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DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

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Academic year: 2022

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DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI VIGILANZA NON ARMATA PER LE SEDI INAIL DELLA SARDEGNA: DIREZIONE REGIONALE E SEDI DI CAGLIARI (VIA SONNINO E VIA TEMPIO), CARBONIA, NUORO, ORISTANO, OLBIA E SASSARI.

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di portierato e di vigilanza non armata per le sedi Inail della Sardegna: Direzione Regionale e sedi di Cagliari (via Sonnino, via Tempio), Carbonia, Nuoro, Oristano, Olbia e Sassari.

Devono essere garantite tutte le prestazioni necessarie per eseguire tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli atti di gara.

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà una durata di 36 mesi, decorrenti dall’inizio effettivo del servizio.

La durata dell’appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti. In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per l’INAIL.

ART. 3 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice da determinarsi in base agli elementi di valutazione e relativo punteggio indicato all’art. 18 del disciplinare di gara.

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio finale determinato sommando il punteggio dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

La gara è costituita da un unico lotto e il servizio dovrà essere reso a favore delle strutture di seguito elencate:

- Direzione Regionale Inail, via Nuoro n, 50 – Cagliari - Sede Inail via Sonnino n. 96 – Cagliari

- Sede Inail via Tempio n. 30 – Cagliari - Sede Inail via Trieste n. 2 – Carbonia - Sede Inail via E. Lussu n. 2 – Oristano - Sede Inail via P. Mastino n. 72 – Nuoro

- Sede Inail via dei Caduti sul Lavoro n. 29 – Olbia - Sede Inail piazza Marconi n. 8 – Sassari

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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Il servizio di portierato e vigilanza non armata dovrà svolgersi presso gli stabili di cui all’art. 4 del presente capitolato, secondo gli orari di seguito indicati:

SEDE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale ore

Direzione Regionale 37,5

mattina 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13

pomeriggio 17-19 17-19 17-19 17-19 15-17

Cagliari – via Sonnino 41,5

mattina 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13

pomeriggio 17-19 15-19 17-19 15-19 15-17

Cagliari – via Tempio 41,5

mattina 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13

pomeriggio 17-19 15-19 17-19 15-19 15-17

Cagliari – via Tempio CML

30,5

mattina 8,30 14 8,30 14 8,30 14 8,30 14 8,30 14

pomeriggio 15 18

Carbonia – via Trieste 35,5

mattina 7,30- 13 7,30- 13 7,30- 13 7,30- 13 7,30- 13

pomeriggio 18 19 15 19 18 19 18 19 16 17

Oristano – via E. Lussu 41,5

mattina 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13

pomeriggio 17-19 15-19 17-19 15-19 15-17

Nuoro – via P. Mastino 41,5

mattina 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13

pomeriggio 17-19 15-19 17-19 15-19 15-17

Olbia – via dei Caduti sul Lavoro

41,5 mattina 7,30 -13,30 7,30 -13,30 7,30- 13,30 7,30-13,30 7,30- 13,30

pomeriggio 17-19 15-19 17 - 19 17-19 17-18,30

Sassari – piazza Marconi 41,5

mattina 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13 7,30-13

pomeriggio 17-19 15-19 17-19 15-19 15-17

per un monte ore complessivo presunto pari a 56.199, comprensivo di un numero di ore aggiuntivo pari al 10 per cento delle ore determinate sulla base degli orari sopra indicati, per far fronte a situazioni di emergenza che richiedano ore aggiuntive rispetto all’orario giornaliero.

Si precisa che con decorrenza presunta dal 1 gennaio 2019 il servizio NON dovrà essere più reso per l’immobile della Direzione Regionale sito in Cagliari.

Resta ferma la facoltà dell’ Inail di individuare, a seconda delle esigenze proprie di ogni singola sede, orari diversi da quelli sopra indicati.

La ditta appaltatrice dovrà attestare il proprio servizio attraverso la redazione di apposito foglio presenze giornaliero, riportante la firma e gli orari svolti da ciascun addetto al turno di servizio (orario d’inizio e fine turno), controfirmata mensilmente dal responsabile della sede o da un suo delegato, la cui copia dovrà essere allegata dalla ditta appaltatrice alle fatture mensili, ai fini della liquidazione delle stesse.

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ART. 6 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari ad euro 955.383,00 (novecentocinquantacinquemilatrecentottantatre/00), (oltre IVA).

Dall’analisi dei rischi da interferenza non risultano costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo è stato così determinato ipotizzando un costo orario pari ad euro 17,00 e moltiplicando tale importo per il monte ore annuo complessivo previsto ( 56.199 ore) e per la durata dell’appalto (36 mesi).

