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OGGETTO: Disposizioni assenze a.s senza utilizzare il portale scuolanext

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Academic year: 2022

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ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – VILLAGGIO ALDISIO Via Taormina – 98124 Messina – Tel. e Fax 090/2932457 E-mail: meic85900g@istruzione.itmeic85900g@pec.istruzione.it

Sito web: www.icgiovannixxiii-aldisio.it C.F. 97093270839 – C.M. MEIC85900G

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA AL SITO WEB

OGGETTO: Disposizioni assenze a.s. 2020-2021 - senza utilizzare il portale scuolanext

Assenza per malattia: Il personale che si assenta dal servizio ha l’obbligo di avvisare tempestivamente la segreteria a prescindere dal turno di servizio. In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs n. 165/2001 come modificato dalla Legge 111/2011 l’Amministrazione ha l’obbligo di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. Diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell’assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza in giustificata.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita (è necessario che nella certificazione risulti in modo chiaro e inequivocabile che il dipendente stia praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti);

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%

(è necessario che il certificato del medico di famiglia attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie).

Assenza per visita specialistica: La domanda deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende assentarsi.

Solo per il personale ATA:

secondo quanto disposto dall’art. 33 del nuovo CCNL Scuola del 2018 è consentito fruire di n. 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia su base giornaliera sia oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Sono riproporzionati in caso di part time.

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Se fruiti in ore:

sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Si precisa che, ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Se fruiti per l’intera giornata

l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (in questo caso, per esempio, vengono decurtate le 7 ore a 12 a chi fa tale orario).

il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L’assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura (anche privata) che hanno svolto la visita o la prestazione. L’attestazione di presenza non deve recare indicazione di diagnosi o tipo di prestazione somministrata.

Conseguenze dell’assenza ingiustificata.

 la perdita della retribuzione nella misura di 1/30 per ogni giorno di assenza riconosciuta ingiustificata;

 la non validità del periodo di assenza ingiustificata per nessun effetto (pensionistico, previdenziale, di carriera, ecc.);

 l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari che, a seconda dell’entità della mancanza, possono andare fino al licenziamento con preavviso (personale ATA – CCNL 29/11/2007, artt 91-99) e alla decadenza dall’impiego (Personale Docente ed Educativo art. 511, D.P.R. n.

3/1957; art. 127, comma 1, lett c, D.P.R. n 3/1957, con le integrazioni e modifiche apportate dalle disposizioni contenute negli artt. da 55 a 55 octies del D. Lvo 165/2001 per gli effetti degli artt. 69 e 72 del D.Lgs 150/09).

Permessi retribuiti per motivi personali/familiari:

sono fruibili a domanda da inoltrare almeno 3 giorni prima; vanno sinteticamente descritti nella richiesta e documentati, mediante autocertificazione o con documentazione dopo la fruizione, come previsto dal CCNL 2006-2009, art. 15, comma 2. In caso di persistenza di documentazione incompleta, l’assenza sarà considerata come ingiustificata con le conseguenze del caso. Solo eccezionalmente può essere avanzata domanda di permesso retribuito nella stessa giornata in cui si intende fruirne purché i motivi familiari siano debitamente documentati anche mediante autocertificazione; in questo caso la richiesta va presentata agli uffici di segreteria entro le 7:30, a prescindere dal turno di servizio.

Si precisa che i 6 giorni di cui all’art. 13 rimangono sempre “ferie” e che, pertanto, anche se fruite come permesso per motivi familiari o personali, saranno detratti dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti.

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Al personale assunto a tempo determinato come previsto dall’art. 15 del CCNL 2006-2009, spettano permessi non retribuiti fino ad un massimo di sei giorni per i motivi previsti, salvo che per lutto o matrimonio. In quest’ultimo caso (matrimonio) si ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Permessi per lutto: è concessa la fruizione, a domanda, di n. 3 giorni per ogni evento (anche non continuativi). Necessario presentare Certificato di morte/autocertificazione.

Permessi per partecipazione convegni/congressi ai sensi del D.lgs. n. 297/94 (T.U.), art. 453 comma 1; della L. n. 448/98, art-26 comma 11; della nota MIUR AOODGPER prot. n. 3096, 2 febbraio 2016, devono essere richiesti con congruo anticipo utilizzando l’apposito modulo, debitamente compilato.

Tali permessi possono essere autorizzati, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, per non più di cinque giorni, con possibilità di esonero dai normali obblighi di servizio.

Permessi per formazione/aggiornamento: il dipendente è tenuto a farne idonea richiesta opportunamente documentata. L’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 64 del CCNL scuola vigente può concedere al personale docente n. cinque giorni per anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio. Le stesse opportunità possono essere concesse al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Si precisa che le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.

