• Non ci sono risultati.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 19/12/2018 - prot. 865

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 19/12/2018 - prot. 865"

Copied!
44
0
0

Testo completo

(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 21572 DEL 18/12/2018 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PIANIFICAZIONE AGRICOLA REGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO E REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(MAIETTI ANTONIO LUIGI) (MAIETTI ANTONIO LUIGI) (F. GENCHI) (M. LASAGNA)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI ___________________________(Onorati Enrica)

L'ASSESSORE

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

(Sartore Alessandra)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Atto di indirizzo al fine della predisposizione dei progetti di fusione dei costituendi Consorzi di bonifica previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

19/12/2018 - prot. 865

(2)

OGGETTO: Atto di indirizzo al fine della predisposizione dei progetti di fusione dei costituendi Consorzi di bonifica previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali e di concerto con l’Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.

VISTA Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la Bonifica Integrale”;

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 “Nuove norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica – Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, con specifico riferimento all’art.11

“Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n.4 “Norma in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modificazioni”, che prevede l’estinzione degli attuali dieci Consorzi di bonifica del Lazio alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione dei nuovi quattro Consorzi di bonifica “Lazio Nord”, “Litorale Nord”,

“Lazio Sud Ovest” e “Lazio Sud Est”;

VISTA a Deliberazione di Giunta Regionale del 7 maggio 2018, n. 211 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca all’Ing. Mauro Lasagna;

VISTA a le Deliberazioni di Giunta Regionale del 209 del 7 maggio 2018 e n. 273 del 5 giugno 2018 con la quali è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini;

ATTESO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 della l.r. n. 12 del 2016, il Presidente della

Pagina 2 / 6

(3)

Regione nomina un Commissario straordinario e due sub Commissari per i Consorzi di bonifica oggetto di fusione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00259 del 20 dicembre 2016, con il quale l’Avv. Luciana Selmi è stato nominato Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “Val di Paglia Superiore” e “Bonifica Reatina”, ai sensi dell’art.11, comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00260 del 20 dicembre 2016, con il quale il dott. Antonio Marrazzo è stato nominato Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”, ai sensi dell’art.11, comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00261 del 20 dicembre 2016, con il quale l’Avv. Luigi Giuliano è stato nominato Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino”, ai sensi dell’art.11, comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 7 novembre 2017, con il quale il dott. Riccardo Casilli è stato nominato Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e Valle del Liri”, ai sensi dell’art.11, comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;

ATTESO CHE ai sensi dell’art.11 della citata l.r. n.12 del 2016:

- i Consorzi di bonifica Tevere e Agro Romano, Maremma Etrusca e Pratica di Mare sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Litorale Nord;

- i Consorzi di bonifica Val dei Paglia Superiore e Bonifica Reatina sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Nord;

- i Consorzi di bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest;

- i Consorzi di bonifica a Sud di Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Sud Est;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.11, comma 8, punto 3.3), il progetto di fusione dei singoli Enti consortili nei costituendi Consorzio di bonifica “Litorale Nord”, “Lazio Nord”, “Lazio Sud Ovest” e “Lazio Sud Est” devono assicurare la “razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa”;

TENUTO CONTO che le norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti e per i dipendenti dei Consorzi di bonifica prevedono l’adozione di un

“Piano di Organizzazione Variabile” (P.O.V.), quale “strumento organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi

Pagina 3 / 6

(4)

consortili”;

RITENUTO, pertanto, che ai fini della predisposizione del suddetto progetto di fusione nei costituendi Consorzi di bonifica, sia adottato un nuovo Piano di Organizzazione Variabile (POV), ai sensi dell’art. 11, comma 8, lettera f), della suddetta l.r. n.12 del 2016, che sarà approvato con successivi atti;

CONSIDERATO che i Piani di classifica attualmente vigenti sono stati approvati dalla Regione Lazio con singole deliberazioni consiliari nel 1998 per cui non tengono conto delle modifiche legislative pervenute in questi anni;

RITENUTO che nell’ambito dell’azione della bonifica e di tutela e salvaguardia del suolo sia necessario dare una base metodologica generale unica per la ripartizione perequata della spesa (ruolo di contribuenza), definendo indirizzi e parametri per la revisione delle Linee Guida per i Piani di classifica dei Consorzi di bonifica;

CONSIDERATO che con determinazione n. B2644 del 22 giugno 2009, è stato finanziato all’Unione Regionale delle Bonifiche del Lazio, ora Associazione Regionale delle Bonifiche del Lazio, lo studio relativo agli “Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di Bonifica nella Regione Lazio”;

CONSIDERATO che per la predisposizione delle “Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile della Regione Lazio” l’Associazione Regionale delle Bonifiche del Lazio ha sottoscritto con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale della SAPIENZA Università di Roma un contratto per lo studio e degli “Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di Bonifica nella Regione Lazio”;

VISTE le “Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile della Regione Lazio”, trasmessa a mezzo PEC dall’Associazione Regionale delle Bonifiche del Lazio, in data 18 dicembre 2018 alla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, e presa in carico con prot. in ingresso n. 811513 del 18 dicembre 2018, allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare le predette “Linee Guida per la redazione dei nuovi Piani di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile” da fornire ai Consorzi di bonifica ai fini della redazione dei nuovi piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario dover fornire indicazioni univoche ai Commissari straordinari per la redazione dei progetti di fusione;

VISTA la nota prot. n 464339 del 27 luglio 2018 recante “Linee guida concernenti le modalità di predisposizione dei progetti di fusione del Consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 11 del l.r. 10 agosto 2016, n. 12;

VISTO il documento denominato “Atto di Indirizzo operativo per la redazione del progetto di fusione”, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e

Pagina 4 / 6

(5)

sostanziale;

RITENUTO di approvare il suddetto “Atto di Indirizzo operativo” per la redazione del progetto di fusione, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la gestione commissariale, nell’azioni di risanamento dei Consorzi di bonifica, ha evidenziato problematiche e situazioni molto diversificate, che richiedono tempi e soluzioni differenti per ciascuna area territoriale, tali da non consentire contemporaneamente la conclusione del processo di riordino dei consorzi commissariati;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n 744 del 30 novembre 2018 “Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”, con la quale all’art 8, (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 2016, n. 12, 7 ottobre 1994, n. 50 e 31 dicembre 2015, n. 17, in materia di Consorzi di bonifica), ha previsto, tra l’altro, di estinguere gli attuali consorzi di bonifica alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione di ciascun progetto di fusione;

TENUTO CONTO che sarà possibile procedere al completamento del processo di fusione che determinerà l’estinzione del Consorzi di bonifica “Val di Paglia Superiore” e

