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COMUNE DI TURI

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Academic year: 2022

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COMUNE DI TURI

(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 01 del 14/02/2019, entrato in vigore dal 19/02/2019 e dalla predetta data è abrogato il precedente regolamento

comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 06/12/2007, così come successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n.24 del 30/07/2010 e n. 6 del 19/04/2016)

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INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell’unione civile Art. 4 - Matrimonio o unione civile su delega di altro Comune

Art. 5 - Matrimonio civile ed unione civile con l’ausilio di un interprete

Art. 6 - Luoghi di celebrazione del matrimonio e di costituzione dell’unione civile Art. 7 - Requisiti oggettivi dei siti privati

Art. 8 - Requisiti di esclusività e continuità della destinazione dei siti privati Art. 9 - Istanza di convenzionamento

Art. 10 - Esame dell’istanza di convenzionamento Art. 11 - Disciplina delle convenzioni e tariffe

Art. 12 – Giornate ed orari della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili Art. 13 – Tariffe per l’uso delle sedi comunali

Art. 14 - Organizzazione del servizio Art. 15 - Norme finali e di rinvio Art. 16 – Entrata in vigore

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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili o alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nell’ambito del territorio del Comune di Turi, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 106 e ss. del Codice civile e dalla legge 20/05/2016, n. 76 e s.m.i..

2. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso costituiscono attività istituzionale garantita ai cittadini così come stabilito dal Codice civile, dalla citata legge n.76/2016, dal vigente Regolamento di Stato Civile, approvato con D.P.R.

03/11/2000, n.396, nonché dal D.Lgs. 19/01/ 2017, n. 5, recante “Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”, dal D.Lgs.

19/01/2017, n. 6, recante “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76” e dal D.Lgs. 19/01/2017, n. 7, recante “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

Art. 2 - Funzioni

1. I matrimoni e le unioni civili sono, rispettivamente, celebrati e costituiti dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di stato civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale, ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del Comune, previo superamento di apposito corso, nonché ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere comunale, così come previsto dall’art.1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000.

3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di stato civile, per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione civile, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

4. Qualora i nubendi o le parti costituende le unioni civili intendano far celebrare il loro matrimonio o far costituire la loro unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall’Ufficio di stato civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 60 giorni. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio di stato civile del Comune scelto dalle parti.

5. L’Ufficiale di stato civile, nel celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall’art.70 del D.P.R. n. 396/2000.

6. E’ fatto divieto all’Ufficiale di stato civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

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Art. 3 - Richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell’unione civile

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile va concordata con l’Ufficio di stato civile del Comune di Turi anche al fine di prenotare l’uso del luogo scelto dai nubendi o dalle parti costituende l’unione civile.

2. Qualora le pubblicazioni non avvengano nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.

3. Successivamente, una volta verificata la disponibilità all’uso del luogo prescelto, si procederà alla presentazione all’Ufficio di stato civile del Comune di Turi di una un’apposita domanda, il cui schema dovrà essere approvato dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, sottoscritta da entrambi i nubendi o da entrambe le parti delle unioni civili e che dovrà contenere le loro generalità, il luogo prescelto, la data, l’ora e la certificazione attestante l’avvenuto pagamento, ove previsto, delle tariffe per l’uso del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione civile.

Art. 4 - Matrimonio o unione civile su delega di altro Comune

1. Nei casi in cui il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro Comune, gli sposi o le parti delle costituende unioni civili dovranno inoltrare all’Ufficio di stato civile, con anticipo di almeno 45 giorni, preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione/costituzione, indicando la data e l’ora scelta.

2. Il matrimonio o l'unione civile potranno essere, rispettivamente, celebrati e costituiti nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

3. Per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile su delega di altro Comune i nubendi o le parti dell'unione civile dovranno produrre all’Ufficio di stato civile, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di celebrazione/costituzione, la seguente documentazione:

a) delega del Comune richiedente;

b) fotocopia dei propri documenti di identità;

c) fotocopia dei documenti di identità dei due testimoni;

d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall’Ufficio.

Art. 5 - Matrimonio civile ed unione civile con l’ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi o le parti delle unioni civili, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all’Ufficiale di stato civile, all’atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi o le parti stesse. L’interprete individuato dovrà presentarsi all’Ufficiale di stato civile almeno 07 giorni prima della celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile, munito di un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina, comprensivo di giuramento.

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Art. 6 - Luoghi di celebrazione del matrimonio e di costituzione dell’unione civile

1. Il matrimonio o l'unione civile possono essere, rispettivamente, celebrati o costituiti pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nei seguenti immobili di proprietà del Comune di Turi e, quindi, facenti parte del patrimonio pubblico comunale, beni che, per questa occasione, assumono la denominazione di “Casa Comunale”:

a. Stanza del Sindaco;

b. Sala delle adunanze della Giunta;

c. Sala convegni del Centro Culturale Polivalente;

d. Chiostro delle Clarisse;

e. Stanza del Centro Culturale Polivalente, così come individuata nella planimetria allegata al presente regolamento (sub “A”);

f. Chiostro dei Francescani, così come meglio individuato nella planimetria allegata al presente regolamento (sub “B”);

g. Sala Conferenze annessa al Chiostro delle Clarisse, così come individuata nella planimetria allegata al presente regolamento (sub “C”).

2. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall’art.110 del Codice Civile, ovvero se uno degli sposi o delle parti dell'unione civile per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile è nell’impossibilità di recarsi nella casa comunale, l’ufficiale si trasferisce con il Segretario Comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

3. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2, il matrimonio o l'unione civile possono essere, rispettivamente, celebrati o costituiti pubblicamente in siti privati, diversi dalla “Casa comunale”, che, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi in conformità ai requisiti, criteri e modalità di cui ai successivi artt. 7- 8-9-10 e 11 del presente regolamento e da trasmettersi alla competente Prefettura, sono individuati come sedi di uffici separati dello stato civile, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i..

Art. 7 - Requisiti oggettivi dei siti privati

1. La destinazione dei siti privati (aree, spazi, immobili, locali, strutture, ecc.) di cui all’art. 6, comma 3, del presente regolamento alla celebrazione di matrimoni o alla costituzione di unioni civili rappresenta un contributo alla valorizzazione del patrimonio locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del territorio, favorendo una migliore visibilità delle offerte locali.

2. I siti privati (aree, spazi, immobili, locali, strutture, ecc.), per essere destinati alla celebrazione di matrimoni o alla costituzione di unioni civili nell’ambito del Comune di Turi, devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

 valenza estetica, culturale, storica o ambientale, ovvero, in ragione di tale valenza, essi devono avere anche una destinazione turistica (palazzi gentilizi, strutture ricettive e masserie rientranti, ad esempio, nella disciplina normativa del turismo rurale, dell’agriturismo, ecc., e ogni altro sito di interesse monumentale, culturale, artistico e archeologico);

 idoneità, sotto il profilo edilizio, ad essere destinati, in via immediata, allo svolgimento della funzione amministrativa di celebrazione dei matrimoni civili o di costituzione delle unioni civili, senza necessità di dover realizzare, a tal fine, ulteriori opere strutturali e/o infrastrutturali.

3. Qualora tali siti siano costituiti da uno spazio aperto, gli stessi dovranno essere dotati di un edificio, legato ad esso da vincolo pertinenziale, dove istituire l’Ufficio dello stato civile.

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Art. 8 - Requisiti di esclusività e continuità della destinazione dei siti privati

1. Previa deliberazione di Giunta, di istituzione di Uffici separati di stato civile ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i., i siti privati, in possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente art.

