• Non ci sono risultati.

LEGGE DI STABILITA’ 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "LEGGE DI STABILITA’ 2015"

Copied!
57
0
0

Testo completo

(1)

IL LAVORO IL LAVORO 

nella

LEGGE DI STABILITA’ 2015

( i i li i à) (principali novità)

L 23 di b 2014 190

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Studio associato Bua & Porelli i

Vicenza

(2)

L L di St bilità d fi i i

La Legge di Stabilità: definizione

Dal 2009 la legge finanziaria è stata sostituita dalla legge di stabilità a seguito dell’introduzione di elementi di federalismo fiscale nell’ordinamento degli enti locali territoriali (quindi per motivi di coordinamento con l’attività finanziaria(q p locale).

Essa, insieme alla legge del bilancio dello stato,, gg , è la norma principale previstap p p dall’ordinamento giuridico italiano per regolare la vita economica del Paese per un triennio attraverso misure di finanza pubblica ovvero di politica di bilancio.

Con la legge di stabilità, a differenza della legge di bilancio, il Governo ha la facoltà di introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto dell’indebitamento dello Stato.

La legge di stabilità deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre. Il Parlamento ha tempo di esaminarla, emendarla e approvarla entro il 31 dicembre Oltre la scadenza di fine anno la Costituzione all’art 81 c 2 prevede il dicembre. Oltre la scadenza di fine anno, la Costituzione, all’art. 81 c. 2, prevede il limite del successivo 30 aprile, da autorizzare con legge apposita che conceda l'esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nel limite di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente).

dod ces o de a spesa de a o p ecede e)

(3)

Obi tti i d ll L di St bilità 2015 Obiettivi della Legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 si pone in una prospettiva di

“espansione” economica espansione economica.

Obiettivi:

riavviare lo sviluppo;

‐ riavviare lo sviluppo;

‐ rilanciare l’occupazione;

‐ maggior potere di acquisto alle famiglie per rilanciare i consumi (conferma del “bonus 80 euro”) rilanciare i consumi (conferma del bonus 80 euro ) e con la possibilità di incassare il TFR mensilmente in busta paga

in busta paga.

studio associato bua & porelli

(4)

I di

Indice

Stabilizzazione del bonus di 80 euro.

Buoni pasto in forma elettronica

Buoni pasto in forma elettronica.

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP il 2015 ( “ ” il 2014)

per il 2015 (e “aumento” per il 2014).

Trattamento di fine rapporto in busta paga. pp p g

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive.

servizi per il lavoro e politiche attive.

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

indeterminato.

Misure a favore della famiglia e altri interventi.

(5)

Stabilizzazione del 

“b 80 l

“bonus 80 euro” e altro

(6)

“B 80 t bili t

“Bonus 80 euro” ‐ stabilizzato

Dal 2015 viene reso strutturale il credito d’imposta IRPEF “bonus 80 euro” introdotto “parzialmente” nel 2014 (80 euro da maggio

) 2014 – per un importo massimo di 640 euro).

Q i di d l 2015 il b 960 b

Quindi dal 2015 il bonus ammonta a 960 euro su base annua.

Il b ll f i d l ddit

Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Rimane ferma la spettanza del credito ai soggetti beneficiari

Rimane ferma la spettanza del credito ai soggetti beneficiari capienti (ove l’imposta lorda Irpef sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente).p )

Non viene modificata la platea degli aventi diritto (non hanno diritto i pensionati e gli incapienti).

(7)

“B 80 tti b fi i i

“Bonus 80 euro” e soggetti beneficiari

Soggetti (potenziali) beneficiari sono i titolari di:

1) redditi di lavoro dipendente;

1) redditi di lavoro dipendente;

2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

‐ compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;

‐ le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità ;

d hi i i l di b di di i idi fi i di

‐ somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;

‐ redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

remunera ioni dei sacerdoti

‐ remunerazioni dei sacerdoti;

‐ le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993;

‐ compensi per lavori socialmente utili.

Inoltre: il bonus spetta ai percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione‐ASPI.

studio associato bua & porelli

(8)

“B 80 tti b fi i i

“Bonus 80 euro” e soggetti non beneficiari

Il credito non spetta:

ai pensionati;

hi i i l’ tti ità lib f i l i t i d l l

a chi percepisce, compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni per l’esercizio delle pubbliche funzioni; le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e delp ; p p Parlamento europeo.

Natura dell’erogazione:

Natura dell’erogazione:

‐ viene riconosciuta sottoforma di credito;

‐ non concorre alla formazione del reddito.

