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EVIDENCE BASED MEDICINE

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Academic year: 2022

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EVIDENCE BASED MEDICINE NELLA CTU (*)

PROF. VITTORIO FINESCHI(**)

TAGETE - ARCHIVES OFLEGALMEDICINE ANDDENTISTRY

(*) Intervento tenuto durante il XXII Congresso Medico Giuridico Nazionale Associazione M. Gioia – Processus et peritus. Pisa, 24/25 maggio 2013.

(**)Vittorio Fineschi -Professore Ordinario di Medicina Legale. Università di Foggia TAGETE 2-2013

Year XIX ISSN 2035 – 1046

(2)

EVIDENCE BASED MEDICINE

NELLA CTU

(3)

Le parole del Giudice

FOGGIA

PORTALE DEL PALAZZO DI FEDERICO II 1223

Associazione Le parole del Giudice PISA

La CTU

La auspicata metodologia Le evidenze scientifiche Evidence based medicine

Il peso delle evidenze scientifiche Il dialogo con il Giudice

Associazione Melchiorre

Gioia

PISA 24 maggio

2013

(4)
(5)

“…Infatti al consulente tecnico d’ufficio si può

chiedere l’accertamento di fatti (c.t.u. percipiente) o la

valutazione scientifica di essi (c.t.u. deducente), ma il

valutazione scientifica di essi (c.t.u. deducente), ma il

modo in cui quei fatti debbano essere accertati o

valutati è regolato dalle regole della scienza, non del

diritto, ed è ovvio e scontato che il consulente dovrà

fare applicazione, per rispondere al quesito, delle leges

artis proprie della disciplina di cui è esperto…

(6)

• Alla luce di tali ovvie considerazioni

chiediamoci dunque: la legge 27 del 24

marzo 2012 ha introdotto criteri derogativi

rispetto alle leggi scientifiche ed alle

rispetto alle leggi scientifiche ed alle

modalità tecniche elaborate dalla medicina

legale per l’accertamento e la stima del

danno alla persona?

(7)
(8)

LA FIGURA DEL CTU

• “quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.

• Trattasi di competenza tecnica particolare

(9)

Definiamo il CTU

• Quell’ausiliario del Giudice, indipendente

dalle parti e particolarmente esperto in una

materia, arte o disciplina, al quale viene

materia, arte o disciplina, al quale viene

affidato dal giudice il compito di assisterlo

per tutto il processo o per un solo atto, al

fine di fornirgli le conoscenze tecniche

necessarie per valutare un fatto od anche,

talora, per accertare un fatto.

(10)

ATTIVITA’ DEL CTU

• L’attività del CTU può investire due momenti ben diversi del processo logico che conduce alla decisione della

controversia:

• Talora il CTU è chiamato ad accertare dei fatti, non altrimenti accertabili (consulente percipiente); la CTU assurge a fonte obiettiva di prova. Attraverso la CTU assurge a fonte obiettiva di prova. Attraverso la CTU entrano nel processo fatti non altrimenti dimostrabili.

• In altri casi il CTU è chiamato non già ad accertare i fatti, ma a darne una certa valutazione, secondo massime di

esperienza o leggi scientifiche (consulente deducente).

L’attività del CTU non è finalizzata ad acquisire una fonte

di prova, ma a valutarla.

(11)

Paradiso, XIII canto

“E questo ti sia

sempre piombo a’

piedi per farti piedi per farti mover lento

com’uomo lasso

e al sì e al no che

tu non vedi”

(12)

Un metodo scientifico e non un coniglio dal cappello

Il valore ed il significato della CTU è quello di

perseguire la massima omogeneità scientifica e omogeneità scientifica e riproducibilità del giudizio valutativo a parità di

diagnosi di infermità e

menomazioni conseguenti.

(13)

La valutazione del danno biologico

Riproducibile

Valore indicativo

della tabella

(14)

Qualche legittima perplessità

• Eccessiva discrezionalità del medico legale

• Difficile oggettivazione

• Difficile inquadramento

• Necessità di un

metodo oggettivo,

• Difficile inquadramento

• Possibile soggettività interpretativa ed

astrattezza valutativa

• Difficile uniformità

metodo oggettivo, verificabile,

riproducibile

(15)

La variabilità

nella prestazione medico-legale

Grande variabilità dell’intensità e

dell’erogazione delle prestazioni medico-legali Motivi:

Motivi:

• epidemiologici

• scientifici

• disponibilità di risorse

• logistici

• Individuali “..ogni caso è unico…”

(16)

La metodologia di valutazione

• Descrizione delle menomazioni

• Espressività clinica della lesione e della conseguente menomazione.

• Traduzione percentualistica in riferimento alle

• Traduzione percentualistica in riferimento alle voci tabellari.

• Approfondimento degli aspetti dinamico –

relazionali → Indicazioni aggiuntive

attraverso equo e motivato apprezzamento da

parte del medico valutatore.

(17)

• Nel 1995 la Quebec Task Force propose la classificazione WAD ( Whiplash Associated Disorders), che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chi si occupa con frequenza di questa patologia .

• Si tratta di una classificazione clinica, stilata sulla base dei disturbi associati al colpo di frusta cervicale :

• Grado 0 = Assenza di disturbi soggettivi e di obiettività clinica.

• Grado1° = Presenza di cervicalgia semplice, rigidità o iperestesia del collo.

collo.

