• Non ci sono risultati.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 33

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 33"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 33

Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba

(B. U. Regione Basilicata N. 62 del 31 dicembre 2008)

Articolo 1

Contributi ai soggetti portatori di svantaggi psicofisici 1. La Regione Basilicata, nel quadro dell’attività di tutela di soggetti portatori di svantaggi psico-fisici, partecipa, con la concessione di un contributo non coperto dal Fondo sanitario regionale, alle spese

sostenute da tali cittadini, residenti in Basilicata da almeno dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che, necessitando di

particolari prestazioni riabilitative, si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba, o anche di ciascuno di essi, quali trattamenti riabilitativi debitamente certificati.

2. Il contributo di cui sopra è comprensivo degli oneri assistenziali connessi ai trattamenti terapeutici di riabilitazione, non rientranti

nell’ambito delle prestazioni coperte dal Fondo sanitario regionale, e del rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni stesse, nonché del rimborso delle spese per il prosieguo delle terapie domiciliari.

Articolo 2 Erogazione

1. I contributi di cui all’articolo precedente vengono erogati, in forma indiretta, in favore dei soggetti beneficiari, mediante rimborso da parte dell’Azienda USL di appartenenza.

Articolo 3

Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta Regionale definisce, con apposita deliberazione, le modalità di presentazione delle domande di contributo e per l’accreditamento delle relative somme alla Azienda USL competente per territorio. Stabilisce, altresì, l’importo massimo del contributo oltre alla relativa documentazione.

(2)

Articolo 4 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,

quantificati per l’anno 2008 in Euro 20.000,00, si provvede mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’Esercizio 2008 alla U.P.B. 1211.01,

Capitolo 37000 “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio – Fondi regionali liberi – Spese corrente operativa” ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Contributi ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba”.

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del Bilancio regionale.

Articolo 5 Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 dicembre 2008 DE FILIPPO

Riferimenti

Documenti correlati

dell’assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e

f)  il  PUG  può  prevedere  altre  forme  di  incentivazione  degli  interventi  di  riuso  e  rigenerazione  urbana  legate  alla  qualità  progettuale 

f) all'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 5, dopo le parole 'alla quale partecipano' sono inserite le seguenti: ', secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2, comma

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dall’articolo 120 del D.L. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura

468 del 1978, e successive modificazioni. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo

8 - FONDO SPECIALE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI APPROVAZIONE FINANZIATI CON I CONTRIBUTI SPECIALI DELLO STATO A

Quanto ancora con riguardo all’utilizzo dei fondi di finanziamento regionale di cui alla richiesta di parere in esame, non può che farsi riferimento alla

Dunque, il bilancio del consorzio deve essere approvato dall’organo consortile in cui hanno rappresentanza tutti i rappresentanti degli enti locali (l’assemblea consortile) e, poi,