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Sintesi C-634/18-1. Causa C-634/18

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Sintesi C-634/18 - 1 Causa C-634/18

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia Data di deposito:

11 ottobre 2018 Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy w Słupsku (Polonia) Data della decisione di rinvio:

20 giugno 2018 Procedimento penale a carico di:

JI

Oggetto del procedimento principale

Procedimento penale nei confronti del sig. JI, accusato di aver commesso i fatti di cui all’articolo 62, commi 1 e 2, della ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (legge del 29 luglio 2005, sulla prevenzione della tossicodipendenza) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2005, n.

179, posizione 1485).

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Oggetto: in primo luogo, interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; in secondo luogo, compatibilità dell'articolo 62, comma 2, della ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (legge del 29 luglio 2005 sulla prevenzione della tossicodipendenza), con le summenzionate disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI e con i principi di uguaglianza dinanzi alla legge, di non discriminazione e di legalità dei reati e delle pene.

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Fondamento normativo: articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

1) Se una norma del diritto dell’Unione, come quella prevista dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, possa essere interpretata nel senso che essa non osta a che la nozione di «ingente quantitativo di stupefacenti» sia interpretata caso per caso dal giudice nazionale secondo la sua valutazione discrezionale e che una siffatta valutazione non richieda l’applicazione di alcun criterio oggettivo e, in particolare, non richieda che venga accertato che l’autore del reato detenesse gli stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione quadro, vale a dire la produzione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la mediazione, la consegna a qualsiasi condizione.

2) Se gli strumenti di tutela giurisdizionale finalizzati a garantire l’efficacia e l’efficienza delle norme del diritto dell’Unione contenute nella decisione quadro 2004/757/GAI e, in particolare, nella norma dettata dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale [decisione quadro], siano sufficienti a garantire ai cittadini polacchi un’efficace tutela derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, posto che la legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza non contiene una formulazione precisa della nozione di ingente quantitativi di stupefacenti, lasciando tale nozione all’interpretazione dei collegi giudicanti che decidono i singoli casi nell’ambito del cosiddetto potere discrezionale del giudice.

3) Se la norma del diritto interno di cui all’articolo 62, comma 2, della ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza) sia compatibile con il diritto dell’Unione ed in particolare [con la norma] dettata dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI e, in caso di risposta affermativa, se l’interpretazione della nozione di ingente quantitativo di sostanze psicotrope e stupefacenti, adottata dai tribunali nazionali polacchi, non contrasti con la norma del diritto dell’Unione in base alla quale è assoggettato ad una responsabilità penale più grave colui che commette il reato di detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI.

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4) Se l’articolo 62, comma 2 della ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza), che prevede una responsabilità penale più grave per la detenzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in quantitativi ingenti, così come tale ultima nozione viene intesa dai giudici nazionali polacchi, non contrasti con il principio di uguaglianza e non discriminazione (articolo 14 [della Convenzione europea dei diritti dell’uomo], articoli 20 e 21 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1 [del Trattato sull’Unione europea].

Disposizioni del diritto dell’Unione e giurisprudenza della Corte richiamate Articolo 6 del Trattato sull’Unione europea

Articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8)

Sentenze della Corte: del 12 dicembre 1996, X, C-74/95 e C-129/95, EU:C:1996:491; del 28 giugno 2005, Dansk Rorindustri/Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C- 208/02 P e C-213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 215 a 219; del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, EU:C:2007:261; del 22 maggio 2008, Evonik Degussa/Commissione, C-266/06 P, EU:C:2008:295

Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione, T-372/10, EU:T:2012:325

Disposizioni della CEDU e giurisprudenza della Corte EDU richiamate Articoli 7 e 14 della CEDU

Sentenze della Corte EDU: 12 luglio 2016, Ruban c. Ucraina (CE:ECHR:2016:0712JUD000892711); 15 luglio 2014, Ashlarba c. Georgia (CE:ECHR:2014:0715JUD004555408)

Disposizione del diritto polacco richiamate

Articolo 62 della ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca del 29 luglio 2005, sulla prevenzione della tossicodipendenza):

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«1. Chiunque detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione fino a 3 anni.

