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DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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DISCIPLINARE DI GARA

Denominazione Ufficiale: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) Sede Legale: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 Roma

Sede Operativa: c/o EBC S.r.l., Lungotevere Prati n. 17, 00193 Roma Telefono: +39.06.64760424

Fax: +39.06.64760424

Indirizzo di posta elettronica: info@consorziocaie.it PEC: consorziocaie@arubapec.it

Profilo di Committente: www.consorziocaie.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Pier Francesco Del Conte

Determina a Contrarre: Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Italiane Energia del 16 giugno 2022;

Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante (AUSA): 0000228343 Codici Identificativi gara (C.I.G.):

- LOTTO A C.I.G. 3278653AAC - LOTTO B C.I.G. 927870773D

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 volta alla stipula di un accordo quadro del consorzio CAIE, in qualità di centrale di committenza, per la fornitura di energia elettrica e servizi associati, in due Lotti A e B ognuno rispettivamente fino a un massimo di 49 GWh per il Lotto A e fino ad un massimo annuale di fabbisogno di 32 GWh per il Lotto B, con circa n° 23 punti di prelevamento totali dislocati sul territorio nazionale, con durata dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per il Lotto A, mentre per il Lotto B la durata è dal 01/01/2023 al 31/12/2027. La suddetta gara è stata disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Italiane Energia del 16 giugno 2022.

Il Consorziato ADR, se aderisce all'accordo quadro, stipulerà propri contratti di fornitura con l'appaltatore/i aggiudicatario/i (come di seguito definiti) della durata indicata al successivo Art. 4 ed aderente alle risultanze della gara e coerente con le previsioni dell’accordo quadro, per quanto concerne il Lotto A e/o il Lotto B.

Art. 1 (Definizioni)

Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara in due Lotti A e B, e dei principali requisiti che l’appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nei Contratti da stipularsi con l’Affidatario.

Nel presente Disciplinare sarà usata la terminologia di seguito specificata:

“Accordo Quadro”: si intende l’accordo per il lotto A tra l’Aggiudicatario ed il CAIE che sarà la cornice vincolante per i contratti tra l’Aggiudicatario ed il Consorziato (ADR) dello stesso CAIE che aderisce al medesimo accordo;

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“Affidatario”, “Aggiudicatario”, “Appaltatore”: il soggetto o i soggetti ai quali sarà affidata la Fornitura del Lotto A e/o del Lotto B, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;

“Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, per il lotto A e B, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 60 del D.

Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, (d’ora in poi solo “Decreto” o “Codice”) pubblicato con le formalità di cui all’Art. 73, del predetto Decreto;

“Capitolato Tecnico”: il documento, Allegato sub 5 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche della Fornitura da acquisirsi in capo ai soggetti aderenti all’Accordo Quadro e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti, salvo modifiche da concordare fra le parti;

“Codice”: si intende il Decreto Lgs. n. 50/2016 ed eventuali successive modifiche;

“Contratto”: si intende il contratto per il lotto A tra l’Aggiudicatario ed il Consorziato del CAIE, dopo la stipula dell’Accordo quadro tra CAIE medesimo e l’Aggiudicatario della gara;

“Contratto PPA”: si intende il contratto di power purchase agreement (di cui all’Allegato n. 9) messo a gara ai sensi del Lotto B, e da sottoscriversi tra l’Aggiudicatario del Lotto B ed il Consorziato del CAIE, contestualmente o subito dopo la stipula dell’Accordo quadro tra il CAIE medesimo e l’Aggiudicatario della gara;

“Decreto”: si intende sempre il Decreto Lgs. n. 50/2016 ed eventuali successive modifiche;

“Disciplinare”: il presente Disciplinare, volto ad integrare il Bando di Gara ed a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali;

“Filiera delle imprese”: i subappalti come definiti dal Codice, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Contratto;

“Gestore del sistema”: il gestore del Sistema telematico mediante il quale la Stazione Appaltante gestisce telematicamente la gara, vale a dire il CAIE;

“Garanzie di Origine” o “GO”: indica le garanzie di origine di cui alla Direttiva 2009/28/CE da prestarsi da parte dell’Aggiudicatario del Lotto B in relazione all’energia che lo stesso fornirà (per il tramite dell’Aggiudicatario del Lotto A), grazie ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e localizzati in Italia. Tali Garanzie di Origine dovranno essere trasferite ed annullate in favore del Consorziato del CAIE che sottoscriverà il Contratto PPA;

