• Non ci sono risultati.

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE DETERMINAZIONE N. 8300/730/D.G./DEL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE DETERMINAZIONE N. 8300/730/D.G./DEL"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 8300/730/D.G./DEL 16.03.2010

—————

Oggetto: Sistema di accreditamento regionale della Agenzie e delle sedi formative ex D.G.R. del 22.02.2005, n. 7/10 e D.A. del 12/04/2005, n. 10/05. Procedura di verifica attività pregresse – Ricorso gerarchico presentato da HT Lab S.r.l.

avverso la nota n. 40804 del 17.11.2009 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale – rigetto

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 recante “Ordinamento della formazione professionale in Sardegna”;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001 n. 166;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005, n. 7/10, avente ad oggetto “Accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi a valere sul F.S.E."

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale del 12/04/2005, n. 10/05;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 26.01.2010 con il quale sono state conferite al Dr. Antonio Mascia le funzione di direzione generale

(2)

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

8300/730/D.G./DEL 16.03.2010

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA la nota n. 40804 del 17.11.2009 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale ha comunicato all’Agenzia formativa HT LAB che la stessa “risulta ancora assoggettata al “vincolo di dover partecipare alla proposizione ed alla realizzazione di progetti formativi solo ed esclusivamente in associazione temporanea con soggetti abilitati, già inseriti nell’elenco per lo stesso regime finanziario e in possesso dell’attività pregressa richiesta””.

VISTO il ricorso gerarchico di HT LAB del 18.12.2010, pervenuto in data 21.12.2010 con il quale si impugna la predetta nota n. 40804 del 17.11.2009 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale e nel quale ricorso si afferma che “in qualità di subappaltatore dei servizi di progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione degli interventi formativi affidati la HT LAB ha erogato una quota – pari al 30% - di tutte le attività formative previste dal servizio” nonché di seguito che “La HT LAB ha dunque erogato: per l’anno 2008, n. 1032 ore di servizi di formazione come di seguito riportati: 516 ore di servizi di docenza (pari al 30% di 1720,3 ore) 516 ore di servizi di tutor (pari al 30% di 1720,3 ore) per l’anno 2009 n. 654 ore complessive di servizi di formazione come di seguito ripartiti: 207 ore di servizi di docenza (pari al 30% di 692 ore complessive di servizio) 207 ore di servizi di tutor (pari al 30% di 692 ore complessive di servizio) 240 ore di servizi di monitoraggio e valutazione (pari al 30% di 800 ore complessivamente impegnate nel progetto.

Tale voce contrattuale ha una consistenza di Euro 40’00,00). Si rappresenta che le 800 ore sono limitare alle attività erogate nel corso dell’anno 2009” chiarendo infine che “si ritiene di aver superato i parametri stabiliti dal Modello Regionale di Accreditamento e si richiede che venga rimosso il vincolo”.

VISTO che relativamente alle annualità 2008 e 2009 l’Agenzia formativa HT LAB non

(3)

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

8300/730/D.G./DEL 16.03.2010

30% dei contratti stipulati dall’ELEA S.p.A con la Regione Autonoma della Sardegna n. 27070/41 del 31.07.2008, n. 38028/13 del 29.10.2008 e n. 9529/6 del 25.03.2009, nonché in ragione dei contratti di subappalto stipulati dall’Agenzia Formativa HT LAB con l’ELEA S.p.A. del 23.06.2008 e 29.10.2008;

VISTO che relativamente all’anno 2008 l’Agenzia formativa HT LAB attesta che sono state svolte complessivamente, in relazione ai contratti citati nel punto precedente, 1.720,3 ore, peraltro in sede di ricorso gerarchico la stessa conteggia il 30% di tali attività 2 volte attribuendosi lo svolgimento 516 ore per docenza più altre 516 ore per tutoraggio, quando in realtà il 30% di 1720,3 ore è pari a 516 ore, dovendosi considerare ogni ora di formazione come un’attività unica, comprensiva di docenza e di tutoraggio;