“Bonifica Reatina” con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Nord”, e dei Consorzi di bonifica “Tevere Agro Romano” “Maremma Etrusca” e

“Pratica di Mare” con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica “Litorale Nord;

TENUTO CONTO che, invece, per i consorzi di Bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” ,

“Valle del Liri ” “Agro Pontino” e “Sud Pontino” è ragionevole prevedere un ulteriore periodo di commissariamento ed un slittamento delle conclusione del processo di riordino;

ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico al bilancio regionale

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione

- di APPROVARE le “Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile della Regione Lazio”, allegate alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

- di APPROVARE il documento recante “Atto di Indirizzo operativo” per la redazione del progetto di fusione, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di procedere con separativi atti all’approvazione dei progetti di fusione dei seguenti Consorzi di bonifica:

1. Consorzio di bonifica “Lazio Nord”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica “Val di Paglia Superiore” e “Bonifica Reatina”;

2. Consorzio di bonifica “Litorale Nord”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di

Pagina 5 / 6

(6)

bonifica “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”;

3. Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”;

4. Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Pagina 6 / 6

(7)

Contratto

tra

L’ Associazione Regionale delle Bonifiche del Lazio e

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

su

“Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di

classifica degli immobili per il riparto della

contribuenza consortile della Regione Lazio”

(8)

Indice

1 IL PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI 1

1.1 Il beneficio ... 1

1.2 Il contributo di bonifica ... 2

2 SPESE E ONERI CONSORTILI 5

2.1 Il piano di gestione ... 5

2.2 Le spese consortili ... 6

2.3 I centri di costo ... 6

2.3.1 Individuazione dei centri di costo primari 6 2.3.2 Individuazione dei centri di costo secondari 7 2.4 Le entrate consortili ... 7

2.5 Attribuzione della spesa direttamente imputabile ... 9

3 IL BENEFICIO IDRAULICO 11 3.1 Beneficio di drenaggio ... 11

3.1.1 Beneficio di drenaggio per le aree non servite dal servizio idrico integrato 12 3.1.1.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di drenaggio 12 3.1.1.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di drenaggio 14 3.2 Beneficio di mitigazione del rischio idraulico ... 14

3.2.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di mitigazione del rischio idraulico 15 3.2.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di mitigazione del rischio idraulico 16

3.3 Indice economico per la definizione del beneficio idraulico ... 16

3.4 Calcolo del beneficio idraulico ... 17

3.5 Beneficio di drenaggio per le aree servite dai gestori del servizio idrico integrato ... 17

4 IL BENEFICIO IDROGEOLOGICO 19 4.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio idrogeologico ... 19

4.2 Indice economico per la definizione del beneficio idrogeologico ... 20

4.3 Calcolo del beneficio idrogeologico ... 20

5 IL BENEFICIO IRRIGUO 21 5.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio irriguo ... 22

5.2 Calcolo del contributo irriguo ... 25

5.3 Indice economico per la definizione del beneficio irriguo ... 25

5.4 Utenze non agricole ... 26

(9)

6 AREE E IMMOBILI ESONERATI DALLA CONTRIBUENZA 27

7 STRUMENTI GESTIONALI INFORMATICI 28

8 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 29

9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO DI CLASSIFICA 30

(10)

1 IL PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI

Il piano di classifica degli immobili è lo strumento tecnico-amministrativo che deve essere utilizzato per individuare, in maniera equa, comprensibile e trasparente, il beneficio goduto dagli immobili per lo svolgimento dell’attività di bonifica, irrigazione e di tutela del territorio da parte dei consorzi di bonifica.

I consorzi di bonifica operano all’interno di un proprio territorio di competenza, detto comprensorio di bonifica, la cui ultima delimitazione è fornita dalla l.r. 12/2016.

Ciascun consorzio di bonifica ha il compito di predisporre il piano di classifica per gli immobili ricadenti nel proprio territorio nel rispetto di queste linee guida.

1.1 Il beneficio

Il beneficio è il vantaggio, diretto e specifico, conseguito o conseguibile dagli immobili situati all’interno di un comprensorio di bonifica per effetto delle attività di manutenzione, gestione ed esercizio svolta dai consorzi di bonifica.

Il protocollo di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, ha stabilito che: “il beneficio, ove presente, è distinto in:

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;

2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.”

(11)

I benefici possono riguardare un solo immobile (si pensi ad un’opera di drenaggio locale od alla fornitura irrigua ad un’azienda agricola), ovvero un insieme numeroso di immobili (come nel caso dell’azione esercitata dalle opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate a difesa del territorio) e possono essere a favore di persone fisiche o giuridiche e di enti pubblici o privati.

Dal punto di vista del suo significato economico, il beneficio prodotto dall’attività consortile viene ricondotto al concetto, consolidato nell’economia ambientale, di spesa difensiva. Il beneficio è generalmente quantificabile in relazione al costo che l’attività consortile richiede per produrlo.

Ciò non porta a determinare l’esatto valore economico dei servizi forniti dall’attività consortile alla società e all’ambiente. Il metodo delle spese difensive produce generalmente una sottostima del beneficio, in quanto vengono considerati i soli costi sostenuti dal consorzio per produrlo e non il valore della mitigazione del rischio idraulico sul territorio e la conseguente riduzione del rischio residuo, della disponibilità idrica, o della qualità ambientale di cui godono le popolazioni interessate in virtù dell’attività consortile.

1.2 Il contributo di bonifica

Il contributo consortile è un onere reale di natura tributaria ed è una prestazione patrimoniale pubblicistica imposta prevista dagli articoli 860 e ss. del codice civile, dalla legislazione nazionale mediante gli artt. 10 e 59 del r.d. 215/1933 e dalla l.r. 4/1984.

Ai sensi dell’art. 860 del codice civile, “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.

Si definisce perimetro di contribuenza la linea, all’interno del comprensorio del consorzio, che delimita il territorio gravato da contributo. Il perimetro di contribuenza consiste in quell’area che gode dei benefici derivanti dal funzionamento di impianti idrovori, dall’azione esercitata da opere idrauliche, nonché dai servizi svolti dai consorzi di bonifica e che è sottoposta a contribuzione in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.

I nuovi piani di classifica devono prevedere la delimitazione del nuovo perimetro di contribuenza.

Quest’ultimo, infatti, con l’ausilio degli strumenti grafici e di analisi territoriale più attuali, non dovrà rappresentare semplicemente la somma dei perimetri dei singoli consorzi ma dovrà consentire l’individuazione più precisa e puntuale degli immobili soggetti al contributo.

(12)

La perimetrazione, in relazione ai distinti benefici di cui possono eventualmente usufruire i singoli immobili, può articolarsi in sottozone.

