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Contributi Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) Sgravio totale Passaggio di lavoratori fra aziende Esclusione beneficio.

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Contributi – Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) – Sgravio totale – Passaggio di lavoratori fra aziende – Esclusione beneficio.

Contributi – Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) – Sgravio totale – Esistenza condizioni per il riconoscimento – Onere della prova a

carico del richiedente.

Tribunale di Napoli – 30.10/13.12.2000, n. 5349/00 – Pres. Napoletano – Rel. Panariello – Intercostruzioni S.p.a. (Avv. Rizzo) – INPS (Avv.

Doria).

E’ da escludere l’incremento occupazionale a cui è connesso il beneficio dello sgravio totale laddove vi sia stato un transito di lavoratori da un datore di lavoro a un altro.

E’ a carico del datore di lavoro, richiedente il beneficio degli sgravi, l’onere di provare il venire in essere dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento dei medesimi.

FATTO. - Con ricorso depositato in data 9.5.95 la Zecchina Costruzioni S.p.a. proponeva domanda di accertamento negativo, relativamente al

verbale dell'INPS n. 32 del 21.2.95, con cui l'istituto avena contestato l'addebito di L. 12.100.942.000 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive, per avere la società indebitamente conguagliato sgravi

aggiuntivi e supplementari per il periodo da giugno 1991 a luglio 1994.

Pertanto adiva il Pretore circondariale di Napoli, in funzione di

giudice del lavoro, per sentire dichiarare che la predetta somma non era da essa dovuta, nonché per ottenere la condanna dell'INPS alla

restituzione dei contributi pagati indebitamente, sussistendo il diritto di essa società a godere degli sgravi per tutto il periodo anteriore all'anno 1991.

Con separato ricorso depositato in data 28.7.95 la medesima società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data

15/06/95 dal Pretore circondariale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, su istanza dell'INPS, per L. 12.659.667.458 a titolo di

contributi omessi e somme aggiuntive (sanzioni e interessi). L'opponente contestava la fondatezza della pretesa dell'INPS, in base agli stessi motivi posti a fondamento della precedente demanda di accertamento

negativo. E, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a godere degli sgravi totali ai sensi della L. n. 133/1976 e la condanna dell'Istituto a restituire le somme non sgravate a tale ultimo titolo sia per il periodo 1991,1994, sia per il periodo antecedente.

In particolare l'opponente eccepiva che:

- la società era stata costituita in data 10.10.80 e doveva considerarsi

"azienda nuova", in quanto distinta dalla precedente ditta individuale

"Francesco Zecchina";

- pertanto, non essendo essa società titolare di impresa prima della data del 10.10.80, il raffronto tra la forza lavoro con le date di riferimento previste dalle norme relative agli sgravi andava

ragguagliato a zero ai fini dello sgravio totale;

- in ogni caso aveva diritto agli sgravi supplementari e aggiuntivi, in relazione agli incrementi della forza lavoro rispetto al numero dei

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dipendenti in servizio alle date del 30/09/68 e 31/12/70, pari rispettivamente a 45 e 18 dipendenti.

Costituitosi in entrambi i giudizi, l'INPS contestava la fondatezza delle domande della società e dell'opposizione, insistendo per il loro rigetto.

In particolare eccepiva che:

- la società non aveva impugnato il provvedimento del Comitato esecutivo dell'istituto del 18/07/91, con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento della qualità di "azienda nuova" e a tale provvedimento la società aveva prestato acquiescenza, come doveva desumersi dal suo comportamento, volto ad applicare non lo sgravio totale, bensì i soli sgravi aggiuntivi e supplementari;

- ai fini di tali ultimi sgravi, la società non aveva dimostrato

l'incremento occupazionale, previsto dalla legge in relazione alle date predette.

Riuniti i giudizi, istruita la causa pure con assunzione di prova testimoniale, il Pretore adito, con sentenza pronunziata in data 02/11/99, rigettava sia le domande, sia l'opposizione a decreto

ingiuntivo, proposte dalla Zecchina Costruzioni S.p.a., e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza, notificata in data 03/02/99, Intercostruzioni S.p.a. (già Zecchina Costruzioni S.p.a.) proponeva tempestivo appello con ricorso del 04/03/99. L'appellante censurava la decisione pretorile, assumendo che:

- in quanto "azienda nuova" aveva diritto allo sgravio totale decennale, posto che solo una piccola parte delle strutture e dei dipendenti della ditta individuale "Francesco Zecchina" era stata conferita alla società nel 1980, tanto che la stessa ditta individuale aveva continuato ad operare fino al 1989;

- erroneamente il primo giudice aveva ritenuto non provato l'incremento occupazionale ai fini degli sgravi supplementari aggiuntivi;

- al riguardo deduceva che l'onere probatorio incombeva sull'istituto, creditore opposto, il quale aveva sì prodotto in giudizio una lettera datata 23/09/79, ad apparente firma di Francesco Zecchina, ma la

sottoscrizione di questa scrittura era stata tempestivamente impugnata dal procuratore della società all'udienza del 22/11/9ó e l'istituto, di converso , non aveva avanzato alcuna istanza di verificazione, né

prodotto eventuali scritture di comparazione.

