Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 26 del 14 aprile 1998
Oggetto: Determinazione per l'anno 1998 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1998 nella misura dell'1,7%. Fermo restando il dispositivo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338
, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (così come interpretato dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e il conseguente adeguamento alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita dai minimali di retribuzione imponibile di importo inferiore, tale percentuale va assunta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale da valere per il 1998.
Tali limiti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 338/89
, devono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 66.282 (pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 1998, che è stato determinato nella misura di L. 697.700).
Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 5, comma 19, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratrici per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, risulta, per il 1998, pari a L. 34.885, valore che va peraltro raffrontato con quelli derivanti dall'aggiornamento dei minimali di cui alla legge n. 537/81, i cui importi sono riportati nella tabella in allegato n. 1.
Per i lavoratori a tempo parziale di cui al citato art. 5, comma 9, la legge 28 novembre 1996, n. 608 (di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510), ha confermato il criterio della retribuzione tabellare oraria per la determinazione dell'imponibile part-time (criterio già introdotto dal decreto legge n.
232/95, più volte reiterato).
Per l'illustrazione di tale criterio, si allega la lettera del 21.7.1995, sostanzialmente ancora valida.
Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'anzidetto articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera, determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4%, è pari, per l'anno 1998, a L.
27.908, che risulta superiore a quello calcolato in base alla legge n. 537/81.
Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera è quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1998 (L. 66.282).
Come precisato nella circolare n. 13/87,
si segnala che, per quanto disposto dal suindicato art. 5, comma 20, nel settore dell'istruzione prescolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 463/83, convertito in legge n. 638/83.
Pertanto i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/81.
Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1998 per i lavoratori occupati nel settore in argomento, a prescindere dall'occupazione a tempo pieno o a orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere, risultano comunque i seguenti:
Le retribuzioni annue per tali lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per 300 le cifre sopra indicate.
Poiché la particolare disposizione del citato comma 20 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/81 e quelli di cui all'art. 7 del decreto legge n. 463/83, convertito in legge n. 638/83.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'art. 1, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243, rimanendo soggette, ai sensi del comma 2 della stessa norma, alla disciplina di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge n. 153/69.
In merito, poi, agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti e internati, e agli allievi dei corsi di istruzione professionale, si conferma quanto comunicato a pagina 10 della circolare n. 25/85.
In particolare, per i detenuti e internati e gli allievi dei corsi di istruzione professionale, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad 1/300 del cosiddetto
"minimale di rendita" (L. 64.670).
***
Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1998 e i relativi premi di assicurazione.
I - Settore industriale
A) Generalità dei lavoratori dipendenti:
B) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:
Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 19.884.600 (66.282 x 300) e i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:
1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 70.070
2) Impiegati docenti e non docenti L. 32.380
3) Operai L. 25.900
retribuzione giornaliera L. 66.282
retribuzione giornaliera L. 66.282
Classi di rischio
Retribuzione minima annua L. 19.884.600I L. 112.600
II L. 252.700
III L. 470.700
Con apposita nota si provvederà a comunicare la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l'adeguamento degli archivi locali.
I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento dell'archivio locale.
Per quanto, invece, concerne le posizioni artigiane già in essere all'1.1.1998, l'aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione. Ciò a evitare che la rata 1998, per la parte relativa ai premi speciali, assuma valori diversi da quelli indicati nei modd. 10-SM, sui quali, com'è noto, sono stati riportati gli importi validi per l'anno 1997.
C) Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R.
30 aprile 1970, n. 602:
Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
D)Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:
Le misure minime di premio a persona, per il 1° trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile.
E) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250:Pertanto la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 44.000.
F) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:
Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1999/2000, i premi minimi saranno i seguenti:
1) Frantoi di tipo A
2) Frantoi di tipo B
G) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al
D.P.R. 30 aprile 1970, n.602:
IV L. 742.200
V L. 1.029.100
VI L. 1.326.300
VII L. 1.640.800
VIII L. 1.845.700
IX L. 2.041.400
X L. 2.419.700
retribuzione giornaliera L. 66.282
1) Facchini
- I settore L. 120.900- II settore L. 245.900
2) Barrocciai L. 255.300
retribuzione giornaliera
L. 36.8001) Facchini
- I settore L. 79.700- II settore L. 159.300
2) Barrocciai L. 143.800
retribuzione giornaliera L. 36.800
retribuzione giornaliera L. 66.282
- per lavori di durata non superiore a 30 gg
L. 253.200- per l'intera campagna olearia L. 797.100
- per lavori di durata non superiore a 30 gg.
L. 348.900- per l'intera campagna olearia L. 973.400
Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc ... ), si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente la retribuzione giornaliera convenzionale ed il periodo di occupazione mensile fissati dal D.M. 6 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U. del 18 dicembre 1993.
