• Non ci sono risultati.

D Autorità competente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "D Autorità competente"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

SICUREZZA ALIMENTARE

24

Autorità competente

al 24.11.2007 è entrato in vigore il Decreto

Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante Attuazione della direttiva

2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comu- nitari nel medesimo settore. L’art. 2 del decreto dispone che ai fini del- l’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazio- ni, per le materie riguardanti la Sicurezza Alimentare, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell’ambito delle rispettive compe- tenze. Il Ministero della Salute è l’autorità centrale dello Stato a cui spettano compiti di indirizzo genera- le e coordinamento in materia di sicurezza alimentare, l’elaborazione e l’adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il con- trollo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali). Alle Regioni e alle Province Autonome spettano compiti di indi- rizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL, l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari, l’in- dividuazione degli standard di fun- zionamento dei Servizi delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, piani di formazione ecc.), la super- visione e il controllo sulle attività delle ASL, compiti autorizzativi e di

controllo, qualora previsto dall’or- ganizzazione regionale. Alle Aziende Sanitarie Locali spettano:

la pianificazione, la programmazio- ne e l’esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare. Ne consegue che i dirigenti sanitari alle dipendenze delle autorità competenti svolgono attività riconducibili a una stessa funzione in quanto assicurano nel sistema sanitario nazionale l’esecu- zione dei controlli in materia di sicurezza alimentare. Pertanto nei confronti dei dirigenti sanitari delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano che operano alle dipendenze dell’autorità compe- tente in materia di sicurezza alimen- tare trova applicazione l’art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana in base al quale allo svolgi- mento di medesime funzioni deve corrispondere un’eguale retribuzio- ne. In conclusione si ritiene legitti- ma l’equiparazione economica dei dirigenti sanitari (medici,veterinari ecc.) dipendenti dalle Regioni che svolgono funzioni in materia di sicurezza alimentare ai dirigenti sanitari dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Posizione ribadita dal SIVeMP e dall’Anaao Assomed che con nota congiunta del 16 novembre scorso inviata al Ministro della salu- te, ai deputati delle Commissioni Bilancio e Affari Sociali della Camera dei Deputati nonché agli Assessori Regionali alla Sanità, hanno proposto l’inserimento di un emendamento ad hoc nella

Finanziaria 2008.

D

Fabrizio Paletti

Segreteria Nazionale SIVeMP

Equiparazione

economica dei

colleghi

dipendenti

regionali che

svolgono funzioni

ai sensi del

D.P.R. 761/79

Riferimenti

Documenti correlati

1. Attivazione dei Comitati dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. in ogni regione, allargato al contributo delle Società scientifiche e

la riqualificazione dell’area dismessa “Ex Feltrificio Scotti” mediante la demolizione degli edifici esistenti, escluso Villa Azzurra (con cambio di

Servizi di rilievi, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto, coordinamento in fase di esecuzione concernenti

slittamento o il rovesciamento.Durante la formazione dei solai il rischio di caduta al piano sottostante è uno dei rischi da tenere in particolare attenzione,

I produttori e commercianti di alimenti, nell’ambito della loro attività, devono osservare la legge, i regolamenti e gli standard di sicurezza alimentare; sono responsabili

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Alessandro PAJNO.. Presidente del Consiglio di Stato

In effetti il vescovo interviene nella vita istituzionale delle fabbricerie soltanto in alcuni particolari momenti: con la nomina di due componenti del

Rischio Misure di prevenzione Valutazione del rischio Prescrizioni esecutive Prescrizioni organizzative caduta dall’alto Fornire idonei.