• Non ci sono risultati.

Legge 21.9.2010 n.158

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Legge 21.9.2010 n.158"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

LEGGE 21 SETTEMBRE 2010, N. 158

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.

(10G0180)

(GU n.227 del 28-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 225 )

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono introdotte, per l'anno finanziario 2010, le variazioni di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Nell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «69.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «82.257 milioni».

2. Nell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi».

3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonche' per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma 17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008».

(2)

Art. 3

Allegati

1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2010 nell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 settembre 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

ALLEGATO 1

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

(3)

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

(4)

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

Riferimenti

Documenti correlati

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro annui. Ai fini di cui al comma 2 del

Visto il comma 769 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g),

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. Fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, alla

Art. Il presente decreto definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (milesto- ne) M5C1-2, di

82 Comma sostituito dall’art. 83 Comma aggiunto dall’art. 84 Comma aggiunto dall’art. 85 Comma aggiunto dall’art. 60-quinquies del decre- to-legge n. 86 Comma

5. 2022/23, indicata al comma 3, in sede di prima applicazione, è determinata anche la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da

L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure