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E) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 26 del 14 aprile 1998

Oggetto: Determinazione per l'anno 1998 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1998 nella misura dell'1,7%. Fermo restando il dispositivo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338

, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (così come interpretato dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e il conseguente adeguamento alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita dai minimali di retribuzione imponibile di importo inferiore, tale percentuale va assunta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale da valere per il 1998.

Tali limiti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 338/89

, devono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 66.282 (pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 1998, che è stato determinato nella misura di L. 697.700).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 5, comma 19, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratrici per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, risulta, per il 1998, pari a L. 34.885, valore che va peraltro raffrontato con quelli derivanti dall'aggiornamento dei minimali di cui alla legge n. 537/81, i cui importi sono riportati nella tabella in allegato n. 1.

Per i lavoratori a tempo parziale di cui al citato art. 5, comma 9, la legge 28 novembre 1996, n. 608 (di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.

510), ha confermato il criterio della retribuzione tabellare oraria per la determinazione dell'imponibile part-time (criterio già introdotto dal decreto legge n.

232/95, più volte reiterato).

Per l'illustrazione di tale criterio, si allega la lettera del 21.7.1995, sostanzialmente ancora valida.

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'anzidetto articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera, determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4%, è pari, per l'anno 1998, a L.

27.908, che risulta superiore a quello calcolato in base alla legge n. 537/81.

Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera è quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1998 (L. 66.282).

Come precisato nella circolare n. 13/87,

si segnala che, per quanto disposto dal suindicato art. 5, comma 20, nel settore dell'istruzione prescolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 463/83, convertito in legge n. 638/83.

Pertanto i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/81.

Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1998 per i lavoratori occupati nel settore in argomento, a prescindere dall'occupazione a tempo pieno o a orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere, risultano comunque i seguenti:

Le retribuzioni annue per tali lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per 300 le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/81 e quelli di cui all'art. 7 del decreto legge n. 463/83, convertito in legge n. 638/83.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'art. 1, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243, rimanendo soggette, ai sensi del comma 2 della stessa norma, alla disciplina di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge n. 153/69.

In merito, poi, agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti e internati, e agli allievi dei corsi di istruzione professionale, si conferma quanto comunicato a pagina 10 della circolare n. 25/85.

In particolare, per i detenuti e internati e gli allievi dei corsi di istruzione professionale, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad 1/300 del cosiddetto

"minimale di rendita" (L. 64.670).

***

Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1998 e i relativi premi di assicurazione.

I - Settore industriale

A) Generalità dei lavoratori dipendenti:

B) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 19.884.600 (66.282 x 300) e i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 70.070

2) Impiegati docenti e non docenti L. 32.380

3) Operai L. 25.900

retribuzione giornaliera L. 66.282

retribuzione giornaliera L. 66.282

Classi di rischio

Retribuzione minima annua L. 19.884.600

I L. 112.600

II L. 252.700

III L. 470.700

(2)

Con apposita nota si provvederà a comunicare la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l'adeguamento degli archivi locali.

I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento dell'archivio locale.

Per quanto, invece, concerne le posizioni artigiane già in essere all'1.1.1998, l'aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione. Ciò a evitare che la rata 1998, per la parte relativa ai premi speciali, assuma valori diversi da quelli indicati nei modd. 10-SM, sui quali, com'è noto, sono stati riportati gli importi validi per l'anno 1997.

C) Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R.

30 aprile 1970, n. 602:

Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

D)Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Le misure minime di premio a persona, per il 1° trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile.

E) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla

legge 13 marzo 1958, n. 250:

Pertanto la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 44.000.

F) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1999/2000, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

2) Frantoi di tipo B

G) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al

D.P.R. 30 aprile 1970, n.

602:

IV L. 742.200

V L. 1.029.100

VI L. 1.326.300

VII L. 1.640.800

VIII L. 1.845.700

IX L. 2.041.400

X L. 2.419.700

retribuzione giornaliera L. 66.282

1) Facchini

- I settore L. 120.900

- II settore L. 245.900

2) Barrocciai L. 255.300

retribuzione giornaliera

L. 36.800

1) Facchini

- I settore L. 79.700

- II settore L. 159.300

2) Barrocciai L. 143.800

retribuzione giornaliera L. 36.800

retribuzione giornaliera L. 66.282

- per lavori di durata non superiore a 30 gg

L. 253.200

- per l'intera campagna olearia L. 797.100

- per lavori di durata non superiore a 30 gg.

L. 348.900

- per l'intera campagna olearia L. 973.400

(3)

Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc ... ), si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente la retribuzione giornaliera convenzionale ed il periodo di occupazione mensile fissati dal D.M. 6 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U. del 18 dicembre 1993.

