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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

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(1)

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 30 novembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

PARTE I Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REA- LIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRO-

GRAMMATICI

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da fi- nanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimbor-

sare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decor- rere dal 1º gennaio 2020»;

b) alla lettera b), le parole: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio

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2960 - XVII – ALLA CAMERA

(2)

2020 rispetto all’anno precedente ed è fis- sata al 25 per cento a decorrere dal 1º gen- naio 2021;» sono sostituite dalle seguenti:

«di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a de- correre dal 1º gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2021;»;

c) alla lettera c), le parole: «10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi»

sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se- guenti modificazioni:

a) all’articolo 14, concernente detra- zioni fiscali per interventi di efficienza ener- getica:

1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se- guenti: «31 dicembre 2018»;

2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo pe- riodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di in- fissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensa- zione»;

3) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di im- pianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detra- zione gli interventi in oggetto devono con- durre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del de- creto del Ministro dello sviluppo economico

4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari al- meno al 20 per cento»;

4) il comma 2-bis è sostituito dal se- guente:

«2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese soste- nute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione in- vernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

5) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualifica- zione energetica di parti comuni degli edi- fici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per inter- venti di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

6) al comma 2-quater, ultimo pe- riodo, le parole: «di cui al presente articolo»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui al pre- sente comma»;

7) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a cam- pione, su tali attestazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,» e le parole: «il 30 settembre 2017» sono sosti- tuite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti di- sposizioni»;

8) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017» sono sosti- tuite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

9) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

«2-septies. Le detrazioni di cui al pre- sente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, co-

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munque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che ri- spondono ai requisiti della legislazione euro- pea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei co- muni, adibiti ad edilizia residenziale pub- blica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e asse- gnati in godimento ai propri soci»;

10) dopo il comma 3-bis sono ag- giunti i seguenti:

«3-ter. Con uno o più decreti del Mini- stro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi- nanze, il Ministro dell’ambiente e della tu- tela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adot- tare entro sessanta giorni dalla data di en- trata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accer- tare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’ema- nazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il de- creto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’E- NEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in mate- ria di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale

attualmente in essere e la relativa moduli- stica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l’esecu- zione degli interventi di efficienza energe- tica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento de- gli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 mi- lioni di euro annui per il periodo 2018- 2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Mini- stero dell’ambiente e della tutela del territo- rio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica del- l’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perse- guimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello svi- luppo economico e dal Ministro dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pub- blica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa»;

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b) all’articolo 16, concernente detra- zioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) al comma 1, le parole: «31 dicem- bre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-sexies.1. – Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case po- polari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei pre- detti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia re- sidenziale pubblica, nonché dalle coopera- tive di abitazione a proprietà indivisa per in- terventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;

3) al comma 2, le parole: «1º gen- naio 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«1º gennaio 2017», le parole: «anno 2017»

sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»

e le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il se- guente:

«2-bis. Al fine di effettuare il monitorag- gio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione de- gli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni su- gli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una rela- zione sui risultati degli interventi al Mini-

stero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bol- zano, nell’ambito delle rispettive compe- tenze territoriali».

4. Per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non su- periore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possie- dono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree sco- perte private di edifici esistenti, unità immo- biliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

5. La detrazione di cui al comma 4 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui im- putabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

6. Tra le spese indicate nei commi 4 e 5 sono comprese quelle di progettazione e ma- nutenzione connesse all’esecuzione degli in- terventi ivi indicati.

7. La detrazione di cui ai commi da 4 a 6 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari im-

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porto nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. All’articolo 9, comma 1, del decreto- legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017,» sono sostituite dalle seguenti:

«Per gli anni dal 2014 al 2019,».

9. Ai sensi dell’articolo, 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 di- cembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che co- stituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato de- creto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produ- zione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impie- gata per la produzione degli stessi e che, co- munque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Pre- sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’inter- vento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore si- gnificativo, individuati con il predetto de- creto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’inter-

vento stesso. Sono fatti salvi i comporta- menti difformi tenuti fino alla data di en- trata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effet- tuate.

10. Al Fondo nazionale per il sostegno al- l’accesso alle abitazioni in locazione, isti- tuito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

11. In attuazione di quanto previsto dal- l’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicem- bre 1998, n. 431, le regioni possono desti- nare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi in- colpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all’incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

12. Con decreto del Ministero delle infra- strutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferi- mento delle risorse tra i due Fondi in rela- zione alle annualità pregresse.

13. Al testo unico delle imposte sui red- diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera i-no- vies) è aggiunta la seguente:

«i-decies) le spese sostenute per l’ac- quisto degli abbonamenti ai servizi di tra- sporto pubblico locale, regionale e interre- gionale per un importo non superiore a 250 euro»;

2) al comma 2, primo periodo, le pa- role: «e i-sexies)» sono sostituite dalle se- guenti: «, i-sexies) e i-decies)» e le parole:

«per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «per gli oneri di cui alle let-

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tere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti»;

b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ul- timo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nel- l’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;».

14. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gen- naio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero en- tro il 30 giugno 2019, a condizione che en- tro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di ac- quisizione, con esclusivo riferimento alla de- terminazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle di- sposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 di- cembre 2019, a condizione che entro la data

del 31 dicembre 2018 il relativo ordine ri- sulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisi- zione.

16. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 15, le di- sposizioni dell’articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si appli- cano anche agli investimenti in beni imma- teriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 15.

17. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 15 e 16, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’arti- colo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

18. Resta ferma l’applicazione delle di- sposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

19. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 15 e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della mag- giorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevola- zione, non viene meno la fruizione delle re- sidue quote del beneficio, così come origi- nariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente ca- ratteristiche tecnologiche analoghe o supe- riori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) attesti l’effettuazione dell’investi- mento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnes- sione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

20. Nel caso in cui il costo di acquisi- zione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 19 sia inferiore al costo di acquisi-

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zione del bene sostituito e sempre che ricor- rano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 19, la fruizione del bene- ficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investi- mento.

21. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017»

sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i co- muni che hanno deliberato ai sensi del pe- riodo precedente possono continuare a man- tenere con espressa deliberazione del consi- glio comunale la stessa maggiorazione con- fermata per gli anni 2016 e 2017».

22. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dal- l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi 23 e 24, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 33 milioni di euro per l’anno 2018, di 66 milioni di euro per l’anno 2019, di 66 milioni di euro per l’anno 2020, di 66 milioni di euro per l’anno 2021, di 66 milioni di euro per l’anno 2022 e di 33 milioni di euro per l’anno 2023.

23. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 22 è riservata alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le ri- sorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta ri-

serva rientrano nelle disponibilità comples- sive della misura.

24. Il termine per la concessione dei fi- nanziamenti di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comu- nicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

25. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta succes- sivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipen- dente per il periodo in cui è occupato in at- tività di formazione negli ambiti di cui al comma 27.

26. Il credito d’imposta di cui al comma 25 è riconosciuto, fino ad un importo mas- simo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 27, pat- tuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

27. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per ac- quisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale In- dustria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumen- tata, robotica avanzata e collaborativa, inter- faccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e inte- grazione digitale dei processi aziendali, ap- plicate negli ambiti elencati nell’Allegato A.

28. Non si considerano attività di forma- zione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per con- formarsi alla normativa vigente in materia

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(8)

di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra nor- mativa obbligatoria in materia di forma- zione.

29. Il credito d’imposta deve essere indi- cato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state soste- nute le spese di cui al comma 25 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non con- corre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rap- porto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal pe- riodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in com- pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de- creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

30. Al credito d’imposta di cui ai commi da 25 a 35 non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 di- cembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

31. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regola- mento (UE) n. 651/2014 della Commis- sione, del 17 giugno 2014, che dichiara al- cune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’ar- ticolo 31 del medesimo regolamento, che di- sciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei, nonché a quelli rela- tivi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

32. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal sog- getto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei re- visori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese

non soggette a revisione legale dei conti de- vono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una so- cietà di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsa- bile della revisione legale dei conti, nell’as- sunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’Interna- tional Federation of Accountants (IFAC).

Le spese sostenute per l’attività di certifica- zione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il li- mite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obbli- ghi previsti dal presente comma.

33. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certifi- cazione di cui al comma 32 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

34. Con decreto del Ministro dello svi- luppo economico, di concerto con il Mini- stro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del benefi- cio.

35. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi da 25 a 34 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il Mi- nistero dell’economia e delle finanze effet- tua il monitoraggio delle fruizioni del cre- dito d’imposta di cui ai commi da 25 a 34, ai fini di quanto previsto dall’articolo

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17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

36. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di incrementare l’offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di inno- vazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consi- glio dei ministri 25 gennaio 2008, è incre- mentato di 10 milioni di euro nell’anno 2018, 20 milioni di euro nell’anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’istru- zione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

37. Con decreto del Ministro dell’istru- zione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono pos- sedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

38. Con decreto del Presidente del Consi- glio dei ministri adottato su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli stan- dard organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto

di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.

39. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finan- ziamento di progetti sperimentali e innova- tivi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vi- gente, per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e rela- tive infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane.

