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Il Transfer Pricing alla luce delle Linee Guida OCSE 2017

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(1)

Il Transfer Pricing alla luce delle Linee Guida OCSE 2017

2° incontro – 19 ottobre 2018

(2)

Relatori

Dott. Comm. Davide Bergami – Studio Legale Tributario EY

Dott. Andrea Milone – Covestro S.r.l.

Dott.ssa Chiara Giorgia Monga – Studio Legale Tributario

EY

(3)

Agenda

Transfer pricing documentation: esperienze

Advance Pricing Agreements

Mutual Agreement Procedures

(4)

Transfer pricing documentation: esperienze

(5)

La normativa italiana sulla documentazione dei prezzi di trasferimento

La legge…

L’articolo 26 del Decreto Legge n. 78 convertito dalla legge 122/2010 ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, regime facoltativo circa la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento.

Il 29 settembre 2010 è stato emanato il relativo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento sostanzialmente replica il contenuto del Codice di Condotta UE prevedendo taluni requisiti specifici, che le società

multinazionali sono chiamate a rispettare ove decidessero di optare per la preparazione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento.

…per l’esonero/protezione dalle sanzioni

Preparazione di documentazione idonea

Compilazione del quadro RS in dichiarazione

Consegna ai verificatori entro i 10 giorni in caso di richiesta

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Relazione tecnica – lo spirito normativo

La relazione illustrativa al decreto legge n.78/2010 palesa alcuni principi ispiratori:

Forma di collaborazione da parte del contribuente in quanto il controllo sul TP è caratterizzato da elementi di rilevante complessità, anche tecnica.

Le previsioni della TP doc costituiscono un’efficace leva motivazionale nei confronti di tutte le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali per adeguarsi all’onere imposto dalla legge (art. 110 c.7), senza attendere il

momento del controllo o della verifica.

La disciplina è in linea con i principi fondamentali che disciplinano il rapporto tra fisco e contribuente e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente.

La comunicazione consente all’Amministrazione di procedere ad una più

efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto con

riferimento a quei soggetti privi della stessa .

(7)

In caso di inizio verifica senza la presenza di indicazione di possesso in dichiarazione non sarà possibile usufruire dell’esenzione dalle sanzioni

La normativa italiana sui prezzi di trasferimento:

Tempistiche

Durante la verifica saranno concessi 7 giorni (oppure un periodo più ampio) per fornire ulteriori informazioni

Durante la verifica saranno concessi 10 giorni per fornire la documentazione

Nel caso in cui la documentazione o le ulteriori informazioni richieste non vengano rese disponibili ai verificatori entro i termini prestabiliti non sarà possibile

usufruire

dell’esenzione dalle sanzioni

Comunicazione dell’adozione degli oneri documentali in dichiarazione dei redditi

Possibilità di inviare dichiarazioni integrative successivamente alla presentazione della prima

dichiarazione ma prima dell’avvio di accessi o verifiche

Per tutti gli esercizi aperti

(8)

Predisposizione della documentazione:

Documentazione richiesta

La seguente tabella sintetizza la documentazione da fornire all’amministrazione finanziaria per usufruire del regime di penalty protection. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, salvo diversa indicazione.

Soggetto Masterfile Documentazione

Nazionale

Analisi Economica

Holding

Possibilità di preparare un solo documento contenente tutte le

informazioni richieste

Aggiornata ogni anno

Sub-Holding

Possibilità di consegnare il Masterfile di gruppo (anche in

lingua inglese)

Possibilità di preparare un solo documento contenente tutte le informazioni richieste (lingua?)

Aggiornata ogni anno

Impresa Controllata Non RichiestoAggiornata ogni anno

Stabile Organizzazione di soggetto non

residente

Sembra dipendere dalla categoria (holding / sub-holding / impresa

controllata) di appartenenza del soggetto non residente Aggiornata ogni anno

Piccole e Medie Imprese

Dipende dalla categoria (holding / sub-holding / impresa

controllata)

Possibilità di

aggiornamento ogni 3 anni

(9)

Predisposizione della documentazione:

Masterfile

Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e a tutte le transazioni cross-border che avvengono al suo interno. Il documento deve essere articolato nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi:

1. Descrizione generale del gruppo multinazionale 2. Struttura del gruppo

2.1 Struttura organizzativa 2.2 Struttura operativa

3. Strategie generali perseguite dal gruppo 4. Flussi delle operazioni

5. Operazioni infragruppo

5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari

5.1.1 Operazioni di tipo 1

5.1.2 Operazioni di tipo 2

5.1.n Operazioni di tipo n

5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo 5.3 Accordi per la ripartizione di costi