H) Lavoratori a domicilio:

I) Addetti a servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella in allegato n. 3.

L) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

Visto quanto sopra precisato in merito ai criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare o scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta, all'insegnamento nonchè a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984.

Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico - che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo - considerando come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n. 62/1987

), si riportano di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro-capite validi per l'anno scolastico 1998/1999. Tali premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1998 e dieci dodicesimi di quello 1999.

retribuzione giornaliera

L. 36.800

retribuzione giornaliera

L. 66.282

1) Insegnamento prescolare 1997 1998

*Insegnanti con funzioni direttive

- retribuzione giornaliera 68.890 70070

- retribuzione annua 20.665.710 21.017.030

- premio corrispondente 88.700 90.300

- premio dovuto 90.100

*Insegnanti

- retribuzione giornaliera 31.830 32.380

- retribuzione annua 9.547.380 9.709.690

- premio corrispondente 41.000 41.700

- premio dovuto 41.600

2) Insegnamento scolare

*Insegnanti con funzioni direttive a tempo pieno o part-time

- retribuzione giornaliera 70.650 71.860

- retribuzione annua 21.192.490 21.552.770

- premio corrispondente 91.000 92.600

- premio dovuto 92.400

ex

art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/84

:

- retribuzione giornaliera 70.650 71.860

- retribuzione annua 21.192.490 21.552.770

- premio corrispondente 91.000 92.600

- premio dovuto 92.400

*Insegnanti con più di 4 ore

- retribuzione giornaliera 65.175 66.282

- retribuzione annua 19.552.630 19.885.030

- premio corrispondente 83.900 85.400

- premio dovuto 85200

fino a 4 ore:

- retribuzione giornaliera 34.303 34.885

- retribuzione annua 10.290.780 10.465.730

- premio corrispondente 44.200 45.000

- premio dovuto 44.900

(4)

M) Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381

:

II - Settore agricolo

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

(per effetto dell'indicizzazione annuale prevista dall'art. 1 della legge n. 537/81).

Infine, circa il profilo risarcitivo, si precisa che:

- l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1998, nonché in quelle in ordine alle quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;

- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relative a eventi verificatisi dal 1à gennaio 1998, il minimale per il settore industriale è fissato, come per il 1996 in L. 64.670 (L. 19.401.000:300 - cfr. Circ. n. 70/1996).

ALLEGATO n. 1 alla circ. n. 26/1998

MINIMI RETRIBUTIVI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI PER I QUALI SONO PREVISTI SALARI MEDI O CONVENZIONALI ex art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984

:

- retribuzione giornaliera 31.830 32.380

- retribuzione annua 9.547.380 9.709.690

- premio corrispondente 41.000 41.700

- premio dovuto 41.600

retribuzione giornaliera L. 66.282

retribuzione giornaliera L. 58.950

SETTORE

QUALIFICHE

Dirigente Impiegato Operaio

Industria

183.360 55.380 51.700

Artigianato

59.000 51.700

Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni

139.410 66.360 59.000

Agricoltura

146.750 77.360 58.950

Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati

183.360 62.700 59.000

Commercio

183.360 51.700 51.700

IMPIEGATI DOCENTI E NON

DOCENTI CON FUNZIONI DIRETTIVE

IMPIEGATI DOCENTI E NON DOCENTI

OPERAI

Istruzione ed educazione scolare non statale

71.860 32.380 (1) 32.380 (1)

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali

assistenziali, ivi comprese le IPAB

70.070 29.090 (1) 22.680 (1)

Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari

70.070 29.090 (1) 22.680 (1)

DIRIGENTE IMPIEGATO OPERAIO

Spettacolo

150.440 45.240 35.580

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante

126.610 38.810 29.090 (1) CAPO UFFICIO

IMPIEGATO DI 1^

CATEGORIA

IMPIEGATO DI 2^ E 3^

CATEGORIA

Agenti di assicurazione in gestione libera

45.240 32.380 (1) PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Amministrazione statale

32.380 (1)

ISPETTORI DI ORGANIZZAZIONE

PRODUTTIVA

ISPETTORI DI PRODUZIONE CATEGORIA A

ISPETTORI DI PRODUZIONE CATEGORIA B

E C

Assicurazioni (per il solo personale addetto

alla organizzazione produttiva e alla produzione)

117.430 59.000 38.810

(5)

(1) Da adeguare a L. 34.885 ai sensi dell'articolo 5, comma 19, del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984.

Allegato n. 2 alla circ. n. 26/1999

INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE

Lettera del 21 Luglio 1995

Oggetto: Nuovi criteri di calcolo della retribuzione per i lavoratori a parziale orario (part-time).

Premessa

L'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995, stabilisce nuovi criteri per la determinazione del premio dovuto all'Inail nel casi dei contratti di lavoro a parziale orario (part-time).

