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Discrimen » La Giustizia Penale

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Academic year: 2022

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maggio 2015

anno cXX (LVi della 7aSerie) Fascicolo V

Fondata neLL’anno 1893

da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico FERRANDO MANTOVANI

Emerito di diritto penale

GIOVANNI CONSO

Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

CORRADO CARNEVALE

Presidente di sezione della Corte di Cassazione

PAOLO DELL’ANNO

Ordinario di diritto amministrativo

ORESTE DOMINIONI

Ordinario di procedura penale

ANGELO GIARDA

Ordinario di procedura penale

direttore

PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato di redazione:

redazione:

FAUSTO GIUNTA

Ordinario di diritto penale

CARLO FEDERICO GROSSO

Ordinario di diritto penale

GIUSEPPE RICCIO

Ordinario di procedura penale

GIORGIO SPANGHER

Ordinario di procedura penale

00195 ROMA - Viale Angelico, 38 Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

E-mail: giustpen@gmail.com

edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.org | webmaster: Spolia - info@spolia.it

FRANCESCO BRUNO

Ordinario di pedagogia sociale

GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; Dott.ssa ROBERTA MARRONI; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato

ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; FRANCESCO CALLARI, Dottore di Ricerca procedura penale; VITTORIO CORASANITI, Magistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; FRANCESCO FALCINELLI, Av- vocato; MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO UGO PALMA, Avvocato; CATERINA PAONESSA, Dottore di Ricerca diritto penale Univ. di Firenze; MARIA SCAMARCIO, Magistrato;

PAOLO SIRLEO, Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI, Università “Tor Vergata” di Roma; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato diritto penale Univ. LUMSA Roma

NATALE MARIO DI LUCA

Ordinario di medicina legale

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012

In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

pubblicità inferiore al 50%

GIORGIO SANTACROCE

Primo Presidente della Corte di Cassazione

VINCENZO SCORDAMAGLIA

Ordinario di diritto penale

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Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me- ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac- cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.

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DOTTRINA

LEOPIZZI A., De minimis non curat praetor? Il principio di of- fensività e la nuova esimente della particolare tenuità del fatto, II, 257.

NOTE A SENTENZA

GRECO A., L’omessa discovery di un atto di indagine tra san- zione processuale e potere probatorio di ufficio, III, 297.

DIBATTITI

LA PISCOPÌA S., Misure investigative speciali e diritti umani tra nuove strategie internazionali e recente normativa metropo- litana antiterrorismo, I, 139.

RECENSIONI

ESPOSITO A., Trattamento di fine vita e sistema penale. Pro- spettive di riforma, Satura Editrice, Napoli, 2015, pp. 235, di VINCENZO SCORDAMAGLIA, I, 156.

LEGISLAZIONE

Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 2015, II, 319.

Approvazione, il 21 maggio 2015, da parte della Camera dei De- putati del disegno di legge anticorruzione, II, 320.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1) ORDINANZE DI RINVIO

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Divieto di concessione di benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti - Diversità di trattamento per i condannati per corruzione di minorenne ed i condannati per violenza sessuale su minore - Vio- lazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza, I, 129.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA - Termine per la richiesta di ammissione - Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Assenza di disciplina transitoria - Questione di legittimità co- stituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza, I, 133.

SOMMARIO

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GIURISPRUDENZA INDICE PER MATERIA

APPELLO - Cognizione del giudice - Divieto della reformatio in peius - Diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di primo grado senza aggravamento della pena - Violazione del divieto - Configurabilità - Esclusione - Fat- tispecie relativa alla qualificazione del fatto come concorso esterno in associazione di tipo mafioso invece di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 7 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con la l. 12 luglio 1991, n. 203 senza aumentare la pena inflitta dal giudice di primo grado, III, 294.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - Pena concordata dalle parti divenuta illegale per effetto dei nuovi limiti edittali previsti per il reato di cui all’art. 73, comma5, del D.P.R. 309/1990 - Annullamento della sentenza - Rinegoziazione dell’accordo o nuove scelte processuali, III, 317.

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Momento consumativo - In- dividuazione - Prima condotta appropriativa - Momento in cui la persona offesa venga a conoscenza della condotta dell’agente - Irrilevanza, II, 304, 101.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso c.d. esterno - Elemento oggettivo - Raffor- zamento o consolidamento dell’associazione - Contenuto, II, 305, 102.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - Prestazioni professionali rese da un avvocato - Confi- gurabilità del concorso esterno o della partecipazione all’asso- ciazione - Condizioni - Fattispecie relativa ad attività diretta a far acquisire agli esponenti di un’associazione di tipo mafioso il con- trollo di una società, II, 306, 103.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - Stato di in- fermità o deficienza psichica - Nozione - Incapacità di avere cura dei propri interessi - Presupposto del reato - Assoluta certezza della sua sussistenza - Necessità, II, 306, 104.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravanti comuni - Motivi abietti o futili - Motivi futili - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa a omicidio commesso a seguito di un com- plimento molesto rivolto dalla vittima alla fidanzata dell’omicida, II, 307, 105.

CONFISCA - Diritto del terzo sul bene confiscato - Onere di al- legazione - Estraneità all’illecito pregresso - Affidamento incol- pevole, III, 320.

CORRUZIONE - Corruzione attiva - Confisca e sequestro per equivalente del profitto del reato - Effettivo conseguimento - Ne- cessità, II, 308, 106.

DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO A FINI DI CONSULTAZIONE PERSONALE - Incriminazione ir- ragionevole - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 600 quater in relazione agli artt. 3, 27 e 117 e Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 25 maggio 2000, ratificata con la l. 11 marzo 2002, n. 46, art. 3 - Manifesta infondatezza - Ra- gioni, II, 308, 107.

DIFESA E DIFENSORI - Astensione dalle udienze - Procedi-

mento in camera di consiglio - Obbligo di rinvio dell’udienza - Violazione - Sanzione - Nullità a regime intermedio, III, 276.