Alle medesime finalità di cui al periodo pre- cedente possono essere destinate le risorse di cui all’articolo 1, comma 613, ultimo pe- riodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al programma di inter- venti finalizzati ad aumentare la competiti- vità delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con- certo con il Ministro dello sviluppo econo- mico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

40. All’articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ap- portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «che svolgono attività diverse da quella immobi- liare,» sono soppresse;

b) i periodi: «Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui pro- duzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti

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(10)

e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’e- sercizio di impresa. Si considerano diretta- mente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanzia- ria e i terreni su cui l’impresa svolge l’atti- vità agricola» sono soppressi.

41. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: «fondi comuni d’investimento» sono inserite le se- guenti: «e le società di intermediazione mo- biliare»;

b) il comma 67 è sostituito dal se- guente:

«67. All’articolo 96, comma 5-bis, del te- sto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicura- tivi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di inter- mediazione finanziaria, di cui al decreto le- gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono de- ducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare"».

42. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammon- tare».

43. Le disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

44. Al testo unico delle disposizioni con- cernenti l’imposta di registro, di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le se- guenti modificazioni:

a) all’articolo 20, comma 1:

1) le parole: «degli atti presentati»

sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto pre- sentato»;

2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli ele- menti desumibili dall’atto medesimo, pre- scindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»;

b) all’articolo 53-bis, comma 1, le pa- role: «Le attribuzioni e i poteri» sono sosti- tuite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i po- teri».

45. All’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il primo comma sono in- seriti i seguenti:

«Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preor- dinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accer- tamento e di riscossione ai sensi della nor- mativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato».

46. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/

CE della Commissione, del 6 maggio

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(11)

2003, che successivamente alla data di en- trata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quota- zione in un mercato regolamentato o in si- stemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

47. Il credito d’imposta di cui al comma 46 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 mi- lioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal pe- riodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre alla for- mazione del reddito, né della base imponi- bile dell’imposta regionale sulle attività pro- duttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del te- sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d’imposta non si appli- cano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

48. Con decreto del Ministro dello svi- luppo economico, di concerto con il Mini- stro dell’economia e delle finanze, da adot- tare entro centoventi giorni dalla data di en- trata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attua- zione delle disposizioni di cui ai commi da 46 a 49, con particolare riguardo all’indi-

viduazione delle procedure che danno ac- cesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicu- rare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 47.

49. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regola- mento (UE) n. 651/2014 della Commis- sione, del 17 giugno 2014, che dichiara al- cune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’ar- ticolo 18 del medesimo regolamento, che di- sciplina gli aiuti alle PMI per servizi di con- sulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

50. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assu- mono lavoratori con contratto di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei com- plessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazio- nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, ri- parametrato e applicato su base mensile. Re- sta ferma l’aliquota di computo delle presta- zioni pensionistiche.

51. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assun- zione incentivata ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il mede- simo o con altro datore di lavoro, fatto

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(12)

salvo quanto previsto dal comma 53. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non prose- guiti in rapporto a tempo indeterminato.

52. Limitatamente alle assunzioni effet- tuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinque- simo anno di età, ferme restando le condi- zioni di cui al comma 51.

53. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 50, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro pri- vati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età ana- grafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

54. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi prece- denti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produt- tiva.

55. Il licenziamento per giustificato mo- tivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la mede- sima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 50, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assun- zione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 53.

56. L’esonero di cui al comma 50 si ap- plica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di ap- prendistato in rapporto a tempo indetermi- nato a condizione che il lavoratore non ab- bia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’eso- nero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposi- zioni di cui ai commi 53, 54 e 55.

57. L’esonero di cui al comma 50 si ap- plica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64, an- che nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

58. L’esonero di cui al comma 50 è ele- vato alla misura dell’esonero totale dal ver- samento dei complessivi contributi previden- ziali a carico dei datori di lavoro, con esclu- sione dei premi e contributi dovuti all’I- NAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legisla- tivo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi del- l’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati

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ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le at- tività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di ap- prendistato per la qualifica e il diploma pro- fessionale, il diploma di istruzione seconda- ria superiore, il certificato di specializza- zione tecnica superiore o periodi di appren- distato in alta formazione.

59. A decorrere dall’anno 2018, sono de- stinati annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e suc- cessive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) euro 189.109.570,46 all’assolvi- mento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti al- l’alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’arti- colo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legisla- tivo 15 aprile 2005, n. 77;

c) euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 44

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) euro 5 milioni per l’anno 2018, 15,8 milioni di euro per l’anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per l’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 set- tembre 2015, n. 150;

e) euro 5 milioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi or- dinamentali di istruzione e formazione pro- fessionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale uni- tario ai sensi dell’articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall’articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

60. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è abro- gato.

61. Limitatamente all’esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 59, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

62. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicem- bre 2016, n. 232.

63. L’esonero di cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi- stato. Esso non è cumulabile con altri eso- neri o riduzioni delle aliquote di finanzia- mento previsti dalla normativa vigente, limi-

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