Si impartiscono le seguenti istruzioni provvisorie in attesa della conversione in legge del provvedimento.

L'attuale quadro normativo

La fonte normativa che disciplina il lavoro a tempo parziale rimane l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Di tale articolo si trascrive il testo coordinato della parte relativa agli aspetti contributivi alla luce delle modifiche e integrazioni nel tempo intervenute:

comma 9. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

Comma 9/bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

Comma 9/ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.

Comma 5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale, previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".

Si precisa che i commi 9/bis e 9/ter sono stati introdotti dal decreto legge n. 232/1995 in esame, mentre il testo del comma 5 è quello previsto all'articolo 1, comma 4, della legge n. 389/1989, di conversione del decreto legge n. 338/1989, che ha abrogato e sostituito il comma 5 del ricordato "articolo 5 della legge n. 863/1984.

I nuovi criteri di calcolo del premio

Traducendo sa un piano pratico il contento della disposizioni che precedono, emerge come l'innovazione consista, sostanzialmente, nell'aver sostituito la retribuzione tabellare giornaliera fissa con la retribuzione tabellare oraria, quest'ultima ottenuta dividendo l'importo della retribuzione annua prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (comma 9/bis) per la ore annue stabilite dalla stessa contrattazione.

Si ricorda, a tale proposito, che in assenza della contrattazione collettiva nazionale occorre fare riferimento alla contrattazione territoriale o aziendale.

Ugualmente permane l'interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo la quale la dizione "retribuzione tabellare" comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza, scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuali - cfr. circ. n. 28 del 1988).

Per il calcolo dei premi assicurativi, pertanto, la base retributiva imponibile è costituita dall'importo della retribuzione oraria tabellare come sopra ottenuta moltiplicato per il numero della ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo.

Sempre secondo il parere ministeriale intervenuto in occasione della precedente normativa, per ore di effettiva presenza al lavoro devono intendersi non solo quelle nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera ma anche quelle che vengono retribuite in forza di legge o di contratto, pur non essendo il lavoratore fisicamente presente (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciate, permessi retribuiti, ecc., ossia tutte la giornate previste come lavorative dal contratto di lavoro, con un massimo di 25 nel mese).

I limiti minimi di retribuzione oraria

Naturalmente, secondo quanto stabilito dal comma 9 ter ed in coerenza con i nuovi criteri oggetto dalle presenti istruzioni, la retribuzione tabellare come sopra determinata, dovrà essere raffrontata, al fine della scelta di quella più elevata, con i limiti minimi orari di legge calcolati cose segue:

Si moltiplica il minimale giornaliero determinato ex articolo 7 della legge n. 638/1983 (per il 1995, £. 59.313: cfr. la circolare n. 16/1995) per il numero delle giornate di lavoro settimanali ad orario normale. Tale numero, in linea generale, è pari a 6 anche nei casi in cui l'orarlo di lavoro sia distribuito in cinque giorni settimanali.

L'importo così ottenuto va diviso per Il numero delle ore lavorative settimanali previste dalla contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa

19.460 (1)

PERSONALE DI FATICA, CUSTODIA E PULIZIA

Credito (per il solo personale ausiliario)

25.900 (1)

OPERAIO

III LIVELLO

OPERAIO

IV LIVELLO

OPERAIO

V LIVELLO

Servizio di pulizia, disinfezione e

disinfestazione

32.380 (1) 29.090 (1) 25.900 (1)

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso)

PULITORI

25.900 (1)

(6)

Le prestazioni economiche

Al fini del calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta la retribuzione oraria come sopra determinata dovrà essere moltiplicata per il numero di ore di lavoro settimanali previste dal contratto di lavoro a parziale orario e dividendo il prodotto per sei (v. le norme per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, allegate alla circ. 49 del 7 settembre 1978 - sistemi retributivi - B2).

La rendita per inabilità permanente dovrà comunque essere calcolata su una retribuzione non inferiore al minimale vigente per il settore industriale (attualmente £. 17.597.000, v. circolare n. 14/1994).

Si fa infine presente che le disposizioni del decreto legge n.232 del 14 giugno 1995 hanno effetto dal 10 giugno 1995 (art. 16).

Allegato n. 3 alla circ. n. 26/1998

Tabella A - Per rapporti di lavoro pari o inferiori alle ventiquattro ore settimanali

Tabella B - Per rapporti di lavoro superiori alle ventiquattro ore settimanali

*Classi di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi.

