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Comune di Verona. Deliberazione della Giunta Comunale. N. Progr. 205 Seduta del giorno 16 Luglio 2015 ASSENTI PRESIEDE TOSI SIG.

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(1)

Rep. 2015/205

Oggetto n° 62 Ufficio: 045

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 205 Seduta del giorno 16 Luglio 2015

PRESENTI

TOSI SIG. FLAVIO PISA SIG. LUIGI

TOFFALI AVV. ENRICO LESO SIG.RA ANNA

PALOSCHI RAG. PIER LUIGI BENETTI SIG. ALBERTO LELLA SIG. ANTONIO BOZZA DOTT. ALBERTO LANA AVV. EDOARDO

CALEFFI ARCH. GIAN ARNALDO AMBROSINI DOTT. MARCO

ASSENTI

PRESIEDE TOSI SIG. FLAVIO

RELATORE ASSISTE

TOFFALI AVV. ENRICO PRATIZZOLI AVV. CRISTINA

(SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: AZIENDE PARTECIPATE - PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FINO AL 31/12/2016

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LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:

- il Comune di Verona in data 21 giugno 2001 ha sottoscritto il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale con la società AMT S.p.A., a cui successivamente è subentrata la società ATV S.r.l., attualmente partecipata in eguale misura dal Comune di Verona, tramite la propria società totalmente partecipata AMT S.p.A., e dalla Provincia di Verona;

- il predetto contratto di servizio, scaduto nel 2003, è stato più volte prorogato nei termini consentiti dalle disposizioni legislative succedutesi nel tempo, da ultimo - nelle more dell’istituzione dell’Ente di Governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Verona, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17 luglio 2014, fino al 31 dicembre 2014, al fine di evitare l’interruzione di un pubblico servizio di interesse generale;

- in particolare, il provvedimento n. 38/2014 - redatto nell’ambito della ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati direttamente dal Comune ad Enti partecipati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, commi 20 e 21, del d.l. n.

179/2012 e 13 del d.l. n. 150/2013 - considerato che il servizio di trasporto pubblico locale affidato dal Comune ad ATV S.r.l. non risulta conforme ai requisiti previsti dall’Ordinamento europeo per l’affidamento “in house providing”, ne dispone la proroga fino al termine di legge consentito;

Ricordato che:

- la normativa generale in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica e precisamente l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, ha previsto al comma 1 l’obbligo per le Regioni di organizzare

“lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra i quali rientra il servizio di trasporto pubblico locale) definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi…”. Stabilendo, al successivo comma 1 bis, che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica…di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe agli utenti per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, istituiti o designati ai sensi del comma 1…”;

- la Regione Veneto, in attuazione della normativa sopra richiamata, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2048 del 19 novembre 2013 ha:

- definito i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale, tra cui il

“Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona”, comprendente l’insieme dei servizi di trasporto pubblico automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale;

- individuato nello strumento della convenzione tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, il modello organizzativo da adottare uniformemente nei Bacini territoriali ottimali ed omogenei per la costituzione e successiva designazione da parte della Regione del relativo Ente di Governo;

- gli Enti locali ricadenti nel Bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Verona (Provincia di Verona, Comuni di Verona e Comune di Legnago) hanno approvato nei primi mesi del 2015 con propri provvedimenti lo schema

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di convenzione per l’esercizio delle funzioni amministrative ed attività gestionali in materia di trasporto pubblico locale, contenente la delega alla Provincia di Verona, da parte dei Comuni di Verona e Legnago, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di trasporto pubblico, di cui alla legge Regione Veneto n.

