Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Testo completo
Documenti correlati
--- il successivo art. specifica che “1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
Cesaro Paola Medico Poliambulanza Brescia Chiari Erika Medico ASST Spedali Civili Brescia Chiesa Deborah Medico Fondazione Richiedei Gussago Cingia Chiara Medico
1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo
) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti
Tuttavia si tratta di riserva di legge relativa, in quanto la libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale e per motivi di sanità
Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le
riconduzione a un unico versamento al bilancio dello Stato della pluralità dei versamenti prima dovuti; c) semplificazione dei meccanismi di verifica e di asseverazione
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)