Il credito spetta a coloro che pagano Irpef al netto delle detrazioni da lavoro Il credito spetta a coloro che pagano Irpef al netto delle detrazioni da lavoro.

(9)

“B 80 i 2015

“Bonus 80 euro” versione 2015

Reddito complessivo annuo Importo del credito Reddito complessivo annuo Importo del credito

Fino a 24.000 (*) 960 (pari a 80 euro per 12 mesi) Fino a 24.000 ( ) 960 (pari a 80 euro per 12 mesi)

Oltre 24.000 e fino a 26.000 960 * (26.000 – reddito annuo complessivo) 2.000

(* d 8 174)

Oltre 26.000 0

(* da euro 8.174)

Per determinare il reddito complessivo, oltre al reddito da lavoro dipendente e assimilato vanno considerati ad esempio i redditi da terreni e da fabbricati assimilato, vanno considerati, ad esempio, i redditi da terreni e da fabbricati (esclusa abitazione principale e relative pertinenze), redditi di capitale, redditi da lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi.

Il credito spetta anche a coloro che non pagano Irpef per effetto delle detrazioni per coniuge/famigliari a carico.

studio associato bua & porelli

(10)

“Bonus 80 euro” 

e ricercatori rientranti in Italia….

Con la Legge di Stabilità 2015 viene stabilito che ai fini della determinazione della soglia di reddito per l’attribuzione del “bonus 80 euro” non si della soglia di reddito per l attribuzione del bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile per i ricercatori rientranti in Italia ai sensi delle seguenti normative:

incentivi fiscali per rientro dei lavoratori in Italia (art. 3 c. 1, L. 238/2010);

incentivi per rientro in Italia dei ricercatori scientifici residente all’esterop (art. 17, c. 1, D.L. 185/2008, conv. L. 2/2009);

incentivi per rientro in Italia dei ricercatori scientifici residente all’estero (art. 44, c. 1, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010) (n.b. viene portato da 5 a 7 (art. 44, c. 1, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010) (n.b. viene portato da 5 a 7 anni il termine entro cui svolgere attività in Italia; inoltre la permanenza della residenza fiscale viene portata da 2 a 3 anni, con decorrenza 2011).

Quindi ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito di tali soggetti sarà considerato per intero.

(11)

“Bonus 80 euro” 

e conferme interpretative

Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate:

‐ circolare n. 8/E del 28 aprile 2014;

‐ risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014;

‐ circolare n. 9/E del 14 maggio 2014.

Inps:

Inps:

‐ circolare n. 60 del 12 maggio 2014;

circolare n 67 del 29 maggio 2014

‐ circolare n. 67 del 29 maggio 2014.

studio associato bua & porelli

(12)

“B 80 f

“Bonus 80 euro” ... conferme

L’agevolazione viene riconosciuta automaticamente dal sostituto d’imposta senza alcuna richiesta da parte del sostituto d imposta senza alcuna richiesta da parte del datore di lavoro.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il bonus, non costituendo retribuzione per il percettore non incide sul costituendo retribuzione per il percettore, non incide sul calcolo IRAP e dei soggetti eroganti.

L’importo del credito riconosciuto è indicato nella

ifi i i d i ddi i di l di d i il i

certificazione unica dei redditi di lavoro dipendete e assimilati (ora CU2015).

(13)

“Bonus 80 euro”… Bonus 80 euro … e detassazione e detassazione  

(circ. 9/E/2014)

D. Si chiede di conoscere se nel calcolo del credito si debba tenere conto dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività.

R. I redditi “detassati” non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro (per l’anno 2014)

(per l anno 2014).

Di conseguenza il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non Di conseguenza, il reddito assoggettato all imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000.

studio associato bua & porelli

(14)

“Bonus 80 euro”… Bonus 80 euro … e detassazione e detassazione 

(circ. 9/E/2014)

Tuttavia, ad, evitare penalizzazionip per i lavoratori dipendenti che hanno ip p presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della

“capienza”p dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto allep p detrazioni da lavoro spettanti.

Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva

dell applicazione dell imposta sostitutiva.

(15)

Buoni pasto in forma elettronica

Buoni pasto in forma elettronica

(16)

Aumentano i limiti per i  p buoni pasto elettronici

A seguito della modifica dei commi 13 e 14 dell’art 51 del D P R A seguito della modifica dei commi 13 e 14 dell art. 51 del D.P.R.

n. 917/1986, dal 1° luglio 2015 l’importo dei c.d. “buoni pasto”

che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente passa da 5,29 euro a 7,00 euro nel caso in cui siano in formato elettronico

elettronico.