2. Se il reato previsto dal comma 1 riguarda un’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’autore del reato è punito con la reclusione da 1 a 10 anni.

3. Nel caso di lieve entità, l’autore del reato è punito con una multa, con una pena restrittiva della libertà o con la reclusione fino a un anno».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

1 La Prokuratura Rejonowa w Słupsku (procura circondariale di Słupsk, Polonia) ha chiesto il rinvio a giudizio del sig. JI perché, tra l’altro: a) il 7 novembre 2016 deteneva un ingente quantitativo di sostanze psicotrope di tipo anfetamina per un peso netto complessivo di 10,73 grammi e di sostanze stupefacenti di tipo marijuana per un peso complessivo di 16,07 grammi, vale a dire per il reato di cui all'articolo 62, comma 2, della ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca del 29 luglio 2005 sulla prevenzione della tossicodipendenza; in prosieguo: la «UPN»); b) il 28 novembre 2016 deteneva sostanze stupefacenti di tipo marijuana per un peso netto di 2,00 grammi e sostanze psicotrope di tipo anfetamina per un peso netto di 0,49 grammi, vale a dire per il reato di cui all'articolo 62, comma 1, UPN.

2 Nel corso del procedimento il sig. J.I. ha confessato di aver commesso tutti i reati contestati, precisando che la detenzione di marijuana e anfetamina era destinata all’uso personale e che non intendeva cedere o vendere tali sostanze a terzi.

3 In passato il sig. J.I. è stato già condannato dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia) con sentenze: a) del 21 settembre 2010, a una pena restrittiva della libertà di mesi 12 per i reati di cui all’articolo 62, comma 3, UPN (ipotesi di lieve entità), perché nei giorni 6, 7, 8 e 10 ottobre 2008 deteneva rispettivamente 0,5, 1, 0,5 e 2,67 grammi di anfetamina; b) del 14 gennaio 2014, alla pena della reclusione di un anno e mesi 10, con sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’articolo 62, comma 2, UPN, perché nei giorni 21 e 22 novembre 2012 deteneva quantitativo ingente di sostanze psicotrope di tipo anfetamina per un peso netto di 12,57 grammi e di sostanze stupefacenti di tipo marijuana per un peso netto di 15,54 grammi, nonché per il reato di cui all'articolo 59, comma 1, UPN, perché cedeva a terzi 15 grammi netti di marijuana e 5 grammi netti di anfetamina al fine di trarne profitto; c) del 3 aprile 2017, a una pena restrittiva della libertà di un anno e 3 mesi per il reato di cui all’articolo 62, comma 1, UPN, perché il 26 gennaio 2017 deteneva sostanze psicotrope di tipo anfetamina per un peso complessivo netto di 1,1 grammi; d) del 30 giugno 2017, a una pena restrittiva della libertà di mesi 6 per il reato di cui all'articolo 62, comma 1, UPN, perché il 10 maggio 2017 deteneva sostanze

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Breve esposizione dei motivi del rinvio

4 La decisione quadro 2004/757/GAI non contiene una definizione della nozione di

« grandi quantitativi di stupefacenti ».Tuttavia tale decisione utilizza siffatta vaga nozione all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), introducendo il principio di differenziazione della risposta punitiva per i reati connessi al traffico o alla detenzione di stupefacenti a seconda della loro quantità. Un’altra nozione utilizzata dalla summenzionata decisione quadro [all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b)] è quella di « stupefacenti più dannosi per la salute, oppure (omissis) [che hanno] determinato gravi danni alla salute di più persone ». Le prescrizioni della decisione quadro in esame sono attuate nel diritto penale polacco anche mediante l'articolo 62, commi 1 e 2, UPN. Ai sensi di tali disposizioni, l'autore del reato che detiene un quantitativo ingente di sostanze psicotrope o stupefacenti è assoggettato ad una responsabilità penale più grave. Neanche la UPN fornisce, tuttavia, una definizione della nozione di «ingentequantitativo di stupefacenti».

