• Non ci sono risultati.

Legge 16.10.2012 n.182

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Legge 16.10.2012 n.182"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

LEGGE 16 OTTOBRE 2012, N. 182

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

(12G0204)

(GU n.251 del 26-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 198 )

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 12 novembre 2011, n. 184, sono introdotte, per l'anno finanziario 2012, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «26.500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».

2. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

3. Il comma 27 dell'articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n.

184, e' sostituito dal seguente:

«27. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale"».

Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

(2)

1. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

«10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno».

Art. 4

Modifica all'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184

1. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:

«20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(3)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 8 MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(4)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 11 MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 14 MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

Riferimenti

Documenti correlati

5. 2022/23, indicata al comma 3, in sede di prima applicazione, è determinata anche la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da

L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro annui. Ai fini di cui al comma 2 del

448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2002) e in particolare l’art. 32 che prevede l’emanazione di un

Visto il comma 769 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g),

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. Fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, alla

Art. Il presente decreto definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Art. Sono organi statutari dell’ISRI: il Direttore e il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica. 255, l’ISRI è retto da un Direttore, da un Consiglio Direttivo