H) Lavoratori a domicilio:
I) Addetti a servizi domestici e familiari:
le retribuzioni sono modificate come da tabella in allegato n. 3.
L) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.
Visto quanto sopra precisato in merito ai criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare o scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta, all'insegnamento nonchè a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984.
Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico - che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo - considerando come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n. 62/1987
), si riportano di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro-capite validi per l'anno scolastico 1998/1999. Tali premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1998 e dieci dodicesimi di quello 1999.
retribuzione giornaliera
L. 36.800retribuzione giornaliera
L. 66.2821) Insegnamento prescolare 1997 1998
*Insegnanti con funzioni direttive
- retribuzione giornaliera 68.890 70070
- retribuzione annua 20.665.710 21.017.030
- premio corrispondente 88.700 90.300
- premio dovuto 90.100
*Insegnanti
- retribuzione giornaliera 31.830 32.380
- retribuzione annua 9.547.380 9.709.690
- premio corrispondente 41.000 41.700
- premio dovuto 41.600
2) Insegnamento scolare
*Insegnanti con funzioni direttive a tempo pieno o part-time
- retribuzione giornaliera 70.650 71.860
- retribuzione annua 21.192.490 21.552.770
- premio corrispondente 91.000 92.600
- premio dovuto 92.400
ex
art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/84:
- retribuzione giornaliera 70.650 71.860
- retribuzione annua 21.192.490 21.552.770
- premio corrispondente 91.000 92.600
- premio dovuto 92.400
*Insegnanti con più di 4 ore
- retribuzione giornaliera 65.175 66.282
- retribuzione annua 19.552.630 19.885.030
- premio corrispondente 83.900 85.400
- premio dovuto 85200
fino a 4 ore:
- retribuzione giornaliera 34.303 34.885
- retribuzione annua 10.290.780 10.465.730
- premio corrispondente 44.200 45.000
- premio dovuto 44.900
M) Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
:
II - Settore agricolo
Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:
(per effetto dell'indicizzazione annuale prevista dall'art. 1 della legge n. 537/81).
Infine, circa il profilo risarcitivo, si precisa che:
- l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1998, nonché in quelle in ordine alle quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;
- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relative a eventi verificatisi dal 1à gennaio 1998, il minimale per il settore industriale è fissato, come per il 1996 in L. 64.670 (L. 19.401.000:300 - cfr. Circ. n. 70/1996).
ALLEGATO n. 1 alla circ. n. 26/1998
MINIMI RETRIBUTIVI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI PER I QUALI SONO PREVISTI SALARI MEDI O CONVENZIONALI ex art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984
:
- retribuzione giornaliera 31.830 32.380
- retribuzione annua 9.547.380 9.709.690
- premio corrispondente 41.000 41.700
- premio dovuto 41.600
retribuzione giornaliera L. 66.282
retribuzione giornaliera L. 58.950
SETTORE
QUALIFICHEDirigente Impiegato Operaio
Industria
183.360 55.380 51.700Artigianato
59.000 51.700Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni
139.410 66.360 59.000
Agricoltura
146.750 77.360 58.950Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati
183.360 62.700 59.000
Commercio
183.360 51.700 51.700IMPIEGATI DOCENTI E NON
DOCENTI CON FUNZIONI DIRETTIVE
IMPIEGATI DOCENTI E NON DOCENTI
OPERAI
Istruzione ed educazione scolare non statale
71.860 32.380 (1) 32.380 (1)Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali
assistenziali, ivi comprese le IPAB
70.070 29.090 (1) 22.680 (1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari
70.070 29.090 (1) 22.680 (1)
DIRIGENTE IMPIEGATO OPERAIO
Spettacolo
150.440 45.240 35.580Attività circensi e dello spettacolo viaggiante
126.610 38.810 29.090 (1) CAPO UFFICIOIMPIEGATO DI 1^
CATEGORIA
IMPIEGATO DI 2^ E 3^
CATEGORIA
Agenti di assicurazione in gestione libera
45.240 32.380 (1) PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTEAmministrazione statale
32.380 (1)ISPETTORI DI ORGANIZZAZIONE
PRODUTTIVA
ISPETTORI DI PRODUZIONE CATEGORIA A
ISPETTORI DI PRODUZIONE CATEGORIA B
E C
Assicurazioni (per il solo personale addetto
alla organizzazione produttiva e alla produzione)
117.430 59.000 38.810
(1) Da adeguare a L. 34.885 ai sensi dell'articolo 5, comma 19, del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984.
Allegato n. 2 alla circ. n. 26/1999
INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE
Lettera del 21 Luglio 1995
Oggetto: Nuovi criteri di calcolo della retribuzione per i lavoratori a parziale orario (part-time).