Il personale ATA può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione

Resta inteso che il dipendente è tenuto a farne idonea richiesta

Assenze ai sensi dell’art. 33 c. 3, L. 104/92: le assenze dal servizio vanno comunicate con almeno 5 giorni di anticipo e possibilmente con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione almeno 5 giorni prima, fermo restando la possibilità da parte del dipendente di modificare (con congruo anticipo) la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un’adeguata assistenza al disabile. Si ricorda che tali permessi non devono essere fruiti possibilmente in giornate non ricorrenti.

Assenze per congedi parentali: Qualora si tratti di congedi per la malattia del figlio (art. 47 D.Lgs.

151/2001) il dipendente deve presentare apposita domanda corredata dal certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico del SSN convenzionato e dalla dichiarazione del coniuge che non fruisce nella stessa giornata della medesima tipologia di assenza.

Se si tratta di congedi parentali, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 151/2001, la domanda va inoltrata di norma 5 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro. Per particolari e comprovate situazioni personali, è consentito inoltrare la domanda entro le 48 ore antecedenti

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l’inizio del periodo di congedo (art. 12, comma 8 CCNL 2006/2009). In ogni caso occorre allegare la dichiarazione del coniuge che non fruisce nello stesso periodo della medesima tipologia di assenza.

Le ferie vanno richieste da tutto il personale al Dirigente scolastico, che ne autorizza la fruizione valutate le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica e ne motiva per iscritto l’eventuale diniego. La richiesta va prodotta almeno 5 giorni prima. Per i docenti è previsto che usufruiscano di 6 giorni durante i periodi di attività didattica purché sia possibile sostituire il docente con altro personale in servizio nella stessa sede e non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi. Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l’attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e rappresenta un evento eccezionale per necessità inderogabili e improrogabili. La richiesta, prima di essere inoltrata al Dirigente scolastico, deve essere preventivamente autorizzata dal DSGA.

Permessi per diritto allo studio: Il personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio è tenuto a inoltrare richiesta di assenza (giornaliera/oraria), almeno 5 giorni prima, utilizzando l’apposito modulo ed è tenuto a presentare idonea certificazione giustificativa.

Permessi per testimonianza: i dipendenti della scuola (docenti e ATA assunto a tempo

indeterminato e determinato anche per supplenza breve) chiamati a rendere testimonianza in un giudizio civile o penale sono tenuti a presentare domanda di assenza, almeno 5 giorni prima della data in cui intendono assentarsi.

Si precisa che:

 nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell’interesse dell’Amministrazione, (o richiesta solo da P.M.) tale assenza verrà giustificata o per l’intera giornata o per il tempo necessario all’assolvimento di tale compito;

 nel caso in cui l’assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell’interesse dell’Amministrazione, essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali”. (Circolare n. 7/2008 Dipartimento Funzione Pubblica).

Assenza per recarsi a votare in comune diverso da quello ove si presta servizio: La concessione del permesso retribuito, a domanda dell’interessato, per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza e non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Il permesso retribuito viene concesso per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno: a. un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; b. due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Permessi brevi: A tutto il personale in servizio sono concessi, per esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un complessivo di ore corrispondente all’orario settimanale di insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per gli ATA. Le ore vanno recuperate entro i 2 mesi successivi in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi di mancato recupero imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

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La richiesta va comunicata preventivamente ai collaboratori del Dirigente e inoltrata per iscritto agli uffici di segreteria tramite mail istituzionale. Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio. In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, il personale è tenuto ad avvisare immediatamente i collaboratori del Dirigente Scolastico, per consentire l’organizzazione della vigilanza nel caso dei docenti e la riorganizzazione del servizio nel caso del personale ATA.

Assenza dalle attività collegiali: La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle attività funzionali deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visite specialistiche non procrastinabili; malessere improvviso; gravi problemi familiari o personali) da documentare anche con autocertificazione. Al fine di consentire allo scrivente la valutazione del caso, l’eventuale richiesta di assenza/esonero dalle attività collegiali deve essere presentata al massimo entro le ore 12:00 del giorno in cui è previsto l’impegno.

L’intero personale è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza e collaborare alla realizzazione di un servizio efficace ed efficiente.

Tutte le comunicazioni devono essere in formato pdf e vanno inviate esclusivamente tramite mail all’indirizzo istituzionale della scuola: meic85900g@istruzione.it. senza utilizzare il portale scuolanext

Si prega di utilizzare la modulistica inserita sul sito nell’apposita sezione Messina, 19.11.2020

Il D.S.G.A Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Wanda Raccuia Prof. Elio Parisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

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