- pertanto il predetto documento nulla dimostrava ed erroneamente il Pretore aveva fondato su di esso il suo convincimento;

- essa società si trovava nell'impossibilità materiale di reperire tutta la documentazione relativa ai dipendenti di altra impresa (quella

individuale "Francesco Zecchina"), anche perché erano trascorsi oltre venti anni, sebbene era riuscita a reperire alcuni modelli di denuncia GS2.

Infine depositava denuncia dei redditi di Francesco Zecchina relativa all'anno 1970, da cui assumeva potersi dedurre (con procedimento

induttivo e con riferimento ai valori dell'epoca) il numero dei dipendenti all'epoca in forza presso l'impresa individuale.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

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All'odierna udienza, dopo la discussione dei procuratori delle parti, il Collegio decideva la causa, dando contestuale lettura pubblica del

dispositivo.

DIRITTO. - L'appello è infondato e pertanto va rigettato.

Con il primo motivo, l'appellante deduce che erroneamente il Pretore non avrebbe considerata essa società come "azienda nuova" ai fini dello

sgravio totale ex L. n. 183/1976.

Il motivo è infondato.

La legge n. 133/1976 prevede uno sgravio totale per dipendenti nuovi assunti in soprannumero rispetto alle unità occupate alla data del

30/06/76. La relativa disciplina, diversificata, a seconda che si tratti di "azienda nuova”, ossia nata dopo tale data, ovvero di azienda già in attività;

a) nel primo caso l'azienda ha diritto solo a questo tipo di sgravio totale;

b) nel secondo caso l'azienda ha diritto allo sgravio totale per i lavoratori assunti dopo il 30/06/76, e che risultino in soprannumero rispetto a quelli in forza a tale data, nonché alla permanenza degli sgravi supplementari e aggiuntivi (sempre che ne ricorrano le ulteriori condizioni) per gli altri dipendenti.

Con il primo motivo di gravame, sopra esposto, l'appellante invoca in via principale il diritto a questo sgravio totale, assumendo di essere

"azienda nuova", in quanto costituita in data 10/10/80.

Orbene, la circostanza che l'imprenditore individuale Francesco Zecchina, nella specie, abbia conferito alla società appellante

(conferimento pacifico tra le parti, ammesso dalla stessa appellante) solo alcuni dipendenti e alcune attrezzature - tanto da aver continuato l'attività d'impresa fino al 1989 – è del tutto irrilevante.

Infatti, la ratio degli sgravi è legata all’incremento occupazionale, determinata dalla nascita di una "nuova azienda". E allora è evidente che laddove invece tale incremento non vi sia stato, in quanto i

dipendenti sono transitati da un datore di lavoro (imprenditore

individuale Fancesco Zecchina) ad un altro (Zecchina Costruzioni S.p.a., il diritto allo sgravio non sussiste (v. Cass. 19/04/95 n. 4343, che, sia pure ai fini degli sgravi supplementari e aggiuntivi, ha escluso la sussistenza del relativo diritto nel caso di derivazione parziale della società per azioni da una precedente ditta individuale; nello stesso senso Cass. 4/2/2000 n. 1264).

Peraltro il Collegio condivide il convincimento bene espresso dal Pretore: la quasi totalità delle azioni della Zecchina Costruzioni S.p.a. (pari a L. 1.757.000.000 sul totale del capitale sociale di L.

1.950.000.000 è stata sottoscritta da Francesco Zecchina, il quale ha conferito la maggior parte dei beni aziendali (v. atto costitutivo nel fasc. appellato). E a conferma di ciò sta la richiesta avanzata dallo stesso imprenditore individuale Francesco Zecchina all'INPS di

attribuire alla società neocostituita la stessa posizione contributiva che era stata della ditta individuale (cfr. lettera del 28/11/80 a firma di Francesco Zecchina, non disconosciuta, inviata all'INPS, nel fasc.

appellato, del seguente tenore:

“OGGETTO: Posizione assicurativa n. 5108182981/NA - conferimento di ditta individuale in S.p.a. ai sensi della legge 904 del 16 dicembre 1977. In virtù del conferimento effettuato dal Sig. Francesco Zecchina

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della sua ditta individuale alla "Zecchina Costruzioni S.p.a."

costituita in data 10/10/1980 ed omologata in data 05/11/1980, si chiede a codesto Spett.le Istituto la continuità della posizione assicurativa di cui all'oggetto a partire dal 1° Novembre 1980. Si allega, in copia, atto costitutivo e Statuto della Società con riserva di produrre

certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio. Distinti saluti.