DIFESA E DIFENSORI - Astensione dalle udienze del difensore della parte civile o della persona offesa - Procedimento in camera di consiglio - Diritto al rinvio - Condizioni - Necessaria dichia- razione di astensione del difensore dell’imputato o dell’indagato, III, 276.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - Esercizio di una discoteca - Emissioni sonore in ora- rio notturno - Fastidio per le sole persone abitanti nell’edificio - Configurabilità del reato - Ragioni, II, 309, 108.

DIVIETO DELLA TORTURA - Violenze e atti arbitrari posti in essere da dirigenti e agenti della polizia di Stato - Mancata pre- visione del reato di tortura - Violazione art. 3 CEDU, II, 318.

DOLO - Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenze - Fatti- specie relativa ad annullamento di sentenza concernente un omi- cidio causato da un incidente stradale, II, 310, 109.

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Confisca (c.d. confisca ur- banistica) - Possibilità che l’accertamento del reato di lottizza- zione abusiva quale presupposto dell’obbligo del giudice di disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite sia contenuto nella sentenza che di- chiari estinto il reato per intervenuta prescrizione - Interpreta- zione della Corte EDU (sentenza 29 ottobre 2013, Varvara c.

Italia) - Esclusione anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Questione di legittimità costi- tuzionale - Inammissibilità, II, 313.

ESTORSIONE - Tentativo - Richiesta di denaro da parte dell’au- tore di una truffa per la restituzione del provento della stessa - Configurabilità, II, 311, 110.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Commercio di beni portanti marchi CE contraffatti - Integrazione del reato di cui all’art. 515 Cod. pen. e non di quello di cui all’art. 474 Cod.

pen. - Ragioni, II, 315.

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DEL DIFENSORE - Impedi- mento assoluto - Situazioni gravi sotto il profilo umano e morale - Legittimità, III, 317.

LIBERAZIONE ANTICIPATA - Liberazione anticipata speciale - Applicabilità ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare ai sensi delle disposizioni sui collaboratori di giustizia - Esclu- sione, III, 317.

LIBERAZIONE ANTICIPATA - Liberazione anticipata speciale - Esclusione dei condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - Equiparazione ai collaboratori di giustizia dei detenuti per i quali non è possibile la collaborazione - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione, III, 318.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Custodia cautelare - Ter- mini di durata massima - Condanna dell’imputato - Annullamento della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado con rinvio limitato al calcolo della pena - Formazione del giudi- cato sulla responsabilità dell’imputato - Conseguenze in tema di individuazione del termine della custodia cautelare, III, 307, 79.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Custodia cautelare - Ter- SOMMARIO

(5)

mini di durata massima - Pluralità di ordinanze - Retrodatazione dei termini - Anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione del primo provvedimento coerci- tivo - Prova positiva - Necessità - Ragioni - Fattispecie relativa ad esclusione della regola della retrodatazione dei termini, III, 308, 80.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Impugnazioni - Riesame - Istanza trasmessa dall’ufficio ricevente a quello territorialmente competente via telefax - Termine previsto dall’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen. - Decorrenza dalla data della ricezione del fax nella cancelleria del giudice competente, III, 309, 81.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Ordinanza del giudice - Requisiti - Descrizione sommaria del fatto - Formulazione ana- litica della contestazione - Necessità - Esclusione - Contestazione idonea a garantire una adeguata conoscenza degli addebiti e del tempo di commissione della condotta - Sufficienza - Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza riguardante il traffico di un quantitativo di sostanze stupefacenti mediante condotte col- locate genericamente in un ampio arco temporale, III, 310, 82.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Sequestro pre- ventivo - Legittimazione dell’indagato o imputato ad impugnare - Condizioni - Fattispecie relativa ed esclusione della legittima- zione ad impugnare un provvedimento di sequestro di beni dei quali si contestava la titolarità e la disponibilità, III, 310, 83.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Sequestro pre- ventivo - Richiesta di revoca - Decreto di inammissibilità emesso dal g.i.p. previa erronea qualifica della richiesta quale incidente di esecuzione - Appellabilità ai sensi dell’art. 322 bis Cod. proc.

pen. - Ragioni - Fattispecie relativa a qualificazione come appello di rinvio per Cassazione con trasmissione degli atti al tribunale competente, III, 311, 84.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Presup- posti - Fumus commissi delicti - Insussistenza - Valutazione del- l’esito del procedimento cautelare personale - Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa all’esclusione dell’assoluta ine- sistenza del fumus commissi delicti desunta da una sentenza di annullamento senza rinvio priva di ogni riferimento al fumus, III, 311, 85.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Prov- vedimento del P.M. riguardante le modalità esecutive - Impugna- zione - Appello o ricorso per Cassazione - Esclusione - Incidente di esecuzione, III, 312, 86.

NOTIFICAZIONI - Notifiche tramite PEC all’indagato - Rego- larità - Uffici giudiziari autorizzati al detto sistema anteriormente al 15 dicembre 2015, III, 316.

PARTE CIVILE - Costituzione - Deposito dell’atto di costitu- zione in cancelleria - Necessità - Assenza nella copia notificata della attestazione di cancelleria dell’avvenuto deposito - Rile- vanza - Esclusione - Ragioni, III, 312, 87.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose - Presuppo- sti - “Appartenenza” all’associazione - Nozione - Rapporti con la “partecipazione”, III, 313, 88.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca di bene immobile realizzato da apparte-

nente ad associazione di tipo mafioso con denaro di provenienza illecita su terreno di provenienza lecita - Legittimità - Ragioni, III, 313, 89.

PROVE - Indizio - Nozione - Distinzione dalla prova, III, 314, 90.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - Datore di lavoro - Obbligo di informazione dei lavoratori in una lingua a loro comprensibile - Condotta omissiva del datore di lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Interruzione del nesso causale - Condizioni, II, 316.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - Desti- natari delle norme - Datore di lavoro - Sicurezza dei macchinari utilizzati dai dipendenti - Obbligo d’accertamento - Sussistenza - Affidamento sulla presenza del marchio “CE” o sulla notorietà del costruttore - Esclusione - Comportamento negligente del la- voratore - Rilevanza - Condizioni - Limiti, II, 317.

PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Ricognizioni personali - Riconoscimenti informali dell’imputato operati dal te- stimone in dibattimento - Natura di accertamento di fatto - Ap- plicabilità della disciplina della ricognizione - Esclusione - Utilizzabilità nel giudizio - Possibilità - Libero convincimento del giudice, III, 273.

REATO CONTINUATO - Violazione più grave - Criteri di indi- viduazione - Valutazione in astratto - Pena edittale più severa - Considerazione delle circostanze e del giudizio di bilanciamento - Necessità, II, 300.

RECLAMO GIURISDIZIONALE - Reclamo giurisdizionale proposto a tutela dei diritti dei detenuti - Disciplina processuale - Immediata operatività - Provvedimento decisorio del magistrato di sorveglianza - Qualificazione come decreto o come ordinanza - Criteri distintivi - Ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze, III, 319.

REVISIONE - Sentenza di applicazione della pena su richiesta - Scoperta o sopravvenienza di prove nuove - Valutazione delle prove alla luce della regola di giudizio del rito - Necessità, III, 257.

SEQUESTRO - Sequestro probatorio - Sequestro del corpo del reato - Decreto di convalida - Obbligo di motivazione, III, 264.

SEQUESTRO PREVENTIVO - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Reati tributari - Omesso versa- mento dell’IVA - Valutazione del periculum in mora e della per- tinenzialità dei beni - Esclusione - Sequestro funzionale alla confisca obbligatoria della res - Revoca per assenza di esigenze cautelari - Possibilità - Esclusione, III, 319.

SEQUESTRO PREVENTIVO - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Reati tributari - Profitto - Imposta evasa - Quanti- ficazione, III, 320.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA - Messa alla prova c.d. parziale - Valutazione del giudice - Criteri - Separazione dei procedimenti - Sospensione - Ammis- sibilità - Esclusione - Necessità di compiuto accertamento dei fatti, III, 259.

STUPEFACENTI - Detenzione di sostanze stupefacenti - Desti- nazione allo spaccio - Elemento costitutivo del delitto di deten- SOMMARIO

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zione di droga - Prova di tale destinazione - Onere dell’accusa, II, 317.

STUPEFACENTI - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità - Tratta- mento sanzionatorio nella formulazione introdotta dal decreto legge n. 146 del 2013 - Questione di legittimità costituzionale - Ius superveniens, II, 314.

TENTATIVO - Dolo eventuale - Compatibilità - Esclusione -

Dolo diretto - Forma del dolo alternativo, II, 315.

VIOLENZA SESSUALE - Condizioni di inferiorità psichica - Ingestione di alcool o abuso di stupefacenti - Configurabilità - Ragioni, II, 311, 111.

VIOLENZA SESSUALE - “Infatuazione” maturata dalla vittima dopo un primo rapporto sessuale non consensuale - Valutazione retrospettiva del momento iniziale della condotta - Possibilità - Esclusione, II, 312, 112.

SOMMARIO

(7)

codice etico

DOVERI DEI REDATTORI

Decisioni sulla pubblicazione

I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci- sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos- sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza

I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza

I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione

I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte- nuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore.

DOVERI DEI REFEREE

Contributo alla decisione editoriale

La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi- gliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi

Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai coordinatori.

Riservatezza

Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.

Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione dei redattori.

Oggettività

La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi

I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi- bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal- l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione

Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con- correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOVERI DEGLI AUTORI

Accesso e conservazione dei dati

Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do- vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente resi accessibili.

Originalità e plagio

Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti

L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti

L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera

Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi- ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico- nosciuto.

Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva- zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione

Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de- vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati

Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine- sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat- tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI

La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.

È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.

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LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:

a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini- strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;

c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze giuridiche e sociali in genere;

d) resoconti e commenti;

e) varietà

B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:

a) articoli originali di dottrina;

b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con note critiche e di commento;

c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re- lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;

e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;

f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;

g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;

h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.

SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.

Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.

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condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2015 rimane invariato

Fino al 31/3/2015 dal 1/4/2015

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

1) ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI 23 dicembre 2014

(G.U. n. 16 del 22 aprile 2015) Pres. Manzionna - Rel. Bassi

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di be- nefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti - Diversità di trattamento per i condannati per corruzione di minorenne ed i condannati per violenza ses- suale su minore - Violazione degli artt. 3 e 27 della Costitu- zione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 27; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 quater; Cod. pen. art. 609 quinquies) È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le- gittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1 quater, della l.26 luglio 1975, n. 354 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non equipara il delitto di violenza sessuale at- tenuata a quello di corruzione di minorenne, nell’ipotesi in cui il delitto di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen. possa essere ritenuto dal giudice (magistrato di sorveglianza) di minore gravità, te- nendo conto della pena inflitta dal giudice della cognizione. Inol- tre, si ritiene che la detta disposizione contrasti con l’art. 27, terzo comma, Cost. perché presuppone in ogni caso che il condannato sia sottoposto ad osservazione collegiale per almeno un anno e, dunque, sacrifica irragionevolmente le finalità rieducative della pena, perseguibili nel caso concreto attraverso il riconoscimento delle misure alternative alla detenzione, anche in ipotesi di cor- ruzione di minorenne sostanzialmente ritenuta dal giudice di mi- nore gravità e, dunque, di un delitto di non elevato allarme e pericolosità sociale.

(omissis) Osserva

Con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 28 novembre 2008, irrevocabile il 22 febbraio 2013, I. L. è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies Cod. pen.), commesso il 10 ottobre 2004. Nella disciplina vigente all’epoca della commissione del fatto, la pena applicabile in astratto andava da sei mesi a tre anni di reclusione. In concreto, il condannato, a bordo della sua auto, aveva mostrato i propri genitali a due ragazze d’età tra gli undici ed i dodici anni.

Con istanza presentata il 22 aprile 2013, il condannato ha chie- sto di potere espiare la pena detentiva inflittagli in affidamento in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1 lettera c) o comma 1 bis L. 354.1975.

Poi, con istanza formulata nel corso dell’udienza del 6 novembre 2014, ha chiesto di disporsi il differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, numero due, Cod. pen..