Il li it t di 5 29 l i i i b i i i

Il limite resta di 5,29 euro nel caso in cui i buoni non siano in forma elettronica.

(17)

Deduzione del costo del lavoro Deduzione del costo del lavoro  dall’imponibile IRAP per il 2015 e  p p

“aumento” per il 2014

(18)

Deduzione IRAP per  p

contratti a tempo indeterminato

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi dal 2015 (dichiarazione Irap 2016):

….. è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le altre deduzioni

….. è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le altre deduzioni il personale dipendente a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti (Inail, ded.ni forfettarie, contr. prev.li, apprendisti…)…….(in pratica viene reso integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente

p p p

spettanti (Inail, deduzioni forfettarie varie, contributi previdenziali, apprendisti. disabili…)(In pratica viene reso integralmente deducibile

d ll’ il l di d

sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni‐ analitiche o forfettarie).dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni‐ analitiche o forfettarie).

…. per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro), tale deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente stagionale ((lavoratori a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate e con contratto triennale). Per questa deduzione serve una specifica autorizzazione della Commissione europea richiesta cura del Ministero delle

liti h i l li t i f t li politiche agricole alimentari e forestali.

(19)

Deduzione IRAP per p

contratti a tempo indeterminato

In pratica, per applicare tale deduzione:

1) effettuare preliminarmente i calcoli necessari per la determinazione delle deduzioni già previste per i dipendenti interessati (indicandoli nella dichiarazione Irap) e poi quelli per l’individuazione del costo 1) effettuare preliminarmente i calcoli necessari per la determinazione delle deduzioni già previste per i dipendenti interessati (indicandoli nella dichiarazione Irap) e poi quelli per l’individuazione del costo complessivo deducibile;

2) quindi, nella stessa dichiarazione, devono essere evidenziate le differenze tra i due importi.

nella dichiarazione Irap) e poi quelli per l’individuazione del costo complessivo deducibile;

differenze tra i due importi.

2) quindi, nella stessa dichiarazione, devono essere evidenziate le differenze tra i due importi.

Se la sommatoria delle soprariportate deduzioni oggi vigenti (art. 11

/ b l d d b l l

D.Lgs. 446/1997, contributi Inail, spese apprendisti, spese disabili, e altre deduzioni già previste) non copre integralmente il costo complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

studio associato bua & porelli

(20)

COSA ERA PREVISTO dal D L 66/2014 COSA ERA PREVISTO dal D.L. 66/2014 

art. 2 ‐ Riduzione aliquote IRAP

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014) è disposta la riduzione delle aliquote IRAP.

In particolare le nuove aliquote sono le seguenti In particolare le nuove aliquote sono le seguenti:

Ai fi i d ll d t i i d ll’ t IRAP 2014 i di tili d l t d Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014, in caso di utilizzo del metodo revisionale va applicata l’aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

(21)

“Retromarcia” per la riduzione % p Irap già prevista ….

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, quindi per il 2014q p (dichiarazione Irap 2015):( p )

l’aliquota IRAP ordinaria anziché come stabilito dal D.L. 66/2014 essere al 3 50% torna/rimane al 3 90%

essere al 3,50% torna/rimane al 3,90% ……

N i bili i t ib ti h i d di t

Non sono sanzionabili i contribuenti che in sede di versamento dell’acconto relativo allo stesso anno (compreso quello di novembre 2014) abbiano applicano le aliquote nella misura ridotta

2014) abbiano applicano le aliquote nella misura ridotta.

Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP

Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP avverrà in sede di saldo relativo al relativo periodo di imposta.

studio associato bua & porelli

(22)

I l’ 2014 i i d h Irap per l’anno 2014…. si ricorda che

• Si ricorda che la Legge di Stabilità 2014 ha disposto l’applicazione della deduzione IRAP per l’incremento della l applicazione della deduzione IRAP per l incremento della base occupazionale (art. 1, comma 132, legge n. 147/2013):

è possibile per i soggetti passivi IRAP, dedurre il costo del personale ove stipulino contratti di lavoro dipendente a personale ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento dell’organico a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014. Tale costo è deducibile per un importo annuale non superiore a 15.000 euro e per un massimo di tre anni.

superiore a 15.000 euro e per un massimo di tre anni.

(23)

O i i Osservazioni

1) La limitazione della deduzione integrale alle sole spese sostenute per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rischiano di penalizzare fortemente le imprese del settore turistico (lavoro a penalizzare fortemente le imprese del settore turistico (lavoro a tempo determinato stagionale).

