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Speciale n.1/2021 LEGGE DI BILANCIO. Legge n.178 del 2020

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Speciale n.1/2021

LEGGE DI BILANCIO

Il disegno di legge che reca il Bilancio di previsione per il 2021 e per il triennio 2021-2023, è stato approvato in via definitiva e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso.

Di seguito si riportano le principali novità emanate, con particolare riferimento alle misure introdotte per il settore agricolo, anticipando sin da ora che seguiranno i dovuti approfondimenti.

Gli Uffici della Sede centrale e quelli periferici di Zona sono a disposizione per ogni chiarimento.

Legge n.178 del 2020

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AREA FISCALE - TRIBUTARIA

Applicazione dell’IVA al 10% per cibo da consumo e da asporto

La disposizione in commento introduce un’apposita norma di interpretazione autentica secondo cui la nozione di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al DPR. n. 633/1972, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Di fatto, la disposizione in oggetto, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, equipara la cessione dei predetti beni alimentari, alla somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di ristorazione.

Si ricorda che, secondo una prassi consolidata (in linea con la giurisprudenza comunitaria), le somministrazioni di alimenti e bevande si distinguono dalle cessioni dei relativi beni, in quanto le prime sono caratterizzate dal ricorso ad una prestazione di servizi, mentre le seconde, mancando la prevalenza legata al servizio, si qualificano come cessioni di beni.

Sul tema, con specifico riferimento al periodo emergenziale, era stata registrata una prima apertura da parte del MEF, il quale, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n.5-05007 del 18/11/2020), aveva ammesso l’equiparazione ai fini IVA tra le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni da asporto o a domicilio, nella misura in cui queste ultime costituiscano modalità integrative dell’attività di somministrazione abitualmente svolta dall’esercente, mentre per l’Agenzia delle entrate le cessioni in commento dovevano scontare l’aliquota IVA relativa ai vari beni ceduti.

Con la norma interpretativa, pertanto, si risolve la querelle con la previsione, appunto, dell’applicazione dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10%.

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

La disposizione stabilisce che per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'art.57 bis del DL. n.50/2017, conv. in L. 96/2017) è riconosciuto ai beneficiari (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) nella misura unica del 50% calcolata sul valore degli investimenti effettuati sui giornali, quotidiani e periodici, anche in formato digitale, indipendentemente dall'incremento delle spese rispetto all'anno precedente.

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Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (Transizione 4.0)

Le disposizioni in esame prevedono una disciplina innovativa del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, rispetto a quanto previsto per l’anno 2020 dall’art. 1, commi 184 e seguenti della L. n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020. v. circ. conf. prot. n. 16 del 15/01/2020), con particolare riguardo alle aliquote potenziate e ulteriormente diversificate della misura del credito, nonché alle tempistiche accelerate e anticipate di fruizione dello stesso.

Ambito soggettivo

Preliminarmente va precisato che, come già disposto per il predetto credito d’imposta ex L.n.160/2020, la misura riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, e pertanto vi rientrano a pieno titolo anche le imprese agricole titolari di reddito agrario, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non possono invece accedere all’agevolazione in parola le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interiettive ai sensi dell’art.

9, c. 2, del D.lgs. n. 231/2001.

Il beneficio è, altresì, subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili, ex art. 1, comma 1053, gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, c.1, del TUIR (autovetture, ciclomotori, ecc.), dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, (recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali), stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. n. 208/2015 (es.

condutture per usi civili, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, ecc.), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in

concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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4 Effettuazione degli investimenti e misura del credito d’imposta

Per quanto riguarda Il periodo temporale di riferimento per l’effettuazione degli investimenti, è stabilito che gli stessi vanno effettuati dal 16.11.2020 al 31/12/2022 (con termine “lungo” al 30.6.2023 per i beni per i quali vi è stata la prenotazione (ordine d’acquisto) e il versamento dell’acconto di almeno pari al 20% del costo, mentre per la misura del credito d’imposta e per i tempi della sua utilizzazione si deve distinguere tra gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0” (cioè beni strumentali “ordinari”), che possono essere effettuati oltre che dalle imprese anche da gli esercenti arti e professioni, e gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”, cioè in beni indicati negli appositi allegati A e B alla L. n.

232/2016.

