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Art. 9 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

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Academic year: 2022

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ALLEGATO 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN “IMPATTORE INERZIALE A BASSA PRESSIONE AD ALTA RISOLUZIONE” PER IL DIMEILA, PRESSO IL CENTRO RICERCHE INAIL DI MONTE PORZIO CATONE (RM).

CUI: 011654005892017040 CIG N. 7155530228

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PREMESSA

Le attività di ricerca istituzionali Inail prevedono la realizzazione nel “Piano delle attività di Ricerca” (PAR), per il triennio 2016/2018. In particolare, nell’ambito delle attività di “Ricerca discrezionale”, è prevista la realizzazione del Progetto 8/Obiettivo 1 (P8O1) “Rischi ed opportunità connessi al progresso tecnologico, con particolare riferimento alle nanotecnologie”, dal titolo “Approccio alla gestione del rischio per la Salute e Sicurezza sul Lavoro negli scenari di sviluppo di nanomateriali innovativi anche al fine della regolamentazione”.

Il progetto è stato concepito in considerazione del fatto che le nanotecnologie ed i nanomateriali hanno avuto uno sviluppo esponenziale negli ultimi anni, tanto che si è stimato che saranno impiegati nel mondo circa 6 milioni di lavoratori in questi settori entro il 2020.

Il progetto in argomento si propone pertanto di implementare le metodologie di gestione del rischio da esposizione a nanotecnologie nei luoghi di lavoro, al fine di rispondere alle esigenze immediate di prevenzione degli attori coinvolti, allo scopo del miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza.

In ordine alla realizzazione del suddetto obiettivo di ricerca, l’acquisto dello strumento in argomento è stato ritenuto indispensabile ai fini delle attività del Laboratorio Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni del Dimeila, presso il Centro Ricerche Inail di Monteporzio Catone (Rm).

ART. 1 - DEFINIZIONI

Il presente capitolato d’oneri disciplina la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “Affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio risultato affidatario del singolo servizio;

- “Stazione appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura di gara;

- “Responsabile unico del procedimento (Rup)”: il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m., svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti e, in particolare, di coordinamento, vigilanza e controllo;

- “Verificatore/i di conformità”: soggetto di cui si avvale il Rup il quale svolge la verifica di conformità della fornitura oggetto dei presente appalto.

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ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione della fornitura di un impattore inerziale a bassa pressione ad alta risoluzione, per le attività di ricerca del Dimeila, presso il Centro Ricerche Inail di Monte Porzio Catone (RM).

Obiettivo della fornitura è la realizzazione di un progetto di ricerca, che si propone di implementare le metodologie di gestione del rischio da esposizione a nanotecnologie nei luoghi di lavoro, al fine di rispondere alle esigenze immediate di prevenzione degli attori coinvolti e del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO STRUMENTO

L’ impattore inerziale a cascata, deve permette la divisione e la raccolta di particolato per un ampio intervallo dimensionale, in diverse frazioni, su filtri costituiti da differenti matrici. Le particelle campionate devono essere separate sulla base del loro diametro aerodinamico equivalente. In seguito la carica elettrica acquisita dalle particelle, grazie all’effetto corona, deve essere misurata in tempo reale da sensibili elettrometri multicanali disposti su ogni piatto del campionatore. Lo strumento deve consentire la differenziazione dimensionale in un range che va da 6 nm a 10 µm e una quantificazione in concentrazione con una risoluzione temporale di una misura al secondo (1 Hz), adatta quindi a misure di aerosol nano dispersi in ambienti di lavoro.