L’ Inail non assume alcun impegno formale circa l’effettiva consistenza dell’importo, che sarà determinata dalle reali esigenze dei destinatari e dall’andamento del servizio.

Il corrispettivo sarà determinato in relazione alle ore effettivamente lavorate, come risulterà dal foglio presenze di cui all’art. 5 del presente capitolato, sulla base del prezzo orario indicato in offerta, oltre IVA.

I prezzi dell’appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto. E’ esclusa ogni forma di revisione dei prezzi di aggiudicazione, rimanendo altresì escluso, per tutta la durata del rapporto contrattuale, il ricorso all’applicazione dell’art. 1664 c.c.

ART. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'assicurare la salvaguardia dei beni INAIL e nel garantire la presenza all'ingresso degli edifici, durante gli orari previsti, di personale allo scopo di non consentire l'accesso agli immobili a persone non autorizzate, anche mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

• sorveglianza e custodia degli accessi e degli spazi comuni anche mediante sistemi di videosorveglianza;

• apertura e chiusura dell’immobile ad inizio e fine turno secondo gli orari descritti al punto 4 per ciascuna sede interessata;

• apertura dei cancelli, per consentire il transito al personale autorizzato;

• chiusura di finestre e avvolgibili alla fine di ciascun turno;

• gestione operativa di eventuali sistemi di sicurezza con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti;

• nel caso di eventi improvvisi che possano pregiudicare lo stato dell’immobile, tempestiva segnalazione alle ditte che gestiscono la manutenzione ordinaria dello stabile e contestuale segnalazione al responsabile della struttura o suo delegato;

• gestione delle chiavi dei locali dell'immobile.

Si dovrà inoltre:

- accogliere l’utenza in ingresso fornendo le indicazioni necessarie per gli spostamenti negli edifici;

- fornire informazioni sugli orari osservati dagli Uffici;

- consegnare materiali e modulistica messi a disposizione dall'Istituto, agli utenti che ne fanno richiesta;

- ricevere la corrispondenza;

- aver cura dell’esposizione delle bandiere nelle date comunicate dall’Amministrazione.

L’esecuzione dei servizi sarà effettuata in raccordo con le indicazioni dei Responsabili dei singoli stabili.

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ART. 8 – PERSONALE IMPRESA APPALTATRICE

I servizi di portierato e vigilanza non armata dovranno essere erogati come previsto all'art. 7 del presente capitolato, in maniera continuativa, alternando, ove necessario, le persone preposte a copertura dell'intero arco temporale previsto.

Nell'orario di espletamento del proprio servizio i dipendenti dell'Impresa aggiudicataria dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale e dell'utenza e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio.

Gli addetti al servizio dovranno, inoltre:

- indossare un abbigliamento adeguato e uguale in tutte le sedi;

- indossare cartellino di identificazione riportante nome e cognome dell'operatore, dell'impresa di appartenenza, e la dicitura "sevizio di portierato e di vigilanza";

- essere sempre provvisti di un documento di identità personale,

- eseguire le operazioni affidate secondo le modalità organizzative stabilite.

Gli addetti devono inoltre essere dotati di un grado d’istruzione idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidate.

Gli stessi, all’atto dell’assunzione, devono essere stati sottoposti a visita medica per l’accertamento della idoneità psicofisica alle attività da svolgere.

E' vietato l'uso di telefoni, fotocopiatrici, computer e attrezzature in genere, installati presso gli edifici oggetto di servizio, per fini personali.

La Ditta si obbliga a comunicare, preventivamente al servizio, i nominativi del personale impegnato.

La Ditta nonché il personale impiegato dalla stessa è obbligata al segreto in ordine a qualunque informazione, attinente l'Istituto e gli utenti, della quale sia venuta a conoscenza in occasione e a causa del servizio.

All’INAIL, su segnalazione dei responsabili del servizio ove vengono eseguite le prestazioni, è concessa la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti ritenuti - a suo insindacabile giudizio - non rispondenti alle esigenze del servizio.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA APPALTATRICE

L’Aggiudicatario svolgerà il servizio con la propria organizzazione ed a proprio rischio.

Il personale addetto ai servizi di sorveglianza non armata dovrà essere dotato di apposita divisa nonché di un cartellino riportante l’inciso “SERVIZIO DI PORTIERATO E VIGILANZA”, con l’indicazione del nome dell’addetto e dell’impresa di appartenenza.

L’Aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l’espletamento del servizio personale regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, inquadrato, in relazione alle mansioni svolte, nel relativo livello previsto dal C.C.N.L. di categoria.