Premessa
L'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995, stabilisce nuovi criteri per la determinazione del premio dovuto all'Inail nel casi dei contratti di lavoro a parziale orario (part-time).
Si impartiscono le seguenti istruzioni provvisorie in attesa della conversione in legge del provvedimento.
L'attuale quadro normativo
La fonte normativa che disciplina il lavoro a tempo parziale rimane l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Di tale articolo si trascrive il testo coordinato della parte relativa agli aspetti contributivi alla luce delle modifiche e integrazioni nel tempo intervenute:
comma 9. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
Comma 9/bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
Comma 9/ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.
Comma 5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale, previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".
Si precisa che i commi 9/bis e 9/ter sono stati introdotti dal decreto legge n. 232/1995 in esame, mentre il testo del comma 5 è quello previsto all'articolo 1, comma 4, della legge n. 389/1989, di conversione del decreto legge n. 338/1989, che ha abrogato e sostituito il comma 5 del ricordato "articolo 5 della legge n. 863/1984.
I nuovi criteri di calcolo del premio
Traducendo sa un piano pratico il contento della disposizioni che precedono, emerge come l'innovazione consista, sostanzialmente, nell'aver sostituito la retribuzione tabellare giornaliera fissa con la retribuzione tabellare oraria, quest'ultima ottenuta dividendo l'importo della retribuzione annua prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (comma 9/bis) per la ore annue stabilite dalla stessa contrattazione.
Si ricorda, a tale proposito, che in assenza della contrattazione collettiva nazionale occorre fare riferimento alla contrattazione territoriale o aziendale.
Ugualmente permane l'interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo la quale la dizione "retribuzione tabellare" comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza, scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuali - cfr. circ. n. 28 del 1988).
Per il calcolo dei premi assicurativi, pertanto, la base retributiva imponibile è costituita dall'importo della retribuzione oraria tabellare come sopra ottenuta moltiplicato per il numero della ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo.
Sempre secondo il parere ministeriale intervenuto in occasione della precedente normativa, per ore di effettiva presenza al lavoro devono intendersi non solo quelle nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera ma anche quelle che vengono retribuite in forza di legge o di contratto, pur non essendo il lavoratore fisicamente presente (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciate, permessi retribuiti, ecc., ossia tutte la giornate previste come lavorative dal contratto di lavoro, con un massimo di 25 nel mese).
I limiti minimi di retribuzione oraria
Naturalmente, secondo quanto stabilito dal comma 9 ter ed in coerenza con i nuovi criteri oggetto dalle presenti istruzioni, la retribuzione tabellare come sopra determinata, dovrà essere raffrontata, al fine della scelta di quella più elevata, con i limiti minimi orari di legge calcolati cose segue:
Si moltiplica il minimale giornaliero determinato ex articolo 7 della legge n. 638/1983 (per il 1995, £. 59.313: cfr. la circolare n. 16/1995) per il numero delle giornate di lavoro settimanali ad orario normale. Tale numero, in linea generale, è pari a 6 anche nei casi in cui l'orarlo di lavoro sia distribuito in cinque giorni settimanali.
L'importo così ottenuto va diviso per Il numero delle ore lavorative settimanali previste dalla contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa
19.460 (1)
PERSONALE DI FATICA, CUSTODIA E PULIZIA
Credito (per il solo personale ausiliario)
25.900 (1)OPERAIO
III LIVELLO
OPERAIO
IV LIVELLO
OPERAIO
V LIVELLO
Servizio di pulizia, disinfezione e
disinfestazione
32.380 (1) 29.090 (1) 25.900 (1)
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso)
PULITORI
25.900 (1)
Le prestazioni economiche
Al fini del calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta la retribuzione oraria come sopra determinata dovrà essere moltiplicata per il numero di ore di lavoro settimanali previste dal contratto di lavoro a parziale orario e dividendo il prodotto per sei (v. le norme per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, allegate alla circ. 49 del 7 settembre 1978 - sistemi retributivi - B2).
La rendita per inabilità permanente dovrà comunque essere calcolata su una retribuzione non inferiore al minimale vigente per il settore industriale (attualmente £. 17.597.000, v. circolare n. 14/1994).
Si fa infine presente che le disposizioni del decreto legge n.232 del 14 giugno 1995 hanno effetto dal 10 giugno 1995 (art. 16).
Allegato n. 3 alla circ. n. 26/1998
Tabella A - Per rapporti di lavoro pari o inferiori alle ventiquattro ore settimanali
Tabella B - Per rapporti di lavoro superiori alle ventiquattro ore settimanali
*Classi di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi.
