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anzianità di servizio

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Academic year: 2022

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N. 11

Oggetto: Pratica num. 93/VV/2011. Nota del 21 febbraio 2011 con la quale il Presidente del Tribunale di Alpha pone quesito in ordine ai criteri da seguire per il calcolo della c.d.

anzianità di servizio.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota del 21 febbraio 2011 con la quale il Presidente del Tribunale di Alpha ha posto il seguente quesito: <<…Se, nel caso di un magistrato che abbia ricoperto la funzione di giudice presso un Tribunale e che, trasferito a domanda ad altro ufficio, ottenga dopo meno di un anno il tramutamento nel medesimo ufficio con la medesima funzione di giudice prescindendosi dal requisito della legittimazione triennale di cui all'art. 194 dell'O.G. per comprovati problemi di salute del proprio figlio, debba farsi riferimento, ai fini dell'anzianità di servizio nell'ufficio a quella operante dalla data della nuova presa di possesso nello stesso ovvero a quella complessiva di servizio, con le medesime funzioni, presso il medesimo ufficio giudiziario >>.

osserva quanto segue.

1. - Il quesito in esame sembra scaturire dalla necessità del Presidente del Tribunale di Alpha di chiarire la posizione tabellare con riferimento allo specifico criterio della c.d. anzianità di sevizio del dott. Primo, giudice della prima sezione penale.

Premette, infatti, il Presidente che il dott. Primo nel 2007 era stato trasferito presso il Tribunale di Beta e, dopo meno di un anno, era rientrato presso il Tribunale di Alpha (assumendo la medesima funzione svolta prima del suo trasferimento) in assenza della necessaria legittimazione triennale per comprovate esigenze di salute del figlio, ai sensi dell'art. 194 R.D. 12/41 come sost. dall'art. 4 legge 4 maggio 1998 n. 133. In conseguenza di tale situazione, il dott. Primo ha a sua volta chiesto al Presidente se il suo trasferimento a Beta abbia “annullato” l'anzianità di servizio presso il Tribunale di Alpha, “da intendersi nel suo significato letterale di tempo complessivo in cui si è prestato servizio con la medesima funzione presso questo Ufficio”.

2. - Va premesso che il Consiglio ha già avuto modo di rilevare in passato come le questioni sollevate in sede di quesito proposto all'organo di autogoverno, qualora, come nel caso di specie, abbiano ad oggetto future variazioni tabellari, non possano costituire anticipazione della decisione sulla loro approvazione, ma unicamente rappresentare una lettura delle norme primarie e secondarie vigenti in relazione al caso concreto.

Passando all'esame delle questioni prospettate in questa sede, non sembra che si possano nutrire dubbi sul fatto che il dott. Primo non possa vantare, in caso di partecipazione a concorso interno, una “anzianità di servizio” calcolata sulla base del periodo pregresso al suo trasferimento al Tribunale di Beta, avvenuto su sua domanda.

Con tale tramutamento, infatti, si è interrotto il rapporto “di servizio” con l'ufficio di provenienza, rapporto che, proprio in ragione della durata continuativa per un determinato periodo, consente di inquadrare la “posizione” tabellare del magistrato da vagliare nel caso di trasferimenti interni, al fine di individuare sia la legittimazione (par. 40 della Circolare sulla formazione delle tabelle) sia i parametri attitudinali (par. 41 della citata circolare).

Il nuovo tramutamento richiesto dal dott. Primo per rientrare presso il Tribunale di Alpha, usufruendo della deroga prevista dall'art. 194 ord. giud. (Art. 194. - Tramutamenti successivi. 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia".) e, quindi, prima della maturazione del triennio di legittimazione non può avere alcun effetto, per così dire, ricostruttivo della “anzianità di servizio presso lo stesso ufficio” con il recupero del periodo di servizio pregresso.

(2)

Tanto premesso, il Consiglio

all’unanimità delibera di rispondere al quesito indicato in premessa nel modo seguente:

nel caso di un magistrato che abbia ricoperto la funzione di giudice presso un Tribunale e che, trasferito a domanda ad altro ufficio, ottenga dopo meno di un anno il tramutamento nel medesimo ufficio con la medesima funzione di giudice prescindendosi dal requisito della legittimazione triennale di cui all'art. 194 dell'O.G. per comprovati problemi di salute del proprio figlio, deve farsi riferimento, ai fini dell'anzianità di servizio nell'ufficio, a quella operante dalla data della nuova presa di possesso nello stesso e non a quella complessiva di servizio, con le medesime funzioni, presso il medesimo ufficio giudiziario.”

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