Più in particolare, il credito è riconosciuto:

nella misura del 10% del costo di acquisizione, elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (Smart working) per gli investimenti effettuati, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ovvero a 1 milione di euro, rispettivamente, per quelli in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nella predetto allegato A e per quelli in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B, nel periodo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;

nella misura del 6% del costo di acquisizione per gli stessi investimenti effettuati, nei limiti dei costi ammissibili su indicati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che, invece, effettuano investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’allegato A alla L.

232/2016, è riconosciuto un credito d’imposta:

nella misura del 50% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30%

per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

nella misura del 40% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20%

per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Infine, per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato (16/11/2020 – 31/12/2022) ovvero entro il 30 giugno

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5 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,

nella misura del 20% del costo;

nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta:

può essere usufruito esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che 4.0) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);

per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, a norma dell’art. 1, c. 1054, spetta in un’unica quota annuale.

Circa la decorrenza dell’utilizzo, il credito d’imposta è fruibile:

a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni “ordinari”;

a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0. Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” ai sensi dei commi 1054 e 1055.

È, inoltre, confermata, ai fini dei successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, l’obbligatorietà di riportare nella fattura di acquisto dei beni, il riferimento normativo dell’agevolazione (art.1, commi 1051- 1058, della L. n. 178/2020).

Un’ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti della legge n.

160/2020 (Legge di Bilancio 2020), è l’obbligatorietà della perizia tecnica asseverata da parte dei tecnici qualificati (e non più semplice) per i beni 4.0 di costo unitario superiore ai 300.000 euro.

Restano ferme le altre disposizioni in ordine alla cumulabilità del credito d’imposta in commento con altre agevolazioni, nel limite del costo dell’investimento, del non concorso dello stesso credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e che, al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono della misura agevolativa devono effettuare una comunicazione allo stesso dicastero in base ad un modello il cui contenuto, modalità e termini di comunicazione, in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile, saranno stabilite con apposito decreto direttoriale.

E’ appena il caso di ricordare, infine, che essendo l’ambito applicativo temporale della disciplina estesa al biennio 2021/2022, comprendendo investimenti che danno diritto a diverse misure del credito d’imposta in funzione del periodo in cui gli stessi sono effettuati (dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 o dall’01.01.2023 al 30.06.2023 previa “prenotazione” entro il 31.12.2022), diventa

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6 estremamente importante stabilire il momento in cui l’investimento si considera effettuato. A tal fine, si segnala che va fatto riferimento alle regole generali della competenza previste dal TUIR (cfr. circolare AdE 4/E/2017) ed in particolare:

per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);

per i beni realizzati con contratto d’appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;

per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all’investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell’agevolazione in commento.

Credito d’imposta investimenti

Tipologia di bene

Periodo di

effettuazione investimento

Aliquote e tetti di spesa complessivi

Beni materiali e immateriali

“ordinari”

Dal 16.11.2020 al 31.12.2021

Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021

10%

15% Smart working Tetto 2 milioni di euro (materiale)

Tetto 1 milione di euro (immateriale)

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022

6%

Tetto 2 milioni di euro (materiale)

Tetto 1 milione di euro (immateriale)

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7 Beni materiali

4.0

Dal 16.11.2020 al 31.12.2021

Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021

– 50% fino a 2,5 milioni

di euro

– 30% oltre 2,5 fino a

10 milioni

– 10% oltre 10 fino a 20 milioni

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022

– 40% fino a 2,5 milioni

di euro

– 20% oltre 2,5 fino a

10 milioni

– 10% oltre 10 fino a 20 milioni

Beni

immateriali 4.0

Dal 16.11.2020 al 31.12.2022

Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022

20% fino a 1 milione di euro

Proroga credito d’imposta formazione 4.0

La disposizione proroga al 31/12/2022 il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, che in base alla L. n.

205/2017 (legge di bilancio 2018) spetta alle imprese per le attività dirette ad acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

In base all’art. 1, c.210, della L.n.160/2019 (legge di Bilancio 2020) il credito d’imposta è riconosciuto:

nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

nei confronti delle medie imprese, in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

nei confronti delle grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

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8 In base alla successiva lett. l) del comma 1064, inoltre, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono ammissibili, all’agevolazione i costi, previsti dall’art. 31, c.3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta in particolare dei seguenti costi:

spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Contrasto alle frodi con falso plafond IVA

Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo di falso plafond IVA, l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio, ai sensi degli artt. 51 e ss. del DPR. n.