6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti 7. Beni immateriali

8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo

(10)

Predisposizione della documentazione:

Documentazione Nazionale

La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e alle

transazioni cross-border in cui questa è direttamente coinvolta. Il documento deve essere articolato nei seguenti capitoli:

1. Descrizione generale della società 2. Settori in cui opera la società

3. Struttura operativa della società

4. Strategie generali perseguite dall’impresa

5. Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari)

6. Operazioni infragruppo (accordi per la ripartizione di costi a cui l’impresa partecipa)

Allegato 1 – diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni, ivi compresi quelli afferenti operazioni non appartenenti all’area della gestione ordinaria.

Allegato 2 – Copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni di cui ai capitoli 5 e 6 sono regolate

(11)

Predisposizione della documentazione:

Documentazione Nazionale

Per ciascuna delle N operazioni infragruppo elencate nel capitolo 5 della Documentazione Nazionale dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

5.N.1 Descrizione delle operazioni 5.N.2 Analisi di comparabilità

a) Caratteristiche dei beni e dei servizi

b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati c) Termini contrattuali

d) Condizioni economiche e) Strategie d’impresa

5.N.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento:

a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza

b) Criteri di applicazione del metodo prescelto

c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato

(12)

Predisposizione della documentazione:

Documentazione Nazionale

Il Capitolo 5 della Documentazione Nazionale, in linea con l’approccio dell’OCSE, dedica particolare enfasi a:

I 5 fattori di comparabilità OCSE

Aggregazione delle transazioni vs. transaction-by-transaction approach

Motivazioni economiche e giuridiche alla base della strutturazione dell’attività

Preferenza per i metodi tradizionali e, indipendentemente dal metodo applicato, predilezione per il confronto interno

Alla luce di quanto sopra, si dovrà prestare attenzione specialmente durante le fasi della selezione del metodo e dell’analisi economica. I principali elementi che dovranno essere considerati e descritti in dettaglio sono i seguenti:

Metodi di TP applicabili: confronto del prezzo, costo maggiorato e prezzo di rivendita, metodo del margine netto della transazione e ripartizione dei profitti

Profilo funzionale della “tested party”: ad es. distributore “pieno” vs. a rischio limitato

Selezione delle transazioni comparabili: informazioni interne vs. uso di database

Individuazione dell’intervallo di libera concorrenza:

Selezione degli indicatori del livello di profitto

Rettifiche (ad es. sul capitale circolante)

Valori estremi e intervallo inter-quartile

Anni da prendersi in considerazione

Ecc.

(13)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E

Il 15 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 58/E contenente alcune indicazioni circa l’interpretazione delle disposizione del Provvedimento. Alcuni degli aspetti più rilevanti della Circolare possono essere così sintetizzati:

Il regime premiale della penalty protection si applica anche all’IRAP per ragioni di coerenza sistematica

L’organizzazione dell’”idonea documentazione” così come dettagliata nel

Provvedimento con l’indicazione specifica dei diversi capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, non è modificabile

È specificato che la valutazione circa l’idoneità della documentazione ai fini della penalty protection spetta in prima istanza ai verificatori, in caso di contestazione

motivata da parte del contribuente, alle Direzioni Regionali o alla Direzione Centrale Accertamento, qualora la rettifica dei prezzi di trasferimento comporti una variazione superiore a 10 milioni.

L’utilizzo strumentale del regime premiale comporta un inasprimento delle sanzioni, proporzionato alla gravità del comportamento

L’omissione della documentazione di operazioni residuali non pregiudica l’idoneità del documento.

(14)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E

Con specifico riferimento al contenuto del Master File e della Documentazione Nazionale, viene specificato che:

Master file:

il documento deve fornire una descrizione delle funzioni e del ruolo di ciascuna società del gruppo, tale indicazione non può limitarsi all’uso del c.d. lessico tecnico (es.

contract manufacturer)

Le strategie del gruppo dovranno essere descritte in modo non generico e supportate da riscontri documentali o, comunque, documentabili

Dovrà essere fornito un elenco dettagliato di tutte le proprietà immateriali in possesso del gruppo, anche nel caso in cui queste non siano coperte da licenza o non siano iscritte in bilancio