2) L’abrogazione con effetto retroattivo della riduzione già prevista per il 2014 penalizza i datori di lavoro relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato e per le altre tipologie di lavoro e/o altri a tempo indeterminato e per le altre tipologie di lavoro e/o altri componenti del valore della produzione che costituisce base imponibile Irap.

3) Le disposizioni per il settore agricolo si applicano previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

studio associato bua & porelli

(24)

Trattamento di fine rapporto Trattamento di fine rapporto 

in busta paga in busta paga 

(parte integrativa della retribuzione)

(25)

B t i d l T F R Breve storia del T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto è “nato” nel 1982 e deriva dall’indennità di licenziamento prima e dall’indennità di dall indennità di licenziamento prima e dall indennità di anzianità poi.

L’indennità di licenziamento risale al 1919 ed era qualificata anche come premio di fedeltà prevista solo in caso di anche come premio di fedeltà….. prevista solo in caso di risoluzione del contratto con diritto del preavviso.

Nel 1942 diventa indennità di anzianità … i presupposti

li i fi l 1966 l l 604 i i

restano gli stessi fino al 1966 con la legge 604 in cui venne stabilito che spettava in ogni caso di risoluzione del rapporto di l

di lavoro.

studio associato bua & porelli

(26)

B t i d l T F R Breve storia del T.F.R.

Il TFR sin dalla sua origine ha avuto natura di retribuzione differita in quanto finalizzato a costituire un “risparmio

f il l t ddi f i i bi i

forzoso” per il lavoratore e non a soddisfare i suoi bisogni primari derivanti dalla perdita dalla perdita di occupazione.

Si può parlare di funzione previdenziale del TFR da quanto è possibile l’esercizio della facoltà di destinare gli

p g

accantonamenti del TFR alle forme pensionistiche complementari.

Oggi la giurisprudenza definisce questi accantonamenti come retribuzione avente “natura differita con funzioni come retribuzione avente natura differita con funzioni previdenziali”…..

(27)

T F R i b t

T.F.R. in busta paga

Viene introdotta in via sperimentale

‐ per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 (40 

mesi);

‐ per i lavoratori del settore privato (esclusi i domestici e il 

tt i l )

settore agricolo);

che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso

‐ che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso  il medesimo datore di lavoro;

LA POSSIBILITA’ DI

studio associato bua & porelli

(28)

T F R i b t

… T.F.R. in busta paga

‐ richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda di T.F.R. (al netto del F.do Garanzia Inps 0,50%) maturanda di T.F.R. (al netto del F.do Garanzia Inps 0,50%) compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare;

p p ;

‐ tramite liquidazione diretta mensile a titolo di

parte integrativa della retribuzione

p g

‐ assoggettata a tassazione IRPEF ordinaria anziché tassazione separata;

non imponibile ai fini previdenziali

‐ non imponibile ai fini previdenziali.

(29)

T F R i b t

… T.F.R. in busta paga

La manifestazione di volontà da parte del lavoratore è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.g g

All’atto della manifestazione di volontà il lavoratore deve avere maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota di T.F.R. maturanda.

L’anticipo in busta paga del T.F.R. NON si applica:

‐ ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

‐ e alle aziende dichiarate in crisi (art. 4 L. 297 del 1982).

Il lavoratore deve manifestare la propria volontà (no silenzio )

assenso).

studio associato bua & porelli

(30)

T F R i b t

… T.F.R. in busta paga

Inoltre la Legge di Stabilità prevede che la tassazione della rivalutazione del T.F.R. ai sensi dell’articolo 2120 c.c. (1,5% fisso

75% d ll’ d t d ll’i fl i ) i d ll’11% l 17%

+ 75% dell’andamento dell’inflazione) passi dall’11% al 17%.

Il T F R erogato mensilmente ai lavoratori richiedenti porta ad Il T.F.R. erogato mensilmente ai lavoratori richiedenti porta ad una significativa perdita del flusso di autofinanziamento da parte dell’impresa.

p p

La parte integrativa della retribuzione (T.F.R. mensile in busta paga) non viene computata nel reddito ai soli fini della verifica dei limiti per l’applicazione del cosiddetto “bonus 80 euro”.