“Lettera di Adesione PPA”: si intende il documento contrattuale da sottoscriversi tra l’Aggiudicatario del Lotto A, l’Aggiudicatario del Lotto B e il Consorziato del CAIE, al fine di regolamentare le attività e gli obblighi assunti tra l’Aggiudicatario del Lotto A e l’Aggiudicatario del Lotto B in relazione allo svolgimento dei Servizi PPA;

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“Lotti”: si intendono i due lotti della gara, segnatamente il Lotto A ed il Lotto B; la ragione della divisione in Lotti è dettagliatamente motivata all’art. 2.2 del presente Disciplinare;

“Operatore Economico” o “Operatore” o “Offerente” o “Concorrente”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore mono-soggettivo o pluri-soggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione;

“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere economico che l’operatore sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione del Lotto A e/o del Lotto B;

“Quantità PPA”: ha il significato attribuito a tale termine all’art. 2.1 del presente Disciplinare;

“Servizio PPA”: ha il significato attribuito a tale termine all’art. 2.1 del presente Disciplinare;

“Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: il Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE).

Art. 1.1 (Il Sistema)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione dell’indirizzo pec della Stazione appaltante conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara e nell’Allegato sub 8 “Modalità ed istruzioni Gestore”:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Gestore del Sistema non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema (V. Allegato sub 8- “Modalità ed Istruzioni Gestore).

È responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.

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Art. 1.2 (Comunicazioni)

Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio presso la Stazione Appaltante.

Art. 2 (Oggetto dell’Appalto)

1. Oggetto del presente Appalto è la stipula di un accordo quadro di fornitura di energia elettrica e servizi associati, distinta in due Lotti A e B, il primo, Lotto A, con durata dal 01/01/2023 al 31/12/2023.fino ad un massimo di 49 GWh, il secondo, Lotto B, di importo fino a 32 GWh annuali dal 1gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 e dunque complessivamente, quanto al lotto B, fino ad un massimo di 160 GWh, con circa n° 23 punti di prelevamento totali dislocati sul territorio nazionale.

Caratteristiche dei Lotti.

LOTTO A:

Il Lotto A ha ad oggetto la fornitura di 49 GWh (17 GWh+ 32GWh lotto B) da fornire da parte dell’Aggiudicatario al prezzo unitario medio per la somministrazione di energia elettrica per il Lotto A risultante dalla formula indicata all’Art. 15.1 del presente Disciplinare.

L’Aggiudicatario del Lotto A sarà altresì tenuto a provvedere all’erogazione di un servizio complesso in ragione della circostanza che il Consorziato ADR intende stipulare, con il separato Lotto B, un Contratto PPA (vedi Allegato n.9) (il “Contratto PPA”) posto a gara con durata quinquennale a decorrere dal 1.1.2023 fino al 31.12.2027, alle condizioni ed al prezzo base ivi indicato, al Concorrente che offrirà il prezzo minimo risultante dalla formula indicata all’Art. 15.5 del presente Disciplinare.

Atteso peraltro che il Consorziato ADR intenderà avere un unico fornitore finale, all’Aggiudicatario del Lotto A è richiesto di approvvigionarsi dall’Aggiudicatario del lotto B della quantità prevista per il Lotto B nell’anno dal 1/1/2023 al 31/12/2023 e ciò avverrà, ai soli fini dell’aggiudicazione del lotto A, ad un prezzo fisso vale a dire 220 € / MWh base d’asta.

Pertanto all’Aggiudicatario del Lotto A sarà richiesto di (i) acquisire fisicamente dall’Aggiudicatario del Lotto B un quantitativo di energia elettrica variabile da zero a 32 GWh e ciò (dipenderà dall’esito della gara per il lotto B, per il solo anno solare dal 1/1/2023 al 31/12/2023 (la “Quantità PPA”); e (ii) mettere a disposizione del Consorziato ADR fisicamente l’energia relativa alla Quantità PPA, corrispondendo all’Aggiudicatario del Lotto B il prezzo a base d’asta stabilito in sede di Aggiudicazione per il Lotto B, per come risultante dalla formula di cui all’art.

15.5 del presente Disciplinare.