Documentazione Nazionale:

la descrizione delle transazioni intercompany deve anche specificare eventuali controparti indipendenti coinvolte in transazioni simili a quelle oggetto di analisi,

inoltre, tutte le transazioni devono avere una loro specifica analisi di comparabilità secondo i 5 fattori descritti dalle Linee Guida OCSE

(15)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E

“La documentazione potrà essere considerata idonea laddove sia in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi al principio del valore normale, assicurando

adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE e dall’OCSE. Ciò indipendentemente dalla circostanza che in esito a tale analisi dovesse risultare che tale valore sia diverso da quello individuato dal contribuente”

“L’eventuale sindacato in sede di verifica della scelta del metodo e/o delle ragioni addotte dal contribuente a difesa delle proprie scelte, in

nessun caso costituisce presupposto autonomamente idoneo all’esclusione dal regime premiale stabilito dalla norma”

Diversificazione onere probatorio: “richiedere all’impresa controllata unicamente le informazioni cui la stessa può legittimamente

accedere”

(16)

Oneri documentali – Pros & Cons

STRENGHTS - Presidio del rischio fiscale - Buona fede e trasparenza

- Corporate/stakeholders reputation

- Disapplicazione sanzioni amministrative

WEAKNESS

- Raccolta e organizzazione informativa - Analisi delle transazioni e clusterizzazione - Regole Vs eccezioni da argomentare

OPPORTUNITIES - Definizione della TP policy - Monitoraggio dei relativi risultati

- Prodromico per implementazione CbCR - Mitiga potenziali implicazioni penali

(consultare un penalista)

THREATS

- Inasprimento sanzionatorio in caso di

«utilizzo strumentale» del regime (cfr. circ.

58/E del dicembre 2010)

- È richiesta trasparenza anche in presenza di criticità nella policy di TP o nei risultati

registrati

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Alcune questioni aperte

Significato di operazioni “non appartenenti alla gestione ordinaria”:

descrizione qualitativa vs. benchmark?

Giudizio (coerente) dell’Autorità:

Coordinamento centrale vs. giudizio locale?

Requisiti per l’aggiornamento delle analisi economiche/benchmark

Ricadute in ambito penal-tributario

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Spunti operativi

Adesione al regime opzionale: una scelta strategica di management

Valutazione di presentare dichiarazioni integrative

Rilevanza delle operazioni: giudizio quali / quantitativo?

Integrazione delle analisi in caso di richiesta

Disponibilità dei dati, disclosure e approccio alle analisi economiche

Fonti da utilizzarsi e coerenza (e.g. con CbCR)

Interazione della TP doc con altre tematiche fiscali (e.g. patent box)

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Advance Pricing Agreement

(20)

APA: panoramica della disciplina italiana alla luce del provvedimento 2016/42295

Definizione: Un APA (‘’Advance pricing Agreement’’) consiste in un accordo tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria italiana, che permette di fissare in contraddittorio in via preventiva e per un periodo di 5 anni dalla firma:

i metodi di calcolo del valore normale oggetto delle operazioni di TP

l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in Italia/in un altro stato

il trattamento fiscale di dividendi transfrontalieri, interessi, royalties e altre voci di flussi economici

la definizione dei valori in uscita e in entrata in caso di trasferimento di residenza

la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una PE (ex.art.162 Tuir)

Caratteristiche: l’accordo vincola le parti, per il periodo di imposta nel corso del quale l’accordo è stato stipulato e per i 4 successivi, salvo che non intervengano cambiamenti nelle circostanze di fatto e di diritto che sono poste alla base della procedura stessa, ossia le cosiddette assunzioni critiche.

Possibilità di rinnovo

Roll-back: La procedura ha validità anche per i periodi di imposta precedenti a quelli della sottoscrizione dell’accordo stesso, a partire dalla data di presentazione della istanza

Sono possibili APA a carattere Unilaterale, Bilaterali o Multilaterali, nel contesto delle procedure amichevoli disciplinate dall’articolo 25 del Modello OCSE di Convenzioni internazionale al fine di eliminare le doppie imposizioni

Il nuovo provvedimento si applica anche ai procedimenti in corso e non ancora conclusi

(21)

Presentazione istanza, carta

libera. No admission fee

Ammissione in 30 giorni

Accordo

Improcedibilità e Inammissibilità:

1. Improcedibilità della istanza se Ufficio non può verificare la sussistenza degli elementi base (punto 2.3. del Provv).