Tutti i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli che ricevono un beneficio dalle opere di competenza consortile, e che per tale motivo sono inclusi nel perimetro di contribuenza, sono associati obbligatoriamente ad un consorzio di bonifica e sono chiamati a contribuire in relazione al beneficio ricevuto dall’attività consortile, secondo i criteri indicati nel piano di classifica e secondo la ripartizione stabilita dal piano di riparto.

Con piano di riparto si intende lo strumento tecnico-amministrativo che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 947/1962, suddivide fra i consorziati le spese indicate nel bilancio per le attività gestionali e manutentive del consorzio, sulla base del beneficio a ciascuno attribuito dal piano di classifica.

Il presupposto dell’obbligazione contributiva è “il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica”, come anche definito dal protocollo di intesa Stato – Regioni del 18 settembre 2008, che ha chiarito che il beneficio va riferito alle attività del consorzio e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore dell’immobile.

I singoli immobili, o beneficiari, devono contribuire con una quota parte della spesa associata a ciascuno dei tre benefici precedentemente descritti.

Al fine di attribuire le spese sostenute dai consorzi sul territorio in relazione allo specifico beneficio, sono individuati i macrobacini e i relativi centri di costo costituiti a tale scopo.

Per quanto riguarda la determinazione delle caratteristiche e del valore dell’immobile che gode del beneficio, devono essere definiti degli indici tecnici ed economici coerenti e rigorosi. Gli indici tecnici consentono di differenziare tra loro gli immobili in funzione delle caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale insistono; gli indici economici consentono di tener conto della rilevanza economica di ciascun immobile nella ripartizione dei costi, in funzione della mitigazione del rischio idraulico.

L’intero costo dell’attività di manutenzione, gestione ed esercizio svolta dai consorzi di bonifica rappresenta la misura del beneficio assoluto per ogni tipo di beneficio, mentre il prodotto tra gli indici tecnici e quelli economici identifica il beneficio relativo. Quest’ultimo è quello necessario per la redazione del piano di riparto annuale.

(13)

Il contributo di bonifica e il beneficio sono quindi fortemente legati in una sorta di legame causa/effetto: il primo è necessario per la formazione e il mantenimento del secondo.

(14)

2 SPESE E ONERI CONSORTILI

Nelle presenti linee guida si definisce onere consortile l’ammontare messo a contribuenza, dato dalla differenza tra le spese sostenute dal consorzio e le entrate extra-contribuenza.

2.1 Il piano di gestione

Ciascun consorzio annualmente redige il piano di gestione che consente di imputare rigorosamente le spese sostenute dal consorzio e che è organizzato per singolo servizio consortile e, relativamente ad ogni servizio, per macrobacini omogenei (o per bacini). L’individuazione di tali macrobacini consente l’imputazione della spesa ad essi relativa, assicurando al contempo la massima trasparenza di gestione.

Il piano di gestione fornisce indicazioni riguardanti a:

1. servizi consortili;

2. obiettivi dei servizi;

3. attività preventive per garantirli;

4. previsione delle risorse necessarie a tale scopo;

5. relativi scopi (preventivo e di spesa) e copertura (voci di bilancio).

All’interno di ciascun macrobacino sono individuati e censiti sia i corsi d’acqua che tutte le opere presenti, distinguendo:

 le opere dichiarate di preminente interesse regionale;

 i corsi d’acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o di piena;

 i corsi d’acqua e/o sistemi di bonifica per i quali è prevista la manutenzione a servizio di aree urbane soggette al pagamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.

Tra i costi di gestione, comunque siano organizzati ed individuati i macrobacini, devono risultare distinti quelli relativi alle attività effettuate sulle opere trasferite ai diversi enti locali ed in gestione ai consorzi e quelli relativi ad attività effettuate sui corsi d’acqua e/o sistemi di bonifica per i quali è prevista l’attività di manutenzione a servizio di aree urbane soggette al pagamento

(15)

della tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura. Tali elementi costituiscono riferimento per le rispettive convenzioni di gestione.

2.2 Le spese consortili

La redazione dei piani di classifica richiede un’impostazione rigorosa della spesa consortile, organizzata per centri di costo, essendo necessario che ogni spesa sia identificata ed attribuita a chi (o cosa) la generi.

Le spese sostenute dal singolo consorzio sono distinguibili in due categorie:

 spese specifiche, direttamente imputabili al singolo servizio consortile (personale dedicato, consumi, noli, ammortamenti, servizi, progettazione e direzione lavori, etc.);

 spese generali, non imputabili direttamente al singolo servizio consortile (funzionamento di amministrazione e direzione, servizi amministrativi e servizi tecnici generali, etc.).

Si deve sottolineare che l’individuazione delle spese dirette ed indirette deve essere rigorosa e trasparente e che l’insieme delle spese generali deve essere contenuto entro limiti congrui.

2.3 I centri di costo

Per una corretta determinazione degli oneri consortili, i consorzi si dotano di opportuni centri di costo per l’attribuzione delle spese in relazione ai diversi servizi erogati e ai macrobacini in cui tali servizi vengono svolti.

I centri di costo si distinguono in centri di costo primari e secondari.

2.3.1 Individuazione dei centri di costo primari

I centri di costo primari sono costituiti dai servizi principali che i consorzi di bonifica attualmente svolgono. In generale tali servizi sono inquadrabili nei due principali compiti dei consorzi di bonifica e cioè:

 servizio di difesa idraulica e idrogeologica (attività di bonifica e tutela del suolo);

 servizio irriguo (attività irrigua).

(16)

2.3.2 Individuazione dei centri di costo secondari

I centri di costo secondari prevedono l’individuazione dei macrobacini di bonifica e irrigui.

Per quanto riguarda l’identificazione dei macrobacini di bonifica, essa deve avvenire tramite l’esame:

 dei bacini idrografici;

 della distribuzione di opere, manufatti e/o sistemi di opere per mitigare il rischio idraulico;

 della pianificazione degli interventi;

 dell’organizzazione del servizio di manutenzione ed esercizio.

Per ogni macrobacino quindi si deve redigere l’elenco delle opere gestite e destinate alla mitigazione del rischio idraulico: tra queste vanno distinte quelle indicate dalla Regione come di preminente interesse regionale, i corsi d’acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o di piena (i cui costi devono essere calcolati a parte) ed i corsi d’acqua in cui si sversano le acque meteoriche delle aree urbanizzate che non confluiscono direttamente nella rete fognaria.

È inoltre necessario perimetrare le aree urbane direttamente beneficiate, ossia quelle soggette all’obbligo di pagamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.