Allegato n. 4 alla circ. n. 26/1998

MINIMI RETRIBUTIVI PER I LAVORATORI A TEMPO PIENO

Addetti ai servizi domestici e familiari

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)

Importi di retribuzione

Convenzionale giornaliera da

Valere ai fini risarcitivi

9.690 *

10.910 *

13.330 *

- Fino a due

14.540 16.350 19.980

- oltre 2 e fino a 4

33.890 38.110 46.570

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)

Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitivi

7.040 *

- Oltre 4 e fino a 6

38.610

- Oltre 6 e fino a 8

52.610

- Oltre otto

70.150

SETTORE

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1) Generalità

dei lavoratori dipendenti dell'Industria, artigianato e commercio.

- Industria:

Dirigente

Impiegato

Operaio

- Artigiano:

Impiegato

Operaio

- Commercio:

97.840 104.800 110.460 116.210 123.770 132.310 142.770 151.630 157.240 164.830 173.520 180.290

183.360

29.520 31.560 33.330 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

31.460 33.640 35.530 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

97.840 104.600 110.460 116.210 123.770 132.310 142.770 151.630 157.240 164.630 173.520 180.290

183.360

(7)

Allegato n. 5 alla circ. n. 21/1999

MINIMI RETRIBUTIVI DEI LAVORATORI AD ORARIO NON SUPERIORE A 4 ORE GIORNALIERE CHE NON HANNO STIPULATO CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

(Art. 5, commi 16 e 17, D.L. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984) Dirigente

Impiegato

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

Operaio 28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282 2) Titolari di

aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare della azienda artigiana

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

3) Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili non soggetti al D.P.R.

30.4.1970, n.

602

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

4) Persone addette ai lavori frangitura e spremitura di olive

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

5) Lavoratori a domicilio

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282

6) Addetti ai servizi domestici e familiari

(vedi tabelle allegate alle circolari annuali)

7) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione prescolare non statale (Orario intero e non)

- Insegnanti con funzioni direttive

37.350

39.930

42.170

44.370

47.260

50.530

54.530

57.920

60.070

62.900

66.300

68.890

70.070

- insegnanti 17.240 18.430 19.470 20.490 21.830 23.340 25.190 26.760 27.750 29.060 30.630 31.830 32.380 Operai

(Ai sensi del 20 comma, art. 5, L.

863/84, in tale settore non trova applicazione la disposizione contenuta nell'art.

7, comma 1, della Legge 638/1983)

13.780 14.740 15.570 16.380 17.450 18.660 20.140 21.380 22.190 23.240 24.500 25.460 25.800

8) istruzioni ed educazione scolare non statale

- insegnanti con funzioni direttive

38.320

40.970

43.270

45.520

48.480

51.830

55.830

59.400

61.600

64.500

67.990

70.650

71.860

- insegnanti

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282 - operai

28.200 29.805 31.376 42.969 46.028 49.357 53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175

66.282 9) Lavoratori

agricoli

31.430 33.600 35.490 37.340 39.770 42.520 45.880 48.730 50.540 52.920 55.780 57.960

58.950

(8)

SETTORE

QUALIFICA 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1994 1994 1997 1998

Istruzione ed

educazione scolare non statale

Insegnanti con funzioni direttive

38.320 40.970 43.270 45.520 48.480 51.830 55.930 59.400 61.600 64.500 67.990 70.650 71.860

Insegnanti

17.240 18.430 19.470 20.490 21.830 23.340 25.190 26.760 27.750 29.060 30.630 31.830 32.380

Operai

17.240 18.430 19.470 20.490 21.830 23.340 25.190 26.760 27.750 29.060 30.630 31.830 32.380

Assistenza sociale da

istituzioni sociali assistenziali, ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza

Insegnanti con funzioni direttive

37.350 39.930 42.170 44.370 47.260 50.530 54.530 57.920 60.070 62.900 66.300 68.890 70.070

Insegnanti

15.500 16.570 17.500 18.410 19.610 20.970 22.630 24.040 24.930 26.110 27.520 28.600 29.090

Operai

15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908

Attività di culto,

formazione religiosa ed attività similari

Insegnanti con funzioni direttive

37.350 39.930 42.170 44.370 47.260 50.530 54.530 57.920 60.070 62.900 66.300 68.890 70.070

Insegnanti

15.500 16.570 17.500 18.410 19.610 20.970 22.630 24.040 24.930 26.110 27.520 28.600 29.090

Operai

15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908

Assistenza domiciliare

svolta in forma cooperativa

Personale di fatica, custodia e pulizia

15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908

Credito Personale

ausiliario

15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908

Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione

Operaio 5°

livello

15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908

Operaio 4°

livello

22.630 24.040 24.930 26.110 27.520 28.600 29.090

Operaio 3°

livello

25.190 26.760 27.750 29.090 30.630 31.830 32.380

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o altro uso)

Pulitore

15.040 15.896 16.734 18.092 19.380 20.782 22.524 23.110 24.094 25.058 26.412 27.442 27.908

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