Concessi almeno 30 giorni per integrare

Accettazione della presentazione:

1.L’Agenzia invita l’impresa a comparire al fine di:

• verificare le informazioni fornite

• formulare richiesta di ulteriore documentazione

• scambiare opinioni su analisi funzionali, gli accordi e benchmark

2. Durante il procedimento i funzionari potranno accedere presso la società

3. Possibilità per l’Ufficio di richiedere l’attivazione di strumenti di cooperazione

Svolgimento della procedura

A seconda della tipologia di richiesta inoltrata viene previsto uno specifico contenuto dell’istanza

In caso di valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una PE è previsto un differente svolgimento del procedimento (v. slide successiva).

Si prevede che la procedura avvenga in contradditorio e si conclude entro 180 giorni

Pre-filing meeting, anche in forma anonima

(22)

Presentazione istanza, carta

libera. No admission fee

Ammissione in 30 giorni

Accordo

Improcedibilità e Inammissibilità:

1. Improcedibilità della istanza se Ufficio non può verificare la sussistenza degli elementi base (punto 2.3. del Provv).

Concessi almeno 30 giorni per integrare

2. Inammissibilità in caso di carenza di elementi essenziali

Svolgimento della procedura

1. Può presentare istanza l’impresa non residente che abbia intenzione di esercitare la propria attività tramite PE entro massimo 2 anni

2. Ognuna delle due fasi si conclude con la redazione di un processo verbale con le conclusioni dell’Ufficio circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano la sussistenza di una stabile

3. Durante il procedimento i funzionari potranno accedere presso la sede di svolgimentodell’attività

Procedura per «verifica» sussistenza stabile organizzazione

Si prevede che la procedura avvenga in contradditorio, in due fasi e si conclude entro 180 giorni (ordinatorio)

Pre-filing meeting, anche in forma anonima

Fase 1: fase documentale. Svolgimentodell’istruttoria

Fase 2: fase operativa. Accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività

(23)

APA – Roll-back

Il Legislatore oggi consente il roll-back, ovvero la possibilità per il contribuente di applicare le stesse condizioni concordate nell'APA a partire dal periodo d’imposta nel quale è stata depositata la richiesta per accedere alla procedura

Pre-filing Filing Discussione Firma dell’accordo

Roll-back Anni di efficacia dalla firma

5 anni In media, 1/2 anni

Effettiva durata dell’accordo unilaterale con possibilità di RINNOVO

Pre-filing Filing Discussione Firma dell’accordo

UNILATERALEBILATERALE

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APA – Estinzione del procedimento

Rappresenta causa di estinzione dell’APA la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l’Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria

La procedura può essere altresì estinta in caso l’Ufficio identifichi elementi che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione con il contribuente.

L’APA è una procedura concordata, è indispensabile un approccio collaborativo!

(25)

APA – Verifica dei requisiti

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate verificano se la procedura rispetta i seguenti parametri:

i termini e le condizioni di fatto e di diritto concordate

eventuali presupposti critici

La verifica comporta:

documentazione periodica fornita dalla società all'Agenzia delle Entrate

le indagini svolte dall’Ufficio nei luoghi in cui l'attività è svolta

(26)

Attività di verifica: la circolare 18/E del 31 Maggio 2012

Attività di controllo nei soggetti che hanno fatto ricorso alla procedura di “ruling” di standard internazionale:

Verifica sull’oggetto dell’accordo: nei periodi di imposta in cui è in vigore l’accordo l’attività di controllo può riguardare solamente questioni diverse rispetto all’oggetto dell’accordo.

Verifica del rispetto dell’accordo: la verifica dei termini dell’accordo sottoscritto è di esclusiva competenzadell’Ufficio Ruling Internazionale.

Al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, l’attività di controllo esercitata da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate - diversi da quello centrale competente per il ruling - e della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti in cui risulti avviata l’istruttoria di ruling internazionale, sulle fattispecie oggetto del ruling, deve:

essere attentamente valutata

essere giustificato solo in presenza di specifiche e motivate esigenze.

(27)

Attività di verifica: la circolare 25/E del 6 agosto 2014

Con riferimento all’attività di controllo su soggetti con attività internazionale in presenza di una procedura di ruling di standard internazionale, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 269 del 2003, si rinnova il richiamo alla direttiva in merito all’esercizio dei poteri istruttori con riferimento a due differenti ipotesi: l’attività di controllo e accertamento sulle questioni oggetto di accordo e l’attività istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto dell’accordo.

La prima ipotesi l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli artt. 32 e seguenti del DPR n. 600 del 1973, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo.