Dagli atti del fascicolo, risulta che il condannato sia affetto

da disturbo ansioso generalizzato, depressione nevrotica, di- sturbi di personalità non specificati, ritardo mentale moderato.

Si tratta di infermità psichiche che non consentono il differi- mento facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art.

147, primo comma, numero due, Cod. pen.. Questa disposizione, infatti, si riferisce espressamente alle gravi infermità fisiche, mentre, in caso di infermità psichiche tali da impedire l’esecu- zione della pena, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 148 Cod. pen. (Cass. Sez. I, sent. n. 26806 del 2008, in CED Cass., m. 240.865). Le infermità fisiche rilevano ai fini di cui all’art. 147 Cod. pen. solo nel caso in cui si traducano in grave infermità fisica (Cass. Sez. I, sent. n. 32365 del 2010, in CED Cass., m. 248.252 e sent. n. 5732 del 2013).

Nel corso dell’udienza del 18 dicembre 2014, il difensore ha evidenziato come la grave infermità fisica possa essere rappre- sentata dall’obesità, certificata nel verbale della Commissione di Prima Istanza per l’accertamento degli stati d’invalidità civile del 13 aprile 2005. Tale infermità non risulta essere particolarmente grave, atteso che, nella relazione UEPE del 21 ottobre 2014, non vi è alcun riferimento ad essa, ma solo alle infermità psichiche.

Inoltre, essa non risulta incidere in maniera significativa sulla ca- pacità del condannato di compiere gli atti quotidiani della vita e di partecipare alla vita di relazione, per cui non può essere con- siderata infermità tale da tendere la detenzione particolarmente gravosa, contraria al senso di umanità, né impedisce la parteci- pazione del condannato all’opera di rieducazione.

Dunque, l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione pena per grave infermità fisica non può essere accolta.

Con riferimento alle residue istanze, si rileva che, dopo il de- litto di cui si tratta, il condannato ha commesso solo un’evasione il 10 marzo 2007, sanzionata con la pena di mesi quattro di re- clusione.

Non pendono procedimenti penali presso la Procura della Re- pubblica di Foggia. Inoltre, dalla relazione UEPE del 19 maggio 2014, risulta che lo Iammarino non abbia mai frequentato con costanza il Centro di Salute Mentale territorialmente compe- tente.

Ciononostante, egli è curato e gestito dai familiari, che lo hanno preso in carico, per cui l’assistente sociale prospetta «la concessione di una misura alternativa che consenta alla persona di svolgere attività quotidiane presso i parenti, mancando lo stesso di un’autonomia personale». Dunque, posto che il con- dannato non risulta delinquere dal 2007 e che la pena da espiare è di durata modesta (sei mesi), «nulla osterebbe, nel merito, al- l’accoglimento di una misura alternativa al carcere, semmai con la previsione di frequentare con costanza il Centro di Salute Mentale territorialmente competente al fine di avviare un per- corso di osservazione e terapeutico».

Però, in base all’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975, l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domici- liare sanitaria possono essere applicati al condannato per il delitto di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen. solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegial- mente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della stessa legge.

Invece, la detenzione domiciliare generica non può essere mai applicata e la relativa istanza è, dunque, inammissibile, atteso che il delitto di corruzione di minorenne rientra nell’elencazione di cui all’art. 4 bis L. 354 del 1975 ed è, quindi, ostativo al rico- noscimento della misura alternativa generica.

Va subito rilevato che l’art. 4 bis L. 354 del 1975, nella for- mulazione vigente all’epoca della commissione del fatto di cui si tratta, non prevedeva alcun limite con riferimento alla conce- dibilità delle misure alternative alla detenzione in caso di pena inflitta per il delitto di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen..

5.I.2015

LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)

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(10)

131 132 Però, per giurisprudenza costante, sia della Corte di cassa-

zione che della Corte costituzionale, si ritiene che le norme in materia di ordinamento penitenziario non siano norme penali so- stanziali: «Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguar- dando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, in assenza di una speci- fica disciplina transitoria, soggiacciono al principio «tempus regit actum» e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo (principio affermato in relazione alla modifica dell’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia da Cass. Sez. I, sent.

n. 11580 del 2013, in CED Cass., m. 255.310; si veda, anche, SS.UU. sent n. 24561 del 2006, ivi, m. 233.976).

Pertanto, nel caso di specie, va applicato il disposto di cui al- l’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975, nella formulazione oggi vigente, con i relativi limiti e divieti.

Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassa- zione (Sez. I, sent n. 23224 del 2010 e sent n. 38727 del 2013), il giudice deve valutare con attenzione i risultati dell’osserva- zione compiuta anche prima dell’entrata in vigore della legge

«ostativa», sul presupposto che le disposizioni più rigorose so- pravvenute non possono, comunque, incidere sulla situazione del condannato che abbia eventualmente già raggiunto un livello rieducativo adeguato al beneficio richiesto, come la Corte costi- tuzionale ha più volte avuto modo di affermare (Corte cost. sent.

n. 79 del 2007). Sia che si debbano considerare i risultati del- l’osservazione compiuta in carcere, sia che si possano tenere in considerazione i risultati trattamentali raggiunti in libertà, anche con il sostegno di strutture specializzate e degli esperti di cui all’art. 80 L. 354 del 1975, dunque a prescindere dall’osserva- zione e dal trattamento intramurari, nel caso di cui si tratta non risulta che il condannato sia mai stato sottoposto ad osservazione scientifica della personalità, né che abbia raggiunto significativi progressi rieducativi. Infatti, nella relazione redatta il 10 giugno 2014 dal dirigente del CSM di Foggia, si legge che il condan- nato, affetto da disturbo ansioso generalizzato, depressione ne- vrotica e ritardo mentale moderato (Q.I. pari a 50), abbia frequentato il centro occasionalmente, e, nonostante il consiglio di frequentarlo in maniera costante, si presenta di su iniziativa, quando lo ritiene opportuno.

Dunque, non vi è possibilità concreta di superare la previsione di cui all’art. 4 bis, comma 1 quater.

Va rilevato, però, che, per le ipotesi di violenza sessuale atte- nuate dalla circostanza di cui all’art. 609 bis, terzo comma, Cod.

pen. (casi di minore gravità), il legislatore non richieda la preven- tiva osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.

In sostanza, nel caso di violenza sessuale di minore gravità, le esi- genze di prevenzione generale e speciale rispetto a determinate categorie di delitti espressione di particolare allarme e pericolosità sociale non sono così rilevanti da giustificare la necessità di un periodo almeno annuale di osservazione collegiale.

Tornando al caso di cui si tratta, il delitto contestato al con- dannato è stato punito con la pena minima (mesi sei di reclu- sione). Senza soffermarsi su quale tra i due delitti sia, in concreto, più offensivo dell’altro, nel caso di specie la pena in- flitta al condannato (mesi sei di reclusione) è di gran lunga in- feriore rispetto a quella applicabile, nel minimo, in caso di violenza sessuale attenuata (anni uno mesi otto, partendo da anni cinque e con la riduzione massima di due terzi). Ciò induce a ri- tenere che, sulla base dei limiti edittali fissati dal legislatore, il fatto di cui si tratta è di gran lunga meno allarmante e pericoloso

di quello di violenza sessuale di minore gravità. Dunque, mentre nel caso della violenza sessuale attenuata non è necessario pro- cedere ad osservazione collegiale per almeno un anno, nel caso di cui si tratta, ritenuto già dal legislatore di minore gravità anche rispetto all’ipotesi di cui all’art. 609 bis, terzo comma, Cod. pen., è necessario procedere a tale forma di osservazione.

Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione:

«Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena non si ap- plica all’ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all’art. 609 bis, ultimo comma, Cod. pen., per effetto della mancata inclu- sione, in forza nel rinvio normativo operato dall’art. 656, comma 9, lett. a) del Codice di rito, nel novero dei reati indicati dall’art.

4 bis, comma 1 quater, L. n. 354 del 1975, per i quali opera la presunzione di pericolosità superabile solo all’esito del periodo di osservazione della personalità» (Cass. Sez. I, sent. n. 2283 del 2013, in CED Cass., m. 258.293). Dunque, il delitto di violenza sessuale attenuata non solo non richiede la preventiva osserva- zione di durata almeno annuale, ma non è nemmeno ostativo al- l’applicazione della detenzione domiciliare generica, non rientrando nell’elencazione di cui all’art. 4 bis L. 354 del 1975.

Inoltre, va rilevato che, se il contemperamento tra le esigenze rieducative e quelle di prevenzione speciale e generale rispetto a determinate categorie di delitti può avere un senso con riferi- mento a delitti espressione di particolare allarme e pericolosità sociale, per cui è assolutamente necessaria la sottoposizione del condannato ad un congruo ed approfondito periodo di osserva- zione, non altrettanto può dirsi quando gli stessi delitti siano stati commessi con modalità attenuate, nei casi, appunto, di minore gravità. In tali ipotesi, le esigenze di rieducazione vengono sa- crificate in funzione di un’esigenza di prevenzione generale e speciale insussistente oppure non tanto allarmante da giustificare la necessità di un così lungo periodo di osservazione. Nel caso di specie, tale sacrificio assoluto è evidente, atteso che, in so- stanza, il condannato dovrà espiare tutta la pena di mesi sei di reclusione in carcere, senza la possibilità di ambire ad una qua- lunque misura alternativa, che, con ogni probabilità, sarebbe quella più adeguata alle esigenze di prevenzione speciale e ge- nerale. In tali ipotesi, allora, non è necessario attendere gli esiti dell’osservazione intramuraria ma è compito del giudice quello di procedere al bilanciamento concreto degli interessi in gioco e di verificare quale sia la migliore prospettiva rieducativa.

In conclusione, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975, sia costituzionalmente il- legittimo per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non equipara il delitto di violenza sessuale attenuata a quello di corruzione di minorenne, nell’ipotesi in cui il delitto di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen., questo possa essere rite- nuto dal giudice (magistrato di sorveglianza) di minore gravità, tenendo conto della pena inflitta dal giudice della cognizione.

Inoltre, si ritiene che la detta disposizione contrasti con l’art. 27, terzo comma, Cost. perché presuppone in ogni caso che il con- dannato sia sottoposto ad osservazione collegiale per almeno un anno e, dunque, sacrifica irragionevolmente le finalità rieduca- tive della pena, perseguibili nel caso concreto attraverso il rico- noscimento delle misure alternative alla detenzione, anche in ipotesi di corruzione di minorenne sostanzialmente ritenuta dal giudice di minore gravità e, dunque, di un delitto di non elevato allarme e pericolosità sociale.

La questione di legittimità costituzionale evidenziata, oltre a non essere manifestamente infondata, per le suesposte conside- razioni, ha rilevanza ai fini della decisione sull’istanza presen- tata. Sotto tale ultimo aspetto, il divieto posto e derivante dall’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975 non è superabile in via interpretativa, perché fa espresso ed inequivoco riferi- mento all’art. 609 quinquies Cod. pen., senza alcuna eccezione.

LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)

(11)

Inoltre, non è nemmeno superabile attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, per la ragioni già esposte. Infine, la rimozione del divieto censurato permetterebbe di valutare nel merito le domande presentate, anche quella di detenzione domi- ciliare generica, altrimenti inammissibili e di verificare quale sia, in concreto, il miglior percorso rieducativo possibile, te- nendo conto che, dagli atti del procedimento, emerge la concreta possibilità di disporre una misura alternativa alla detenzione.

Non incide sulla rilevanza della questione il disposto di cui all’art. 4 bis, comma 1 quinquies, L. 354 del 1975. Infatti, tale comma non pone un limite invalicabile alla decisione nel merito dell’istanza ma si limita ad invitare il giudice di sorveglianza a

«valutare», tra l’altro, anche la partecipazione del condannato al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13 bis della stessa legge, ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente art. 4, comma uno. Dunque, la questione di legitti- mità costituzionale che si solleva ha il chiaro ed unico fine di superare l’ostacolo, non altrimenti superabile, che l’art. 4, comma 1 quater, L. 354. del 1975 pone alla valutazione nel me- rito della situazione di fatto posta all’attenzione del Tribunale di Sorveglianza.