Detto personale deve essere retribuito in misura non inferiore a quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria.

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L’Aggiudicatario si obbliga a presentare, su richiesta dei preposti alla vigilanza e ai controlli, copia di tutti i documenti idonei a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, l’assolvimento degli oneri derivanti dalle assicurazioni sociali e quelli derivanti da infortuni sul lavoro.

L’aggiudicatario si obbliga a formare, informare e far osservare al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti leggi in materia.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, accertate con provvedimento definitivo della pubblica autorità competente, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

L’aggiudicatario dovrà consegnare all’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio:

- L’elenco nominativo di tutto il personale, unitamente alla copia di un documento identificativo, da adibire stabilmente al servizio, nonché ogni successiva variazione che dovesse intervenire.

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso.

Le sostituzioni del personale addetto al servizio per ferie, permessi o altre cause conosciute in anticipo dall’Aggiudicatario, dovranno essere comunicate almeno un giorno prima ai responsabili delle rispettive sedi dell’Ente.

Le sostituzioni per cause impreviste dovranno essere comunicate immediatamente ai responsabili delle rispettive sedi dell’Ente affinché siano in grado di controllare l’identità del sostituto.

ART. 10 – VARIAZIONI DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire potranno essere ridotte o aumentate per eventuali ulteriori esigenze da parte dell’

INAIL fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l’INAIL richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 20 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 11 – INDISPONIBILITA’ PERMANENTE DI UNO O PIU’ STABILI

In caso di riduzione del servizio, a seguito di indisponibilità permanente di una o più sedi, l’INAIL si riserva, previo semplice preavviso scritto di 30 giorni, la facoltà di ridurre le prestazioni oggetto dell’appalto, oltre il quinto d’obbligo, senza che l’impresa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 12 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE SOPRAVVENUTE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’INAIL, lo stesso potrà sospendere in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa, dal giorno in cui questa si è verificata.

ART. 13 – NUOVI SERVIZI

Qualora nel corso del periodo contrattuale, una delle sedi indicate dovesse essere per qualsiasi motivo trasferita in un altro immobile nello stesso territorio, l’Aggiudicatario si impegna a continuare il servizio nella nuova sede o nelle nuove sedi, alle stesse condizioni del presente capitolato e dell’offerta risultata vincitrice. L’Aggiudicatario si impegna a mantenere le stesse condizioni del presente capitolato ed i prezzi

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dell’offerta risultata vincitrice anche nel caso in cui la committente richiedesse ulteriori servizi di portierato e vigilanza non armata presso altri immobili rispetto a quelli espressamente indicati nel presente capitolato, ricadenti nello stesso territorio.

ART. 14 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della fattura, da emettersi a cadenza mensile posticipata, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione.

L’emissione di ogni titolo di spesa è subordinata all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria del servizio.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall’Amministrazione alla sede legale dell’impresa.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ciascuna rata mensile sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del d.lgs.

50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale secondo quanto stabilito dalla norma citata.

ART. 15 – ANTICIPAZIONE E INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Ai sensi dell’art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.

Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le disposizioni operative impartite dai responsabili dei servizi ove vengono eseguite le prestazioni.

Questi ultimi controlleranno che il servizio previsto nel presente Capitolato Speciale, sia eseguito nei tempi e nei modi prescritti.

Eventuali inadempienze ed irregolarità dovranno essere immediatamente contestate all’Aggiudicatario e formare oggetto di apposito verbale sottoscritto dal responsabile del servizio e da un rappresentante dell’Aggiudicatario.

Copia di detto verbale dovrà immediatamente pervenire alla Direzione Regionale INAIL Sardegna Via Nuoro n. 50, 09125 Cagliari - Ufficio Attività Strumentali, che provvederà a contestare l’addebito all’Aggiudicatario per l’applicazione delle sanzioni previste in questo capitolato.

L’INAIL si riserva di effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori controlli a tutela del corretto adempimento delle prestazioni richieste.

Nel caso in cui, a seguito di dette ulteriori verifiche, dovessero emergere inadempienze contrattuali, l’INAIL provvederà a darne immediata comunicazione all’Aggiudicatario per le vie brevi, facendo seguire entro i 5 giorni successivi apposita contestazione scritta per l’adozione degli opportuni provvedimenti e per l’applicazione delle sanzioni previste da questo capitolato.

A tal fine dovrà essere resa disponibile da parte dell’aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a verificare gli obblighi contrattuali.