633/1972, orientate a bloccare le lettere d’intento rilasciate da falsi esportatori abituali, cioè da soggetti che risultano aver già emesso lettere false sulla base di un plafond fittizio.

Qualora vengano riscontrate operazioni fraudolente, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’IVA (art. 8, comma 1, lettera c), del DPR. n. 633/1972).

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e, in particolare, per l’invalidazione delle lettere d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove lettere d’intento.

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Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di IVA e registrazione delle fatture passive

Il comma 1102, aggiungendo il comma 3 bis all’art. 7 del DPR. n. 542/99, consente, a partire dal 2021, l’allungamento del termine per la registrazione delle fatture emesse dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale.

Più precisamente, per i contribuenti minori, con volume d’affari, nell’anno precedente, non superiore a 400 mila euro (se lavoratori autonomi o imprese di produzione di servizi), o a 700 mila euro (se esercenti altre attività), l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse, di cui all’art. 23 del DPR. n.633/1972, può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.

Fatture Transfrontaliere

Il comma 1103, modificando l’art. 1, c.3-bis del D.lgs. n.127/2015, stabilisce che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con il c.d. “esterometro”, bensì utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) secondo il formato della fattura elettronica.

In particolare, con riferimento alle suddette operazioni, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, è effettuata entro il termine di dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (fatturazione attiva). Mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (fatturazione passiva).

Il successivo c.1104, modificando l’art.11, comma 2-quater del D.lgs.n.471/97 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, dispone che, a far data dal 1°

gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Se, tuttavia, la trasmissione al SdI è effettuata entro i quindici giorni successivi alle

scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese.

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Assistenza on line a favore dei contribuenti IVA

Il comma 1106, apportando delle modifiche all’art.4 del D.lgs. n.127/2015, interviene sul programma di assistenza on line a favore dei contribuenti, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con l’esterometro, nonché con l’invio dei corrispettivi telematici. In particolare, nell’ottica di predisporre la bozza dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche da proporre ai contribuenti, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà gli ulteriori dati presenti nel sistema della Anagrafe tributaria. La norma viene poi completata con una disposizione che impone, in capo agli intermediari abilitati di cui all’art.3, comma 3, del regolamento di cui al DPR. n.

322/1998, di essere in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, al fine dell’accettazione delle bozze predisposte dall’Amministrazione finanziaria Entrate e del conseguente esonero dalla tenuta dei registri IVA.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il comma dispone che. per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo. Vengono così evitate incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal cedente o prestatore: in queste situazioni, resta ferma la responsabilità del fornitore per il pagamento del bollo e delle eventuali sanzioni amministrative.

Memorizzazione elettronica e Trasmissione Telematica dei corrispettivi

Viene differito al 1° luglio 2021, l’onere di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso evoluti, ossia carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che lo permettono, garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (articolo 2, comma 5-bis del D.lgs. n.127/2015).

Viene inoltre specificato che, il momento di ultimazione, ovvero di effettuazione dell’operazione, coincidente con la consegna del bene o con il pagamento, costituisce il termine entro cui i dati dei relativi corrispettivi devono essere memorizzati, utilizzando il registratore telematico (RT), il server RT o la procedura web messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Con la stessa tempistica devono essere consegnati al cliente, e a richiesta di questo, i documenti che attestano l’operazione, e cioè in via alternativa il documento commerciale o la fattura.

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11 A seguito dell’integrazione dell’art.6 del D.lgs. n.471/1997, viene disposta l’irrogazione di una sanzione in misura pari al 90% dell’imposta, (e non più al 100%), qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non vengano regolarmente memorizzati o trasmessi. In particolare, a far data dal 1° gennaio 2021, la violazione si realizza in caso di:

omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione;

omessa, tardiva e/o infedele trasmissione.

Resta ferma l’applicazione di un’unica sanzione, pur a fronte di violazioni relative ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato come unitario.

È tuttavia prevista l’irrogazione di una sanzione in misura fissa di 100 euro, per ciascun invio, nei casi di sola omessa o tardiva ovvero infedele trasmissione, e a condizione che la stessa non abbia inciso sulla liquidazione del tributo. Tale sanzione si applica anche nel caso di omessa installazione degli strumenti (RT), server RT, salvo l’adozione delle procedure alternative (sito web Agenzia delle Entrate),

Credito di imposta per potenziamento commercio elettronico

Si tratta di una novità introdotta in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio e che prevede la concessione del credito di imposta già previsto dal “decreto legge crescita” del 2014 per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Si tratta di una interessante riproposizione di una misura che contiene alcune novità ed in particolare:

la concessione del credito di imposta per i periodi di imposta dal 2021 al 2023 con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun anno;

l’ampliamento del beneficio sul piano soggettivo anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari nonché a quelle aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”;

la finalizzazione degli investimenti che sono effettuati “con particolare riferimento” al miglioramento della vendita a distanza a clienti residenti in altri Paesi e per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri gestiti da organismi associativi.