Sussistono, allora, i presupposti richiesti dall’art 23 L. n. 87 del 1953 per sollevare questione di legittimità costituzionale del- l’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975. (omissis)

TRIBUNALE DI TORINO - 28 ottobre 2014 (G.U. n. 5 del 4 febbraio 2015) Giud. Salvadori - Imp. V.G.

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ter- mine per la richiesta di ammissione - Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - As- senza di disciplina transitoria - Questione di legittimità co- stituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost.

artt. 3, 24, 111, 117; Cod. proc. pen. Art. 464 bis)

È rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione - dell’art. 464-bis c.p.p. nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all’art. 15-bis co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l’ammissione all’istituto della sospensione del proce- dimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del di- battimento sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della legge 67/2014.

(omissis) Rilevanza

Dal capo di imputazione, dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, dalla costituzione di parte civile e dalla documen- tazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di sospen- sione con messa alla prova emerge la ricorrenza nel caso di specie di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che consenti- rebbero l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova.

Ed invero.

La fattispecie di cui all’art. 483 Cod. pen. è punita con la re- clusione fino a due anni e, quindi, con pena massima inferiore ai limiti di cui all’art. 168 bis, comma 1, Cod. pen. (pena edittale detentiva, sola, congiunta o alternativa, non superiore nel mas-

simo a quattro anni).

Sono assenti le condizioni ostative previste dall’art. 168 bis, commi 4 e 5, Cod. pen., non avendo l’imputato mai fruito prima della messa alla prova e non ricorrendo alcuno dei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 Cod. pen..

Il caso concreto, sulla base di quanto contestato e degli atti presenti nel fascicolo, appare di modesta gravità in quanto rela- tivo ad una dichiarazione resa in occasione di un’assemblea stra- ordinaria della società di cui l’imputato era amministratore, nonché esclusivo proprietario delle quote sociali fiduciariamente intestate alla p.o..

L’imputato ha formulato un’offerta risarcitoria ed ha presen- tato richiesta di elaborazione all’UEPE del programma con di- chiarazione di disponibilità a sottoporsi alle prescrizioni imposte e svolgere un lavoro di pubblica utilità.

Tutto quanto premesso, unitamente all’epoca del fatto e alla personalità dell’istante, desumibile dai non gravi precedenti pe- nali, riconducibili perlopiù se non esclusivamente allo svolgi- mento di un’attività imprenditoriale ormai cessata, fa ritenere che il V. si sia aperto ad una rivalutazione critica sul suo passato e che, pertanto, si atterrà al programma astenendosi in futuro dal commettere ulteriori reati.

Non ricorrono, allo stato, le condizioni per la pronuncia di una sentenza ex art. 129 Cod. proc. pen..

L’unico ostacolo all’ammissione dell’imputato è rappresen- tata, dunque, dalla preclusione processuale stabilita dall’art. 464 bis, comma 2, Cod. proc. pen..

Come già accennato, la richiesta di sospensione del procedi- mento con messa alla prova è stata formulata dall’imputato suc- cessivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e, pertanto, oltre il termine stabilito dalla legge.

Per la esatta comprensione del caso concreto va tenuto conto che la dichiarazione di apertura del dibattimento era, alla data del 17 maggio 2014, allorché è entrata in vigore la legge 67/2014, già intervenuta, e che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è stata formulata dall’imputato alla prima udienza successiva all’introduzione del nuovo istituto.

Evidente, pertanto, la decisiva rilevanza nel caso di specie dello sbarramento processuale di cui all’art. 464 bis, comma 2, Cod. proc. pen. poiché la possibilità dell’imputato di conseguire, previo esito positivo della messa alla prova, la dichiarazione di estinzione del reato per cui si procede è direttamente collegata al superamento di tale preclusione.

In relazione a tale profilo si osserva.

Assenza di disciplina transitoria.

La legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata nella Gazzetta Uffi- ciale -serie generale n. 100 del 2 febbraio 2014 ed in vigore dal 17 maggio 2014 (che prevede al capo I deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma della di- sciplina del sistema sanzionatorio; al capo II disposizioni in ma- teria di sospensione del procedimento con messa alla prova; al capo III disposizioni in materia di sospensione del procedimento nei confronti di irreperibili) non conteneva alcuna disciplina transitoria.

Con legge 11 agosto 2014, n. 118 nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67 è stato aggiunto l’art. 15 bis concernente norme transitorie per l’applicazione della sola disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irrepe- ribili che così recita «Art. 15 bis (Norme transitorie). - 1. Le di- sposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a con- dizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vi- genti prima della data di entrata in vigore della presente legge con-

133 LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti) 134

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tinuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».

Ad oggi, non è stata prevista alcuna disciplina transitoria con ri- ferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

L’assenza di una disciplina transitoria per la sospensione del procedimento con messa alla prova comporta la mancanza di una normativa specifica diretta a regolare i procedimenti per i quali, prima dell’entrata in vigore della legge, siano già maturate le pre- clusioni processuali di cui all’art. 464 bis Cod. proc. pen..

Tale lacuna differenzia l’intervento in esame da riforme ana- loghe intervenute in passato (si pensi all’art. 30, comma 2 del d. lgs. 28 luglio 1989 n. 272 relative alla messa alla prova degli imputati minorenni; all’art. 64 del d. lgs 28 agosto 2000 n. 274 sulla competenza del Giudice di Pace; all’art. 4 ter del d. l. 7 aprile 2000 n. 82 in tema di giudizio abbreviato; nonché alla legge 12 giugno 2003 n. 134 in tema di patteggiamento allargato, in relazione alla quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.