L’aggregazione delle zone servite dall’attività irrigua, delle quali siano state individuate estensioni e limiti, in macrobacini di irrigazione avviene attraverso l’esame:

 della tipologia di distribuzione della risorsa idrica;

 dell’organizzazione del servizio di manutenzione;

 della gestione e dell’esercizio degli impianti;

 delle caratteristiche delle zone servite.

2.4 Le entrate consortili

Le entrate consortili extra-contribuenza sono suddivise tra i centri di costo e devono essere messe in detrazione alle spese per la quantificazione dell’onere consortile.

Delle entrate consortili fanno parte:

(17)

 le somme erogate da Stato, regioni e altri enti;

 le somme dovute agli scarichi nella rete di bonifica da parte dei gestori del servizio idrico integrato.

Con riferimento all’ultima tipologia di entrate si ricorda che, l’art. 166, comma 3, del d.lgs.

152/2006, ha stabilito che “… chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata”. Inoltre, lo stesso Decreto, al comma 4, stabilisce che “Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento”.

Per quanto concerne la legislazione regionale, l’argomento è trattato dall’art. 36 della l.r.

53/1998, che in particolare al comma 2 prevede che “I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3”.

In tale categoria non sono inserite le aree a destinazione produttiva in quanto, in base alla l.r.

53/1998, la casistica di esclusione dal ruolo ordinario interessa “i proprietari di immobili ricadenti in zona urbana e soggetti all’obbligo del versamento della tariffa per i servizi di pubblica fognatura”. Le aree a destinazione produttiva restano quindi assoggettate alla contribuenza consortile ordinaria.

Sul punto occorre precisare che, sotto il profilo tecnico, nelle presenti linee guida, per scarico si intende qualunque immissione o sversamento idrico nel reticolo idrografico consortile, relativo ad acque nere, trattate, bianche o miste.

La delimitazione dell’area urbana può essere effettuata sulla base delle indicazioni del Piano Regolatore Generale Comunale andando a considerare gli immobili ricadenti nelle zone omogenee A, B e C, oppure sulla base di altri strumenti di classificazione territoriale.

(18)

In merito alle convenzioni che i consorzi di bonifica devono sottoscrivere con i gestori del servizio idrico integrato, l’ art. 17 della l.r. 9/2017, ha stabilito che: “I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, fino all’approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all’articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale”.

Nel caso in cui il consorzio e il gestore servizio idrico integrato concordassero sull’opportunità di unificare il momento della riscossione di tutti i servizi idrici, il consorzio ha facoltà di convenzionarsi con il gestore per affidare ad esso il servizio di riscossione dei contributi di bonifica, che dovranno essere comunque trasferiti ai consorzi.

2.5 Attribuzione della spesa direttamente imputabile

A ciascun centro di costo vengono attribuiti le spese sostenute per ogni specifico servizio consortile all’interno di uno stesso macrobacino. Nell’attribuzione della spesa è necessario tenere conto:

 degli interventi di manutenzione programmata;

 dei costi medi di gestione.

Nell’effettuare l’operazione di attribuzione, è necessario tenere presente che, fare riferimento a funzioni ed attività non aventi carattere di ordinarietà, potrebbe implicare significative variazioni delle aliquote da un anno all’altro. Per tale motivo è preferibile ricorrere, nel limite del possibile, a valori con carattere di ordinarietà, utilizzando al meglio gli strumenti di amministrazione per contenere le possibili oscillazioni di spesa (anticipazioni della spesa e/o tramite mutui e prestiti).

Tra le spese direttamente imputabili ai macrobacini di bonifica, si devono considerare:

 spese collegate alla manutenzione programmata della rete di drenaggio e delle relative opere;

 spese imputabili all’esercizio degli impianti;

 altre spese, riferibili alla funzionalità delle reti ed alla sicurezza idrologica, idraulica e idrogeologica, distinguendo, tra tutte, quelle relative ad opere dichiarate di preminente

(19)

interesse regionale e quelle relative ai corsi d’acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o piena. Lo scopo di tale distinzione è di consentire, qualsiasi sia l’organizzazione in macrobacini operata, la deduzione dei finanziamenti regionali ad esse destinati dai costi sostenuti per garantire la sicurezza idraulica propria del macrobacino in cui esse ricadono. In tal senso, le opere per le quali vi è finanziamento pubblico, prese singolarmente o per gruppi, devono essere gestite preferibilmente come macrobacini a sé stanti.

Per quanto riguarda le spese direttamente imputabili ai macrobacini irrigui, occorre quantificare:

 le spese necessarie alla funzionalità della rete di adduzione, di distribuzione e dei sistemi di accumulo (manutenzione degli impianti, cioè l’irrigazione potenziale);

 le spese relative all’esercizio degli impianti ed alla distribuzione della risorsa (esercizio degli impianti, cioè l’irrigazione effettiva).

Tenere distinte le due tipologie è condizione necessaria per poter applicare la tariffa binomia, che meglio risponde ad un’equa ripartizione dei costi di servizio.

Una volta redatte le schede relative ad ogni singolo macrobacino è possibile redigere i consuntivi di spesa diretta.

(20)

3 IL BENEFICIO IDRAULICO

Il beneficio idraulico è definito come il vantaggio, diretto e specifico, assicurato dall’attività di manutenzione, gestione ed esercizio svolta dal consorzio di bonifica sul singolo immobile o su una pluralità di immobili situati all’interno del comprensorio di bonifica per effetto della riduzione del rischio idraulico cui gli immobili sarebbero soggetti in assenza dell’attività consortile.

Considerando la moltitudine di fattori che possono intervenire nell’identificazione e nel calcolo del beneficio idraulico, può essere utile scomporlo in due componenti, così definite:

 beneficio di drenaggio: relativo al deflusso delle acque meteoriche provenienti dagli immobili verso il ricettore finale attraverso il sistema di opere di bonifica;

 beneficio di mitigazione del rischio idraulico: relativo alla mitigazione del rischio idraulico dovuto ad acque esterne all’immobile considerato.

Il beneficio idraulico complessivo è determinato dalla somma delle due singole componenti.

3.1 Beneficio di drenaggio

L’immobile gode del beneficio di drenaggio quando le proprie acque meteoriche vengono allontanate e condotte, direttamente o indirettamente, fino al ricettore finale attraverso il sistema di bonifica.

Il beneficio di drenaggio è quantificato nell’onere sostenuto dal consorzio per gestire il reticolo su cui ha competenza e gli impianti necessari per drenare i deflussi generati in ogni macrobacino.

L’onere è commisurato all’entità dei deflussi prodotti dagli immobili ed è quindi da ripartire tra i proprietari di questi ultimi.