Impresa Costruzioni FRANCESCO ZECCHINA”.

Se a ciò si aggiunge che, a seguito del provvedimento del 18/07/91, con cui l'INPS aveva rigettato l'istanza di fruizione di sgravi totali, la società ha (indebitamente) applicato (mediante "compensazione") soltanto sgravi aggiuntivi e supplementari, si deduce in modo agevole

l'infondatezza della pretesa allo sgravio totale.

Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Pretore abbia

considerato rilevante - ai fini probatori del credito dell'istituto - la lettera del 29/03/79 a pretesa firma di Francesco Zecchina, da cui

risultava che i suoi dipenderti alla data 30/09/68 erano 521 e alla data del 31/12/70 erano 423. La società lamenta che, a seguito di tempestivo disconoscimento della sottoscrizione e in mancanza dell'istanza di

verificazione da parte dell'istituto, il primo giudice avrebbe dovuto completamente prescindere da tale scrittura ai fini del suo

convincimento. Peraltro - conclude - lo stesso istituto nella missiva del 13/05/91 aveva riconosciuto la sussistenza di incrementi di

lavoratori dal 1980 in poi.

Il motivo, sebbene fondato in relazione alla premessa in diritto, risulta infondato quanto alle conclusioni in fatto che l'appellante pretende dedurne.

Effettivamente dal verbale di udienza del 22/11/96 risulta che il difensore - procuratore della società ha disconosciuto formalmente l'autenticità della sottoscrizione di Francesco Zecchina, con una formula che, sebbene non sacramentale, senza dubbio è idonea ad integrare gli estremi di una chiara ed inequivoca impugnazione -

negazione dell'autenticità della sottoscrizione (sulla non necessità di formule speciali o solenni o sacramentali v. ex multis Cass. n.

1245/1984; Cass. n. 5466/1986).

Peraltro, il difensore - procuratore della parte è certamente

legittimato a formulare il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., pur se privo di una procura speciale ad hoc (Cass. n. 5648/1984), non richiesta affatto dal codice di rito.

Nella specie, peraltro, tale disconoscimento era necessario: Francesco Zecchina, quale persona fisica, è certo soggetto "terzo" rispetto alle parti in lite, e tuttavia la società è da lui avente causa (in relazione al conferimento: v. supra) e dunque sussisteva l'onere del

disconoscimento, sia pure nella forma attenuata prevista dall'art. 214, co. 2 c.p.c..

Dunque, posto che un disconoscimento vi è stato nelle forme di rito, incombeva sull'istituto l'onere di avanzare l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., qualora avesse inteso comunque avvalersi della

predetta scrittura disconosciuta. Ma tale istanza non è stata formulata.

L'istituto, infatti, si è limitato a produrre una scrittura di comparazione, che peraltro il Pretore ha considerato. Orbene

effettivamente tutto ciò rappresenta una violazione del rito, posto che, seppure volesse ritenersi implicitamente avanzata l'istanza di

verificazione (ciò che il Collegio esclude in modo assoluto), comunque

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competente in via funzionale a decidere avrebbe dovuto essere il

Collegio del Tribunale con rito ordinario ex art. 220 c.p.c.. Dunque, giammai il Pretore avrebbe potuto decidere nel merito la questione relativa all'autenticità della sottoscrizione della lettera del 29/03/79.

Ne deriva che, effettivamente, il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a ritenere "inutilizzabile" la predetta scrittura ai fini della formazione del suo convincimento.

Tuttavia, pur esclusa qualunque rilevanza processuale della predetta scrittura, resta da stabilire su quale delle parti gravi l'onere probatorio in relazione alla controversia in esame.

Contrariamente a quanto sostenuto - con dovizia di argomenti difensivi - dall'appellante pure all'odierna udienza, il Collegio ritiene che

l'onere della prova spetti alla società.

Va preliminarmente precisato che nella missiva del 13/05/91 dell'INPS, l'istituto non riconosceva affatto la fondatezza del diritto agli sgravi supplementari e aggiuntivi, ma si limitava a dichiarare che, escluso il diritto allo sgravio totale, sarebbe potuto spettare il diritto agli sgravi supplementari e aggiuntivi sempre che fossero stati sussistenti i presupposti di fatto relativi agli incrementi occupazionali (cfr. nel fasc. appellante).

Pertanto, esclusa qualunque rilevanza processuale di questa missiva del 13/05/91, resta sulla società l’onere di dimostrare i presupposti di fatto idonei a far sorgere il diritto agli sgravi supplementari e aggiuntivi, ossia:

a) quanti erano i dipendenti dell'impresa individuale Francesco Zecchina alle date del 30/09/68 e 31/12/70;

b) quanti erano i dipendenti in forza alla società dopo la sua costituzione del 10/10/80.

