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Sintesi C-675/18-1. Causa C-675/18

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Sintesi C-675/18 - 1 Causa C-675/18

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia Data di deposito:

30 ottobre 2018 Giudice del rinvio:

Bundesarbeitsgericht (Germania) Data della decisione di rinvio:

16 ottobre 2018 Ricorrente:

FL Convenuta:

TMD Friction EsCo GmbH

Oggetto della causa principale

Azione diretta a far dichiarare in che misura la convenuta debba in futuro concedere al ricorrente, dopo un trasferimento di impresa in stato di insolvenza, una pensione professionale di vecchiaia

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale Interpretazione del diritto dell’Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, consenta una limitazione, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del

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cedente ai sensi del diritto nazionale, che dispone in linea di principio di applicare, in caso di trasferimento di impresa, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/23/CE anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori subordinati a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, nel senso che il cessionario non risponda dei diritti in corso di maturazione fondati su periodi di occupazione antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, siano disciplinati, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente, in base al livello di tutela richiesto dall’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, devono considerarsi adottati allorché il diritto nazionale prevede che:

– l’obbligo di concedere in futuro, al lavoratore interessato dal trasferimento di un’impresa in stato di insolvenza, una prestazione di vecchiaia erogata da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali passa in linea di principio in capo al cessionario;

– il cessionario garantisce per diritti previdenziali in corso di maturazione, la cui entità dipende tra l’altro dalla durata del periodo di lavoro presso l’azienda e dalla retribuzione al momento del verificarsi dell’evento, nella misura in cui questi siano fondati su periodi di lavoro in azienda maturati dopo l’apertura della procedura di insolvenza;

– l’ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare, designato in conformità al diritto nazionale, in questo caso deve intervenire per la quota dei diritti previdenziali in corso di maturazione acquisiti prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, nella misura in cui la loro entità si calcola in base alla

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retribuzione percepita dal lavoratore subordinato al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, e

– né il cessionario né l’ente che assicura contro l’insolvenza rispondono degli aumenti dei diritti in corso di maturazione, determinati da aumenti della retribuzione intervenuti in effetti dopo l’apertura della procedura di insolvenza ma relativi a periodi lavorativi svolti presso l’azienda prima di tale momento;

– il lavoratore può rivendicare, nell’ambito della procedura di insolvenza, nei confronti del cedente, tale differenza di valore dei suoi diritti in corso di maturazione.

4) Se, qualora il diritto nazionale disponga, in caso di trasferimento di impresa, l’applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE anche nel corso di una procedura di insolvenza, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/23/CE si applichi a diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati derivanti da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, sorti in effetti già prima dell’apertura della procedura di insolvenza, che però danno luogo a diritti a prestazioni solo al verificarsi dell’evento assicurato, ossia in un momento successivo.

5) In caso di risposta affermativa alla seconda o alla quarta questione:

Se il livello minimo di tutela che gli Stati membri devono assicurare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, comprenda anche la quota di diritti previdenziali in corso di maturazione, acquisiti al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, che sorge solo in quanto il rapporto di lavoro non cessi in connessione con l’insolvenza.

6) In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

In quali circostanze le perdite subite dall’ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare aziendale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate, ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE, sebbene l’ex dipendente percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai diritti pensionistici da lui maturati.

7) In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

Se la tutela necessaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE o dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva – equivalente a quella di cui all’articolo 8 della direttiva

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2008/94/CE – per quanto riguarda i diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati sia concessa anche se derivi non dal diritto nazionale, bensì da un’applicazione diretta dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE.

8) In caso di risposta affermativa alla settima questione:

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE sia dotato di efficacia diretta, cosicché possa essere invocato da un singolo datore di lavoro dinanzi al giudice nazionale anche quando questi in effetti percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai suoi diritti pensionistici acquisiti, ma le perdite da esso subite per l’insolvenza del datore di lavoro vadano ciononostante considerate sproporzionate.

9) In caso di risposta affermativa all’ottava questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro – con effetti vincolanti per il datore di lavoro – quale ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale, sia soggetto al controllo dei servizi finanziari dello Stato e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l’assicurazione contro l’insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un’autorità amministrativa, possa realizzare i presupposti dell’esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia una pubblica autorità dello Stato membro.

Norme pertinenti del diritto dell’Unione

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare gli articoli 3, 4, 5

Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, in particolare l’articolo 8

Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro

Disposizioni nazionali pertinenti

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare l’articolo 613a

Insolvenzordnung (legge in materia di insolvenza)

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Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge (legge per il miglioramento della previdenza complementare aziendale; in prosieguo: il

«Betriebsrentengesetz»), in particolare l’articolo 7

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

1 Il ricorrente era assunto dal 1968 presso la Textar GmbH. Presso tale società vigeva un accordo generale aziendale in base al quale ai lavoratori veniva tra l’altro riconosciuta una pensione professionale di vecchiaia (in prosieguo: il

«regime pensionistico»). In base a tale regime pensionistico l’entità della pensione di vecchiaia per ogni anno di servizio è pari allo 0,5 per cento della retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore a una determinata data di riferimento antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

2 In seguito il rapporto di lavoro del ricorrente era trasferito alla TMD Friction GmbH. In data 1° marzo 2009 veniva avviata la procedura di insolvenza sul patrimonio di quest’ultima. Nell’aprile del 2009 l’attività della TMD Friction GmbH – proseguita anche dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza – passava alla convenuta in seguito a una cessione disposta dal curatore fallimentare nominato giudizialmente.