Nel caso di centri urbani forniti di pubblica fognatura, sia essa di tipo separato o misto, i consorzi stipulano specifici accordi con il gestore del servizio idrico integrato e/o con le amministrazioni comunali per la copertura dei costi necessari a svolgere l’attività di bonifica.

Nelle aree urbane in cui è presente la fognatura il canone dovuto al beneficio di drenaggio è attribuito ai gestori del servizio idrico integrato, come stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente, mentre nelle zone urbane che ricevono beneficio dall’attività consortile e che

(21)

non sono dotate di fognatura il contributo è versato direttamente al consorzio di bonifica dai proprietari dei singoli immobili.

3.1.1 Beneficio di drenaggio per le aree non servite dal servizio idrico integrato

Per tutti gli immobili siti in aree non gestite dal servizio idrico integrato, la valutazione del beneficio di drenaggio si effettua mediante l’utilizzo della combinazione di diversi indici tecnici e di un indice economico.

3.1.1.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di drenaggio

I fattori che consentono di determinare il grado di beneficio di drenaggio goduto da un immobile per effetto dell’attività del consorzio di bonifica sono quattro:

 quantità dei deflussi da smaltire dalla rete consortile (indice di deflusso);

 caratteristiche del percorso idraulico dal luogo di produzione del deflusso al luogo di recapito finale (indice di percorso);

 frequenza con cui si verificano deflussi di entità tale da richiedere un’azione diretta di regolazione e regimazione (indice di frequenza);

 estensione e capillarità delle infrastrutture di mitigazione del rischio idraulico gestite dal consorzio (indice di intervento).

Indice di deflusso

L’indice di deflusso consente di esprimere la variabilità di produzione del contributo da parte dei singoli immobili alla formazione dei deflussi di piena all’interno del macrobacino in cui essi sono ubicati. Questo indice ha pertanto l’obiettivo di valutare il beneficio derivante dall’attività del consorzio di bonifica in relazione alla quantità di deflussi prodotti da parte del suolo. Tale deflusso è funzione di differenti caratteristiche, che devono essere oggettivamente individuate e quantificate: caratteristiche climatiche locali; caratteristiche morfologiche e idrologiche locali; natura, uso, copertura e permeabilità del suolo.

Questo indice consente, pertanto, di quantificare l’entità con cui ogni immobile contribuisce alla generazione dei deflussi di piena.

La valutazione dell’indice di deflusso può essere condotta con diversi metodi noti in letteratura (quali, ad esempio, il metodo cinematico, il metodo del Curve Number, modelli

(22)

afflussi-deflussi distribuiti, etc.), purché siano chiaramente riportate le caratteristiche del metodo utilizzato e la ragione della sua scelta. Si raccomanda, grazie alla possibilità di acquisire informazioni territoriali ad elevata risoluzione, l’utilizzo di un livello di elaborazioni tecniche idonee all’implementazione di modelli afflussi-deflussi accurati.

Indice di percorso

L’indice di percorso consente di valutare, nella determinazione del beneficio di drenaggio, l’influenza del percorso idraulico che l’acqua deve seguire per raggiungere il corpo idrico ricettore finale. Tale indice consente di tenere conto della presenza di eventuali manufatti di sollevamento, che influenzano la valutazione del beneficio.

Il calcolo dell’indice di percorso può essere effettuato in funzione della quota di ciascun immobile rispetto a alla sezione di chiusura del bacino considerato.

È inoltre necessario considerare altri aspetti riguardanti le caratteristiche del percorso idraulico (come lunghezza, pendenza, tratti con particolari criticità, etc.), per tenere conto della varietà di condizioni che possono riscontrarsi all’interno dei singoli macrobacini.

Indice di frequenza

Il beneficio derivante dal servizio di bonifica dipende dalla frequenza con la quale si verificano eventi di piena che richiedono l’intervento da parte del consorzio con regolazione e regimazione, oltre che all’effettiva portata da drenare.

Tale indice può essere utilizzato anche come parametro di riferimento per l’individuazione dei macrobacini tramite un criterio di uniformità della frequenza di accadimento degli eventi critici.

La valutazione dell’indice può essere condotta:

 per via diretta, se il consorzio dispone di un registro storico degli eventi che hanno comportato un significativo impegno gestionale per il controllo delle piene;

 per via indiretta, sulla base di serie storiche pluriennali di altezza di pioggia e della simulazione dei conseguenti eventi di piena, utilizzando metodologie note in letteratura come i modelli afflussi-deflussi. La scelta del modello deve essere opportunamente giustificata.

(23)

Indice di intervento

Con l’indice di intervento si definisce il diverso grado di copertura dell’attività del consorzio di bonifica sia in termini di manutenzione programmata sia di gestione.

Per ciascun macrobacino sono determinati i valori medi annui degli oneri di manutenzione programmata e di gestione delle opere e del reticolo.

3.1.1.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di drenaggio

In determinate situazioni territoriali possono configurarsi delle condizioni per cui il beneficio di drenaggio degli immobili può essere attenuato o amplificato, ad esempio per gli immobili o insieme di immobili dotati di sistemi di laminazione propri (non gestiti dal consorzio di bonifica), opportunamente dimensionati e funzionanti.

Per determinare il beneficio di drenaggio di tali immobili, possono essere introdotti degli indici o fattori di attenuazione o di amplificazione.

La procedura di applicazione del piano di classifica deve indicare specificatamente le casistiche per cui è prevista l’attuazione o l’amplificazione del beneficio di drenaggio.

3.2 Beneficio di mitigazione del rischio idraulico

L’immobile ha beneficio di mitigazione del rischio idraulico quando i deflussi di piena provenienti da aree poste idraulicamente a monte o circostanti l’immobile risultano essere regimate e regolate dall’attività svolta dai consorzi di bonifica.

La definizione e il calcolo degli indici tecnici per la mitigazione del rischio idraulico devono essere finalizzati a quantificare, per ogni macrobacino, il beneficio relativo derivante dalle opere per la regolazione e regimazione dei deflussi di piena prodotti in altre aree, in termini di riduzione del rischio residuo, nel caso in cui tali deflussi siano in grado di arrecare danni all’area in esame in assenza delle suddette opere.

Per regimazione si intende un insieme di opere e di attività finalizzate alla raccolta e al contenimento delle acque di ruscellamento, prodotte dal rifiuto dei suoli, all’interno del reticolo idrografico al fine di indirizzarle verso il recapito finale (sistemi di fossi e canali, briglie, difese di sponda, etc.).

(24)

Per regolazione si intende l’attività di esercizio delle opere, al fine di regolare i livelli idrometrici all’interno del reticolo idrografico.