Non esiste una definizione giuridica di tale nozione in nessun atto normativo né a livello nazionale, né a livello del diritto dell’Unione. In considerazione di ciò, la magistratura polacca sta tentando di colmare tale lacuna creando una definizione della nozione di «ingente quantitativo di stupefacenti». Ciò ha comportato, tra l’altro, l’adozione, quali criteri decisivi per stabilire se un quantitativo di stupefacenti sia «ingente», «esiguo» o «normale», dei seguenti elementi: a) il peso (grammi, chilogrammi, tonnellate, numero di dosi); b) il tipo di sostanza stupefacente (suddivisione in droghe cosiddette pesanti e leggere); e c) la destinazione (al fine di spaccio, ad uso personale). Tuttavia, nonostante l’introduzione di tali criteri, la nozione di «ingente quantitativo di stupefacenti»

resta ancora vaga a livello del diritto nazionale; tale nozione è definita in maniera disomogenea dai giudici polacchi e questo modo diverso di definirla è talmente vario da differenziare significativamente la posizione dei cittadini, a seconda della zona del paese in cui il singolo caso è trattato.

5 Per di più, in giurisprudenza viene eccessivamente ampliata la nozione di «ingente quantitativo» di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che sono qualificate allo stesso modo le condotte di coloro che detengono quantitativi relativamente piccole di stupefacenti e quelle di coloro che ne detengono notevoli quantitativi.

Pertanto, l’ambito di applicazione del reato semplice di detenzione di stupefacenti rimane in tal modo molto ridotto, nonostante il reato semplice in quanto tale dovrebbe comprendere la maggior parte dei casi di detenzione di stupefacenti.

6 Infatti, da una parte vi sono decisioni secondo le quali per ingente quantitativo di stupefacenti, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, UPN, debba ritenersi un quantitativo di 200 grammi di anfetamina, poiché una dose di anfetamina pesa di norma 0,1 grammi e, pertanto, tale quantità è sufficiente per ricavare 2000 singole dosi, vale a dire sufficiente per drogare in una sola volta un significativo numero di persone; è rilevante altresì il valore di tale quantitativo di stupefacenti che, in base ai prezzi di mercato, è pari a circa 60 000,00 sloti polacchi (PLN). Pertanto, in questo caso viene accolto il criterio quantitativo dell’elemento costitutivo in esame (in tal senso, ad esempio, la sentenza del Sąd Najwyższy [Corte suprema,

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Polonia] del 17 giugno 1999). D’altra parte, tuttavia, si trovano anche orientamenti giurisprudenziali secondo i quali per ingente quantitativo di stupefacenti si deve intendere quello sufficiente a drogare in una sola volta decine di migliaia di persone (ad esempio, la sentenza del Sąd Apelacyjny w Krakowie [Corte d’appello di Cracovia, Polonia] del 20 febbraio 2008); orientamenti che indicano che un ingente quantitativo di stupefacenti sia quello sufficiente a drogare in una sola volta almeno decine di persone (ad. esempio, la sentenza del Sąd Najwyższy [Corte suprema, Polonia] del 14 luglio 2011); e, infine, orientamenti secondo i quali è ingente un quantitativo di stupefacenti quando è sufficiente a drogare in una sola volta centinaia di persone (sentenza del Sąd Apelacyjny we Wrocławiu [Corte d’appello di Breslavia, Polonia] del 20 febbraio 2008). Per complicare ulteriormente le cose, occorre rilevare che i giudici nazionali integrano la disposizione in esame anche con ulteriori criteri, quali il rapporto tra la quantità di determinate sostanze e le esigenze di consumo di una persona dipendente da esse. Pertanto, qualora la condotta consista nella detenzione di un quantitativo di tali sostanze che sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze di consumo di almeno decine di tossicodipendenti, allora si deve presumere che il quantitativo di tali sostanze sia ingente (ad esempio, sentenza del Sąd Najwyższy [Corte suprema, Polonia] del 1º marzo 2006). In altre decisioni si sostiene per di più che per valutare l’elemento dell’ingente quantitativo si deve determinare non solo il numero di dosi considerate idonee a produrre un effetto stupefacente con una determinata sostanza, ma anche se sia possibile, in generale, l’assunzione di un tale quantitativo di quella sostanza rinvenuta nonché se - considerando il tipo di tale sostanza - essa sia idonea a produrre un effetto stupefacente (sentenza del Sąd Apelacyjny w Katowicach [Corte d’appello di Katowice, Polonia] del 28 luglio 2011).