3 Il ricorrente percepisce dalla convenuta, dal 1° agosto 2015, una pensione professionale sulla base del regime pensionistico di importo pari a EUR 145,03 mensili e dal Pensions-Sicherungs-Verein (in prosieguo: il «PSV») – l’ente designato per legge, che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale – una pensione di vecchiaia pari a EUR 816,99 mensili.

Ai fini del calcolo il PSV si è basato, in conformità alle prescrizioni del diritto nazionale, sulla retribuzione lorda del ricorrente al 1° marzo 2009, data di apertura della procedura di insolvenza, determinante ai sensi del regime pensionistico.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

4 Il ricorrente fa valere che la convenuta dovrebbe riconoscergli una pensione professionale di importo più elevato. Sulla base del regime pensionistico vigente nei suoi confronti, dopo 45 anni di servizio computabili svolti presso la convenuta, ovvero le sue danti causa, e una retribuzione lorda mensile cui fare riferimento, prima della cessazione del rapporto di lavoro, pari a EUR 4 940,00, gli spetterebbe una pensione professionale di vecchiaia pari a EUR 1 111,50 mensili. Da questo importo la convenuta potrebbe detrarre solo la prestazione corrisposta dal PSV pari a EUR 816,99. Pertanto egli dovrebbe percepire un importo mensile supplementare di EUR 149,48 a titolo di pensione.

5 La convenuta ritiene che. in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente, il cessionario garantisca solo per la quota di pensione professionale di vecchiaia derivante dai periodi lavorativi svolti in azienda dopo l’apertura della procedura di insolvenza.

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Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

6 La presente causa si distingue dalla causa C-674/18 presentata in parallelo solo per il fatto che il ricorrente percepisce prestazioni dal PSV, in quanto al momento dell’apertura della procedura di insolvenza erano già maturati diritti a prestazioni di previdenza complementare aziendale.

7 La controversia tra le parti deriva nella fattispecie dalla circostanza che il PSV non è tenuto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, sesto periodo, del Betriebsrentengesetz, a considerare nel calcolo delle prestazioni da riconoscere le variazioni della base di calcolo rilevanti ai fini della pensione professionale intervenute dopo l’apertura della procedura di insolvenza (cosiddetto effetto di congelamento). Pertanto, per determinare l’entità delle prestazioni nel caso d’impegno pensionistico basato – come nella fattispecie – sull’ultimo stipendio percepito, si dovrebbe prendere in considerazione, come criterio determinante, la retribuzione lorda mensile al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli aumenti di retribuzione intervenuti nel periodo successivo non devono essere presi in considerazione dal PSV.

8 L’entità della pensione professionale che il cessionario deve corrispondere al lavoratore subordinato al verificarsi di un evento assicurato va anzitutto determinata sulla base delle prescrizioni del regime pensionistico, tenendo conto di tutti i periodi lavorativi computabili maturati dal lavoratore durante l’intero rapporto di lavoro e del criterio determinante della retribuzione lorda dello stesso prima della cessazione del rapporto di lavoro. In una seconda fase l’importo così ricavato dovrà essere suddiviso proporzionalmente tra i periodi di anzianità lavorativa maturati, nell’ambito del rapporto di lavoro, prima e dopo l’apertura della procedura di insolvenza.

9 In conseguenza dell’effetto di congelamento, nei regimi pensionistici basati sull’ultimo stipendio percepito – come nella presente fattispecie – può risultare una differenza tra l’obbligo di prestazioni a carico del PSV e la responsabilità del cessionario per la pensione professionale, da un lato, e il diritto complessivo del lavoratore alla pensione risultante in base al regime pensionistico, dall’altro. Nel caso del ricorrente tale differenza ammonta a EUR 142,22. I lavoratori possono iscrivere tale quota di diritti in corso di maturazione nel passivo della società. In tal modo se ne dovrà tener conto al momento della ripartizione della massa fallimentare a disposizione per soddisfare l’insieme dei creditori. Di norma, nella prassi, si verifica una ripartizione proporzionale. Al riguardo, l’iscrizione di tale quota di diritti in corso di maturazione non deve avvenire a titolo di credito esigibile, bensì – poiché l’evento assicurato non si è ancora verificato al momento dell’apertura della procedura di insolvenza – di credito soggetto a condizione sospensiva. Qualora – come nella fattispecie – gli impegni pensionistici siano legati al livello dell’ultimo stipendio, il valore di quest’ultimo va valutato sulla base dell’articolo 45 dell’Insolvenzordnung.