Relativamente alla seconda ipotesi l’Ufficio Ruling internazionale, è il soggetto esclusivamente preposto alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo sottoscritto, nonché all’accertamento di eventuali sopravvenuti mutamenti delle condizioni di fatto e di diritto.

(28)

Attività di verifica: la circolare 25/E del 6 agosto 2014

«Nell’ipotesi […] di un’attività di controllo avviata simultaneamente ad una istruttoria di ruling

internazionale, si conferma la necessità di procedere a un’attenta valutazione di opportunità, al fine di evitare una

sovrapposizione di interventi i quali, pur se condotti alla stregua di norme e logiche diverse, implicano lo svolgimento

di attività istruttorie assimilabili.

In ogni caso, al fine di consentire che nell’ambito dell’attività di controllo gli Uffici tengano conto delle procedure di ruling

internazionale in corso e degli accordi conclusi, è possibile riscontrare in SERPICO l’esistenza di ruling in corso o

conclusi, con le relative informazioni di sintesi..»

(29)

Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)

Principali dati sugli accordi tra Fisco e contribuente nell’esperienza italiana

137,5% → crescita del numero di istanze presentate nell’ultimo triennio;

135 e 56 → numero delle istanze presentate e di accordi conclusi dal 2004 (dall’attivazione dell’istituto);

83 → numero delle istanze presentate nell’ultimo triennio di cui

37 → accordi conclusi;

3 → istanze rigettate;

4 → istanze ritirate;

84% → soggetti istanti con ricavi superiori a 25 milioni di euro

101 → numero di casi di incontro preventivo (pre-filing) anche anonimo.

(30)

Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)

di cui 21 bilaterali o multilaterali

di cui 21

bilaterali o

multilaterali

(31)

Bollettino del Ruling di standard internazionale

(20 marzo 2013)

(32)

Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento utilizzati negli accordi sottoscritti al 31 dicembre 2012

(33)

Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)

Distinzione degli accordi conclusi sulla base della classe di durata TMS = Tempo medio di sottoscrizione

Il TMS dell’accordo è di poco superiore ai

16 mesi *

La durata:

 non tiene conto del periodo trascorso a causa della sospensione prevista dal Provv. per carenza degli elementi essenziali e

 include eventuali periodi di inattività o ritardi del contribuente nel

fornire informazioni o

documentazione richieste a fini istruttori.

(34)

Bollettino del Ruling di standard internazionale (20 marzo 2013)

Casi di APA bilaterale in corso alla data del 31/12/2012, suddivisi per Stato estero controparte.

Introdotti dal 2010 nella prassi nazionale con l’obiettivo di conseguire la piena eliminazione del rischio di doppia imposizione

.

Rapporti con la disciplina sulla indeducibilità dei costi per operazioni con Paesi black-list?

(35)

Mutual Agreement Procedure

(36)

Mutual Agreement Procedures

Definizione

Strumento di consultazione diretta tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, che dialogano attraverso le rispettive “autorità competenti”, nelle forme ritenute più idonee, al fine di pervenire ad un accordo sull’oggetto della procedura.

Costituisce il meccanismo per la risoluzione delle controversie

internazionali, nelle situazioni in cui un soggetto residente in uno dei

due Stati contraenti ritiene che le misure adottate da una o entrambe

le Amministrazioni finanziarie comportano o comporteranno nei suoi

confronti un’imposizione non conforme alle disposizioni della

Convenzione bilaterale

(37)

Mutual Agreement Procedures

Attori istituzionali in Italia

Fino al 31 dicembre 2016, l’autorità competente era il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. L’Agenzia delle entrate forniva un supporto tecnico all’autorità competente italiana, sia nella fase iniziale mediante la formulazione di un parere (non vincolante) sull’ammissibilità alla procedura; sia nella fase amichevole con la predisposizione del documento di posizione (position paper).

A partire dal 1 gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate è l’autorità competente italiana alla trattazione delle MAP. La competenza riguarda le attività concernenti la fase istruttoria relativa all’ammissibilità delle istanze, nonché per le attività di negoziazione, definizione, stipula e implementazione degli accordi con le competenti Autorità estere, inclusa la gestione della fase arbitrale.

Il Dipartimento delle Finanze rimane competente per tutte le questioni

interpretative e di applicazione dei Trattati.

(38)

Mutual Agreement Procedures

Fonti giuridiche di attivazione

Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni ex art. 25 Modello di Convenzione Fiscale OCSE e art. 25 Modello UN (MAP da trattato)

Convezione CEE n. 436/1990 ratificata con legge 22 marzo 1993 n.