7 Definizioni tanto differenti di «ingente quantitativo di stupefacenti» comportano che possa essere considerato detentore di un ingente quantitativo di stupefacenti sia colui che detiene, ad esempio, 10 grammi di anfetamina o di marijuana, sia colui che detiene, ad esempio, 3 000 grammi di una di tali sostanze, a seconda di quale definizione di «ingente quantitativo di stupefacenti» adotti il collegio giudicante nel singolo caso specifico. La disomogeneità della prassi giurisprudenziale concernente la definizione della summenzionata nozione si verifica perfino all’interno della circoscrizione giudiziaria della stessa località, a seconda della composizione del collegio giudicante, così come emerge dai fatti prima illustrati relativi alle condanne del sig. J.I.

8 Ciò si traduce chiaramente in una situazione in cui soggetti diversi, che si trovano nelle stesse circostanze di fatto per ciò che riguarda la condotta e il quantitativo degli stupefacenti detenuti, sono valutati sul piano giuridico in modo differente.

Di conseguenza, autori di reati relativi a fatti analoghi, poiché in possesso di un quantitativo di stupefacenti essenzialmente comparabile, possono ricevere, alla luce del diritto nazionale, trattamenti differenti a seconda del modo in cui la vaga disposizione di cui all’articolo 62, comma 1, UPN venga interpretata dall’organo

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che ciò non violi i principi di certezza del diritto e di uguaglianza dinanzi alla legge.

9 Le summenzionate considerazioni potrebbero far pensare che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivolgere la questione all’organo giurisdizionale nazionale competente per la valutazione della conformità delle leggi con la Konstytucja (Costituzione della Repubblica di Polonia). Occorre tuttavia rilevare che la questione sollevata nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale è già stata oggetto di valutazione del Trybunał Konstytucyjny [Corte costituzionale, Polonia]

il quale, con sentenza del 14 febbraio 2012, ha affermato che l’articolo 62, comma 2 (nonché l’articolo 56, comma 3), UPN per quanto concerne l’elemento costitutivo di «ingente quantitativo» della sostanza, è conforme all’articolo 42, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 2, della Konstytucja (Costituzione della Repubblica di Polonia).

10 Tale decisione del Trybunał Konstytucyjny [Corte costituzionale, Polonia] non impedisce, tuttavia, di ricorrere al diritto dell’Unione per decifrare le nozioni da esso introdotte, così come accade per la nozione di grandi quantitativi di stupefacenti contenuta nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI. Infatti, rivolgendosi alla Corte il giudice del rinvio chiede che venga stabilito uno standard comune minimo circa la portata della nozione di

«grandi quantitativi di stupefacenti», o di quantitativi di «stupefacenti (omissis) [che hanno] determinato gravi danni alla salute di più persone». Il diritto dell’Unione utilizza i summenzionati termini imponendo al contempo al legislatore nazionale di adottare in tale materia degli standard minimi di tutela penale. Orbene, la summenzionata decisione quadro non indica in che modo tali nozioni si debbano intendere e lascia al riguardo un ampio margine interpretativo alle legislazioni nazionali; ciò comporta un differente trattamento dei cittadini dell’Unione a seconda non solo del paese in cui il reato è stato commesso, ma anche in funzione della regione del singolo paese.

11 Va ricordato in questa sede che il principio di legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione che costituiscono il fondamento delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ed è espresso in vari accordi internazionali e, in particolare, nell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la

«CEDU»)1. Questo principio implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene ad essi connesse. Tale condizione - per quanto riguarda i fatti nel caso in esame - è soddisfatta quando l’interessato può conoscere, a partire dal testo della

1 V., sentenze della Corte del 12 dicembre 1996, X, C-74/95 e C-129/95, EU:C:1996:491, punto 25; del 28 giugno 2005, Dansk Rorindustri/Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C- 208/02 P e C-213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 215 a 219; del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, EU:C:2007:261, punto 49; del 22 maggio 2008, Evonik Degussa/Commissione, C-266/06 P, EU:C:2008:295, punto 38; e sentenza del Tribunale di primo grado del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione, T-372/10, EU:T:2012:325.