7, sono destinati, ai fini della celebrazione di matrimoni civili o della costituzione di unioni civili, con carattere di periodicità, a titolo gratuito per il Comune di Turi e su richiesta dei proprietari o dei soggetti che ne hanno la detenzione in virtù di un valido titolo giuridico, all’esclusiva disponibilità del medesimo Comune mediante sottoscrizione di apposita convenzione di cui all’art. 11 del presente regolamento.

2. I requisiti di esclusività e continuità della destinazione del sito privato sussistono anche nelle ipotesi di destinazione frazionata nel tempo, ovvero quando il Comune può celebrare/costituire in determinati giorni della settimana o del mese, e di destinazione frazionata nello spazio, ovvero, nel caso in cui il sito privato proposto costituisca la porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, quando l’Ente riserva, alla celebrazione/costituzione, alcune aree, purchè tale destinazione, senza essere sottratta all’utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.

3. Al fine di salvaguardare la solennità delle celebrazioni/costituzioni, è fatto divieto ai soggetti privati sottoscrittori della convenzione di cui all’art. 11 del presente regolamento, di organizzare, contemporaneamente alle predette celebrazioni/costituzioni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito.

Art. 9 - Istanza di convenzionamento

1. L’istanza diretta alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Turi ai fini della celebrazione di matrimoni e della costituzione di unioni civili dovrà essere sottoscritta dal soggetto (persona fisica o rappresentante legale) che ha la proprietà del sito proposto o la detenzione dello stesso in base ad un valido titolo giuridico.

2. In particolare, la predetta istanza dovrà:

a) indicare le generalità (se persona fisica) o la ragione/denominazione sociale (se società di persone o società di capitali o persona giuridica) del richiedente, completa dei dati relativi alla residenza o sede legale, codice fiscale/partita iva, recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o certificata, eventuali iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.), a registri, albi ed elenchi nazionali e regionali; in caso di persona giuridica, vanno indicati i dati del rappresentante legale e dell’amministratore con poteri di rappresentanza; nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario del sito proposto dovranno essere indicati, in relazione alla natura giuridica del soggetto, anche i dati di questi;

b) riportare la dichiarazione circa il possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione da parte del richiedente;

c) comprovare, qualora il richiedente non sia il proprietario del sito proposto, la disponibilità dello stesso allegando copia di un valido titolo giuridico, nonché l’atto di assenso del proprietario alla destinazione del sito alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione di unioni civili per tutto il periodo di validità della convenzione;

d) riportare la dichiarazione circa il possesso del certificato di agibilità del sito proposto o dell’intera area o complesso di cui il sito magari costituisce porzione, allegando copia del relativo titolo abilitativo;

e) riportare, nel caso di struttura ricettiva, la dichiarazione circa il possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività economica;

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f) riportare, come allegato, una relazione sottoscritta dal richiedente e descrittiva:

I. del sito proposto (aree, spazi, locali, anche di quelli ad esso annessi, pertinenziali e a servizio, necessari all’espletamento del servizio pubblico), dell’ubicazione e dell’identificativo catastale;

II. delle caratteristiche di valenza estetica, culturale, storica o ambientale e/o turistica che qualificano la struttura;

III. degli arredi e della loro disposizione all'interno del sito proposto per lo svolgimento delle cerimonie;

IV. dell’adeguamento del sito proposto alla capienza massima degli utenti, nonché alle norme di sicurezza e a quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

alla predetta relazione dovranno essere allegati:

 planimetria, firmata da un tecnico abilitato, del sito da destinare alla celebrazione delle cerimonie e delle aree, a partire dall'ingresso, che dovranno essere attraversate per raggiungere il predetto sito e dei locali, annessi o pertinenziali, a servizio dello stesso;

 documentazione fotografica del sito e delle aree e locali interessati dalle cerimonie;

 attestazione, firmata da un tecnico abilitato, dell’idoneità del sito proposto (spazi, aree e locali ad esso annessi) alla destinazione e all’uso in argomento;

 autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc., già rilasciati da Autorità pubbliche e previsti dalle vigenti norme di legge e regolamento in materia culturale, paesaggistica, ambientale, ecc.;