99

(39)

Chi può presentare il proprio caso alle autorità competenti

Una società di uno Stato contraente che partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, controllo o capitale di una società di un altro Stato contraente;

Una stabile organizzazione (PE) in Italia di una società europea;

Quando una società / PE può presentare il proprio caso

Una società deve presentare il proprio caso all’autorità competente entro 3 anni dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione (i.e. dalla data in cui il PVC o l’atto di accertamento è stato notificato);

Sanzioni gravi

La nuova circolare conferma (come già indicato nella dichiarazione unilaterale allegata alla Convenzione) che con il termine ‘sanzioni gravi’ si vogliono intendere le sanzioni stabilite per gli atti illeciti costituenti reato fiscale, ai sensi del diritto interno (i.e. l’esistenza di un intento specifico di evasione fiscale, frode fiscale).

Convenzione Arbitrale UE (Circolare giugno

2012)

(40)

Circolare giugno 2012 – altri spunti

Connessioni tra MAP/EAC e strumenti deflativi del contenzioso

I due canali (i.e. MAP/EAC e la procedura di risoluzione nazionale) sono indipendenti e possono essere avviati in parallelo

MAP

I rimedi interni come l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, e la mediazione, con le conseguenze aggiuntive in termini di sanzioni ridotte, determinano lo stesso effetto della rinuncia al ricorso (i.e., la doppia imposizione può essere evitata solo nel caso in cui la autorità competente estera riconosca una rettifica corrispondente)

EAC

Anche in questo caso, gli strumenti deflativi del contenzioso cristallizzano la posizione dell’ Amministrazione Finanziaria italiana e impediscono di iniziare la fase di Arbitrato. Per consentire al contribuente di eliminare la doppia imposizione, per mezzo di un corrispondente aggiustamento, può essere iniziata una procedura MAP (vedi sopra)

Nel caso in cui, invece, non venga raggiunto nessun accordo, il contribuente può decidere o di presentare un ricorso o adire ad una procedura secondo l’EAC

(41)

Circolare giugno 2012 – altri spunti

Connessioni tra MAP/EAC e contenzioso interno

I due canali (i.e. MAP/EAC e il procedimento di contenzioso nazionale) sono indipendenti e possono essere avviati in parallelo

Tuttavia, la MAP ai sensi della Convenzione Arbitrale è un’alternativa al procedimento giudiziario interno dal momento che il MAP in questo caso implica un "obbligo di risultato"

(infatti, se le autorità competenti non trovano un accordo, è attivata la fase di Arbitrato)

Nel caso in cui sia avviata una procedura MAP/EAC, il contribuente già coinvolto in un procedimento contenzioso nazionale può richiedere la sospensione del pagamento

Prevalenza del contenzioso interno

Nel caso in cui sia avviata una procedura MAP/EAC in parallelo con un procedimento di contenzioso nazionale, il giudice può concedere una sospensione dei procedimenti nazionali in attesa di una decisione internazionale della controversia.

In alternativa, dal momento che in Italia il proprio diritto interno non permette alle autorità

competenti di derogare alle decisioni delle proprie autorità giudiziarie, l'unico accordo possibile che può essere raggiunto attraverso una MAP è una decisione che rispecchia completamente quella dell’esito giudiziario nazionale. Se questo non avviene, la doppia imposizione non sarà

(42)

MAPs / EAC: Domande e Risposte

Qual è la percentuale che resta irrisolta?

Grazie alla procedura EAC, tutti i casi devono essere risolti, (questo ovviamente non è il caso di MAP del Trattato).

Qual è la prassi dell’Amministrazione Finanziaria in relazione al pagamento di imposte e interessi mentre il procedimento è in corso?

La sospensione del pagamento delle imposte è previsto per i casi di MAP-EAC (potenzialmente soggetta ad una garanzia richiesta al contribuente da parte delle autorità fiscali) ma non è automatica. Nessuna sospensione è prevista per i casi di MAP del Trattato.

Il pagamento degli interessi segue le ordinarie norme amministrative interne.

(43)

MAP – alcuni numeri (fonte: OCSE)

(44)

MAP – alcuni numeri (fonte: OCSE)

(45)

MAP – ultimi dati sull’Italia (fonte: OCSE)

(46)

MAP – ultimi dati sull’Italia (fonte: OCSE)

(47)

MAP – ultimi dati sull’Italia (fonte: OCSE)

(48)

Grazie per l’attenzione!

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