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Le attività ed i servizi da svolgersi da parte dell’Aggiudicatario del Lotto A di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, così come ogni attività e/o servizio connessi sono qui convenzionalmente definite come “Servizio PPA”, ed in tal senso ciascun Offerente per il Lotto A potrà indicare un apposito valore di spread applicabile in relazione allo svolgimento del Servizio PPA per la Quantità PPA nella propria Offerta secondo quanto previsto dalla formula di cui all’art. 15.1 del presente Disciplinare.

Si consideri peraltro che l’Aggiudicatario del lotto B è il soggetto che in via esclusiva assume ogni rischio ed alea in relazione all’eventuale oscillazione del prezzo di aggiudicazione del lotto B che resterà fisso e non modificabile per ciascun periodo indicato nel relativo Contratto PPA.

LOTTO B:

Il Lotto B prevede invece la messa a gara del Contratto PPA quinquennale di cui all’Allegato n. 9 al prezzo, condizioni e termini ivi previsti e non soggetti ad alcuna variazione o modifica di alcun genere, se non sulla base di quanto previsto dal Contratto PPA medesimo.

Il Contratto PPA avrà le seguenti caratteristiche principali.

una durata di cinque anni dal 1/1/2023 al 31/12/2027;

l’obbligo di fornitura di energia (da ritirarsi – quanto al solo anno 2023- da parte dell’Aggiudicatario del lotto A e da quest’ultimo da mettersi a disposizione in favore del Consorziato ADR) derivante esclusivamente da fonti rinnovabili e da impianti localizzati in Italia, con apposite Garanzie di Origine;

le seguenti quantità di energia da mettersi a disposizione da parte dell’Aggiudicatario del Lotto B per ciascun anno di durata del Contratto PPA:

Anno GWh da fornirsi Note

2023 da 0 fino a max 32GWh Ciascun Offerente potrà presentare un’Offerta per un importo – fisso ed invariabile su base annua – ricompreso tra 0 e 32 GWh

2024 - 16GWh, oppure

- 32GWh

Ciascun Offerente potrà presentare un’Offerta separata per le due opzioni di quantità complessiva annua 16GWh / 32GWh

2025 - 16GWh, oppure

- 32GWh

Ciascun Offerente potrà presentare un’Offerta separata per le due opzioni di quantità complessiva annua 16GWh / 32GWh

2026 - 16GWh, oppure

- 32GWh

Ciascun Offerente potrà presentare un’Offerta separata per le due opzioni di quantità complessiva annua 16GWh / 32GWh

2027 - 16GWh, oppure

- 32GWh

Ciascun Offerente potrà presentare un’Offerta separata per le due opzioni di quantità complessiva annua 16GWh / 32GWh

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prezzo dell’energia fisso ed invariabile per ciascun anno di durata del contratto (2023, 2024, 2025, 2026 e 2027);

una curva di carico dell’energia prodotta e messa a disposizione per il ritiro da parte dell’Aggiudicatario del Lotto A con potenza fissa per tutte le ore dell'anno (baseload);

una quantità massima complessiva di energia da mettersi a disposizione da parte dell’Aggiudicatario del Lotto B, per il ritiro da parte dell’Aggiudicatario del Lotto A e il successivo trasferimento al Consorziato ADR, pari ad un massimo di 32 GWh per il primo dei 5 anni di durata del contratto. Resta inoltre inteso che per gli anni di durata del Contratto PPA successivi al primo l’Aggiudicatario del Lotto B dovrà produrre e fornire l’energia al soggetto che sarà di volta in volta individuato dal Consorziato ADR come unico fornitore di energia.

La gara è invero effettuata nell’interesse del Consorziato ADR che si è dotato di una complessa struttura per soddisfare i propri fabbisogni energetici. Il consumo annuale del Consorziato ADR è pari a circa 160 GWh elettrici e 100 GWh termici, e tale fabbisogno di energia è soddisfatto in parte da rete ed in parte acquistando gas metano per alimentare sia la centrale di cogenerazione sia le caldaie di riscaldamento.

Il Consorziato ADR si è inoltre assunto l’impegno di azzerare le proprie emissioni di CO2 entro il 2030, e ciò implica una differenziazione delle logiche di approvvigionamento dell'energia elettrica, che motiva la differenziazione della presente gara in due Lotti (A e B).

Invero, le caratteristiche dei due Lotti sono molto diverse tra di loro, come sopra precisato e come risulterà ulteriormente dai successivi articoli del presente Disciplinare.