g) riportare l’impegno del richiedente di riservare, con carattere di periodicità, il sito proposto alla esclusiva disponibilità del Comune per essere destinato alla celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili; per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio di stato civile separato, i locali interessati saranno da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale” ed essendo il luogo di celebrazione, ad ogni effetto, “Ufficio di Stato Civile”, il richiedente si dovrà impegnare a non consentire attività incongruenti o lesive del decoro dell’Ente;

h) riportare l’impegno del richiedente a stipulare un convenzione con il Comune di Turi al fine di concedere, in favore dello stesso e a titolo gratuito, l'uso del sito proposto (e delle aree e locali annessi, pertinenziali e funzionali al servizio) per la celebrazione dei matrimoni o la costituzione delle unioni civili davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune, con un calendario di disponibilità dal quale si evinca il carattere di continuità in favore del medesimo Comune;

i) riportare l’impegno a garantire, con onere esclusivo a carico del richiedente: la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’apertura e la chiusura, la pulizia, l'allestimento e la gestione degli spazi all'interno dei quali dovranno svolgersi le cerimonie, la fruibilità di aree/locali annessi e pertinenziali a tali spazi, nonché ogni altra spesa necessaria all’uso degli stessi; l’impegno a dotare la sala, adibita alle cerimonie, delle bandiere europea e italiana e a usarle per i soli fini istituzionali della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili;

j) riportare l’impegno ad esonerare espressamente il Comune di Turi, il celebrante e l’Ufficiale di stato civile, presenti alle cerimonie, da eventuali danni arrecati ai terzi o per infortuni, nonché a strutture ed arredi presenti nel sito di celebrazione/costituzione e nelle aree, spazi o locali ad esso annessi, pertinenziali o a servizio;

k) riportare l’impegno a garantire, con onere esclusivo a carico del richiedente, l’adeguamento del locale o dell'area strettamente destinati alla celebrazione/costituzione alla capienza massima degli utenti, nonché il rispetto sia delle condizioni di sicurezza della struttura, degli ambienti oggetto della convenzione e dei luoghi di accesso, sia delle norme di sicurezza degli utenti, con assunzione diretta ed esclusiva dei relativi obblighi e responsabilità.

3. Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell’integrazione dell’istruttoria e definizione del procedimento.

4. L’istanza di cui al precedente comma 1 dovrà essere consegnata al Settore Affari istituzionali del Comune secondo le seguenti modalità:

a) invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, indicato nel sito istituzionale, con

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allegata la scansione dell’istanza debitamente compilata e sottoscritta dalla persona fisica o rappresentante legale con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento oppure con allegato l’istanza debitamente compilata e sottoscritta dalla persona fisica o dal rappresentante legale con firma digitale rilasciata da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.

82/2005) tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA – e generato mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R.

28/12/2000, n. 445 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA –; l’istanza ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC saranno ritenuti validi solo se inviati nei formati pdf o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili; l’istanza e gli allegati trasmessi mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzati a caselle di posta elettronica diverse da quelle sopra indicate saranno considerati irricevibili; non saranno prese in considerazione le istanze pervenute all’indirizzo comunale pec spedita da una casella di posta elettronica non certificata; i richiedenti che presentano l’istanza devono trasmettere con la stessa modalità anche la documentazione necessaria; resta comunque fermo quanto stabilito dal successivo comma 5;

b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento all’indirizzo del Comune, facendo fede, a tal fine, la data del timbro postale;

c) consegna mediante presentazione a mano direttamente all'Ufficio Protocollo comunale presso la residenza municipale nei giorni e negli orari indicati, facendo fede, a tal fine, la data del timbro del protocollo.