VISTO che anche se per assurdo si considerassero svolte 1.032 ore sarebbero rilevanti ai fini della rimozione del vincolo richiesta le sole ore svolte nel limite del 30% dei contratti stipulati, vale a dire 516 ore, senza contare il fatto che lo svolgimento di attività che superino il 30% dell’autorizzato subappalto (nel caso di specie il 60%

delle ore complessivamente svolte); costituirebbe una palese violazione dei contratti stipulati e della disciplina vigente sul subappalto;

VISTO che relativamente all’anno 2009 l’Agenzia Formativa HT LAB attesta che sono state svolte complessivamente 692 ore, come già indicato nella nota della stessa Agenzia del 14.10.2009, anche se nello stesso ricorso gerarchico si fa poi riferimento ad un numero di 800 ore complessivamente impegnato nel progetto;

VISTO che appare plausibile che il riferimento per l’anno 2009 debba essere quello di 692 ore in quanto l’attività di formazione rilevante è soltanto quella di docenza e tutoraggio, peraltro da considerarsi come un attività unica, per cui ogni ora di formazione è comprensiva di docenza e di tutoraggio e che il 30% di 692 ore è pari a 207 ore, per un totale inferiore a quello richiesto per la rimozione del vincolo stesso;

(4)

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

8300/730/D.G./DEL 16.03.2010

VISTO che anche se per assurdo si considerassero svolte 654 ore sarebbero rilevanti ai fini della rimozione del vincolo richiesta le sole ore svolte nel limite del 30% dei contratti stipulati, vale a dire 207 ore senza contare il fatto che lo svolgimento di attività che superino il 30% dell’autorizzato subappalto (nel caso di specie sarebbero state svolte 654 ore su 692, pari al 94,50%) costituirebbe una palese violazione dei contratti stipulati e della disciplina vigente sul subappalto;

RITENUTO che non sia necessario un ulteriore approfondimento in relazione alla verifica dell’effettivo monte ore svolto dalla HT LAB e del monte ore complessivo;

RITENUTO che il Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, con la nota impugnata n. 40804 del 17.11.2009, ha legittimamente rigettato la richiesta dell’Agenzia Formativa HT LAB di rimozione del vincolo di dover partecipare alla proposizione ed alla realizzazione di progetti formativi solo ed esclusivamente in associazione temporanea con soggetti abilitati;

RITENUTO di dover procedere al rigetto del ricorso gerarchico presentato dall’Agenzia Formativa HT LAB del 18.12.2010, pervenuto in data 21.12.2010 con il quale si impugna la nota n. 40804 del 17.11.2009 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale;

DETERMINA

ART.1 È rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’Agenzia Formativa HT LAB del 18.12.2010, pervenuto in data 21.12.2010 per le motivazioni indicate in premessa.

ART.2 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena conoscenza, del presente provvedimento.

(5)

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.

8300/730/D.G./DEL 16.03.2010

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale Dr. Antonio Mascia

Riferimenti

Documenti correlati

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica finalizzato alla conversione dei risultati del progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per

27633 del protocollo in entrata dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la contestuale assunzione delle funzioni di

Lgs 50/2016, una procedura per l’affidamento diretto mediante RDO sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna (istituito con D.G.R. 38/12

Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) possono partecipare a titolo consultivo. Partecipano altresì alle

RITENUTO anche al fine di allinearsi al processo di riorganizzazione basato sul principio dell’accountability e della massima trasparenza, soprattutto dei procedimenti che hanno

27633 del protocollo in entrata dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la contestuale assunzione delle funzioni di

7 ALTRE SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 1 LAVORI SOCIALMENTE UTILI E PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE AGGREGATO

RITENUTO opportuno valutare, al fine di pregiudicare il meno possibile l’attuazione dei progetti, anche la possibilità, ove funzionale all’attuazione delle