445 del 22 novembre 2006, nel dichiarare manifestamente in- fondata la questione sollevata in ordine al contrasto della disci- plina transitoria con i principi di uguaglianza e ragionevole durata del processo, ha rilevato come la richiesta di patteggia- mento debba ritenersi una modalità di esercizio del diritto di di- fesa di cui all’art. 24 Cost.), nonché dalla disciplina prevista dalla già citata legge 11 agosto 2014 n. 118 per l’istituto - con- testualmente introdotto - della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Impossibilità di superare la preclusione in via interpretativa.

Come già rilevato, la legge 67/2014 per la sospensione del procedimento con messa alla prova - ha fissato all’art. 464 bis, comma 2, Cod. proc. pen. precisi termini processuali: “La ri- chiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di ci- tazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giu- dizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’art. 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione”.

Sulla base della norma appena citata il discrimine risulta de- limitato in modo unitario per tutti i procedimenti e processi (già pendenti o successivi al momento dell’entrata in vigore della nuova legge) e coincidente, per la fase dibattimentale, con la di- chiarazione di apertura del dibattimento.

Il già citato disposto dell’art. 464 bis, comma 2, Cod. proc.

pen., è assolutamente preciso nel fissare i limiti entro in quali è possibile formulare la richiesta di messa alla prova - la dichia- razione di apertura del dibattimento per il caso che ci occupa - e, conseguentemente, non consente il superamento di dette pre- clusioni in via interpretativa mediante una diretta applicazione del generale principio di cui all’art. 2 Cod. pen..

Altrettanto palese la volontà del legislatore - ribadita nel non aver predisposto per le norme di cui al capo II della legge 67/2014 una norma transitoria, neppure contestualmente alla previsione di una normativa transitoria relativa alla disciplina di cui al capo III - di non voler differenziare la disciplina tra pro- cessi pendenti e processi nuovi.

A fronte di ciò, l’interprete che volesse superare la preclusione si troverebbe non tanto ad adeguare in via interpretativa una di- sciplina lacunosa o suscettibile di plurime esegesi, bensì ad elu- dere un univoco dettato normativo attraverso la costruzione di una diversa disciplina che non trova agganci testuali o sistematici.

Tale conclusione, che esclude la possibilità di una diretta ap- plicazione del nuovo istituto anche ai processi che abbiano su- perato le fasi processuale stabilite dall’art. 464 bis, Cod. proc.

pen., risulta avvalorata anche dai primi arresti giurisprudenziali.

Sul punto, merita specifica menzione l’ordinanza del 21 mag- gio 2014 del Tribunale di Torino con la quale è stato ritenuto consentito l’esercizio del diritto alla prima occasione utile suc- cessiva all’entrata in vigore della legge 67/2014, anche nel caso di avvenuta apertura del dibattimento, attraverso l’applicazione dell’art. 175 Cod. proc. pen.. Questo il passo di specifico inte- resse: “essendo stato superato il termine per formulare la do- manda - previsto a pena di decadenza - la posizione soggettiva delle imputate non può che essere garantita mediante l’istituto processuale della restituzione nel termine, ex art. 175 Cod. proc.

pen., posto che il rispetto del termine non è stato possibile per causa di forza maggiore (il c.d. factum principis) e considerato che le imputate hanno richiesto di esercitare il diritto alla prima occasione utile per loro”.

Evidente come nell’ordinanza citata (nella quale la scelta compiuta dal legislatore di stabilire una preclusione processuale, senza prevedere alcun regime transitorio, viene qualificata quale causa di forza maggiore che limita il diritto al trattamento di fa- vore delle imputate) l’applicabilità della nuova e più favorevole normativa non discenda da un diretto ricorso al principio gene- rale di cui all’art. 2 Cod. pen., ma consegua alla diversa solu- zione - che implicitamente, ma chiaramente, esclude proprio tale possibilità - del ricorso all’istituto della rimessione in termini.

Un simile approccio ermeneutico - sebbene apprezzabile per le finalità perseguite - non convince. In tal modo, infatti, il giu- dice di merito finisce con il sostituirsi al Giudice delle leggi, in- troducendo in via giurisprudenziale “un regime transitorio” non voluto dal legislatore che operi da correttivo alle scelte norma- tive della cui costituzionalità dubita.

Si rileva, poi, che l’impossibilità di concedere la messa alla prova ai processi in corso in forza di una diretta applicazione dell’art. 2 Cod. pen. e/o dell’art. 7 della C.E.D.U. discende anche dai generali principi applicabili in tale materia.

La Corte costituzionale con sentenza n. 43 del 2012, infatti, richiamando anche la precedente sentenza n. 236 del 2012, ha affermato che “la sentenza della Corte EDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola, non ha escluso la possibilità che, in pre- senza di particolari situazioni, il principio di retroattività della lex mitior possa subire deroghe o limitazioni, sottolineando come «il riconoscimento da parte della Corte Europea del prin- cipio di retroattività in mitius - che già operava nel nostro ordi- namento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, Cod. pen., e aveva trovato fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte - non abbia escluso la possibi- lità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione”.

Nel caso di specie, quindi, si deve prendere atto del fatto che il legislatore ha imposto, in modo chiaro ed espresso, un limite alla richiesta di messa alla prova, che non risulta superabile in via interpretativa: occorrerà, quindi, secondo i dettami della Corte, verificare se detto limite sia o meno ragionevole o meglio, se sia ragionevole l’assenza di una disciplina transitoria che con- senta di accedere alla messa alla prova nei procedimenti pen- denti, per i quali, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, non era intervenuta sentenza di primo grado.

Tali argomentazioni risultano confermate anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 31 luglio 2014, pronun- ciata nel procedimento n. 25267/14 R. G., che ha affermato con- clusivamente il seguente principio di diritto: “La sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, non può essere richiesta dal- l’imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l’appli- cazione in detto giudizio, né sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio dell’estinzione del

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reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Né alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna le- sione del principio di retroattività della lex mitior, che di per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria”.

In particolare, la Corte., richiamando dapprima la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011, nella parte in cui ammette deroghe al principio di retroattività della legge favorevole, se sorrette da valide giustificazioni, ha affermato che: “a ben vedere il principio di retroattività della lex mitior presuppone una omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo, posto che il principio di uguaglianza, così come ne costituisce un fon- damento, può rappresentare anche il limite dell’applicabilità re- troattiva della legge penale più favorevole. In altri termini, a differenza di quello di irretroattività della legge penale sfavore- vole, il principio di retroattività della legge favorevole non può essere senza eccezioni e l’eccezione può trovare ragionevole fondamento nella diversità dei contesti processuali”.