25/1998. Convenzione poi sottoscritta dalle parti il 5 maggio 2015;

- la predetta convenzione è stata trasmessa dalla Provincia di Verona il 7 maggio 2015, via pec, alla Regione Veneto per gli adempimenti di competenza;

- ad oggi, la Regione Veneto non ha provveduto alla designazione della Provincia di Verona quale Ente di Governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona del trasporto pubblico locale;

Ricordato inoltre che:

- il Comune di Verona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16 febbraio 2012, ha approvato il nuovo indirizzo per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell’unità di rete veronese, ora bacino territoriale, in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante una procedura competitiva ad evidenza pubblica (c.d. gara ordinaria). Con la medesima deliberazione è stato dato atto che “ai sensi dell'articolo 22 comma 1-ter della legge regionale n. 25/1998, le funzioni di stazione appaltante della gara ordinaria…sono attribuite alla Regione Veneto…e che gli enti affidanti svolgeranno il ruolo di supporto alla Regione Veneto sia sul piano tecnico- operativo che sul piano programmatico, fornendo tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei documenti di gara, nonché le indicazioni programmatiche sui livelli di servizio e sull’articolazione della rete”;

- la Provincia di Verona, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 21 febbraio 2012, ha approvato il medesimo indirizzo per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;

- con nota prot. n. 27632 del 13 marzo 2012, a firma congiunta del Sindaco del Comune di Verona e del Presidente della Provincia di Verona, i predetti provvedimenti sono stati trasmessi alla Regione Veneto per gli adempimenti di competenza. Adempimenti poi sollecitati dagli Enti stessi con nota prot. n. 53896 del 18 maggio 2012;

- con note prot. n. 206076 del 4 maggio 2012 e prot. n. 536483 del 16 dicembre 2014 la Regione Veneto ha escluso la propria competenza ad espletare la gara in questione;

- la Provincia di Verona, con nota prot. n. 36767 del 16 aprile 2015 - al fine di dirimere la controversia in merito all’individuazione del soggetto legittimato all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di TPL - ha trasmesso una richiesta di parere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In risposta, nell’adunanza del 27 maggio 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha auspicato la rimozione di “ogni possibile rischio di conflitti di interesse in capo alla stazione appaltante, laddove questa risulti titolare di partecipazioni significative nel capitale dell’operatore incumbent. In modo analogo si è espressa anche l’Autorità di Regolazione dei Trasporti con nota del 5 giugno 2015;

Considerato che:

- a decorrere dal 1 gennaio 2015, la citata normativa generale in materia di servizi pubblici locali, unitamente a quella specifica del settore del TPL, non consentono più la proroga degli affidamenti diretti dei servizi non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea;

- ATV S.r.l., ad oggi, in quanto gestore di un servizio di interesse generale non interrompibile, continua comunque a fornire lo stesso livello di servizi minimi di TPL dell’anno 2014;

(4)

Evidenziato che:

- la Direzione Aziende Speciali e Partecipate del Comune di Verona e il Settore Trasporti della Provincia di Verona, considerata l’inerzia della Regione Veneto, hanno valutato la possibilità di rendere la società ATV S.r.l. “in house” al fine di consentire l’affidamento diretto del servizio di TPL ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, redigendo allo scopo una bozza di Statuto di ATV S.r.l. conforme all’in house, trasmessa con nota prot. n. 101283 del 8 aprile 2015 agli Assessori e Dirigenti competenti;

- la società ATV S.r.l., con nota prot n. 10916 del 29 aprile 2015, ha manifestato le proprie perplessità in ordine alla trasformazione in house, allegando il parere dello Studio Legale Cacciavillani, datato 27 marzo 2015, successivamente integrato con il parere del medesimo Studio del 3 giugno 2015, che conclude evidenziando:

“è ben possibile che gli enti affidanti fruendo della facoltà (in questo caso obbligo) di garantire il servizio da possibili e vietate interruzioni ai sensi dell’art. 5, comma 5, reg. n. 1370/2007/UE, dispongano - a mezzo di contratto di servizio provvisorio e interinale - la proroga e l’affidamento in essere per il periodo strettamente indispensabile a portare a termine l’ingredenda procedura di gara…fin tanto che subentri la nuova gestione da parte dell’affidatario che verrà individuato all’esito della gara che dovrà inderogabilmente essere celebrata”;

“la competenza a bandire la gara appartiene alla Regione, e solo alla Regione, in forza dell’art. 22, comma 1-ter, l.r. n. 25/1998”;

- con nota protocollo n. 59855 del 30 giugno 2015, a firma congiunta del Sindaco di Verona e del Presidente della Provincia, è stata nuovamente sollecitata la Regione Veneto a provvedere all'avvio delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di TPL mediante gara, per le motivazioni ivi indicate, nonchè segnalato che, in mancanza di comunicazione di riavvio delle procedure di gara, gli Enti affidanti richiederanno l'adempimento per via giudiziale, decorsi 20 giorni dal ricevimento della nota;