In sintesi, la prima fornitura afferente il Lotto A prevede:

Una durata annuale della fornitura;

Un prezzo variabile della fornitura legato al PUN;

la possibilità di fissare il prezzo attraverso fixing;

la curva di carico e di potenza variabili ogni 15 minuti per ogni ora dell'anno;

la quantità totale pari a circa 17 GWh per la fornitura diretta, nonché fino ad ulteriori 32 GWh per la fornitura di energia nello svolgimento del Servizio PPA.

La seconda fornitura afferente il Lotto B prevede invece le caratteristiche del Contratto PPA sopra già descritte.

Alla luce di quanto precede, ricorre l'impossibilità di assegnare in un unico lotto due tipi di forniture profondamente differenti tra di loro in termini qualitativi, quantitativi, temporali e sostanziali.

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Ricorre infatti l’esigenza del Consorziato ADR di avere un unico fornitore dell’intero fabbisogno di energia ricavabile dai due Lotti A e B. Di tal che vi è la necessità che l’Aggiudicatario della gara del Lotto A sia unico, e sia l’esclusivo interlocutore del Consorziato ADR per il dispacciamento dell’energia. L’Aggiudicatario del Lotto B invece sarà il fornitore dell’energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e con Garanzie di Origine per un periodo di cinque anni, e tale produttore di energia metterà a disposizione dell’Aggiudicatario del Lotto A per l’anno 2023 (e di ciascun ulteriore soggetto individuato dal Consorziato ADR per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027) un’ulteriore quantità di energia a prezzo fisso che l’Aggiudicatario del Lotto A sarà tenuto a trasferire al Consorziato ADR.

Ne consegue che:

(i) nella gara relativa al Lotto A, il Concorrente che avrà offerto il prezzo unitario medio migliore in conformità alla formula ed alle prescrizioni sulla formazione dell’Offerta di cui ai successivi articoli e segnatamente agli articoli da 15.1 a 15.4, sarà l’Aggiudicatario del Lotto A;

(ii) nella gara relativa al Lotto B, il Concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore in conformità alla formula ed alle prescrizioni sulla formazione dell’Offerta di cui ai successivi articoli e segnatamente all’Articolo 15.5 e dell’Articolo 16, sarà l’Aggiudicatario del Lotto B.

2. L’Aggiudicatario del Lotto A si impegna ad estendere l’offerta alle eventuali nuove utenze che venissero attivate da ADR durante la vigenza del contratto di fornitura.

3. Le caratteristiche tecniche della Fornitura e dei servizi associati sono dettagliatamente disciplinate quanto al Lotto A nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, e quanto al Lotto B nel Regolamento di Gestione e nel Contratto PPA, tutti allegati al presente Disciplinare.

4. La Fornitura comprendente entrambi i Lotti, A e B, è affidata mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto, con applicazione del criterio selettivo del prezzo unitario medio più basso ai sensi dell’Art. 95 del Decreto per quanto riguarda il Lotto A, mentre per il Lotto B la gara sarà aggiudicata al Concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore in conformità alla formula ed alle prescrizioni sulla formazione dell’Offerta di cui ai successivi articoli e segnatamente all’Articolo 15.6 e dell’Articolo 16

5. La Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un Accordo Quadro con cui verrà regolamentato l’affidamento della Fornitura oggetto dell’Appalto di cui al Lotto A che per quanto di ragione si applicherà anche al Lotto B, integrato dal Regolamento di Gestione e dal Contratto PPA.

Il Consorziato interessato avrà facoltà di aderire a detto Accordo Quadro entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione dello stesso da parte della Stazione Appaltante.

6. Durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

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7. Come già previsto sopra sub 1.1, ai sensi dell’articolo 40 del Decreto e dell’articolo 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU, le comunicazioni, le trasmissioni nonché le ricezioni della documentazione di gara avvengono solo per modalità elettronica.

Art. 3 (Importi a base di gara)

Ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice, il valore complessivo della Fornitura e dei servizi associati, per il Lotto A è stato stimato sulla base delle esigenze previsionali di fornitura per la durata di dodici (12) mesi.

Il valore della gara per il Lotto A è presuntivamente valutato, in € 4.400.000,00 ( quattromilioniquattrocentomila/00 euro) oneri passanti ed IVA esclusa la quota passante di energia derivante dal lotto B per il primo anno, oneri passanti ed iva esclusi.

Sempre ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice, il valore complessivo della Fornitura e dei servizi associati, per il Lotto B è pari a 25.600.000,00 euro stimato sulla base delle esigenze previsionali di fornitura per la durata di 5 (cinque) anni.