Di specifico interesse sono i passi nei quali la Corte di Cassa- zione esclude che la soluzione interpretativa adottata esponga la disciplina legislativa a dubbi di illegittimità costituzionale.

Nel sostenere tali principi, infatti, la Corte lascia intendere che la mancata fruibilità del nuovo istituto sarebbe ragionevole soltanto in relazione ai procedimenti per i quali sia già stata pro- nunciata sentenza di primo grado: “quando il processo è ormai giunto davanti al Giudice dell’impugnazione (perché vi è stata una decisione che ha definito il primo grado di giudizio), non vi è spazio sistematico alcuno per dare ingresso ad una procedura che [...] è strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata impugnazione”; ed ancora: “le considerazioni che precedono evidenziano come i contesti processuali del pro- cesso che non sia giunto a sentenza in primo grado e di quelli che si trovano in fase di impugnazione siano assolutamente, strutturalmente e dal punto di vista sistematico, del tutto diffe- renti e non permettano, pertanto, di dare applicazione retroattiva alla nuova disciplina, a ciò potendosi giungere solo con esplicita, specifica e articolata scelta sistematica del legislatore, con una eventuale disciplina transitoria”.

Alla luce di tutto quanto esposto, quindi, non si può ritenere direttamente applicabile la disciplina della messa alla prova nei procedimenti in corso per i quali sia già intervenuta la dichiara- zione di apertura del dibattimento.

Tuttavia, anche in relazione alle citate motivazioni della Su- prema Corte, l’assenza di una disciplina transitoria che consenta di accedere alla messa alla prova nei procedimenti pendenti, per i quali non sia intervenuta sentenza di primo grado, non appare immune da dubbi di ragionevolezza.

Non manifesta infondatezza

Il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova cu- mula connotazioni di carattere processuale e sostanziale: si tratta di una causa di estinzione del reato e, al contempo, di un modulo di definizione alternativa del processo.

Tale natura ‘mista’ rende ancor più inappagante la soluzione preclusiva dell’accesso all’istituto da parte di tutti gli imputati che (pur presentando i requisiti soggettivi e oggettivi per l’am- missione) si siano trovati, al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, in una fase processuale più avanzata ri- spetto alla scadenze fissate dall’art. 464 bis Cod. proc. pen..

Come già rilevato, la disciplina ricavabile dall’assenza nella

legge 11 agosto 2014, n. 118 di norme transitorie relative alla sospensione con messa alla prova analoghe a quelle stabilite per la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (“1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai pro- cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado”) e dalla previsione all’art. 464 bis Cod. proc. pen. di rigide preclusioni processuali, in difetto di qualsiasi deroga che sancisca la non operatività delle stesse in relazione ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 67/2014, esclude che gli imputati in processi pendenti in primo grado, nei quali sia già stata effet- tuata la dichiarazione di apertura del dibattimento, possano ac- cedere al nuovo procedimento speciale e così conseguire la dichiarazione di estinzione del reato.

Ciò impone una verifica di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost. del differente trattamento di soggetti che - versando nelle medesime condizioni sostanziali - si trovino al momento del- l’entrata in vigore della nuova legge in diversi fasi del processo di primo grado. Infatti, il legislatore, individuando un discrimine unico valido tanto per i processi nuovi quanto per i processi già in corso, ha disciplinato in modo identico situazioni nettamente difformi, consentendo unicamente agli imputati dei primi di aver accesso al nuovo, più favorevole, istituto.

Tale soluzione pare contrastare altresì con il principio di rango costituzionale - attraverso il parametro interposto di cui all’art.

117 Cost., sancito dall’art. 7 C.E.D.U., (cfr. sentenza della Corte EDU 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia resa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo) - della retroattività della lex mitior. Infatti, il “momento” prescelto dal legislatore, mentre ri- sulta pienamente coerente e razionale per tutti i processi nuovi, non è, quantomeno rispetto ai processi pendenti in primo grado, nei quali le preclusioni siano già maturate al momento dell’en- trata in vigore della nuova legge, espressivo di interessi di rile- vanza almeno pari a quelli sottesi dalla regola della retroattività della lex mitior. La deroga al summenzionato principio nel caso in esame non appare, diversamente dalle ipotesi di processi che già si trovino in fase di impugnazione, sorretta da una sufficiente ragione giustificativa.

Tale discriminazione - conseguente al trattamento identico ri- servato a situazioni radicalmente difformi - non fondata su una giustificazione razionale relativa al bilanciamento di configgenti interessi di pari rango, appare tale da implicare anche una vio- lazione dell’art. 24 Cost., in quanto si risolve in una lesione del pieno esercizio del diritto di difesa (nel quale va inclusa anche la facoltà di richiedere l’accesso a riti alternativi) e dell’art. 111 Cost. poiché pregiudica il diritto ad essere sottoposto ad un giu- sto processo (inteso come diritto ad una scelta del rito piena- mente consapevole, assunta in base alla previsione ed alla ponderazione di rischi connessi alla possibilità di previamente valutare le opzioni offerte e ad una ordinata, corretta e fisiolo- gica successione di atti processuali).

Sussistono, quindi, i presupposti per rimettere alla Corte co- stituzionale il giudizio sulla legittimità dell’art. 464 bis, Cod.

proc. pen., affinché stabilisca se la disciplina intertemporale vi- gente per la sospensione del procedimento con messa alla prova, in assenza di una disciplina transitoria analoga a quella di cui all’art. 15 bis, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, de- termini in danno dell’imputato di un processo pendente in primo grado, nel quale la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della legge 67/2014, una discriminazione priva di giustificazione razionale ed una conseguente violazione del diritto di applicazione della lex mi- tior, nonché del diritto di difendersi e di essere sottoposto ad un giusto processo. (omissis)

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