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CONVENZIONE & COLLABORAZIONE tra

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE & COLLABORAZIONE

tra

L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS, d’ora in poi denominato anche Ufficio Pio, (C.F.

80071190013), e-mail: info@ufficiopio.it – tel. 011/65.46.111 – fax 011/65.23.00, con sede legale in Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 75, nella persona del Presidente Maria Pia BRUNATO, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede operativa di Piazza Bernini n. 5 – Torino

e

Comitato delle farmacie della Provincia di Torino – ONLUS, d’ora in poi denominato anche Farmaonlus, (C.F. 97748270010), e-mail: segreteria@farmapiemonte.org – tel. 011/65.90.204 – fax 011/65.90.205, con sede legale in Torino – Via Sant’Anselmo n. 14, nella persona del Presidente dott. Luciano Platter, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede medesima.

congiuntamente denominate “le parti”

Premesso che

− l’Ufficio Pio svolge un’attività assistenziale rivolta alle categorie sociali più deboli, incentrando gli interventi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà nella città di Torino e nei comuni della prima cintura;

− l’Ufficio Pio, previa emissione di autorizzazione, eroga in favore di alcuni assistiti contributi economici in contanti per l’acquisto di medicinali non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale;

− Farmaonlus promuove la partecipazione dei propri membri alla vita della comunità locale, con particolare riferimento agli aspetti di solidarietà sociale e civile.

− in particolare, Farmaonlus ha come scopo lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

assistenza sociale;

assistenza sanitaria;

beneficienza;

istruzione;

formazione;

ricerca scientifica;

− tali attività sono perseguite nell'ambito delle zone di influenza ed a vantaggio delle popolazioni tra le quali opera l'Ente Farmaonlus ed anche a favore dei suoi promotori e dei loro dipendenti;

− per lo svolgimento delle suddette attività, Farmaonlus si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai suoi promotori;

(2)

− le parti intendono con la presente convenzione creare uno strumento di controllo informatico (WebCare) il quale assicuri che i contributi erogati da parte dell’Ufficio Pio a favore dei propri assistiti vengano spesi per l’effettivo acquisto dei farmaci e/o presidi presso le farmacie di Torino e Provincia socie di Farmaonlus, e che vengano utilizzati realmente a beneficio dell’assistito a cui sono stati assegnati.

Tanto premesso, le parti

Stipulano e concordano

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2) Oggetto

L’oggetto della presente Convenzione è la collaborazione reciproca fra le Parti, basata sull’introduzione di un sistema di controllo informatico (WebCare) che possa:

− consentire all’Ufficio Pio di inserire apposite autorizzazioni di spesa (espresse in Euro e suddivise opportunamente in lassi di tempo compresi tra 1 e 12 mesi) in favore dei propri assistiti che beneficiano dei contributi per l’acquisto di medicinali e/o presidi non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale;

− consentire alle farmacie socie di Farmaonlus (alla data odierna tutte quelle iscritte a Federfarma Torino, tranne la farmacia Gran Madre e Po di Torino e Lamarmora di Grugliasco) di riconoscere, dietro presentazione del Codice Fiscale, se un assistito abbia o meno diritto al contributo erogato dall’Ufficio Pio, ed in caso di riscontro positivo, se tale contributo sia ancora disponibile o se sia già stato totalmente o parzialmente utilizzato;

− consentire alle farmacie di dispensare il prodotto – dietro presentazione di ricetta medica qualora dovuta - selezionandolo tra tutti i medicinali non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale o i presidi espressamente inseriti nella scheda anagrafica, fino all’esaurimento del contributo;

− consentire alle farmacie – con cadenza almeno trimestrale - di fatturare automaticamente all’Ufficio Pio il prezzo indicato dalla Banca Dati Federfarma (o, dove carente, il prezzo indicato dalla farmacia) dei medicinali o dei dispositivi erogati.

Farmaonlus riconoscerà a sua volta all’Ufficio Pio una quota percentuale del 15% sul valore complessivo delle fatture emesse dalle farmacie, con cadenza trimestrale.

L’Ufficio Pio provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data della fattura stessa, tramite bonifico bancario.

(3)

4) Costi e Modalità di attivazione del servizio

Farmaonlus fornirà il sistema WebCare all’Ufficio Pio in comodato d’uso gratuito, e gestirà le credenziali di accesso sia per il personale/volontari indicati dall’Ufficio Pio sia per le farmacie.

Per la concreta attivazione del sistema di controllo informatico WebCare le parti costituiranno un Gruppo di Lavoro composto da 6 rappresentanti, di cui 3 dell’Ufficio Pio e 3 di Farmaonlus.

In fase di avviamento del servizio, sarà possibile eseguire una importazione massiva “una tantum” di tutte le autorizzazioni esistenti in altro software già in uso dagli operatori dell’Ufficio Pio.

Per quanto riguarda le nuove autorizzazioni, le stesse saranno inserite manualmente nel sistema WebCare dal personale/o dai volontari dell’Ufficio Pio, sotto la responsabilità dell’Ufficio Pio stesso.

5) Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione, avrà una durata sperimentale di 1 anno, e si intenderà automaticamente rinnovata di volta in volta per un ulteriore anno salvo disdetta comunicata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

6) Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno 30 giorni di preavviso.

7) Modifiche

Ogni eventuale modifica della presente Convenzione dovrà essere convenuta per iscritto e debitamente sottoscritta dalle Parti.

8) Controversie

Per ogni controversia relativa all’esecuzione, interpretazione o che sia, comunque, collegata alla presente Convenzione, le parti si impegnano a dirimere la questione in modo bonario, ricorrendo eventualmente alla competenza in via esclusiva, per determinazione consensuale delle parti, del Foro di Torino.

9) Clausole finali

Ciascuna Parte si impegna nell’esercizio delle attività derivanti dalla presente Convenzione di rispettare principi etici generali, di buona fede e correttezza professionale nei rapporti con ogni soggetto coinvolto nell'attività delle Parti.

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dalla presente Convenzione.

(4)

10) Comunicazioni

La comunicazione di disdetta o di recesso di una delle Parti dalla presente Convenzione, così come previsto ai precedenti artt. 5 e 6, da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere indirizzata presso la sede legale dell’altra parte.

Ogni ulteriore comunicazione scritta relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata o ai numeri di fax od agli indirizzi e-mail, così come rispettivamente indicati dalle parti in epigrafe.

11) Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alla normativa vigente.

Torino, ………

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS Il Presidente

_______________________

Comitato delle farmacie della Provincia di Torino – ONLUS Il Presidente

_______________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 – 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: 5, 6, 7, 8, 9.

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS Il Presidente

_______________________

Comitato delle farmacie della Provincia di Torino – ONLUS Il Presidente

_______________________

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