L’ACE nelle dichiarazioni SP e SC
Alberto Marengo
(Dottore Commercialista in Torino)
Principali fonti normative e di prassi:
D.L. 201/2011, art. 1;
L. 232/2006, art. 1, co. 549-553;
D.L. 50/2017;
D.M. 03.08.2017;
C.M. n. 21/E del 21.06.2015.
L’ACE nelle dichiarazioni SP e SC
SOCIETÀ DI CAPITALI
Variazioni in aumento del capitale proprio 1. Conferimenti in denaro;
2. Utili accantonati a Riserva, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.
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Conferimenti in denaro
1. Versamenti per ricostituzione capitale sociale;
2. Versamenti a fondo perduto o in c/capitale erogati dai soci;
3. Versamenti dei soci a titolo di sovrapprezzo azioni/quote;
4. Compensazione di crediti in sede di aumenti di capitale sociale;
5. Rinuncia dei soci a crediti di natura finanziaria verso le società.
Esclusioni:
1. Conferimenti in natura;
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Accantonamento utili a riserva
Considerati solo accantonamenti di utili destinati a riserve disponibili.
Riserve non disponibili:
1. formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto
derivanti da processi di valutazione (es: utili su cambi, rivalutazione);
2. formate con utili realmente conseguiti ma non distribuibili, né utilizzabili per aumenti di capitale o copertura perdite.
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Riserve originate dalla prima adozione dei nuovi OIC 1. Rilevanti:
- se derivanti da eliminazione costi di ricerca e pubblicità;
- se derivanti dall’utilizzo del criterio del costo ammortizzato.
2. Non rilevante:
- qualsiasi altra riserva derivante da rettifiche first time adoption;
- riserva da valutazione al fair value degli strumenti finanziari.
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Modalità di computo degli incrementi patrimoniali
Conferimenti in denaro: da data versamento;
Accantonamenti a riserve di utili: dall’inizio dell’esercizio in cui le stesse si sono formate;
Rinunce a crediti: dalla data dell’atto di rinuncia;
Compensazioni di crediti in sede di sottoscrizioni aumento di capitale:
dalla data in cui ha avuto effetto la compensazione.
Le regole di cui sopra valgono solo per l’esercizio in cui l’incremento patrimoniale è stato eseguito.
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Variazioni in diminuzione del capitale proprio
1. Riduzioni del P.N. con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci;
2. Acquisti di partecipazioni in società controllate;
3. Acquisti di aziende o rami d’aziende.
Modalità di computo dei decrementi patrimoniali
Rilevano sempre a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
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Distribuzione di riserve ai soci
Si ha una variazione in diminuzione quando vengono distribuite riserve formatesi in esercizi precedenti.
Non decrementano invece la base di calcolo dell’ACE:
le distribuzioni dell’utile dell’esercizio;
le riduzioni del P.N. conseguenti a perdite d’esercizio.
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Azioni proprie
Rilevano tra gli elementi negativi della base di calcolo ACE gli acquisti di azioni proprie effettuate ai sensi dell’art. 2357-bis c.c. (casi speciali di acquisto di azioni proprie).
La riduzione del P.N. conseguente all’acquisto di azioni proprie
ex art. 2357 c.c. rileva invece nei limiti della variazione in aumento formata con utili che hanno concorso, in precedenti esercizi,
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Clausole anti-abuso
La variazione del P.N. è ridotta nei seguenti casi:
1. Conferimenti in denaro in favore di società del gruppo;
2. Acquisto, o incremento, di partecipazioni in società controllate già rientranti nel gruppo;
3. Acquisto di aziende, o rami d’azienda, del gruppo;
4. Incremento dei crediti per finanziamenti infragruppo;
5. Conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali.
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1. Conferimenti in denaro in favore di società del gruppo Rilevano anche se:
- i beneficiari sono soggetti esclusi dal campo di applicazione dell’ACE;
- erogati in favore di società non residenti.
2. Acquisto di partecipazioni in società del gruppo
Rilevano anche le ipotesi in cui l’acquirente non acquisisca il controllo della società oggetto di trasferimento.
La riduzione della base ACE non opera se il corrispettivo è pagato
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3. Acquisto aziende, o rami d’aziende, da società del gruppo La riduzione opera in capo al soggetto che effettua l’acquisto.