5. All’istanza, che deve essere firmata in calce a pena di nullità, deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di irricevibilità della stessa, la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, salvo il caso in cui l’istanza, ancorchè non sottoscritta con firma digitale o in modo autografo sulla domanda scansionata, venga inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune (in tal caso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito dell’apposizione della firma), ovvero la stessa venga presentata direttamente e sottoscritta, esibendo un documento di identità in corso di validità, in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

6. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Comune di Turi pubblicizzerà, nell’albo pretorio informatico e nel sito istituzionale, un avviso pubblico diretto ad acquisire le candidature di siti privati in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e da destinare alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione delle unioni civili.

Art. 10 - Esame dell’istanza di convenzionamento

1. L’istanza diretta alla candidatura, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, di un sito privato da destinare alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione delle unioni civili va presentata al Settore Affari Istituzionali.

2. Tale Settore, entro il termine di 05 giorni dal ricevimento dell’istanza e previa verifica positiva circa l’ammissibilità della stessa in relazione alle attribuzioni in materia di stato civile, trasmette la predetta istanza al Settore Urbanistica e Assetto del Territorio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere urbanistico ed edilizio di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. d), f) e k). La medesima istanza è trasmessa al Settore Polizia Locale – S.U.A.P. per le verifiche di competenza. I predetti Settori definiscono il procedimento di cui al periodo precedente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta trasmettendo al Settore Affari Istituzionali apposito nulla-osta o esplicito rigetto dell’istanza indicando i motivi ostativi all’accoglimento della stessa. Il nulla-osta

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o il rigetto dell’istanza devono essere altresì comunicati al richiedente entro il termine di cui al periodo precedente.

3. In caso di accoglimento dell’istanza e previa acquisizione dei nulla-osta di cui al comma precedente, il Settore Affari Istituzionali, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dei predetti pareri, predispone la proposta deliberativa diretta ad approvare lo schema della convenzione tra il Comune di Turi e il soggetto privato, nonché ad autorizzare la costituzione dell’ufficio distaccato di stato civile presso il sito privato oggetto di convenzionamento, acquisisce i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e sottopone la predetta proposta all’esame ed approvazione della Giunta.

Art. 11 – Disciplina delle convenzioni e tariffe

1. In caso di accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10 del presente regolamento, i rapporti tra il Comune di Turi ed i soggetti proprietari o detentori di siti ritenuti idonei per la celebrazione di matrimoni o la costituzione di unioni civili, sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta comunale.

2. La convenzione ha la durata di 05 anni decorrente dalla data della stipula e non è tacitamente prorogabile; essa è rinnovabile, prima della scadenza, per altri 05 anni, previa verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e regolamento.

3. In particolare la convenzione dovrà prevedere:

a) l’oggetto e la finalità;

b) la durata del rapporto tra le parti, unitamente alla disciplina degli istituti della proroga e del rinnovo;

c) l’individuazione e la descrizione del sito (aree, spazi, locali, ecc., inclusi quelli pertinenziali, annessi o a servizio) destinato alle celebrazioni/costituzioni, da individuarsi con apposita planimetria;

d) l’obbligo del proprietario/detentore del sito privato (unitamente alle aree, spazi, locali ad esso annessi e/o pertinenziali) di riservarlo in favore del Comune, a titolo gratuito e con carattere di periodicità, alla esclusiva disponibilità del Comune stesso per essere destinato alla celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili; per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio di stato civile separato, i locali interessati saranno da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale” ed essendo il luogo di celebrazione, ad ogni effetto, “Ufficio di Stato Civile”, non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro dell’Ente;