Si segnala doverosamente che, per ciascun Lotto, al prezzo base andranno aggiunti gli importi dovuti, allo stato non prevedibili, delle accise e dell’IVA nonché gli oneri di trasporto che non sono comprimibili e sono inderogabili perché previsti dalla legge. Ciò implica che l’importo lordo del prezzo base di gara si accresce in conseguenza di tali oneri.

2. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte:

- quanto al Lotto A sulla base della Fornitura quantitativamente prevista nel presente Disciplinare e descritta nel Capitolato Tecnico Allegato sub 5 al presente Disciplinare, e nello Schema di Accordo Quadro Allegato sub 4 al presente Disciplinare, ed al presente Disciplinare di Gara (articoli 2, 15 e 16);

- quanto al Lotto B, sulla base della Fornitura quantitativamente prevista nel presente Disciplinare, ed in particolare degli articoli 2 e 15.6 nonché del Contratto PPA (di durata quinquennale) ed al Regolamento di gestione (Allegati nn. 9 e 10).

3. La fornitura di energia elettrica verrà aggiudicata, quanto al Lotto A, al Concorrente che avrà offerto il prezzo unitario medio più basso ai sensi dell’Art. 95 del Decreto, così come indicato al successivo Art. 15 ed Art. 16 del presente Disciplinare di gara; mentre per il Lotto B la fornitura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore in rapporto al prezzo indicato nel Contratto PPA ed agli articoli 15 e 16 che seguono.

4. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, a pena di esclusione. Né sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o comunque irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice.

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5. Il prezzo offerto sarà distinto per ciascun Lotto e si riferirà alla Fornitura del Lotto A e del Lotto B.

Il prezzo offerto per il Lotto A è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico oltre al Servizio PPA per la Quantità PPA con il relativo spread offerto; mentre per quanto attiene al Lotto B il ribasso maggiore rispetto alla base d’asta sarà remunerativo del corrispettivo fisso previsto dal Contratto PPA e dal Regolamento di gestione.

Non saranno ammesse né legittime successive richieste di maggiorazioni, indennizzi, rimborsi che non siano state incluse nel prezzo offerto in sede di gara.

6. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, si prescrive che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sugli aggiudicatari, e dovranno essere rimborsate dai predetti alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

Art. 4 (Efficacia dell’Accordo Quadro)

1. L’Accordo Quadro per il Lotto A avrà una durata di dodici (12) mesi, naturali e consecutivi, con decorrenza dall’inizio della fornitura. Il Contratto PPA per il Lotto B avrà una durata di cinque (5) anni, naturali e consecutivi, con decorrenza dall’inizio della fornitura.

2. La Fornitura ed i servizi associati saranno erogati

a. Lotto A: per una durata di dodici (12) mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2023 come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel relativo capitolato tecnico (All. sub 5);

b. Lotto B: per una durata di sessanta (60) mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2027 come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel Contratto PPA.

3. Durante il periodo contrattuale ciascun Aggiudicatario dovrà garantire:

- Quanto al Lotto A: il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico, l’Accordo Quadro ed il successivo contratto con il Consorziato; nonché il rispetto, per l’anno 2023, di tutte le clausole del Contratto PPA con connessa lettera di adesione (la “Lettera di Adesione PPA”) da sottoscriversi in relazione allo svolgimento del Servizio PPA per la Quantità PPA, con l’adempimento delle clausole previste nel Contratto PPA (per quanto di propria competenza) e Regolamento di Gestione allegato sub 10;

- Quanto al Lotto B: il rispetto di tutte le clausole del Contratto PPA, ivi incluso per l’anno 2023, la messa a disposizione dell’Aggiudicatario del Lotto A della Quantità PPA al fine di permettere lo svolgimento del Servizio PPA, consentendo il ritiro fisico dell’energia ed il trasferimento della stessa da parte dell’Aggiudicatario del Lotto A al Consorziato ADR e con l’adempimento delle clausole previste nel Regolamento di Gestione allegato sub 10 e del Contratto PPA per tutta la sua durata.

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Art. 5 (Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione Operatori Economici)

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti previsti dall’Art. 45 del Codice.

2. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1°,2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione Appaltante potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.

3. Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.

5. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

6. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione nella quale hanno prestato servizio.

7. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

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8. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.

9. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch’esso un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso, anche quest’ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.

10. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2°, lett.

d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

11. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 20 del Codice, in materia di subappalto, è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione fatta eccezione per l’ipotesi ivi prevista. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, in fase di gara ed in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

12. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

13. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

14. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

15. I costituendi Raggruppamenti Temporanei d’Impresa dovranno produrre l’atto costitutivo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

(12)

Art. 6 (Criteri di selezione)

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

3. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del Codice:

a) adeguati requisiti di idoneità professionale;

b) adeguata capacità economica e finanziaria;

c) adeguate capacità tecniche e professionali.

4. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice.

5. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere:

I. un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo della Fornitura;

II. un fatturato specifico di impresa medio annuo, relativo a forniture e servizi associati analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore della Fornitura;

Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II si precisa che la richiesta di un fatturato globale ed un fatturato specifico annui è determinata dalla necessità di rilevare la solidità economico/finanziaria e l’esperienza di settore del Concorrente.

(13)

6. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera c), i Concorrenti dovranno:

I. presentare un elenco relativo alle principali forniture e servizi, analoghi a quelli oggetto di affidamento, effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari pubblici o privati;

II. possedere apposita certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2015, UNI EN ISO 9001:2008; ovvero, alternativamente, le certificazioni UNI CEI 11352 e/o ISO 45001, ISO 14001, ISO 26001:

- il requisito di cui al precedente punto I dovrà essere posseduto da ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario;

- il requisito di cui al precedente punto II dovrà essere posseduto da almeno un Operatore costituente il raggruppamento o il consorzio. Resta inteso che l’attività oggetto della certificazione potrà esser svolta unicamente da Operatori in possesso della certificazione stessa. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice-;

III. dimostrare, ed in ogni caso dichiarare e confermare, di avere sufficiente disponibilità e capacità generativa di energia elettrica da fonti rinnovabili, per impianti localizzati in Italia, ai fini dell’esecuzione della Fornitura di cui al Lotto B, e di poter garantire il trasferimento in favore del Consorziato ADR delle relative Garanzie di Origine per tutta la durata del Contratto PPA.

7. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante le dichiarazioni di cui alla Domanda di Partecipazione (All. sub 1) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, e mediante il DGUE (All. sub 2).

8. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 17.

9. L’Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.

10. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata agli Artt.

12 e 13 del presente Disciplinare, dovrà essere inserita in sede di Offerta nella “Documentazione Amministrativa”.

11. L’aggiudicatario dovrà fornire fattura elettronica, dettagliata a richiesta del Consorziato; i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario con scadenza 30 giorni dalla data di ricezione del flusso di fatturazione completo delle informazioni richieste dal Consorziato, entro il secondo giovedì utile decorso il termine predetto. In caso di ritardato pagamento delle fatture per motivazioni riconducibili ad esclusiva causa della Committente, all’Appaltatore sono dovuti interessi come previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

(14)

Art. 7 (Disciplina del soccorso istruttorio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.

2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e della ulteriore documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica e Tecnica, se previste, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto dell’offerta o del soggetto responsabile della stessa.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

(15)

Art. 8 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente.

L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 10° e 11° del presente articolo.

2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:

a) in contanti, con versamento sul conto corrente intestato al CAIE presso banca Generali, IBAN IT15N0307501603CC8000818251, indicando nella causale il codice identificativo di gara - C.I.G:

LOTTO A C.I.G. 3278653AAC – LOTTO B C.I.G. 927870773D

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

a) avere quale beneficiario il CAIE;

b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;

c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;

d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;

e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;

(16)

g) coprire la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro e/o Contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;

h) recare la sottoscrizione del garante.

8. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario.

9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare e garantire tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

10. Per usufruire del beneficio delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7°, del Codice, l’operatore economico deve segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo deve documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegando copia della certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al citato articolo, con la specifica indicazione certificazione di qualità posseduta).

11. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’Art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

12. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto e della contestuale consegna della fideiussione definitiva, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del Codice. Verso gli Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto e del rilascio della fideiussione definitiva, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice.

13. Sarà obbligo dell’aggiudicatario consegnare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma entro quindici giorni dall’Aggiudicazione definitiva.

La garanzia provvisoria dovrà altresì prevedere l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo nell’eventualità di mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Leg.vo del 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

(17)

Art. 9 (Contribuzione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e ricorso al Sistema AVCpass) 1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente, per ciascuno dei Lotti, all’A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’Art. 1, commi 65° e 67°, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015.