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ART. 17 – SCIOPERO

Al ricevimento della notizia di proclamazione di uno sciopero, indipendentemente dall’estensione territoriale dell’azione sindacale, l’Aggiudicatario deve darne avviso in forma scritta ai responsabili dei servizi ove vengono eseguite le prestazioni.

In tale eventualità dovrà essere garantito un servizio minimo di emergenza secondo le disposizioni specifiche che verranno impartite dai Responsabili dei servizi.

ART. 18 – ASSICURAZIONE

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone e cose in dipendenza del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, deve intendersi a carico dell’Aggiudicatario.

Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l’aggiudicatario deve obbligatoriamente stipulare una specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile, con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, comprensiva della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCT/O), con massimale per ogni sinistro non inferiore a

€ 500.000 (cinquecentomila) e con massimale annuo non inferiore a € 1.500.000 (un milione cinquenquecentomila) , valida per tutta la durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per quella specifica.

In tal caso dovrà produrre un’appendice alla stessa rilasciata dall’Assicuratore, nella quale sia esplicitato che la polizza in questione copre anche i servizi appaltati dall’INAIL, con indicazione dei massimali sopra indicati, valida per tutta la durata del servizio.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’INAIL, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest’ultima dovrà essere presentata per tutti i pagamenti previsti dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità della copertura assicurativa per tutta la durata del servizio.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

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3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, delle penali contrattuali, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L’INAIL ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore.

L’INAIL ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’INAIL; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

7. L’importo della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo è ridotto al 50 per cento per l’esecutore in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norma di legge.

8. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’INAIL (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

9. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’INAIL potrà ordinare ad altri l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni e le perdite eventualmente derivati all’INAIL.

Per la rifusione dei danni l’INAIL potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti dell’aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 – PENALITA’

L’affidatario dovrà assicurare per ogni giorno della durata contrattuale il servizio in oggetto.

Qualsiasi inadempienza e/o omissione dell’impresa è soggetta a penali.

L’applicazione delle penali sarà comunicata all’impresa mediante raccomandata A/R.

L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile.

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L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto per colpa dell’impresa.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’impresa.

Fermo restando quanto previsto nell’art. 21 (esecuzione in danno) e nel successivo art. 24 (Risoluzione del contratto), qualora il servizio non venisse espletato in conformità con quanto stabilito in questo Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto che sarà sottoscritto dalle parti - e fatto salvo il maggior danno subito dall’INAIL - previa contestazione scritta all’aggiudicatario, che è tenuto a far pervenire le eventuali controdeduzioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della contestazione, saranno applicate le seguenti penali:

 Euro 150,00 per ogni ritardo nell’apertura degli ingressi che superi i 20 minuti rispetto agli orari previsti dagli artt. 7 e 5.

 Euro 100,00 per il mancato presidio degli ingressi durante l’orario del servizio.

 Euro 200 al giorno per la mancata sostituzione del personale addetto, assente per qualsiasi motivo, come previsto dall’art. 9.

 Euro 150 per la mancata comunicazione delle sostituzioni del personale nei tempi e nei modi previsti dall’art. 9.

 Euro 500 per ogni inadempienza degli ulteriori obblighi contrattuali assunti.

Le predette penalità saranno applicate anche cumulativamente fra loro.

Per il pagamento delle penalità, l’INAIL potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ART. 22 – RECESSO

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito, oltre il decimo dell’importo della parte di fornitura ancora da svolgere. Si osservano le previsioni di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, nei casi ivi indicati.

In caso di grave inadempimento dell’impresa alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l’esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni contrattuali, l’INAIL dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è trasmessa all’esecutore con raccomandata A/R.

ART. 24 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Attesa la natura fiduciaria del servizio reso non è consentito il subappalto. È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

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ART. 25 – SPESE DI GARA, DI CONTRATTO E ACCESSORIE

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a totale carico dell’Aggiudicatario. Precisamente, sono a carico dell’aggiudicatario:

a) le spese contrattuali;

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

ART. 27 – SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del d. lgs. 81/2008 al contratto deve essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI Standard)) contenente l’indicazione delle misure necessarie per l’eliminazione dei rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nei siti.

L’esecutore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

ART. 28 – TRACCIABILITA’

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 29 – VERIFICHE DI CONFORMITA’

Il procedimento di verifica di conformità deve essere avviato entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di appalto.

Il certificato di verifica di conformità deve essere emesso entro i successivi 30 giorni.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

(11)

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 31 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale si rinvia alle prescrizioni del d.lgs.

50/2016 e s.m.i. ed alla normativa vigente.

Il Direttore Regionale Vicario Dott. Michele Pintus

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