L’ impattore deve essere dotato di un algoritmo d’inversione dati che consenta di acquisire, in tempo reale, una distribuzione del particolato composta da oltre 500 classi dimensionali diverse, deve avere un flusso di campionamento di 10 L/min, originato da una pompa che generi un vuoto di 20 m3/h con una caduta di pressione di 40 mbar, necessaria per il corretto funzionamento. Lo strumento deve essere in possesso delle caratteristiche tecniche elencate e descritte nel seguente schema riepilogativo:

Intervallo dimensionale 6 nm - 10 μm Numero di classi dimensionali 100 o 500

Flusso di campionamento 10 lpm

Sensibilità 250 #/cm3 per particelle di 10 nm

20 #/cm3 per particelle di 100 nm 1.0 #/cm3 per particelle di 1 μm 0.1 #/cm3 per particelle di 5 μm

Dimensioni H407 x W454 x D242 mm

Diametro dei piatti di campionamento 25 mm

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ART. 4 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura deve essere eseguita entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

La fornitura deve essere consegnata presso il Centro ricerche Inail di Monte Porzio Catone (Rm) – via Fontana Candida n. 1.

ART. 5 -

VALORE STIMATO

Il valore massimo stimato della fornitura, da sottoporre a ribasso unico percentuale, è stimato in € 80.000,00 (ottantamila/00) Iva esclusa.

In assenza di rischi interferenziali, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n.

81/2008 e s.m. non si applica l’obbligo di redazione del Duvri e l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, nell’offerta economica non è prevista l’indicazione dei costi di manodopera, né degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’affidatario espressamente riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per la fornitura.

Con l’offerta formulata l’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura.

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura della fornitura da eseguire. Conseguentemente nessuna obiezione l’affidatario stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei succitati elementi.

Peso 15 kg senza impattore

22 kg con impattore nella sede

Requisiti della pompa 20 m3/h @ 40 mbars

Temperatura di esercizio 10-35 ºC

Umidità di esercizio 0-90 % RH senza condensa

Risoluzione temporale 1 Hz

Potenza 100-250 V, 50-60 Hz, 200 W

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La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato d’oneri e dalla normativa di riferimento.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016, il verificatore della conformità controlla – entro 30 giorni dalla consegna - la conformità del bene fornito rispetto a quanto stabilito nel contratto e nei relativi allegati e, all’esito positivo, procede al rilascio del relativo certificato e lo trasmette al Rup, il quale emette il certificato di pagamento nei termini di cui all’ art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm., dandone immediata comunicazione all’affidatario ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Qualora la fornitura non risulti conforme alle prescrizioni contrattuali, il verificatore della conformità procede a darne immediata comunicazione al Rup ai fini

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dell’applicazione delle penali di cui al successivo punto 12, nonché - nelle ipotesi di cui al punto 13 della presente lettera - della risoluzione del contratto.

Art. 9 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura deve essere inviata dall’affidatario, successivamente alla ricezione della comunicazione attestante l’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art. 8, in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI).

Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm., l’Istituto riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data della verifica della regolare esecuzione stessa.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale acquisti al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di Interscambio, la fattura stessa, è il seguente:

7JN1MF.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig (7155530228).

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs.

50/2016.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento della fattura sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

Art. 10 - SUBAPPALTO

L’affidatario può affidare in subappalto la fornitura, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, purché:

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a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura;

c) all'atto dell'offerta sia indicata la parte di fornitura che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l’Inail almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs.

50/2016. In caso di non correntezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L’affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento da parte dell’Inail della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo

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massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Istituto beneficiario, con la quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal contratto, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale o della estensione temporale offerta dall’affidatario.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail, pena la risoluzione del contratto, di cui al successivo art. 13.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, l’Inail applica una penale nella misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici.

L’importo della eventuale penale è comunicato dal committente mediante apposita nota di debito da allegare al certificato di pagamento e viene decurtato dall’importo della relativa fattura.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 13 successivo).

Ferma restando l’applicazione della penale prevista nel precedente comma, l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

13.

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La richiesta e/o il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 12).

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

ART. 14 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016.

ART. 15 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

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ART. 16 - CONTROVERSIE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 17 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato d’oneri, il servizio sarà disciplinato dalle norme del codice civile e dal d.lgs n. 50/2016.

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