e) gli impegni e gli obblighi del Comune e del proprietario/detentore del sito; in particolare, in relazione all’uso gratuito del predetto sito, il Comune non assume alcun obbligo, che rimane a carico esclusivo del soggetto privato, circa la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’apertura e la chiusura, la pulizia, l'allestimento e la gestione degli spazi all'interno dei quali dovranno svolgersi le cerimonie, la fruibilità di aree/locali annessi a tali spazi, la dotazione, nella sala adibita alle cerimonie, delle bandiere europea e italiana, con obbligo ad usarle per soli fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione delle unioni civili, nonché ogni altra spesa necessaria all’uso del sito; il proprietario/detentore del sito deve esonerare espressamente il Comune di Turi, il celebrante e l’Ufficiale di stato civile, presenti alle cerimonie, da eventuali danni arrecati ai terzi o per infortuni, nonché a strutture ed arredi presenti nel sito di celebrazione/costituzione e nelle aree, spazi o locali ad esso pertinenziali, annessi o a servizio; il proprietario/detentore del sito dovrà espressamente garantire, con onere esclusivo a proprio carico, l’adeguamento del locale o dell'area strettamente destinati alla celebrazione/costituzione alla capienza massima degli utenti, nonché il rispetto sia delle condizioni di sicurezza della struttura, degli ambienti oggetto della convenzione e dei luoghi di accesso, sia delle norme di sicurezza degli utenti e di quelle in

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materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con assunzione diretta ed esclusiva dei relativi obblighi e responsabilità; il divieto, in capo al proprietario/detentore, di organizzare contemporaneamente alle celebrazioni/costituzioni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito;

f) la prescrizione che il proprietario/detentore dovrà garantire l'allestimento standard del locale adibito alla cerimonia, consistente in un tavolo con tovaglia, due sedie per i nubendi e le parti costituende le unioni civili, due sedie per i testimoni ed una sedia per l'Ufficiale di stato civile celebrante; a richiesta degli interessati, il proprietario/detentore potrà acconsentire, a sua discrezione, ad allestimenti complementari, a prezzi e condizioni da convenirsi direttamente con i richiedenti;

g) gli orari per le celebrazioni/costituzioni, distinti per le giornate feriali, prefestive e festive, nonché la modalità di presentazione delle domande per l’utilizzo del sito da parte dei nubendi e delle parti costituende le unioni civili;

h) la competenza per la gestione e l’organizzazione delle cerimonie, fermo restando l’intervento di un Ufficiale dello stato civile del Comune di Turi, oltre al celebrante qualora diverso dal personale dipendente dell’Ente già delegato durante la cerimonia;

i) le prescrizioni per le modalità di utilizzo della sala e degli spazi individuati quali siti per la cerimonia;

j) l’obbligo del proprietario/detentore di informare i richiedenti dell’obbligo di adeguarsi alla capienza massima del luogo prescelto e alle norme di sicurezza che saranno loro segnalate e al mantenimento dei partecipanti entro l’area strettamente destinata alla cerimonia;

k) l’onere del Comune per la gestione del calendario delle prenotazioni, la verifica della documentazione presentata dai richiedenti la cerimonia e la pubblicità legale degli atti;

l) la clausola secondo cui le tariffe, dovute in favore del Comune a titolo di rimborso dei costi necessari all’espletamento del servizio, sono a carico dei nubendi e delle parti costituende le unioni civili e sono approvate con deliberazione di Giunta; tali tariffe non includono i costi sostenuti dai titolari/gestori delle strutture al fine di garantire la pulizia, l’allestimento e la gestione degli spazi all’interno dei quali dovranno svolgersi le cerimonie, che sono direttamente concordati con i richiedenti, senza che nulla si abbia da pretendere dal Comune; resta, inoltre, fermo quanto stabilito dal successivo comma 4;

m) la clausola risolutiva espressa della convenzione; la risoluzione anticipata della convenzione potrà avvenire, con efficacia immediata, per le seguenti motivazioni: al venir meno delle condizioni che ne hanno dato origine, perdita dei requisiti della proprietà o della disponibilità dell’immobile, in casi reiterati di violazione degli obblighi convenzionali e per motivate ragioni di interesse pubblico; la contestazione degli inadempimenti alle clausole convenzionali dovrà essere comunicata da una parte all’altra a mezzo posta elettronica certificata (pec) ovvero per raccomandata A/R in via sostitutiva nel caso la pec non risulti validamente utilizzabile; la parte inadempiente avrà la facoltà di controdedurre entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;

n) la clausola di recesso, in favore delle parti, con atto scritto e motivato, e un preavviso di almeno tre mesi;

o) il divieto assoluto al Comune di sub concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, i locali oggetto della convenzione;

p) ogni altra clausola o prescrizione ritenute necessarie e/o opportune dai Responsabili degli Uffici comunali.

