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N. 89

Oggetto: Pratica num. 155/VV/2010 - Nota n. 366 in data 8.3.2010 con la quale il Presidente f.f. del Tribunale di Alpha pone il seguente quesito: "Se, in occasione dell'assegnazione di un nuovo magistrato a un determinato Ufficio per la copertura di posti vacanti, la precedente indicazione da parte del Capo dell'Ufficio abbia carattere vincolante nel senso di impedire la destinazione del nuovo magistrato a un settore diverso da quello precedentemente indicato".

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 aprile 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota n. 366 in data 8.3.2010 con la quale il Presidente f.f. del Tribunale di Alpha pone il seguente quesito: "Se, in occasione dell'assegnazione di un nuovo magistrato a un determinato Ufficio per la copertura di posti vacanti, la precedente indicazione da parte del Capo dell'Ufficio abbia carattere vincolante nel senso di impedire la destinazione del nuovo magistrato a un settore diverso da quello precedentemente indicato";

OSSERVA

Le nuove norme ordinamentali hanno previsto una certa rigidità nel passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti (art. 13 L. 160/2006). In particolare il passaggio di funzioni nell'ambito della medesima provincia non è consentito, mentre nell'ambito della medesima regione, ma in altra provincia, è consentito solo con mutamento per un quinquennio del settore (il pubblico ministero può essere assegnato al settore civile o lavoro).

In tale ottica la normativa prevede che la destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Di conseguenza l'organo di autogoverno ha previsto normativa di dettaglio tesa a disciplinare le disposizioni normative primarie coordinandole con la materia tabellare, segnatamente la branca inerente i concorsi interni.

In particolare è stata prevista una interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudicanti al fine di indicare nel bando il settore del posto vacante pubblicato in modo tale che per la durata del bando opera una sorta di cristallizzazione della destinazione al settore. Conseguentemente la possibilità di effettuare i concorsi interni è limitata, una volta pubblicato il bando di concorso, al settore di giurisdizione sino all'esaurimento del concorso per trasferimento, in modo da consentire di mantenere inalterata la funzione del posto in copertura nell'ambito della pubblicazione.

Ultimata la procedura concorsuale viene meno la cd cristallizzazione, di talchè il dirigente dovrà assegnare i posti con gli ordinari strumenti relativi alla materia tabellare con il solo vincolo delle incompatibilità previste dall'art. 13 L. 160/2006 (in tal senso il magistrato da ultimo tramutato che provenga da posto requirente della medesima regione necessariamente dovrà essere assegnato al settore civile o lavoro),

all’unanimità delibera di rispondere come da parte motiva”.

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