- la Regione Veneto, ad oggi, non ha ancora provveduto all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL veronese;

Rilevato che:

- con nota della Direzione Aziende Speciali e Partecipate prot. n. 127239 del 23 aprile 2015, in riscontro alla richiesta di informazioni della Regione Veneto del 13 aprile 2015, è stata illustrata la situazione relativa ai rapporti contrattuali con l’attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale urbano per l’esercizio 2015;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 14 maggio 2015, la Regione Veneto:

ha ripartito ed assegnato agli Enti affidanti il servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 25/1998, le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di TPL, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, a titolo di acconto sui finanziamenti spettanti per l’esercizio 2015, per il periodo da gennaio a marzo 2015;

ha dato atto che l’acconto sarà oggetto di successivo conguaglio a valere sulle prime mensilità utili, alla luce del riparto definitivo per i servizi automobilistici e lagunari che la Giunta Regionale adotterà per l’esercizio 2015. I finanziamenti saranno erogati nella misura del 95% delle risorse complessivamente impegnate. Il residuo 5% sarà erogato all’avvenuta presentazione della rendicontazione del servizio effettuato;

(5)

ha impegnato a favore del Comune di Verona, a titolo di anticipazione per l’esercizio 2015, la somma di euro 4.494.577,18;

- con decreto del Direttore della Sezione Mobilità della Regione Veneto n. 189/71.01.02 del 5 giugno 2015 è stato erogato al Comune di Verona il 95% delle risorse assegnate con la deliberazione regionale n. 779/2015, pari ad euro 4.269.848,32. Somma poi incassata dal Comune il 2 luglio 2015;

Ravvisato che:

- la società ATV S.r.l. con nota prot. n. 13676 del 24 giugno 2015, indirizzata al Sindaco e al Direttore Generale del Comune di Verona e al Presidente e Direttore Generale della Provincia di Verona - vista la mancata erogazione del finanziamento spettante per i servizi svolti nel primo semestre 2015 - ha segnalato agli Enti affidanti la difficile situazione finanziaria ed in particolare la carenza di liquidità in cui versa la società;

- il Regolamento Europeo n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada, all’art. 5, paragrafo 5, stabilisce “l’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo di imminente interruzione. Il provvedimento di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico…I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con tale provvedimenti di emergenza…hanno una durata non superiore a due anni”;

Dato atto che:

- nell’attuale situazione, configurandosi il reale pericolo di imminente interruzione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, è necessario disporre la continuazione della gestione del servizio da parte dell’attuale gestore ATV S.r.l., ai sensi del predetto art. 5, paragrafo 5, del Regolamento Europeo n.1370/2007, alle medesime condizioni del contratto stipulato in data 21 giugno 2001, fino all’affidamento del servizio di TPL per l’intero Bacino territoriale veronese da parte delle Regione Veneto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

- è stata predisposta dalle Direzioni Mobilità e Traffico ed Aziende Speciali e Partecipate la relazione illustrativa del servizio di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge n.

179/2012, allegata al presente provvedimento;

Visti:

 l’art. 5, paragrafo 5, del Regolamento Europeo n. 1370/2007;

 l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge n. 148/2011;

 l’art. 34 , commi 20 e 21, del decreto legge n. 179/2012;

 l’art. 13 del decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito in legge n. 15/2014;

 le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2048 del 19 novembre 2013 e n.