Allegato n. 4 alla circ. n. 26/1998
MINIMI RETRIBUTIVI PER I LAVORATORI A TEMPO PIENO
Addetti ai servizi domestici e familiari
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)
Importi di retribuzione
Convenzionale giornaliera da
Valere ai fini risarcitivi
9.690 *
10.910 *
13.330 *
- Fino a due
14.540 16.350 19.980- oltre 2 e fino a 4
33.890 38.110 46.570Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)
Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitivi
7.040 *
- Oltre 4 e fino a 6
38.610- Oltre 6 e fino a 8
52.610- Oltre otto
70.150SETTORE
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19981) Generalità
dei lavoratori dipendenti dell'Industria, artigianato e commercio.
- Industria:
Dirigente
Impiegato
Operaio
- Artigiano:
Impiegato
Operaio
- Commercio:
97.840 104.800 110.460 116.210 123.770 132.310 142.770 151.630 157.240 164.830 173.520 180.290
183.360
29.520 31.560 33.330 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
31.460 33.640 35.530 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
97.840 104.600 110.460 116.210 123.770 132.310 142.770 151.630 157.240 164.630 173.520 180.290
183.360
Allegato n. 5 alla circ. n. 21/1999
MINIMI RETRIBUTIVI DEI LAVORATORI AD ORARIO NON SUPERIORE A 4 ORE GIORNALIERE CHE NON HANNO STIPULATO CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
(Art. 5, commi 16 e 17, D.L. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984) Dirigente
Impiegato
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
Operaio 28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282 2) Titolari di
aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare della azienda artigiana
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
3) Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili non soggetti al D.P.R.
30.4.1970, n.
602
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
4) Persone addette ai lavori frangitura e spremitura di olive
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
5) Lavoratori a domicilio
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175
66.282
6) Addetti ai servizi domestici e familiari
(vedi tabelle allegate alle circolari annuali)
7) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione prescolare non statale (Orario intero e non)
- Insegnanti con funzioni direttive
37.350
39.930
42.170
44.370
47.260
50.530
54.530
57.920
60.070
62.900
66.300
68.890
70.070
- insegnanti 17.240 18.430 19.470 20.490 21.830 23.340 25.190 26.760 27.750 29.060 30.630 31.830 32.380 Operai
(Ai sensi del 20 comma, art. 5, L.
863/84, in tale settore non trova applicazione la disposizione contenuta nell'art.
7, comma 1, della Legge 638/1983)
13.780 14.740 15.570 16.380 17.450 18.660 20.140 21.380 22.190 23.240 24.500 25.460 25.800
8) istruzioni ed educazione scolare non statale
- insegnanti con funzioni direttive38.320
40.970
43.270
45.520
48.480
51.830
55.830
59.400
61.600
64.500
67.990
70.650
71.860
- insegnanti
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.17566.282 - operai
28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.17566.282 9) Lavoratori
agricoli
31.430 33.600 35.490 37.340 39.770 42.520 45.880 48.730 50.540 52.920 55.780 57.96058.950
SETTORE
QUALIFICA 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1994 1994 1997 1998Istruzione ed
educazione scolare non statale
Insegnanti con funzioni direttive
38.320 40.970 43.270 45.520 48.480 51.830 55.930 59.400 61.600 64.500 67.990 70.650 71.860
Insegnanti
17.240 18.430 19.470 20.490 21.830 23.340 25.190 26.760 27.750 29.060 30.630 31.830 32.380Operai
17.240 18.430 19.470 20.490 21.830 23.340 25.190 26.760 27.750 29.060 30.630 31.830 32.380Assistenza sociale da
istituzioni sociali assistenziali, ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza
Insegnanti con funzioni direttive
37.350 39.930 42.170 44.370 47.260 50.530 54.530 57.920 60.070 62.900 66.300 68.890 70.070
Insegnanti
15.500 16.570 17.500 18.410 19.610 20.970 22.630 24.040 24.930 26.110 27.520 28.600 29.090Operai
15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908Attività di culto,
formazione religiosa ed attività similari
Insegnanti con funzioni direttive
37.350 39.930 42.170 44.370 47.260 50.530 54.530 57.920 60.070 62.900 66.300 68.890 70.070
Insegnanti
15.500 16.570 17.500 18.410 19.610 20.970 22.630 24.040 24.930 26.110 27.520 28.600 29.090Operai
15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908Assistenza domiciliare
svolta in forma cooperativa
Personale di fatica, custodia e pulizia
15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908
Credito Personale
ausiliario
15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione
Operaio 5°
livello
15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908
Operaio 4°
livello
22.630 24.040 24.930 26.110 27.520 28.600 29.090
Operaio 3°
livello
25.190 26.760 27.750 29.090 30.630 31.830 32.380