3.2.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di mitigazione del rischio idraulico

I fattori principali che determinano il beneficio goduto da ciascun immobile per effetto dell’attività svolta dal consorzio di bonifica sono:

 quantità d’acqua regimata e regolata;

 caratteristiche dei canali e delle opere;

 intensità dell’azione di regolazione svolta dal consorzio;

 sorveglianza e controllo del territorio.

Per determinare i rapporti di beneficio fra i vari immobili che ne traggono vantaggio, il consorzio, tenuto conto dei fattori principali precedentemente definiti individua, nell’ambito di ciascun macrobacino di bonifica, degli indici tecnici.

Indice idrologico

L’Indice idrologico consente di esprimere la variabilità di produzione di deflusso all’interno del macrobacino. Tale indice dipende da diversi fattori e caratteristiche specifiche del macrobacino quali la piovosità, il coefficiente di deflusso e le caratteristiche geomorfologiche.

La sua determinazione può essere effettuata sulla base delle analisi conoscitive già elaborate a livello di piano di gestione del rischio alluvioni e di piano di assetto idrogeologico dalle autorità di distretto, oltre che sulla base dei dati storici in possesso degli enti locali e dei consorzi di bonifica e di modelli idraulici di simulazione specifici per il territorio di riferimento.

Per la definizione delle aree potenzialmente interessate da alluvioni si fa riferimento agli scenari prestabiliti dal d.lgs. 49/2010.

Indice di bonifica

L’indice di bonifica consente di avere una stima dell’estensione delle opere idrauliche di bonifica e delle caratteristiche degli impianti di sollevamento presenti all’interno del macrobacino.

(25)

Indice di accumulo

L’indice di accumulo consente di quantificare il volume specifico di invaso del macrobacino di appartenenza dell’immobile. Tale volume è dato dalla somma di tutte le opere di laminazione a servizio del macrobacino, oltre dai volumi della rete che hanno comunque funzione di accumulo.

Indice di sorveglianza

L’indice di sorveglianza è calcolato in relazione alla necessità di controllo del territorio:

maggiore è il rischio idraulico all’interno del macrobacino, maggiore è la necessità di sorveglianza e di controllo.

3.2.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di mitigazione del rischio idraulico

Per determinati immobili o gruppi di immobili, gli indici utilizzati per il calcolo del beneficio possono non riuscire a cogliere tutte le specificità territoriali, pertanto è opportuno un fattore di attenuazione o di amplificazione del beneficio che consenta di tenerne conto.

3.3 Indice economico per la definizione del beneficio idraulico

Il beneficio di cui gode il generico immobile che usufruisce dell’attività svolta dai consorzi di bonifica deve essere proporzionale all’incremento della mitigazione del rischio idraulico, ovvero alla diminuzione del rischio residuo relativo all’immobile.

L’indice economico può essere quantificato attraverso la valutazione della riduzione del danno atteso nei due scenari: di assenza di opere ed attività da parte del consorzio di bonifica e di presenza delle stesse.

Nel calcolo dell’indice economico si devono considerare contemporaneamente la presenza di opere correttamente progettate e mantenute finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico sia il valore esposto dell’immobile, calcolato, ad esempio, attraverso il valore catastale per i fabbricati e il reddito dominicale per i terreni agricoli.

(26)

3.4 Calcolo del beneficio idraulico

I benefici di drenaggio e di mitigazione del rischio idraulico necessari per l’identificazione e il calcolo del beneficio idraulico, ottenuti per ciascun immobile, sono dati dal prodotto tra l’indice tecnico (definito anch’esso come prodotto di tutti gli indici tecnici considerati nella determinazione del singolo beneficio) e l’indice economico.

Per poter determinare il ruolo di contribuenza per ciascun immobile, funzione del beneficio idraulico, occorre considerare i costi complessivi delle attività svolte dal consorzio di bonifica in materia di rischio idraulico.

3.5 Beneficio di drenaggio per le aree servite dai gestori del servizio idrico integrato

Tutti gli immobili situati in aree servite dal servizio idrico integrato non rientrano nella ripartizione dei costi per il beneficio di drenaggio. Il relativo costo è sostenuto dai gestori del servizio idrico integrato e dai comuni.

L’interconnessione tra la rete di drenaggio affidata al gestore del servizio idrico integrato (o di competenza comunale), e quella di bonifica si verifica tutte le volte che le acque della prima, defluendo verso valle, utilizzino impianti di sollevamento, manufatti, organi di regolazione, opere di accumulo e/o tratti del reticolo idrografico gestiti dal consorzio.

Il calcolo del contributo da imporre al gestore del servizio idrico integrato e al comune riguardante il beneficio di drenaggio, si basa sulle seguenti assunzioni:

 poiché il beneficio è connesso all’attività svolta dal consorzio di bonifica e al suo utilizzo da parte del gestore del servizio idrico integrato e/o del comune, la valutazione economica deve essere commisurata sia ai costi che il consorzio deve sostenere per la propria attività sia all’entità di utilizzo delle opere, degli impianti e del reticolo idrografico di competenza consortile da parte del gestore del servizio idrico integrato e dai comuni;

 l’entità di utilizzo sopra richiamata è legata ai deflussi, siano essi derivanti da acque meteoriche o reflue, provenienti da tali aree.

Le attività di gestione, manutenzione e controllo che il consorzio di bonifica svolge per garantire le condizioni di funzionalità ed efficienza delle opere, degli impianti e del reticolo idrografico

(27)

consortile, non sono riconducibili alle sole caratteristiche del tratto ove è localizzato lo scarico ma anche alle condizioni generali del macrobacino considerato, in un’ottica unitaria di gestione idraulica del corpo idrico.

A tal fine, i consorzi di bonifica devono sottoscrivere con i gestori del servizio idrico integrato e/o i comuni, apposite convenzioni, che dovranno essere opportunamente monitorate e vigilate dagli organismi regionali e autorità nazionali di controllo previsti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato e difesa del territorio.

(28)

4 IL BENEFICIO IDROGEOLOGICO

Il beneficio idrogeologico è il vantaggio diretto e specifico assicurato agli immobili situati in aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico dalle opere e dalle attività consortili rivolte alla difesa del suolo.

Il dissesto è identificato con fenomeni erosivi e frane e le attività per la mitigazione comportano la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere e di interventi di bonifica.

Il consorzio si dota di opportuni indici tecnici atti ad evidenziare lo specifico beneficio per gli immobili interessati dall’attività consortile in materia di difesa del suolo.

Il territorio all’interno del comprensorio di bonifica deve è ripartito in specifici macrobacini all’interno dei quali sono calcolati i suddetti indici tecnici e un indice economico necessari per la valutazione del beneficio.

