• Non ci sono risultati.

Misure in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica. Art. 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Misure in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica. Art. 1"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

BOZZA

Misure in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica.

Art. 1

(Misure per evitare la diffusione dell’emergenza epidemiologica)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi dell’epidemia, nei comuni o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, le autorità competenti possono adottare anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui

comunque presenti nel Comune o nell’area;

b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata;

c) obbligo di mantenere una distanza minima di due metri tra gli individui;

d) sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

e) sospendere i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;

f) sospendere ogni viaggio d’istruzione sia nazionale che estero;

g) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

h) prevedere l’obbligo da parte degli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvederà a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; i) disporre la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146. L’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità è consento unicamente da parte di coloro che indossano dispositivi di protezione individuale;

j) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 2;

(2)

BOZZA

l) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 2;

Art. 2

(Attuazione delle misure di contenimento)

1. Le misure di contenimento di cui all’articolo 1 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, nonché gli altri Ministri competenti per materia e il Presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

2. Nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui all’articolo 1 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all’articolo 2.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 3 Attività lavorative

Art. 4

Mancato rispetto delle misure di prevenzione

Art. 5

Disposizioni in materia di giustizia

Art. 6

Riferimenti

Documenti correlati

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus,

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il

Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le

l’autorizzazione all’esecuzione del test antigenico per la valutazione del termine di isolamento anche per le farmacie che aderiscono al Protocollo d’intesa, sottoscritto

2. è disposta l’applicazione compiuta della circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020 su tuOo il territorio regionale;. 3. è dato mandato