• Non ci sono risultati.

DETDG DEL 24 MAGGIO 2018 N. 31

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DETDG DEL 24 MAGGIO 2018 N. 31"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DETDG DEL 24 MAGGIO 2018 N. 31

Regolamento di Organizzazione dell’Istituto. Denominazione e competenze dell’Ufficio dirigenziale non generale del Servizio ispettorato e sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto di cui alle determinazioni del Presidente 23 dicembre 2013, n. 332 e 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni;

vista la propria determinazione 4 giugno 2014, n. 26 e successive modificazioni di approvazione, ai sensi degli articoli da 29 e 34 del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, delle denominazioni degli uffici delle Direzioni centrali e dei Servizi; dei Laboratori e delle Sezioni tecnico-scientifiche dei Dipartimenti di ricerca; dei Settori della Sovrintendenza sanitaria centrale, dell’Avvocatura generale e delle Consulenze professionali centrali;

vista, la determinazione presidenziale 22 marzo 2018, n.148, con la quale, tra l’altro, è stato istituito un Ufficio dirigenziale di livello non generale nell’ambito del Servizio ispettorato e sicurezza;

vista e condivisa la relazione del Direttore centrale per l’organizzazione digitale in data 21 maggio 2018,

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Regolamento di Organizzazione, la denominazione e le competenze dell’Ufficio dirigenziale di livello non generale del Servizio ispettorato e sicurezza, come riportato nell’allegato documento, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Roma, 24 maggio 2018

f.to dott. Giuseppe Lucibello

Riferimenti

Documenti correlati

considerato che le stesse percentuali di svalutazione individuate per la gestione Industria, in relazione agli anni di insorgenza dei crediti, sono applicabili ai residui

29, comma 7, del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto - a parziale modifica della propria determinazione n.26/2014 citata in premessa - la denominazione e

considerato che le stesse percentuali di svalutazione individuate per la gestione Industria, in relazione agli anni di insorgenza dei crediti, sono applicabili ai residui

26, di approvazione, ai sensi degli articoli da 29 e 34 del Regolamento di Organizzazione delle denominazioni degli uffici delle Direzioni centrali e dei Servizi;

di individuare, per le Strutture territoriali dell’Istituto, gli obiettivi di produzione, da inserire nel Piano della Performance 2017/2019, riportati nella scheda che,

considerato che le stesse percentuali di svalutazione individuate per la gestione Industria, in relazione agli anni di insorgenza dei crediti, sono applicabili ai residui

vista la propria determinazione n.26 del 4 giugno 2014, di approvazione, ai sensi degli articoli da 29 a 34 del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto -

26 del 4 giugno 2014, di approvazione, ai sensi degli articoli da 29 a 34 del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto - di cui alla determinazione