(31)

… T.F.R. in busta paga  p g e accesso al credito

Accesso al credito per aziende con meno di 50 addetti

I datori di lavoro che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota di T.F.R. – parte integrativa della retribuzione maturanda, possono proprie la quota di T.F.R. parte integrativa della retribuzione maturanda, possono accedere ad un finanziamento, assistito – oltre che dell’eventuale privilegio speciale su beni mobili, destinati all’esercizio dell’impresa e non iscritti nei pubblici registri – dalla garanzia prestata sia dall’apposito Fondo di garanzia istituito presso l’Inps sia, in

l i i d ll S (d à D P C M )

ultima istanza, dallo Stato (dovrà essere emanato un D.P.C.M.).

La richiesta di finanziamento deve essere presentata presso una delle banche o degli

i di i fi i i h d i ll’ i d d il Mi i d l

intermediari finanziari che aderiscano all’apposito accordo‐quadro tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancari italiana.

Il tasso da applicare al finanziamento non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del T.F.R..

Ai fini di accedere ai finanziamenti dello specifico Fondo i datori di lavoro devono richiedere tempestivamente all’Inps apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore.

studio associato bua & porelli

(32)

… T.F.R. in busta paga p g

erogato dai datori di lavoro

I datori di lavoro (tutti) che eroghino direttamente il T.F.R. senza l’accesso al finanziamento all’apposito Fondo hanno diritto alle misure compensative finanziamento all apposito Fondo hanno diritto alle misure compensative previste per il versamento del T.F.R. alle forme pensionistiche complementari (deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al 4% dell’ammontare del T F R erogato per le imprese con meno di 50 addetti e del 6% per le del T.F.R. erogato, per le imprese con meno di 50 addetti, e del 6% per le imprese da 50 addetti).

I l i d i di l di 50 dd i i li i l’

Inoltre i datori di lavoro con meno di 50 addetti, i quali optino per l’accesso al credito sono esonerate del versamento del contributo al fondo di garanzia T.F.R. (0,20% della retribuzione) relativamente alle quote maturande li id t

liquidate.

I medesimi datori di lavoro, però, versano un contributo mensile al (nuovo) Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti pari allo 0,20% della

ib i i ibil i fi i id i li ll l d ll

retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione.

(33)

Innalzamento dell’aliquota 

i di i d i f di i

sui rendimenti dei fondi pensione

art. 3 commi 1‐5

La Legge di Stabilità 2015, al fine di recuperare risorse per la riduzione del prelievo sul lavoro e su chi assume a tempo indeterminato prova a recuperare risorse dalla tassazione della indeterminato, prova a recuperare risorse dalla tassazione della pensione integrativa portando l’aliquota della tassazione sui fondi pensione dall’11% al 20% con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2014.

Inoltre:

Dal 1° gennaio 2015 innalzamento dall’11% al 17% della

Dal 1° gennaio 2015 innalzamento dall’11% al 17% della tassazione della rivalutazione del T.F.R. (al “fine di armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR

ll i t il i lt t t t di ti d ll f

con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari”)

Per le casse di previdenza si prevede un’aliquota sui rendimenti del

Per le casse di previdenza si prevede un aliquota sui rendimenti del 26% contro l’attuale 20%.

AncheAnche ii proventiproventi finanziarifinanziari corrisposticorrisposti aiai beneficiaribeneficiari didi un’assicurazione sulla vita diventano imponibili.

studio associato bua & porelli

(34)

O i i Osservazioni

La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ha stimato che l’effetto di incremento della retribuzione media sarà di circa 40 euro al mese in caso di T F R erogato al 50% circa 62 euro al mese in caso di T F R erogato al di T.F.R. erogato al 50%, circa 62 euro al mese in caso di T.F.R. erogato al 75% e circa 82 euro al mese in caso di T.F.R. erogato al 100%.

Con una tassazione separata l’ammontare mensile varierebbe di circa 5 euro

euro.

Non è automatico che un incremento della retribuzione si traduca in un

i di ( i d ifi i il “b 80

incremento di consumo (si veda quanto già verificatosi con il “bonus 80 euro”).

Va poi considerato il potenziale effetto, seppur limitato nel tempo, sulla previdenza complementare (che dovrebbe essere una “stampella” alle future pensioni).p )

Secondo alcuni osservatori passare il T.F.R. da un “tempo” futuro ad un

“tempo” presentetempo presente potrebbe costituire una “abitudine” non piùpotrebbe costituire una abitudine non più

(35)