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disposizione pertinente e, se necessario, con l’aiuto dell’interpretazione giurisprudenziale, quali azioni e quali omissioni implicano la sua responsabilità penale in relazione al tipo di reato e, pertanto, la legge dovrebbe chiaramente definire la differenza tra il reato semplice, la sua forma aggravata e quella attenuata.

12 La garanzia sancita dall'articolo 7 CEDU, che costituisce un pilastro del principio dello Stato di diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di tutela della Convenzione, come dimostra il fatto che non è consentita alcuna deroga alla sua applicazione ai sensi dell’articolo 15 CEDU. Essa deve essere interpretata ed applicata, in base al suo oggetto e al suo scopo, in modo da garantire una protezione effettiva contro l’azione penale, la condanna e la sanzione arbitrarie. Di conseguenza l'articolo 7 CEDU non si limita a vietare l’applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell’imputato: esso sancisce anche il principio secondo cui la legge non può essere interpretata in maniera estensiva a svantaggio dell’imputato, ad esempio per analogia. Tale articolo 7 sancisce, più in generale, il principio per cui solo la legge può definire i reati e le pene che li reprimono. La nozione di «diritto» (in inglese, «law») utilizzata nell’articolo 7 corrisponde a quella che compare in altri articoli della medesima convenzione (ing. « law » – tradotto anche come « legge »), essa comprende il diritto di origine sia legislativa sia giurisprudenziale ed implica alcune condizioni qualitative, tra cui quelle di accessibilità, prevedibilità e determinatezza 2.

13 Si deve, inoltre, rilevare che in base all’articolo 14 CEDU il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione. Secondo il giudice del rinvio la summenzionata disposizione significa che la situazione di un cittadino dell’Unione non può essere differenziata a seconda della regione o del luogo di residenza. Orbene, come rilevato prima, lasciare un margine di interpretazione delle nozioni di «ingenti o grandi quantitativi di stupefacenti» e di «quantitativi di stupefacenti [che hanno]

(omissis) determinato gravi danni alla salute di più persone» implica che tale differenziazione si verifichi sia a livello delle legislazioni dei singoli Stati membri dell’Unione, sia a livello del diritto nazionale di ciascun Stato membro. Secondo il giudice del rinvio tale situazione contrasta altresì con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.

14 Secondo il giudice del rinvio il parametro naturale per la determinazione di un adeguato standard nazionale relativo alla portata della nozione di «ingente quantità di stupefacenti» dovrebbe essere l’ordinamento giuridico dell’Unione.

Occorre altresì considerare lo standard di Strasburgo (CEDU). Entrambi i sistemi condividono valori comuni che nel campo del diritto penale si basano sul diritto dell’uomo alla certezza e alla determinatezza della legge.

2 V., sentenze della Corte Edu: del 12 luglio 2016, Ruban c. Ucraina,

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15 Tenuto conto del fatto che il giudice del rinvio svolge la propria funzione giurisdizionale garantendo la legittimità delle decisioni e l’uniformità della giurisprudenza, si rende necessario risolvere la questione pregiudiziale dal momento che nell’ordinamento polacco si sono già pronunciati al riguardo i più alti organi giurisdizionali, quali il Sąd Najwyższy [Corte suprema] e il Trybunał Konstytucyjny [Corte costituzionale], e l’esito di tali decisioni non ha ancora condotto a un risultato univoco. La Corte può contribuire a precisare la definizione di «ingente quantitativo» di stupefacenti attraverso la creazione in tale materia di uno standard dell’Unione, valutando l’eventuale possibilità che vi sia una lacuna nel diritto dell’Unione che andrebbe colmata dagli organi legislativi attraverso la previsione di criteri interpretativi per la definizione della nozione di

«grandi quantitativi di stupefacenti», contenuta nella decisione quadro 2004/757/GAI.

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