• Grado 2° = Cervicalgia e segni muscolo-scheletrici oggettivi (riduzione della articolarità e presenza di punti di dolorabilità - iperestesia)

• Grado 3° = Cervicalgia con segni obiettivi muscolo-scheletrici ed

interessamento neurologico periferico (Riflessi osteotendinei diminuiti o assenti, ipostenia muscolare, deficit sensitivi) .

• Grado 4° = Cervicalgia con segni clinici di lesioni gravi (frattura e/o lussazione).

(18)

• Nelle lesioni minori (grado 1 ° e 2 ° )

ancora oggi non vi sono chiare evidenze

scientifiche su quale sia il miglior approccio

terapeutico e riabilitativo da adottare in

queste evenienze, nonostante numerosi

queste evenienze, nonostante numerosi

siano gli studi presenti in letteratura su

questo argomento.

(19)
(20)

I rapporti tra scienza e diritto e, più pragmaticamente, tra sapere scientifico e dinamiche processuali è divenuto viepiù complesso specie nel seguire percorsi criteriologici nuovi, essendo più affidabile, in questo momento storico, procedere verificando itinerari metodologici già indagati, saggiandone la percorribilità traspositiva fattuale e, invero, la forza scientifica, considerando che la medicina legale è scienza di metodo fondata su costanti verifiche di attinenza e oggettività alla scientificità medico-biologica. L’aspetto più significativo scientificità medico-biologica. L’aspetto più significativo dell’elaborazione di cui si discute sembra essere quello, irrealistico, di un sapere scientifico sempre pronto all’uso e pronto per essere applicato in modo quasi automatico, senza incertezze

. La «certezza», in altri

termini, è categoria concettuale avente per il giudice

carattere «qualitativo» e «descrittivo» e non

meramente «quantitativo» e «numerico».

(21)

La Medicina Legale, dunque, interpreta il fenomeno soprattutto in termini di etiologia ed ha necessità di applicare un metodo per esplicitare deduttivamente e con omogeneità scientifica il parere che le è richiesto, il Diritto impiega l’interpretazione medico-legale e la elabora, insieme ad altri parametri, a fini di dimostrazione probatoria del nesso di causalità materiale, venendosi senza equivoci a caratterizzare, così, le

diversità

di sostanza che esistono e devono esistere fra la

valutazione biologica e la valutazione giuridica e

giurisprudenziale, non connesse tra loro secondo

giurisprudenziale, non connesse tra loro secondo

rigorosi paradigmi numerici, ma secondo ancoraggi di

natura intellettuale, deducendosi la rispondenza o

meno alla teoria condizionalistica per ogni ipotesi di

causalità,

secondo criteri di verità validi per ogni altro elemento di prova, nell’anelante aspirazione ad una « certezza processuale », alla luce della quale, soltanto, devono considerarsi le eventuali conseguenze della condotta.

(22)

QUALITA’ NECESSARIE PER (IDEALE) GIUDICE E PERITO

• CONOSCENZA (cultura specifica)

• CAPACITA’

METODOLOGICA METODOLOGICA

(osservazione, inferenza, ipotesi)

• CAPACITA’ DI INDUZIONE

ED ABDUZIONE (costruzione

di fatti confermativi)

(23)

Interpretazione evidenze Valutazione giuridica

ASIMMETRIA RICETTIVA

ESPERTO MAGISTRATO Acquisizione evidenze

Interpretazione evidenze

(24)

LO SCACCHIERE DELLE COMPETENZE

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(27)

La ricerca delle evidenze

• Le fonti tradizionali di aggiornamento

• il collega esperto

• i trattati

• le riviste

• le revisioni tradizionali

• le revisioni tradizionali

• Le banche dati biomediche

• I nuovi strumenti

• le pubblicazioni secondarie

• le linee- guida

• le revisioni sistematiche

(28)
(29)

Interpretazione critica delle evidenze

• Verificare se lo studio è valido

• Accertarsi che lo studio - valido- riporti risultati scientificamente significativi

• Verificare se i risultati dello studio- validi e

scientificamente significativi - siano applicabili al caso di

specie

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(31)
(32)
(33)
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(44)

La valutazione del danno biologico

Riproducibile

Valore indicativo

della tabella

(45)

caso )

(46)

QUESITO

RICERCA DELLE

CONTESTUALIZZAZIONE AL CASO DI SPECIE

DELLE

EVIDENZE

INTERPRETAZIONE CRITICA DELLE

EVIDENZE

APPLICAZIONE DELLE

EVIDENZE

(47)

Sebeok TA, Voi conoscete il mio metodo, Peirce e Sherlock Holmes, 2001

• “… è un errore capitale

teorizzare prima di avere

dati. Si comincia, senza

accorgersene ad adattare i

fatti alle teorie, invece che

fatti alle teorie, invece che

le teorie ai fatti …”.

(48)

LA VALUTAZIONE DELLA PERIZIA DA PARTE DEL

GIUDICE

• Correttezza scientifica dei principi utilizzati (apprezzati in relazione al grado di

affermazione che quelli posseggono affermazione che quelli posseggono all’interno della comunità scientifica)

• Puntualità ed esattezza dell’applicazione dei

principi rispetto al caso di specie

(49)

Ginzburg C, Radici di un paradigma indiziario, 2001

• La verifica del dato da offrire al Giudice,

per essere logicamente valida, deve partire

con l’esame delle ipotesi e una rivista di

con l’esame delle ipotesi e una rivista di

tutti i tipi di conseguenze sperimentali

nell’esperienza, senza imporre le “verità

scientifiche” come dogmi.

(50)

MEDICINA GIUSTIZIA

BUONA SCIENZA

NEL PROCESSO

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