Osservazioni della nota di lettura del  servizio di bilancio del Senato

Sul piano qualitativo per la finanza pubblica la destinazione del TFR maturando in busta paga comporta:

a) effetti negativi con riferimento ai lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 per il venir meno del gettito contributo al Fondo TFR addetti pari o superiore a 50 per il venir meno del gettito contributo al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall’INPS, al netto delle conseguenti minori prestazioni erogate;

b) ff i i i i l b i d d i i d ll’i i i fi l l i

b) effetti positivi, nel breve periodo, derivanti dall’imposizione fiscale, peraltro in aliquota marginale, della quota di TFR maturando anticipata in busta paga;

c)) effetti negativig derivanti dalla minore imposizione fiscale derivante dalle minorip prestazioni di TFR erogate;

d) effetti negativi dovuti alle agevolazioni contributive/fiscali previste per le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiori a 50 e dai maggiori imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiori a 50 e dai maggiori oneri per la dotazione iniziale del Fondo di garanzia.

studio associato bua & porelli

(36)

Osservazioni della nota di lettura del  servizio di bilancio del Senato

Sul piano quantitativo gli effetti sulla finanza pubblica sono connessi alle quote di flusso di TFR che verrà destinato dai lavoratori alla busta paga esercitando l’opzione in

d i

esame, ad esempio:

il caso di maggiore impatto negativoil caso di maggiore impatto negativo si potrebbe registrare se tutto il TFRsi potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50;

lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50;

il caso di maggiore impatto positivogg p p si potrebbe registrare se tutto il TFRp g maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50

imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50.

(37)

Osservazioni della nota di lettura del  servizio di bilancio del Senato

Non viene inoltre specificato se si sia tenuto conto – ed eventualmente in che misura e sulla base di quali ipotesi – dell'impatto finanziario di un possibile effetto

di i ti t i tt ll' li t i d i f di i i d l

disincentivante rispetto all'alimentazione dei fondi pensione, in conseguenza del significativo aumento delle imposte sostitutive in esame. In particolare, si ricorda che la normativa vigente permette ai lavoratori italiani di partecipare ai fondi pensione costituiti all'estero, in virtù della direttiva CE del 3 giugno 2003 (c.d.

fondi paneuropei) e che esistono attualmente paesi dell'Unione europea che non prevedono alcuna tassazione dei rendimenti dei programmi pensionistici.

p p g p

Eventuali scelte in tal senso da parte dei lavoratori potrebbero verosimilmente

di i i di i à l d l fi d

assumere dimensioni di una certa entità nel corso del tempo, prefigurando conseguentemente un flusso di maggiori entrate tendenzialmente decrescente nel tempo, piuttosto che stabile come rappresentato dalla relazione tecnica.

studio associato bua & porelli

(38)

Disposizioni in materia di 

ammortizzatori sociali servizi per il ammortizzatori sociali, servizi per il 

lavoro e politiche attive lavoro e politiche attive

(tra Legge di Stabilità e Jobs Act)

(39)

F d d h l’ tt i d l J b A t Fondo ad hoc per l’attuazione del Jobs Act

Viene costituito dalla Legge di Stabilità un fondo ad hoc per

f f li i d i i d ll’ i d i

far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti per l’attuazione di quanto contenuto nel Jobs

A t ( ti t i i li i d i i il l

Act (ammortizzatori sociali in deroga, servizi per il lavoro, ……

contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti ….) del valore di 2 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e valore di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

studio associato bua & porelli

(40)

L’ASPI d l “f t l J b A t L’ASPI del “futuro” nel Jobs Act

Il J b A t i t i ( h ) i t i di ti t i i li i l d d Il Jobs Act interviene (anche) in materia di ammortizzatori sociali includendo negli stessi oltre agli strumenti di tutela in costanza di rapporto, quelli di sostegno in caso di disoccupazione involontaria e delineando per questi ultimig p p q un progetto di rimodulazione che si incentra sui seguenti punti:

estensione dell’Aspi ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata  e continuativa, area più ampia rispetto al solo lavoro a progetto previsto  dalla legge Fornero;

dalla legge Fornero;

prestazione post‐Aspi aggiuntiva per i lavoratori che presentino valori ridotti  dell’indicatore della situazione economica;

i d i i i i i li d ll di i di di i

sganciamento dei servizi assistenziali dalla condizione di disoccupazione e  riferibilità degli stessi al solo stato di bisogno;

(41)

L’ASPI d l “f t l J b A t L’ASPI del “futuro” nel Jobs Act

aggancio del trattamento al meccanismo contributivo: principio della  valorizzazione, in funzione premiante, della storia contributiva del 

lavoratore come correlata possibilità di aumentare la durata dei trattamenti in lavoratore come correlata possibilità di aumentare la durata dei trattamenti in  corrispondenza del maggiore gettito effettuato;

condizionamento dell’erogazione delle prestazioni a una condotta virtuosa del lavoratore in forma di accettazione di proposte di lavoro alternative oltre

h di i i i i di bbli ili à

che di impegno in opere o servizi di pubblica utilità.