4. Le tariffe, a carico dei nubendi e delle parti costituende le unioni civili, dovute in favore del Comune a titolo di rimborso dei costi necessari all’espletamento del servizio, sono approvate con la stessa deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di convenzione e di istituzione dell’Ufficio separato di stato civile. Per le annualità successive le tariffe sono rideterminate, in sede di approvazione del bilancio di previsione e su proposta del Settore Affari Istituzionali, con deliberazione di Giunta di adeguamento annuale delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Ogni adeguamento delle tariffe comporterà una modificazione automatica degli importi stabiliti nelle convenzioni in essere e avrà effetto a valere dalle domande presentate successivamente

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all’approvazione della deliberazione di Giunta di adeguamento tariffario. In caso di rinuncia alla proposta di matrimonio o di costituzione dell’unione civile o nel caso in cui il servizio richiesto non venga assicurato dal titolare/gestore della struttura per causa allo stesso imputabile, il Comune, a richiesta degli interessati, rimborserà integralmente la tariffa versata. In caso di accertate e gravi inadempienze del titolare/gestore della struttura resta fermo l’esercizio, da parte del Comune, della facoltà di risoluzione della convenzione di cui alla lett. k) del precedente comma 3. Resta comunque fermo quanto stabilito dall’art. 14, comma 11, del presente regolamento.

Art. 12 – Giornate ed orari della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili 1. I matrimoni e le unioni civili sono, rispettivamente, celebrati e costituiti dalle ore 10,00 alle ore

12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

2. Non si effettuano celebrazioni/costituzioni nelle seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:

 il 1° e il 6 gennaio;

 la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo;

 il 25 aprile;

 il 1° maggio;

 il 2 giugno;

 il 15 agosto;

 il 26 agosto (festa patronale);

 il 1° novembre;

 l’ 8 dicembre;

 il 24 dicembre, il 25 e il 26 dicembre;

 il 31 dicembre.

3. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è sospesa il venerdì e il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

Art. 13 – Tariffe per l’uso delle sedi comunali

1. Le tariffe per i matrimoni e le unioni civili, rispettivamente, celebrati e costituiti nelle sedi comunali di cui all’art. 6 del presente regolamento sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta, su proposta del Settore Affari Istituzionali. L’adeguamento delle tariffe ha effetto a valere dalle domande presentate successivamente all’approvazione della deliberazione di Giunta di adeguamento tariffario.

2. L’uso della stanza del Sindaco e della Sala Giunta è gratuito per i matrimoni e le unioni civili da espletarsi nelle ore di servizio.

3. Nella determinazione delle tariffe sono considerate a titolo di rimborso il costo orario lordo del personale dipendente necessario per l’espletamento del servizio (solo nel caso di orario lavorativo extra ufficio), i costi dei servizi offerti per la cerimonia (allestimento sala, riscaldamento, pulizia della sala e altre spese di gestione).

4. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 10, comma 4, del presente regolamento per le tariffe dovute per le celebrazioni di matrimoni e le costituzioni delle unioni civili presso siti privati individuati come uffici separati di stato civile ed oggetto di specifica convenzione.

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Art. 14 - Organizzazione del servizio

1. L’Ufficio comunale competente per l’organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l’Ufficio di stato civile.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordarsi con il dipendente l’Ufficio di stato civile.