I criteri e le modalità di applicazione del credito di imposta sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

È un’interessante opportunità che Confagricoltura ha già valutato positivamente.

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Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dall’articolo 120 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, è utilizzabile dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 riduce di 1 miliardo di euro l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77 (2 miliardi di euro).

Tale riduzione rappresenta un adeguamento dello stanziamento previsto in Bilancio all’effettivo tiraggio del credito in esame. In particolare, dai dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate risulta, al 13 novembre 2020, un numero di istanze di richiesta dell’agevolazione per un ammontare di alcune decine di milioni di euro. La norma non è stata modificata alla Camera.

E–commerce delle imprese agricole in rete

“Il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è concesso, per i periodi d’imposta dal 2021al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n.268, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023”.

Il comma 131, introdotto durante l’esame parlamentare, estende il credito di imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del “Made in Italy” alle reti di impresa agricole e agroalimentari per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

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13 Si ricorda che:

in materia di interventi per il sostegno del “Made in Italy” il Decreto Legge n. 91 del 2014 ha riconosciuto alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle PMI che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

le cosiddette strade del vino sono disciplinate dalla legge n. 268 del 1999, prevedendo gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione di tali strade, i requisiti del disciplinare, determinati poi dal decreto ministeriale 12 Luglio 2000, le agevolazioni e i contributi finanziari.

Nello specifico gli interventi di cui alla disposizione in commento devono essere rivolti:

al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale;

alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri;

a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

La norma specifica che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Infine, è stabilito che agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della norma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Esenzione IRPEF del reddito dominicale e reddito agrario per gli IAP e CD iscritti alla previdenza agricola

La disposizione in commento proroga all'anno 2021 l'esclusione dall’IRPEF dei redditi dominicali e agrari per CD e IAP, iscritti alla previdenza agricola, in luogo della tassazione al 50 per cento prevista in base alla legislazione vigente.

Tale ultima legge aveva previsto che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, per l'anno 2021, nella misura del 50 per cento. La presente disposizione prevede, come detto, l’esenzione del 100 per cento dei redditi dominicali ed agrari per il 2021 comportando, di fatto, la ripresa della tassazione per l’anno 2022.

Si ricorda, altresì, che l’agevolazione in esame torna applicabile nei confronti dei soci di società semplici in quanto titolari (per il principio di trasparenza) dei predetti redditi fondiari (dominicali e/o agrari), mentre non ne possono usufruire i soci di Snc ed Sas in quanto il reddito prodotto dalle società, ancorché attribuibile agli

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14 stessi, è comunque considerato reddito d’impresa, indipendentemente dall’eventuale opzione per la tassazione catastale esercitata dalla società.

Imposta di registro per gli acquisti di terreni agricoli per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, limitatamente all'anno 2021, la disposizione in esame stabilisce che per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, a favore di CD e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale, il cui valore economico sia inferiore o uguale a 5.000 euro (sempre che i terreni siano qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti), non si applica l'imposta fissa di registro di 200 euro (articolo 2 comma 4-bis del D.L. n. 194/ 2009 conv. in L. 25/2010, ex PPC).

Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021

La disposizione in esame, in considerazione del prolungarsi degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica Covid 2019, stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU per l'anno 2021 da parte dei soggetti passivi di imposta, che siano anche gestori delle attività svolte negli agriturismi, nei villaggi turistici, negli ostelli della gioventù e nei Bed and Breakfast.

Ampliamento dei soggetti beneficiari del credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso non abitativo e affitti d'azienda

La norma in commento implementa la platea dei soggetti beneficiari del credito di imposta per le locazioni degli immobili ad uso non abitativo e l'affitto dei rami d'azienda, stabilendo che esso può essere fruito anche dalle agenzie di viaggio e dai tour operator. Viene, inoltre, stabilito che il beneficio per tali soggetti, è esteso fino al 30 aprile 2021.