La società non ha adempiute a tale onere, in particolare modo quanto al presupposto di fatto sub a).

Infatti, i documenti prodotti in questo grado, sebbene relativi a quelle epoche, sono insufficienti, in quanto non riguardano tutti i cantieri in atto a quelle date. Ad esempio, per espressa ammissione manca il modello GS2 relativo alla città di Napoli e manca qualunque documento per la provincia di Caserta.

Inoltre, l'apertura di alcuni cantieri in epoche successive al 1968 e al 1970 è circostanza del tutto "neutra", ossia insignificante sotto il profilo probatorio, posto che non può escludersi che i cantieri prima esistenti avrebbero potuto essere pure in numero maggiore. E comunque ciò che rileva non è quanti dipendenti avesse l'imprenditore individuale Zecchina dopo quelle date, ma quanti ne avesse a quelle date.

Infine, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1970 di Francesco Zecchina quale persona fisica non prova nulla, neppure in via

indiziaria, posto che da tale documento non può affatto evincersi il numero dei dipendenti occupati.

L'appellante pretenderebbe di desumere tale dato in via deduttiva,

applicando le tariffe provinciali praticate in quell'epoca. E a tal fine ha invocato pure una consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia il Collegio ritiene di dover respingere questa prospettazione (e la connessa istanza istruttoria): dovrebbe essere prima dimostrato che l'imprenditore

individuale Francesco Zecchina praticava all'epoca un trattamento pari alle tariffe provinciali. E comunque, quand'anche fosse data la prova di

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questo dato - allo stato del tutto assente e neppure prospettato dalla società - neppure il calcolo deduttivo sarebbe preciso, posto che

dovrebbe altresì accertarsi se fosse stato pagato eventualmente pure il lavoro straordinario, quello festivo, in quale quantità e rispetto a quanti lavoratori.

In conclusione, un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio in primo luogo sarebbe di tipo "esplorativo", e come tale inammissibile; in secondo luogo condurrebbe a risultati incerti, in contrasto con la disciplina degli sgravi, secondo cui il diritto a goderne è necessariamente

quantificato in relazione al numero esatto dei dipendenti assunti in incremento occupazionale rispetto alle date del 30/09/68 e 31/12/70.

Forse consapevole di tale deficit istruttorio, l'appellante -

soprattutto in sede di discussione - ha insistito sull'onere probatorio, assumendo che esso graverebbe sull'istituto nella veste di creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La tesi è infondata.

L'oggetto della controversia è rappresentato non dal credito

dell'istituto, calcolato in relazione ai dipendenti in forza alla società (dato pacifico), bensì dal (preteso) diritto della società di godere di alcuni sgravi. In sostanza, il totale dei contributi

scaturisce dalla legge, in relazione al dato numerico dei lavoratori, che la società non contesta affatto di avere alle proprie dipendenze.

Essa si limita ad affermare che le spetterebbero gli sgravi aggiuntivi e supplementari rispetto a questi stessi dipendenti.

E allora, atteso che il principio generale è rappresentato dall'obbligo contributivo (obbligazione ex lege), rispetto al quale il diritto allo sgravio si pone come deroga, legata a determinati presupposti di fatto, questi ultimi devono essere rigorosamente dimostrati dal datore di

lavoro (cfr. Cass. 04/03/2000 n. 2442(1); Cass. 12/11/99 n. 12589(2);

Cass. 19/06/99 n. 6172; Cass. 13/05/98 n. 4828) che invochi appunto la deroga.

In conclusione, l'INPS, quale creditene dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento; è il datore di

lavoro, quale debitore dell'obbligo contributivo, a dover dimostrare che inadempimento non sussiste (art. 1218 c.c.), atteso il suo diritto ad alcuni sgravi.

Alla luce di queste considerazioni, è irrilevante la posizione

dell'istituto creditore - opposto nel giudizio di opposizione: che esso sia attore in senso sostanziale nulla muta in ordine al riparto

dell'onere probatorio per il tipo di lite in esame. Come detto,

l'istituto può limitarsi a dedurre l'inadempimento, specie quando poi non vi è contestazione sulla quantificazione della somma, perché il debitore si difende limitandosi ad opporre in "compensazione" (art. 18, co. 3, D.L. n. 918/1968) il suo preteso diritto ad alcuni sgravi,

diritto che nella specie è rimasto del tutto indimostrato nei suoi fatti costitutivi (art. 2697 c.c.).

La sentenza pretorile va dunque confermata, sia pure con motivazione in parte diversa.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2000, p. 1692 (2) Idem, idem, p. 1339

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