3. L’istanza relativa all’uso della sala a ciò adibita e alla prestazione dei servizi connessi al predetto uso deve essere sottoscritta da almeno uno dei due interessati compilando l’apposito modulo e consegnata al Settore Affari Istituzionali – Ufficio di stato civile - almeno 60 giorni precedenti la data di celebrazione/costituzione. Per tutte le cerimonie sarà applicata la regola dell’ordine cronologico di protocollazione delle istanze; saranno accettate prenotazioni riferite soltanto a cerimonie da svolgere entro il termine di un anno dalla richiesta. L’Ufficio di stato civile, entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, rilascerà l’autorizzazione all’utilizzo della sala prescelta, ovvero comunicherà al richiedente le ragioni del mancato accoglimento. Entro il termine di 05 giorni dal rilascio dell’autorizzazione il richiedente, ove dovuto, dovrà provvedere al versamento della tariffa in favore del Comune, avendo cura di esibire all’Ufficio di stato civile ricevuta dell’avvenuto versamento. Il mancato versamento della tariffa, entro il termine di 05 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

4. L’Ufficio di stato civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali, impartirà le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. Se i servizi richiesti non vengono prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà al rimborso totale o parziale della somma eventualmente già versata. Nessun rimborso spetta qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile esclusivamente alle parti richiedenti.

5. Ai nubendi e alle parti costituende le unioni civili è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi, a propria cura e spese, il luogo prescelto per la celebrazione/costituzione previo accordo scritto con l’Ufficio di stato civile. Al termine della cerimonia è obbligo dei nubendi o delle parti delle unioni civili provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l’occasione.

6. E’ consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l’uso di strumenti musicali per un garbato sottofondo di accompagnamento alla cerimonia.

7. Non è consentito svolgere rinfreschi all’interno di alcun locale della sede comunale.

8. E’ consentito effettuare il lancio del riso “come segno benaugurale”, verso i nubendi o le parti costituende l’unione civile, esclusivamente all’esterno della sede comunale.

9. Nel caso in cui avvenga il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all’interno della sala utilizzata per la cerimonia, la violazione di tale divieto comporta, salvo identificazione del diretto responsabile, l’addebito, nei confronti dei richiedenti, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00, a titolo di contributo per le spese aggiuntive di pulizia.

10. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, l’ammontare dei danni, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai richiedenti. A garanzia di quanto stabilito dal precedente periodo i nubendi o le parti delle unioni civili dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di

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Turi con cui sollevano l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell’Ente.

11. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili presso uno dei siti privati riconosciuti come Uffici separati di stato civile con apposita deliberazione di Giunta, l’istanza relativa all’uso del predetto sito deve essere sottoscritta, compilando l’apposito modulo, da almeno uno dei due interessati (nubendi o parti dell’unione civile) e consegnata al Settore Affari Istituzionali – Ufficio di stato civile - almeno 60 giorni precedenti la data della celebrazione/costituzione. All’istanza dovrà essere allegata dichiarazione espressa di assenso da parte del proprietario/gestore della struttura convenzionata con il Comune di Turi acchè la cerimonia si svolga nel giorno e nell’ora prescelti, in conformità a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta dalle parti. L’Ufficio di stato civile, entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, rilascerà l’autorizzazione all’utilizzo del sito prescelto al richiedente e al proprietario/gestore della struttura, ovvero comunicherà al richiedente e al proprietario/gestore della struttura le ragioni del mancato accoglimento. Entro il termine di 05 giorni dal rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà provvedere al versamento della tariffa in favore del Comune, avendo cura di esibire all’Ufficio di stato civile ricevuta dell’avvenuto versamento. Il mancato versamento della tariffa, entro il termine di 05 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento abroga, a decorrere dal giorno di pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune della deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, di approvazione dello stesso, il “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 06/12/2007, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 24 del 30/07/2019 e n. 6 del 19/04/2016.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme del codice civile, di legge e regolamento applicabili in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, nelle more del loro adeguamento, per effetto di sopravvenute norme comunitarie, nazionali, regionali o prescrizioni inderogabili delle Autorità pubbliche competenti.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione, all’albo pretorio informatico del Comune, della deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio.

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