Esenzione IMU Regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Viene prevista l'esenzione IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per gli immobili che sono stati danneggiati o che sono comunque inagibili, situati nei comuni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012.

Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni

È ulteriormente prorogata per il 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mediante

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15 pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento, con termine di versamento e di redazione e giuramento della perizia di stima fissato al 30 giugno 2021. Come per le altre “edizioni” della rivalutazione è possibile versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi in misura del 3 per cento annuo.

Proroga “bonus verde”

Si dispone la proroga al 2021 del cosiddetto “bonus verde” e cioè della detrazione dall’Irpef delle spese per “sistemazione a verde di aree scoperte private nonché realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. La detrazione è pari come si ricorderà al 36 per cento delle spese, fino ad un massimo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione - che è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

La misura è positiva anche se è costituita da una mera proroga, mentre non sono state introdotte le modifiche migliorative proposte da Confagricoltura in ordine all’aliquota, al massimale delle spese ed al periodo di ripartizione della detrazione.

Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro- cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici e proroga bonus facciate

I commi 58 – 59 prorogano al 31.12.2021, i benefici fiscali (detrazioni fiscali) relativi ad interventi di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (artt. 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e bonus facciate (art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

In particolare, nel 2021 si potrà usufruire dei benefici fiscali (50%/65%/70%) per la riqualificazione energetica, per i seguenti interventi su edifici/immobili:

acquisto e posa in opera delle schermature solari fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (valore massimo della detrazione di 100.000 euro);

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16 acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (valore massimo della detrazione di 30.000 euro);

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione pari al 50 per cento per le spese sostenute fino a 96.000 euro per unità immobiliare).

Sono inoltre prorogate le detrazioni del 50% per le spese sostenute fino al 2021, su edifici residenziali, per i seguenti interventi di ristrutturazione/recupero del patrimonio edilizio:

ristrutturazione edilizia su edifici residenziali (parti comuni/singole unità immobiliari incluse quelle rurali);

ricostruzione/ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la

robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;

interventi per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

realizzazione opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;

acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (detrazione del 50 per cento delle spese sostenute non superiori a 16.000 euro – modifica introdotta alla Camera, in precedenza 10.000 euro - se abbinate ad interventi di ristrutturazione edilizia).

Da ultimo, accedono ai benefici fiscali di cui sopra, le spese di progettazione e delle prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici residenziali ai sensi della legislazione vigente in materia.

Con il presente articolo rimangono pertanto invariate le condizioni di utilizzo di tali benefici per le diverse tipologie di interventi (efficienza energetica, ristrutturazione, ecc.).

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17 Il comma 60, introdotto alla Camera, modifica l’art.16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre1986, n.917), ammettendo alla detrazione al 50% gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus idrico

Le disposizioni di cui ai commi 61-65, introdotte dalla Camera, istituiscono il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di

scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali

opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, con modalità che verranno definite tramite apposito decreto del Ministro dell’ambiente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge Bilancio.

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Superbonus 110%

Il comma 66, introdotto alla Camera, interviene sull’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, (Superbonus 110%) introducendo le seguenti novità:

proroga del termine per le realizzazioni di interventi che consentono l’accesso al superbonus 110%

che passa dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 e recupero delle spese sostenute nel 2022 in quattro quote annuali di pari importo, sia per interventi trainanti (es. isolamento termico-cappotto) che trainati (fotovoltaico);

gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»;

accedono al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche l’isolamento termico (cappotto), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;

accedono al 110% anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione, se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

viene prorogata al 30.06.2022 (dal 31.12.2020) la possibilità di fruire degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, maggiorati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma e indicati negli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i..

Tale misura viene estesa ai fabbricati in comuni colpiti da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, le detrazioni per ristrutturazione spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

rientrano nel 110% anche gli impianti fotovoltaici realizzati su strutture pertinenziali agli edifici sempre che realizzati come interventi trainati);

le spese sostenute nel 2022 relative ad impianti fotovoltaici su edifici/strutture pertinenziali edifici, sono recuperate in 4 quote annuali di pari importo (invece delle 5 quote precedentemente previste);

fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione, vengono introdotti i seguenti limiti di spesa per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano

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19 funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;

il recupero delle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici è ripartito in quattro quote annuali;

per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini, dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di quelli aventi per oggetto l'approvazione degli interventi per il superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio).

i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono esonerati dall’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa, qualora abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale che rispetti alcuni specifici requisiti (non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione ecc.);

presso il cantiere, deve essere esposto un cartello, in un luogo ben visibile e accessibile e deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Infrastrutture per la mobilità elettrica

Con il comma 697, introdotto alla Camera, al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell’ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell’ambito urbano, viene disposto che anche le tratte autostradali vengano dotate di punti di ricarica.