L’universalità del trattamento esteso anche ai lavoratori autonomi si coniuga L universalità del trattamento esteso anche ai lavoratori autonomi si coniuga, quindi, nell’enunciazione delle direttive impartite all’esecutivo, con la possibile modulazione degli standard di tutela in funzione di parametri di oggettiva razionalità ed equilibrio economico‐gestionale (alla luce della corrispondenza contributi/prestazioni).

studio associato bua & porelli

(42)

Anticipazioni 

JOBS ACT e ammortizzatori sociali JOBS ACT e ammortizzatori sociali

dall’ASPI alla  NASPI

Entro dicembre (annunciato il 22) oltre al decreto attuativo con la nuova normativa sul contratto a tutele crescenti dovrebbe essere approvato in un consiglio dei ministri anche il D.Lgs che darà vita alla nuova Aspi (o Naspi‐co, per usare l’acronimo dei tecnici); e si sa anche che il nuovo ammortizzatore universale per chi perde ilp p lavoro entrerà in funzione verso giugno prossimo.

P t i d il f t “N i” ti d l d ti h

Per quanto riguarda il fronte “Naspi”, a partire dal destino che faranno i co.co.pro: se questa tipologia contrattuale viene

“cancellata” (?) cambiano, naturalmente, i profili delle platee che potranno avere accesso al nuovo ammortizzatore a base assicurativa e che dovrebbe garantire un sussidio fino a 24 mesi (rispetto ai 18 previsti a regime dall’Aspi Fornero).

( p p g p )

(43)

Anticipazioni 

JOBS ACT E ti t i i li JOBS ACT E ammortizzatori sociali

dall’ASPI alla NASPI

Sulla “Naspi” potrebbero contare innanzi tutto i giovani con carriere discontinue e buchi contributivi rilevanti Resta l’idea di base di legare la discontinue e buchi contributivi rilevanti. Resta l idea di base di legare la durata del sussidio alla contribuzione pregressa (con scalettatura ancora da definire) e resta l’assegno di disoccupazione che scatta dopo l’esaurimento della Naspi, anche questo da studiare e al quale si accede con ISEE basso, unp , q q , ammortizzatore di ultima istanza che sarà legato a una condizionalità: la partecipazione del beneficiario a programmi di reinserimento lavorativo.

Questo ulteriore ammortizzatore arriverà in un secondo momento, magari con il Dlgs che conterrà anche il restyling della cassa integrazione.

La Naspi non dovrebbe cambiare lo schema della contribuzione dovuta da datori e dipendenti (con un carico per due terzi sui primi e un terzo sui secondi): l’1,31% dovuto per la disoccupazione + 0,30% dovuta per i fondi secondi): l 1,31% dovuto per la disoccupazione + 0,30% dovuta per i fondi interprofessionali e l’1,4% per l’Aspi sui contratti a termine. Con l’evidente obiettivo di incentivare anche sotto questo profilo la migrazione ai contratti a tutele crescenti.

studio associato bua & porelli

(44)

“Salvataggio”  dello sgravio  l d “ i l bilità”

per la c.d. “piccola mobilità” 

per le assunzioni fino al 31 dicembre 2012 p

Per i datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2012 hanno assunto lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti (c.d. piccola mobilità) viene “reintrodotto”

l i l’ li i d ll’ li ib i fi

lo sgravio con l’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i

t tti t i d t i t di 12 i lli

contratti a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelli a termine (limite massimo 35.550.000 euro).

(45)

Sgravi contributivi per assunzioni a 

t i d t i t

tempo indeterminato

(46)

Sgravio contributi per assunzioni con  g p contratto a tempo indeterminato

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile:p p

ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo

ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo,

if i ll i i di

• e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti

di di t t d i t tti di l d ti

di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,

decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,

(47)

Sgravio contributi per assunzioni con  g p contratto a tempo indeterminato

è riconosciuto è riconosciuto

• per un periodo massimo di trentasei mesi

• per un periodo massimo di trentasei mesi,

l’esonero dal versamento dei complessivi contributi

l esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL,

nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 b

euro su base annua.

studio associato bua & porelli

(48)

Lo sgravio non spetta:

Lo sgravio non spetta:

per le assunzioni relative ap lavoratori che nei sei mesi precedentip siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ;

l i i di l t i i li il b fi i i ià t t

per le assunzioni di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Inoltre:

l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,

resta ferma l’applicazione degli ordinari criteri di calcolo ai fini della misuraresta ferma l applicazione degli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.