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10 Per quanto riguarda la prima, seconda, quarta, settima, ottava e nona questione pregiudiziale, formulate in modo identico a quelle dell’ordinanza di rinvio parallela nella causa C-674/18, esse non comportano cambiamenti dovuti alla diversa situazione specifica. Le suddette questioni sono trattate dal giudice del rinvio esattamente allo stesso modo delle questioni di cui al procedimento pregiudiziale C-674/18.

11 Con riferimento al diverso tenore della terza, quinta e sesta questione, le osservazioni del giudice del rinvio sono integrate con nuovi passaggi, che tengono conto della diversa situazione.

Sulla terza questione

12 Il giudice del rinvio ritiene che il diritto nazionale, con le misure previste, offra una tutela sufficiente.

13 Ciò non osta al fatto che, nel caso di impegni pensionistici legati, come nella fattispecie, all’ultimo stipendio percepito, i lavoratori, che al momento dell’apertura della procedura di insolvenza sono titolari di diritti previdenziali in corso di maturazione legalmente acquisiti, godano nei confronti del PSV solo di un diritto da calcolare sulla base della retribuzione percepita in quel momento.

Tale situazione si giustifica con il funzionamento e finanziamento del PSV. In qualità di ente che assicura, a norma di legge, contro l’insolvenza prestazioni di previdenza complementare aziendale, esso deve essere in grado di calcolare con certezza, già nella fase prossima all’apertura della procedura di insolvenza, per poter provvedere al loro finanziamento, gli eventuali diritti a suo carico. Di questo aspetto tiene conto l’articolo 7, paragrafo 2, sesto periodo, del Betriebsrentengesetz.

14 Il sistema di garanzia tiene conto anche degli interessi dei lavoratori subordinati.

Nel caso – tipico – di una cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel quadro di uno stato di insolvenza, l’articolo 7, paragrafo 2, del Betriebsrentengesetz garantisce ai lavoratori i diritti previdenziali in corso di maturazione acquisiti fino a quel momento. Emerge una differenza non garantita dal PSV solo quando, come nella fattispecie, un impegno pensionistico riferito all’ultimo stipendio percepito viene prorogato, a seguito di un trasferimento d’impresa, nell’ambito del rapporto di lavoro anch’esso trasferito. La probabilità in tal senso aumenta con la limitazione di responsabilità del cessionario.

Sulla quinta questione

15 L’articolo 8 della direttiva 2008/94 esige tutela per i diritti «maturati» o in corso di maturazione dei lavoratori subordinati. La questione se un diritto in corso di maturazione sia da considerarsi già «maturato» nel momento in cui si verifica lo stato di insolvenza del datore di lavoro dovrebbe essere decisa in conformità al diritto nazionale. Su tale base, nel procedimento principale si dovrebbe partire dal presupposto che gli aumenti di retribuzione del ricorrente ottenuti ancora dopo

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l’apertura della procedura di insolvenza fossero proporzionalmente acquisiti dallo stesso al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, nella misura dell’anzianità di lavoro maturata fino a quel momento. Tuttavia, come conseguenza dell’effetto di congelamento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sesto periodo, del Betriebsrentengesetz, il PSV non deve tener conto di tale aumento di valore dei diritti in corso di maturazione.

16 Dall’altra parte, nell’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 si dovrebbe dover tener conto del fatto che la quota di diritti previdenziali in corso di maturazione, che non è coperta da tutela in caso di dichiarazione di insolvenza sussiste unicamente in quanto il rapporto di lavoro non cessa in connessione con l’insolvenza, bensì prosegue successivamente a tale momento. Per contro, qualora il lavoratore interrompa il rapporto di lavoro nel quadro della procedura d’insolvenza, l’articolo 7, paragrafo 2, del Betriebsrentengesetz di norma assicura, nonostante l’effetto di congelamento, i diritti in corso di maturazione già acquisiti in base all’anzianità lavorativa maturata presso l’azienda.

Sulla sesta questione

17 In caso di risposta affermativa alla quinta questione pregiudiziale, sorge per il giudice del rinvio anche nel presente procedimento principale la questione già sottoposta alla Corte con ordinanza dello stesso giudice del 20 febbraio 2018 (causa C-168/18, punti 23 e segg.), se venga garantita la tutela minima di cui all’articolo 8 direttiva 2008/94. Per le motivazioni di tale questione pregiudiziale si rimanda espressamente, per evitare ripetizioni, alle considerazioni formulate nell’ordinanza di rinvio del 20 febbraio 2018 (C-168/18, punto 23).

18 Nel procedimento principale, a seguito dell’obbligo di subentro del PSV a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del Betriebsrentengesetz e della responsabilità limitata della convenuta in quanto cessionaria ai sensi dell’articolo 613a, paragrafo 1, BGB, il ricorrente non subisce in effetti perdite superiori alla metà del suo diritto alla pensione aziendale acquisito sulla base del regime pensionistico. Tuttavia il giudice del rinvio non è grado di valutare in modo conclusivo se le perdite subite dal ricorrente, nella misura di EUR 142,22, non vadano considerate manifestamente sproporzionate a motivo di altre circostanze.

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