2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Offerente.

3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’Art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”:

− versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione all'indirizzo http://www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta;

- per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:

PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;

b) il Codice Identificativo di Gara C.I.G.

c) riferimento ad ognuno dei Lotti, A e B.

Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta.

4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

(18)

5. La Stazione Appaltante verificherà, anche tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento, e l’esattezza dell’importo e della rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.

7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 ed eventuali successive deliberazioni, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.

Art. 10 (Avvalimento dei requisiti)

1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui all’art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.

2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di cui alla L. n. 82/1994). Si precisa che il ricorso all’avvalimento è consentito per integrare il solo possesso della fascia di classificazione di cui al D.M. n. 274/97, ove necessario.

3. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice.

(19)

Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.

4. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5. In relazione alla gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6. Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell'appalto posto a base di gara.

7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8. L’impresa ausiliaria di un Concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro Concorrente.

9. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del Codice e dall’art. 17 dello Schema di Contratto.

10. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

11. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, la Domanda di partecipazione e il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura.

(20)

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente Art.

6, comma 1°, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art.80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.

Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Aggiudicatario sia del Lotto A sia del Lotto B di cedere la propria posizione soggettiva nell’Accordo Quadro e nel relativo Contratto stipulato dal Consorziato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto e nel rispetto della legge e comunque dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma.

L’eventuale subappaltatore per le prestazioni affidategli deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte)

1. I documenti di offerta economica dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec della stazione appaltante e ciò sia per coloro che concorrono all’aggiudicazione del Lotto A e di coloro che concorrono all’aggiudicazione del Lotto B.

2. Nei casi in cui il presente disciplinare richiede l’apposizione di una sottoscrizione su un documento, la stessa dovrà avvenire con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.

n. 82/2005.

(21)

3. L’Offerta dovrà essere fatta pervenire dal Concorrente alla Stazione Appaltante entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 26 luglio 2022. Il Sistema non accetta offerte presentate oltre la scadenza indicata.

4. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo di ricezione della pec. Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della pec tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

5. L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa che, in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti di gara, sarà valida per entrambi i Lotti laddove possibile altrimenti andrà presentato un documento per il Lotto A ed uno speculare, con le modifiche necessarie, per il Lotto B;

B – Offerta economica separata, una per il Lotto A e un’altra per il Lotto B.

Si raccomanda di inserire gli allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

6. La presentazione dell’Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura telematica che può essere eseguita in fasi successive, secondo le modalità definite nell’Allegato sub 8 – Modalità ed Istruzioni del Gestore.

Il CAIE adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’Offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.

La presentazione dell’Offerta a mezzo pec è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità, del Gestore del Sistema e della stazione appaltante e ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Gestore del Sistema e il Caie da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

(22)

7. Si precisa che:

- l’Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

- entro il termine di presentazione dell’Offerta, chi ha presentato un’Offerta potrà ritirarla;

un’Offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;

- il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle Offerte.

8. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.

9. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’Offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (ad es., DGUE, Dichiarazione sostituiva del concorrente, Offerta Economica, ecc..) devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’Impresa.

In tutti i casi in cui la documentazione sia sottoscritta non dal legale rappresentante ma da altro soggetto munito del potere di impegnare l’Impresa, dovrà essere prodotta copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.

11. La Domanda di partecipazione (All. sub 1), il DGUE (All. sub 2.) nonché la Dichiarazione di Avvalimento dell’Impresa ausiliaria (All. sub 3) dovranno essere redatte preferibilmente mediante i modelli allegati al presente Disciplinare di Gara.

In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, le suddette dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti modelli.

12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

14. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

(23)

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

14. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di gente in materia di appalti.

Art. 13. Contenuto della documentazione amministrativa ed economica A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Documentazione amministrativa dovrà contenere i documenti le dichiarazioni di seguito indicate:

a) la Domanda di partecipazione (All. sub 1):

la domanda deve essere redatta in bollo e presentata sulla base del modello allegato al presente Disciplinare “Domanda di partecipazione” (All. sub 1), mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente. Nella Domanda di partecipazione del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il Concorrente attesta, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nel modello allegato, Domanda di partecipazione (All. sub 1), al presente Disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;

capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b) Modalità di pagamento del bollo

La Domanda di partecipazione del concorrente dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.

(24)

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;

- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria;

Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

• per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

• per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

• per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

• per gli altri tipi di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti: o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

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