779 del 14 maggio 2015;

 la convenzione, tra Provincia di Verona, Comune di Verona e Comune di Legnago per l’esercizio delle funzioni amministrative ed attività gestionali in materia di trasporto pubblico locale, firmata il 5 maggio 2015, in atti;

 le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 16 febbraio 2012 e n. 38 del 17 luglio 2014;

 la deliberazione della Provincia di Verona n. 9 del 21 febbraio 2012;

 le note a firma congiunta del Presidente della Provincia di Verona e del Sindaco del Comune di Verona prott. n. 27632 del 13 marzo 2012, n. 53896 del 18 maggio 2012, e n. 59855 del 30 giugno 2015 in atti;

(6)

 le note della Regione Veneto prott. n. 206076 del 4 maggio 2012 e n. 536483 del 16 dicembre 2014, in atti;

 le note del Comune di Verona prot. n. 101283 del 8 aprile 2015, n. 127239 del 30 aprile 2015, in atti;

 la nota della Provincia di Verona prot. n. 36767 del 16 aprile 2015, in atti;

 la nota della Provincia di Verona prot. n. 52096 del 4 giugno 2015 con la quale si informa che in data 3 giugno 2015, con atto notarile repertorio n. 60117, il liquidatore di A.P.T.V. S.p.A. ha assegnato alla Provincia di Verona, socio unico di A.P.T.V. S.p.A. in liquidazione, la titolarità della partecipazione al capitale sociale di ATV S.r.l., in atti;

 la nota ATV S.r.l. prot. n. 10916 del 29 aprile 2015 e i pareri legali dello Studio Cacciavillani del 27 marzo 2015 e 3 giugno 2015, in atti;

 la nota ATV S.r.l. prot. n. 13676 del 24 giugno 2015, in atti;

 i pareri dell’Autorità Garante Concorrenza e del Mercato del 27 maggio 2015 e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 5 giugno 2015, in atti;

 decreto del Direttore della sezione Mobilità della Regione Veneto n. 189/71.01.02 del 5 giugno 2015;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13 maggio 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale per gli esercizi 2015-2016-2017;

 l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e precisamente:

 che in data 14/07/2015 e 15/07/2015 i Dirigenti Responsabili delle Direzioni Mobilità Traffico e Aziende Speciali e Partecipate, proponenti il provvedimento, ognuno per quanto di propria competenza, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.L. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA

DIREZIONE MOBILITA’ TRAFFICO f.to ing. Giorgio Zanoni IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA

DIREZIONE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE f.to avv. Chiara Bortolomasi - che in data 15/07/2015 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere

che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.L. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott. Marco Borghesi

Su proposta degli Assessori alla Mobilità e agli Enti Partecipati;

Udito il relatore;

A voti unanimi;

(7)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 779 del 14 maggio 2015, con la quale in particolare sono stati:

- ripartite ed assegnate agli Enti affidanti il servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 25/1998, le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di TPL, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, a titolo di acconto sui finanziamenti spettanti per l’esercizio 2015, per il periodo da gennaio a marzo 2015;

- impegnati a favore del Comune di Verona, a titolo di anticipazione per l’esercizio 2015, per il periodo fino a marzo 2015, la somma di euro 4.494.577,18;

3. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la continuazione della gestione del servizio da parte dell’attuale gestore ATV S.r.l., ai sensi del predetto art. 5, paragrafo 5, del Regolamento Europeo n.1370/2007, alle medesime condizioni del contratto stipulato in data 21 giugno 2001, fino all’affidamento del servizio di TPL per l’intero Bacino territoriale veronese da parte delle Regione Veneto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad accertare l’entrata di euro 4.494.577,18 al capitolo 40170 “Contributo regionale per il corrispettivo contratto di servizio trasporto pubblico locale” bilancio 2015 e conseguentemente ad impegnare il medesimo importo di euro 4.494.577,18, oltre IVA 10% pari ad euro 449.457,71 a carico del Comune, al capitolo di spesa 8039

“Corrispettivo contratto servizio Trasporto Pubblico Locale” bilancio 2015;

5. di approvare la relazione relativa al servizio in oggetto redatta ai sensi dell’art. 34 del decreto legge n. 179/2012, allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, che sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Verona, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati” ed inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 13, comma 25 bis del decreto legge n. 145/2013;

6. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona per gli adempimenti di rispettiva competenza;

7. di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le Direzioni Mobilità Traffico e Aziende Speciali e Partecipate, ognuno per quanto di propria competenza, provvederanno all’esecuzione.

(8)

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

TOSI SIG. FLAVIO PRATIZZOLI AVV. CRISTINA

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 gg. da oggi 23 LUG. 2015 al n. 6951

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dott. Giuseppe Baratta

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