4.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio idrogeologico

Indice di fragilità geomorfologica

La fragilità geomorfologica del generico macrobacino, intesa come la suscettibilità a fenomeni di dissesto idrogeologico, ha ripercussioni sul beneficio derivante agli immobili per l’attività dei consorzi.

La sua determinazione può essere condotta sulla base dei contenuti del piano di assetto idrogeologico approvato dalle autorità di distretto, oltre che dei dati storici in possesso dei consorzi di bonifica o di altri enti locali.

Indice di sorveglianza

Dalla sorveglianza del territorio scaturiscono le esigenze di intervento, a cui segue la programmazione e la realizzazione degli interventi di difesa del suolo.

L’indice di sorveglianza deve essere calcolato in relazione alla necessità di controllo del territorio all’interno dei macrobacini.

(29)

4.2 Indice economico per la definizione del beneficio idrogeologico

Il beneficio idrogeologico, di cui gode il generico immobile che usufruisce dell’attività di bonifica, è proporzionale alla mitigazione del rischio idrogeologico.

L’indice economico può essere quantificato attraverso la valutazione della riduzione del danno atteso nei due scenari: di assenza di opere ed attività da parte del consorzio di bonifica e di presenza delle stesse.

Nel calcolo dell’indice economico si devono considerare contemporaneamente la presenza di opere correttamente progettate e mantenute finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico sia il valore esposto dell’immobile, calcolato, ad esempio, attraverso il valore catastale per i fabbricati e il reddito dominicale per i terreni agricoli.

4.3 Calcolo del beneficio idrogeologico

Il beneficio idrogeologico, ottenuto per ciascun immobile, è dato dal prodotto tra l’indice tecnico, definito anch’esso come prodotto degli indici tecnici considerati nella determinazione del singolo beneficio, e l’indice economico.

Per poter determinare il ruolo di contribuenza per ciascun immobile, funzione del beneficio idrogeologico, occorre conoscere i costi complessivi delle attività svolte dal consorzio di bonifica in materia di difesa del suolo.

(30)

5 IL BENEFICIO IRRIGUO

Il beneficio irriguo è il vantaggio specifico, diretto o potenziale, assicurato agli immobili dalle opere e dall’attività di derivazione, adduzione, accumulo e distribuzione delle acque per uso irriguo tramite la rete consortile.

Tale beneficio riguarda tutti gli immobili ricadenti nell’area servita dalle infrastrutture e dalle opere di distribuzione idrica.

I costi sostenuti per la gestione dell’attività svolta dal consorzio devono essere ripartiti tra i consorziati in proporzione al beneficio che ne traggono gli immobili.

Il beneficio irriguo può essere distinto in due componenti fondamentali:

1. un beneficio potenziale, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili serviti da opere di distribuzione di acque irrigue, che si realizza indipendentemente dall’effettivo prelevamento di acqua dalla rete consortile e attribuito all’esistenza del servizio. A tale beneficio sono associabili le spese per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, della rete in pressione e a superficie libera e di tutte le opere idrauliche connesse all’attività irrigua;

2. un beneficio specifico, da attribuire all’effettivo utilizzo dell’acqua da parte di ciascun utente, cui corrispondono le spese di gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attività atte a garantire la distribuzione dell’acqua ai consorziati che ne fruiscono materialmente. Il costo attribuito a tale beneficio è commisurato all’incremento di reddito dovuto all’utilizzo della risorsa.

La distinzione delle tipologie di spesa implica l’applicazione di una tariffa binomia che tiene conto sia della superficie effettivamente irrigata che di quella irrigabile, consentendo di gestire distintamente il recupero delle spese di carattere generale e di quelle che variano in funzione dei consumi d’acqua.

Nel caso di beneficiari non consorziati, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per la fornitura d’acqua, le entrate vanno in deduzione ai costi da ripartire tra i consorziati.

Per i beneficiari consorziati, gli oneri complessivi vengono suddivisi in centri di costo, opportunamente definiti dal consorzio in ragione delle attività svolte e dei macrobacini specifici per ogni tipologia d’uso.

(31)

L’attribuzione dei costi consortili ai centri di costo viene operata mediante criteri legati a indicatori di cui il piano di classifica fornisce e giustifica le modalità di calcolo e di impiego. Tali indicatori possono riguardare le portate assegnate ai diversi usi, i volumi annui distribuiti, la contabilità analitica dei costi sostenuti per assegnare l’acqua, etc.

Preliminarmente, il consorzio suddivide il territorio del comprensorio in macrobacini per l’irrigazione, definiti come territori serviti da una rete irrigua autonoma alimentata da una o più fonti comuni.

I consorzi si avvalgono di indici tecnici a supporto dell’identificazione di macrobacini irrigui ed, eventualmente, dell’ulteriore suddivisione dei macrobacini in bacini irrigui, al fine di dare un’adeguata rappresentazione della variabilità delle caratteristiche territoriali.

In ogni macrobacino il beneficio irriguo è quantificato negli oneri sostenuti dal consorzio di bonifica per la manutenzione e la gestione della rete irrigua e dei relativi impianti.

5.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio irriguo

I fattori che determinano il beneficio irriguo goduto da un immobile, per effetto dell’esercizio dell’attività svolta dal consorzio di bonifica, sono:

 entità della portata disponibile (indice dotazione irrigua);

 elasticità della fornitura (indice di elasticità dell’irrigazione);

 affidabilità della fornitura (indice di affidabilità irrigua);

 caratteristiche del percorso idraulico per l’adduzione della fornitura dal punto di derivazione al luogo di consegna (indice di percorso dell’irrigazione);

 corrispondenza tra dotazione irrigua e fabbisogno irriguo del sistema suolo-vegetazione (indice di fabbisogno irriguo).

Indice di dotazione irrigua

L’indice di dotazione irrigua rappresenta la disponibilità nominale d’acqua per uso irriguo di uno specifico immobile all’interno del macrobacino.

Per disponibilità nominale si intende il volume o la portata disponibile normalmente per il servizio irriguo.

(32)

I criteri per la valutazione dell’indice tengono conto delle condizioni locali e delle modalità di distribuzione:

 nei macrobacini in cui la distribuzione avviene in forma turnata l’indice può essere assunto proporzionale alla dotazione irrigua specifica (rapporto tra portata media nominale di competenza dell’immobile nell’arco della stagione irrigua e la superficie dell’immobile) ed espresso come rapporto tra il valore locale della dotazione e quello medio nel macrobacino. Nei macrobacini in cui le reti consentono una distribuzione alla domanda, l’indice di dotazione irrigua può essere messo in relazione con la portata prelevabile;

 nel caso in cui all’interno del macrobacino la fornitura irrigua comporta sollevamento meccanico caratterizzato da una significativa variabilità dei fabbisogni energetici per il sollevamento, può essere introdotto uno specifico indice di fabbisogno energetico degli immobili.