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CREDITO

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, il D.L. 23/2020 delinea uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese incentrato sul ruolo di SACE, del Fondo di garanzia delle PMI e di ISMEA (art.

1 e art. 13).

In particolare, per quanto qui interessa, i commi 206 e 208 – 212 prorogano ed estendono la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID – 19 contenuta nell’articolo 1 del D. L. n. 23/2020.

In particolare, il comma 206, lettera a, proroga dal 31/12/2020 al 30/06/2021 l’operatività della misura.

La Garanzia SACE è, dunque, rilasciata entro il 30 giugno 2021 (e non più fino al 31 dicembre 2020) per finanziamenti di durata non superiori a sei anni con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.

La lettera A interviene inoltre sulle esposizioni che possono essere assunte da CDP derivanti da garanzia su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese, con sede in Italia, che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito della emergenza epidemiologica, prorogando anch’esse al 30 giugno 2020.

La lettera B estende l’ambito di applicazione della Garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni pro-soluto, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo).

Quanto disposto dalla lettera b si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211).

La lettera C estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggiore durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Quanto disposto dalla lettera c si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211).

Il comma 208 conseguentemente consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato.

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21 Il comma 209, modificato in prima lettura, implementa ulteriormente l’operatività della garanzia SACE. A decorrere dal 1° marzo - e non più dal 1°gennaio 2021 – come previsto dal testo originario della norma - e fino al 30 giugno 2021 la società SACE S.p.A. rilascia garanzia alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo PMI (art. 2, comma 100, L. 1996, n. 662).

Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese “mid cap” di poter accedere allo strumento “Garanzia Italia” alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di impresa dal Fondo centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020, la cui operatività straordinaria per le imprese “mid cap” è prevista fino al 28 febbraio 2021 dal comma 245 della presente legge.

Inoltre, il comma 209 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021 le predette imprese “mid cap” possono accedere, con una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizione di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente alle attribuzioni della stessa SACE, comma 14 bis dell’art. 6 del D.L. 269/2003.

Il comma 210 modifica peraltro tale ultima disciplina al fine di specificare la percentuale di copertura delle garanzie, di consentirne il rilascio da parte di SACE, oltre che in favore di Banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo creditizio e cauzioni, nonché di consentire a SACE di rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.

Ai sensi del comma 212, fanno capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 23/2020.

Si ricorda che l’intervento in garanzia di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì, lo completa. La garanzia di SACE interviene sui finanziamenti bancari rivolti alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI, anche agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 203/361/Ce.

Con riferimento alle PMI per la concessione della garanzia di SACE è condizione che le stesse imprese abbiano esaurito la loro capacità di accesso al Fondo PMI (ex Lege 1996 n. 662) nonché alle garanzie fornite da ISMEA (ex Lege 2004 n. 102), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020, cd. “liquidità”).

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Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI

I commi da 216 a 218 sono stati introdotti nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati. Essi intervengono ulteriormente sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell’attuale situazione di crisi pandemica.

Il comma 216 dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo PMI e da ISMEA, possono avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni.

Si tratta di finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo di garanzia PMI e dal Fondo ISMEA.

Il comma 217 dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo che tale tasso debba essere comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendi stato con durata analoga al finanziamento.

L’operatività delle disposizioni qui in commento è subordinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. m, primo periodo, del D.L. n. 23/2020, alla previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.

Si evidenzia che Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., insieme ad ISMEA, costituiscono i principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese (PMI).

Con l’intervento del Fondo PMI, così come per la concessione delle garanzie ISMEA, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive, e quindi senza costi di fideiussione o polizze assicurative, sugli importi garantiti dai fondi medesimi (Fondo di garanzia PMI e Fondo di garanzia ISMEA).

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AREA LAVORO E WELFARE

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene riconosciuto l’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con meno di 36 anni di età che verranno effettuate negli anni 2021 e 2022.