(49)

Finanziamento dello sgravio contributivo e g Soppressione benefici L. 407/1990

Il finanziamento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato è pari a: un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018 (un miliardo di euro: 1.000.000.000 diviso 8.060 = 124.069,48).

Sono soppressi i benefici previsti dalla legge 407/1990 con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Osservazione:

Lo sgravio contributi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato è transitorio (2015) mentre la soppressione dei benefici contributivi ex L transitorio (2015), mentre la soppressione dei benefici contributivi ex L.

407/1990 è permanente……..

studio associato bua & porelli

(50)

Osservazioni della nota di lettura del  servizio di bilancio del Senato

La relazione tecnica del Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS risultano nel 2013 circa 636.000 lavoratori assunti a tempo indeterminato, esclusi quelli con un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi azienda Stante la rilevanza e la significatività dell’incentivo è presumibile azienda. Stante la rilevanza e la significatività dell incentivo è presumibile e prudenziale valutare un effetto incentivante con riduzioni di assunzioni a contribuzione piena (a tempo determinato, ad esempio) verso la tipologia di contratto a tempo indeterminato incentivato. Pertanto complessivamente, è valutato un numero di circa 1.000.000 di contratti incentivati L’incentivo è pressoché pieno (sgravio totale dei contributi incentivati. L incentivo è pressoché pieno (sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a circa 26.000 euro su base annua e pari al limite di 8.060 euro su base annua per retribuzioni imponibili rapportate ad anno superiori a circa 26.000 euro.

(51)

Osservazioni della nota di lettura del  servizio di bilancio del Senato

Sulla base delle distribuzioni per classi di retribuzionep è stimato in circa 790.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico essendo questi inferiori al limite massimo di 8 060 euro su base annua (in media pari a inferiori al limite massimo di 8.060 euro su base annua (in media pari a 4.215 euro su base annua, tenuto conto che circa 360.000 risulterebbero riferiti a retribuzioni imponibili rapportate su base annua inferiori a circap pp 8.500 euro) e in circa 210.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio nella misura massima di 8.060 euro su base annua

base annua.

studio associato bua & porelli

(52)

Misure a favore della famiglia

l i i i l f i li

e altri interventi per la famiglia

(53)

Assegno per figli nati o adottati  g p g

“bonus bebè”

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno,

per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017

è i i t di i t i 960 i (80 12

è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui (80 euro per 12 mesi) erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

L’assegno:

L assegno:

non concorre alla formazione del reddito complessivo valido ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici (anche per il c.d.

“bonus 80 euro”);bonus 80 euro );

è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati italiani o di uno Stato membro dell Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con carta di soggiorno (rilasciata a stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno cinque anni) residenti in Italia

e a condizione chee a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitoreil nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

(N B : la versione iniziale prevedeva una soglia massima per l’accesso all’assegno per figli di (N.B.: la versione iniziale prevedeva una soglia massima per l accesso all assegno per figli di un reddito pari complessivamente a 90.000 euro).

studio associato bua & porelli

(54)

Assegno per figli nati o adottati  g p g

“bonus bebè”

Qualora il nucleo familiareQ di appartenenza del genitore richiedentepp g l’assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE, non superiore a 7.000 euro annui, l’importo è raddoppiato

/

(960 euro per 2 = 1.920, 160 euro/mese).

L’assegno è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività.

Con DPCM saranno date le necessarie disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità

dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

(55)

Buoni per l’acquisto in favore di  p q famiglie numerose

Nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2015,p ,

al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli,

sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di un ISEE non superiore a 8.500 euro annui.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

Altri 108 milioni di euro vengono stanziati per servizi socio – educativi.

studio associato bua & porelli

Riferimenti

Documenti correlati

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo

Le imprese che, avendone i requisiti, vogliano presentare manifestazioni di interesse alla concessione di contributi, dovranno far pervenire l’istanza al seguente

3.3 Violazione dei limiti contrattuali previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale – Disposizioni Qualora il personale ispettivo accerti che il numero dei contratti di lavoro

• Sono detraibili le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o

nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma

La legge di stabilità 2016 proroga di fatto un blocco contrattuale che dura da 7 anni, alla faccia della corte costituzionale, svende la rete ospedaliera all’università,

b) nel secondo caso l'azienda ha diritto allo sgravio totale per i lavoratori assunti dopo il 30/06/76, e che risultino in soprannumero rispetto a quelli in forza a tale data,

9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al