4. Incremento crediti per finanziamenti infragruppo
È escluso l’incremento dei finanziamenti infragruppo rispetto a quelli in essere al 31/12/2010.
Sterilizzazione temporanea: si riassorbe in caso di riduzione di tali crediti.
5. Conferimenti in denaro da soggetti domiciliati in paradisi fiscali
La sterilizzazione della base ACE in capo al conferitario opera tutte le volte in cui il conferimento provenga da un soggetto estero non white listed,
anche se non incluso nel gruppo.
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Disapplicazione clausole anti-abuso
Possibile richiedere la disapplicazione della clausola anti-abuso mediante:
1. presentazione interpello;
2. in assenza di interpello, compilando i campi del rigo «Elementi
conoscitivi» nel Modello REDDITI SC (rigo RS115 nel Modello 2017).
Regime sanzionatorio
Sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 Euro per omissione o incompletezza delle segnalazioni.
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Riduzione base ACE per investimenti in titoli mobiliari (L. 232/2016) La variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a
concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari rispetto a quelli risultanti al termine del bilancio in corso al 31/12/2010.
Valori mobiliari = valori he possono essere negoziati sul mercato, quali azioni, obbligazioni, quote OICR.
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Strumenti finanziari esclusi dalla disciplina:
Pronti contro termine;
Partecipazioni.
Gli incrementi degli strumenti finanziari vanno assunti così come emergono dal bilancio d’esercizio (D.M. 03/08/2017).
La nuova causa di riduzione della base ACE non può essere disapplicata né mediante interpello né mediante la compilazione del campo
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Determinazione ammontare detassato
Base ACE (assunta nel limite del patrimonio netto) = Incrementi del capitale proprio
- Decrementi del capitale proprio
- Operazioni relative a clausole «anti-abuso»
- Riduzione per incremento investimenti in titoli mobiliari X Coefficiente di remunerazione
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Coefficiente di remunerazione
2014 4%
2015 4,50%
2016 4,75%
2017 1,60%
Modalità di utilizzo
L’ammontare detassato riduce il reddito complessivo dichiarato dalla società nonché il reddito minimo imputato alle società di comodo.
La base ACE non utilizzata può alternativamente:
essere riportata a nuovo al fine di essere compensata con eventuali redditi futuri;
trasformata in credito d’imposta utilizzabile solo ai fini IRAP.
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Consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, il rendimento nozionale eventualmente eccedente rispetto al reddito complessivo dichiarato è computato in deduzione dal reddito di gruppo.
La quota che non trova capienza nel reddito di gruppo può essere ritrasferita alle singole società o essere trasformata in credito IRAP.
Trasparenza fiscale
In caso di opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR, si applicheranno le regole previste per i soggetti IRPEF
(di seguito analizzate).
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SOCIETÀ DI PERSONE
La determinazione della base ACE per gli imprenditori individuali
e per le società di persone in contabilità ordinaria è stata rivoluzionata dalla L. 232/2016 a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31/12/2015.
Vecchio regime (fino al 2015 per i soggetti solari)
Base ACE rappresentata dal valore del P.N. al termine dell’esercizio, al netto degli effetti delle «clausole anti-abuso».
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Nuovo regime
Base ACE = somma algebrica, se positiva, dei seguenti elementi:
Componente «statica»: differenza positiva tra il P.N. al 31/12/15 ed il P.N. al 31/12/10;
Componente «dinamica»: incrementi netti registrati a partire
dal 01/01/16 secondo le regole applicabili alle società di capitali.
Unica differenza: l’utile d’esercizio rileva nell’esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili effettuati dai soci, e non in quello
in cui è avvenuto l’accantonamento a riserva.
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Modalità di utilizzo
L’ammontare detassato riduce il reddito complessivo dichiarato dalla società nonché il reddito minimo imputato alle società di comodo.
L’ACE che eccede il reddito complessivo netto dichiarato può essere alternativamente:
attribuita per trasparenza ai soci, proporzionalmente alle relative quote di partecipazione agli utili;
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ACE nella dichiarazione dei soci
La quota attribuita per trasparenza ai singoli soci si somma a quella dagli stessi eventualmente maturata nella propria dichiarazione.
La quota di base ACE eventualmente eccedente non viene portata a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato del socio
ma esclusivamente a riduzione del «reddito d’impresa» generato dallo stesso.