Indice di elasticità dell’irrigazione

L’indice di elasticità dell’irrigazione rappresenta l’accessibilità della dotazione irrigua nel tempo.

I criteri di valutazione possono variare in relazione al tipo di distribuzione di ciascun macrobacino:

 nel caso di distribuzione turnata l’indice di elasticità dell’irrigazione può essere espresso come rapporto tra il valore locale del turno e il valore medio nel macrobacino;

 nel caso di distribuzione a domanda può essere espresso come frazione del tempo nel quale l’utilizzo è consentito, eventualmente adottando una diversa ponderazione a seconda della fascia oraria.

Nella valutazione dell’indice possono essere utilizzati ulteriori fattori legati a situazioni specifiche, quali la possibilità di forniture anticipate o ritardate rispetto alla stagione irrigua definita dal consorzio, la richiesta di particolari garanzie sulle forniture (per colture protette), etc.

(33)

Indice di affidabilità irrigua

L’indice di affidabilità irrigua rappresenta la sicurezza con cui è garantita la fornitura irrigua.

La valutazione dell’indice si può basare sull’analisi di registri degli andamenti storici delle fallanze, su modelli analitici probabilistici della rete consortile, o in via subordinata, su valutazioni empiriche che tengano conto delle caratteristiche della rete.

Indice di percorso dell’irrigazione

Le caratteristiche del percorso idraulico che deve seguire la fornitura irrigua, dal punto di presa al luogo di consegna, influenzano il beneficio.

Ciò è del tutto evidente allorché la quota del punto di consegna è superiore rispetto alla quota della derivazione. In questi casi la soggiacenza della quota della derivazione rispetto al punto di consegna costituisce il fattore determinante nella valutazione dell’indice.

In generale, anche quando l’adduzione avviene a gravità, anche altre caratteristiche del percorso (lunghezza, pendenza, tratti con criticità, etc.) possono influire sul beneficio.

Nella valutazione dell’indice è inoltre possibile tenere in considerazione l’accessibilità alla fornitura irrigua per i diversi terreni, espresso, ad esempio, come distanza del punto di alimentazione effettivo del singolo terreno dal punto di consegna consortile.

Indice di fabbisogno irriguo

L’indice di fabbisogno irriguo esprime la variabilità del fabbisogno in funzione della coltura praticata e delle caratteristiche pedologiche, idrologiche e climatiche locali.

Il fabbisogno irriguo, inteso come l’apporto irriguo integrativo alle precipitazioni che deve essere fornito ad una coltura nell’arco della stagione colturale per garantirne lo sviluppo in assenza di stress dovuti alla carenza di disponibilità idrica, può essere stimato tramite opportuni metodi a partire dalla conoscenza degli eventi meteorologici, delle caratteristiche locali e dell’efficienza degli impianti e della gestione irrigua.

L’indice di fabbisogno irriguo deve essere calcolato tenendo conto delle indicazioni della normativa esistente (d.m. del 31 luglio 2015 e d.G.R. 848/2016).

(34)

5.2 Calcolo del contributo irriguo

Gli oneri d’irrigazione si distinguono in:

 una quota fissa: espressione dei costi che il consorzio sostiene per la manutenzione ordinaria della rete irrigua e degli impianti ad essa collegati in ciascun macrobacino irriguo. Essa rappresenta l’onere da sostenere per garantire a tutto il territorio irrigabile la fornitura di acqua e prescinde dal reale utilizzo. Misura pertanto il beneficio potenziale arrecato ai terreni serviti, che vengono raggiunti dalla rete irrigua e che possono essere irrigati. La quota fissa è imputata a tutta la superficie irrigabile, in quanto è indipendente dall’effettivo utilizzo della risorsa. Essa pertanto costituisce la base imponibile per la determinazione della componente fissa della tariffa binomia. La ripartizione della quota fissa tra i terreni viene operata proporzionalmente alla superficie irrigabile ponderata con gli indici tecnici di dotazione irrigua, di percorso dell’irrigazione e di affidabilità irrigua;

 una quota variabile: espressione di parte o di tutti i costi di esercizio sostenuti dal consorzio per il servizio irriguo all’interno di ciascun macrobacino. Nel caso in cui siano disponibili le registrazioni delle portate effettivamente utilizzate per l’irrigazione dei singoli terreni, la ripartizione della quota variabile viene operata proporzionalmente alle portate stesse, eventualmente ponderate con coefficienti che tengano conto delle fasce orarie di utilizzo. Nel caso in cui non siano disponibili registrazioni delle portate, la ripartizione tiene conto della superficie ponderata con l’indice di fabbisogno irriguo ed eventualmente con l’indice di elasticità dell’irrigazione.

Rientrano nella ripartizione degli oneri complessivi anche i terreni serviti da pozzi non gestiti dal consorzio che sono raggiunti dal servizio irriguo consortile, in quanto godono comunque del beneficio di approvvigionamento irriguo.

5.3 Indice economico per la definizione del beneficio irriguo

La realizzazione e la manutenzione della rete irrigua consortile e delle attività di derivazione, conduzione e distribuzione svolte dal consorzio generano un beneficio connesso all’irrigabilità dei terreni, che si traduce in un valore economico e in un potenziale produttivo e di reddito che in assenza di tali infrastrutture e di tali attività non sarebbero presenti.

Riferimenti

Documenti correlati

11 della legge regionale 14/2006 prevede che con deliberazione di giunta regionale siano definite le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività del tavolo

- all’art. 2 comma 1) che : “la concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione,

PRESO ATTO che, a seguito della manifestazione d’interesse della Regione Lazio, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto la presentazione

Le operazioni oggetto della presente Convenzione, non rientranti tra gli oneri di funzionamento già previsti nel POA relativo al contratto-quadro di servizio già vigente tra

Prot.. Approvazione del Piano integrativo annuale 2018, esercizio finanziario 2018, per gli Istituti Culturali Regionali iscritti senza riserva all’Albo per il

• servizio di pronto intervento sociale. Per consentire la costruzione e la successiva attuazione della programmazione triennale per il contrasto alla povertà saranno istituiti

rilevazione, da parte della Direzione regionale Centrale acquisti, dei fabbisogni delle Strutture regionali e degli enti dipendenti e delle società a totale

Destinatari della procedura di accreditamento all’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze sono i soggetti