L’agevolazione – che tecnicamente richiama, modificandola, una preesistente misura agevolativa (art.1, c.100-105 e 107, della legge n. 205/2017) – spetta per 36 mesi (48 mesi nelle regioni svantaggiate Sud) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

All’esonero si applicano i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. n.150/2015.

Le disposizioni contenute nei commi 10-15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 (prosecuzione di contratto di apprendistato) e 108 (studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione) della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Il beneficio rientra nel cd. «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (tetto massimo di aiuti COVID per azienda pari a 100.000 euro per le imprese agricole) ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Si evidenzia che il settore agricolo ricade nell’ambito di applicazione dell’esonero in parola, in quanto non espressamente escluso dalla fruizione del beneficio (come invece previsto in altre disposizioni).

Considerato che la misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e che rientra nel Quadro temporaneo degli aiuti COVID, occorrerà attendere le istruzioni operative da parte dell’INPS per la richiesta di accesso al beneficio.

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Esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di donne

Viene previsto, in via sperimentale, un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, della durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine o della durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono essere effettuate nel biennio 2021-2022 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio – che tecnicamente richiama, integrandola, una preesistente misura agevolativa (art.14, c.9-11, della legge n.92/2012) rientra nel cd. «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19» (tetto massimo di aiuti COVID per azienda pari a 100.000 euro per le imprese agricole) ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Si evidenzia che anche in questo caso la norma in commento – a differenza di quanto previsto per altre misure agevolative – non esclude espressamente il settore agricolo (che deve quindi ritenersi incluso).

Considerato che la misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e che rientra nel Quadro temporaneo degli aiuti COVID, occorrerà attendere le istruzioni operative da parte dell’INPS per la richiesta di accesso al beneficio.

Deroga alla normativa sulle causali per il rinnovo dei contratti a termine

Viene ulteriormente prorogata, fino al 31 marzo 2021, la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche in deroga alle stringenti previsioni della normativa in materia (artt.19 e 21 del d.lgs. n.81/2015).

I contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo superiore a 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza di apposita causale, fermo restando il limite massimo dei 24 mesi complessivi.

La norma – che proroga ulteriormente quanto era già stato previsto fino al 31 dicembre 2020 (art. 8, decreto- legge n. 104/2020) – si applica a tutti i settori. Vale la pena di sottolineare però che essa è ininfluente rispetto ai rapporti di lavoro con gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali i rinnovi e le proroghe già ordinariamente non incontrano limiti, ai sensi dell’art. 29, c.1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2015.

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Proroga trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19

Vengono ulteriormente prorogati i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa.

In particolare:

la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene concessa per ulteriori 12 settimane nel periodo 1° gennaio- 31 marzo 2021;

l’assegno ordinario FIS viene concesso per ulteriori 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021;

la cassa integrazione in deroga -che si applica anche ad impiegati e operai agricoli a tempo determinato- viene concessa per ulteriori 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021;

la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA) - per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato - viene concessa per ulteriori 90 giornate, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021 (stanziati 282 milioni di euro per la CISOA).

La legge di bilancio, grazie anche alla nostra azione, reintroduce ulteriori periodi di cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA), a differenza dell’ultimo provvedimento legislativo intervenuto in materia (cd.

decreto ristori) che aveva previsto ulteriori periodi solo per la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno FIS e la cassa integrazione in deroga.

I predetti trattamenti vengono concessi ai sensi della preesistente normativa COVID in materia (articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni) e sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (1° gennaio 2020)7.

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, disciplinati dagli agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020), per una durata massima di 12 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19.

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26 I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto- legge n. 137/2020 (convertito dalla legge n.176/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane riconosciute dalla norma in commento.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (1°gennaio 2021).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte

dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, tali termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1°gennaio 2021), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda che alla cassa integrazione in deroga possono fare ricorso, in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, i datori di lavoro agricolo che occupano operai, impiegati e quadri a tempo determinato; mentre all’assegno ordinario FIS possono fare ricorso le strutture del sistema confederale che presentino i relativi requisiti di legge.

CISOA

Il trattamento di cassa integrazione salariale per operai, impiegati e quadri agricoli a tempo indeterminato (CISOA), disciplinato dall’articolo 19, c. 3-bis, del decreto-legge n.18/2020 (convertito dalla legge n.27/ 2020), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga agli ordinari limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (181), per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore (1° gennaio 2021) della legge di bilancio per il 2021 in commento.

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