe operativa;

ü determinare i compiti degli operatori in base alle esigente ed alle competenze;

ü promuovere la qualità degli interventi e mantenere i collegamenti con gli Enti del territorio.

ART. 38)

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Consiglieri, ai componenti il Collegio dei Probiviri nonché al Coordinatore del Consultorio spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto

dell’Associazione nell’esercizio delle loro mansioni.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

TITOLO VI°

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Scioglimento e liquidazione

ART. 39)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 40)

In caso di cessazione dell’Associazione, l’intero patrimonio sociale che resta dopo esaurita la

liquidazione deve essere devoluto ad altre Associazioni di Promozione Sociale o onlus che operino in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII°

Disposizioni generali

ART. 41)

Per quanto non è espressamente previsto in ordine amministrativo e disciplinare dal presente Statuto valgono le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi speciali sulle Associazioni.

ART. 42)

Il presente Statuto entra in vigore all’atto stesso della deliberazione dell’Assemblea dei Soci che lo approva. Per effetto di tale deliberazione resta abrogato il precedente Statuto approvato in data 03.12.2007.

Nota: il presente testo dello Statuto è stato modificato in base alle indicazioni della Regione Veneto (prot.n°359604/50.00.059 del 25 giugno 2007 e succ.fax del 27-11-2007)

All’art.15 lettera g le modifiche sono state apposte dal Presidente in base all’autorizzazione segnalata all’art. 32 dello statuto stesso. Tale nuovo testo viene registrato dall’Ufficio Registro.

Nota: Al presente testo dello Statuto modificato e registrato in data 07-12-2007, per l’iscrizione dell’associazione a ONLUS, vengono ora apposte alcune modifiche: all’art. 1-3-4-7-8-9-12-17-19-23-27- 29-33-35-38, dal Presidente, in base all’autorizzazione segnalata all’art.32 dello stesso Statuto. Tale nuovo testo viene registrato all’Ufficio Registro.

L’Assemblea del Centro di Consulenza Familiare riunita il giorno 20 aprile 2010, ha recepito e approvato il testo suscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vittorio Veneto, 31 maggio 2010

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