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Capitolato tecnico/schema di Contratto/Polizza di assicurazione. Assistenza a favore dei Soci ACI stipulata tra

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Allegato - Capitolato Tecnico di gara Pagina 1 di 28 9

Capitolato tecnico/Schema di Contratto/Polizza di assicurazione Assistenza a favore dei Soci ACI stipulata tra

ACI Global S.p.A., con sede legale in Roma, via Stanislao Cannizzaro, 83/ A (Partita IVA:

_______________), nella persona di _____________________, nella sua qualità di _________, autorizzato alla stipula del presente contratto

E

la Società _______________ (per il seguito denominata “Società”), con sede legale in

_____________, via __________ (CF __________; Partita IVA ___________) nella persona

del Sig. ______________, in qualità di _____________,

(2)

Allegato - Capitolato Tecnico di gara Pagina 2 di 28

DEFINIZIONI

SEZ – 1 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1 Durata del contratto e della garanzia

2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 3 Regolamento del premio

4 Stima premio annuo minimo

5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6 Modificazioni dell’assicurazione

7 Variazione del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta 8 Diminuzione del rischio

9 Assicurazione per conto di chi spetta 10 Recesso

10.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 10.2 Recesso per aggravamento del rischio

10.3 Recesso per sinistro 11 Forma delle comunicazioni 12 Prova del Contratto 13 Coassicurazione e delega 14 Estensione territoriale 15 Oneri fiscali

16 Foro competente

17 Interpretazione del contratto

18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 19 Struttura organizzativa per erogazione assistenze

20 Obblighi del Contraente 21 Trattamento dei dati 22 Disciplina dell’appalto 23 Segreto d’ufficio 24 Cessione del contratto 25 Trasparenza a Patto d’integrità 26 Clausole vessatorie

27 Rinvio alle norme di legge

SEZ. 2 -NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA 1 Soggetti assicurati

2 Oggetto dell’assicurazione e limite di utilizzo delle prestazioni 3 Rimborso delle somme spese per prestazioni indebitamente ricevute 4 Mancato utilizzo delle prestazioni

5 Limitazioni di responsabilità

6 Limitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni NORME CHE REGOLANO I S INISTRI

7 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 8 Assicurazione Spese Mediche

SEZ. 3 – FRONTESPIZI E CONDIZIONI GENERALI D I POLIZZA

SOMMARIO

(3)

Allegato - Capitolato Tecnico di gara Pagina 3 di 28

ABITAZIONE La residenza, nel territorio italiano, dichiarato dal Socio così come

risultante negli archivi della Contraente.

RESIDENZA a) nel caso di Assistenza tecnica al Veicolo: il luogo, purché in Italia, dichiarato dall’Assicurato all’atto dell’associazione all’ACI.

b) nel caso di Assistenza medico - sanitaria: il luogo in Italia ove l’Assicurato (purché iscritto all’atto dell’associazione) dimora abitualmente come risulta da certificato anagrafico

ACCOMPAGNATORE Si intende la persona che, al momento dell’evento, era incaricata di assistere ed aiutare l’Assicurato.

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come meglio precisato all’art.17 – Soggetti assicurati.

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA L’aiuto, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione e sui cui gravano gli obblighi da essa derivanti: ACI Global S.p.A

CONCESSIONARIO Il rivenditore dell’autovettura di proprietà dell’Assicurato, autorizzato dalle case costruttrici, purché con sede in Italia, titolare

dell’associazione base

FAMILIARI Per le prestazioni sanitarie s’ intende: il coniuge, il convivente di fatto o per unione civile, i genitori e i figli dell’Assicurato, purché conviventi, come da risultanze dello stato di famiglia;

Per le prestazioni tecniche s’ intende: i passeggeri trasportati ancorchè non risultanti nello stato di famiglia purchè presenti sul vericolo al momento dell’evento

FURTO L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO Qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l’incendio (non doloso), che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale.

INCIDENTE Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale, incluso l’incendio (non doloso), collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato e/o per la circolazione stradale in genere.

DEFINIZIONI

(4)

Allegato - Capitolato Tecnico di gara Pagina 4 di 28

DECORRENZA E DURATA Per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il

periodo per il quale la Polizza ha vigore. La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è di 365 giorni e decorre dalle ore 24:00 del giorno di richiesta e pagamento della quota associativa della formula associativa di riferimento, così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società.

ESTENSIONE TERRITORIALE La polizza avrà vigore in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e, limitatamente ad alcune prestazioni riservate a specifiche tessere associative, anche nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria,Tunisia, Turchia.

INDENNIZZO La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

INFORTUNIO Evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da Infortunio.

MALATTIA IMPROVVISA Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato stesso.

MASSIMALE La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a garantire la prestazione prevista.

POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l’Assicurato.

PREMIO La somma dovuta dalla Contraente alla Società.

SINISTRO Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

PRESTAZIONI L'assistenza da erogarsi in natura da parte della Società tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.

SOCCORSO STRADALE L’attività di assistenza per guasto o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo ovvero all’effettuazione delle riparazioni in loco (cosiddetto depannage).

SOCIETÁ, ASSICURATORE

L’impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l’assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE OPERATIVA

La struttura di ACI Global Spa, con sede legale in Roma e con sede secondaria in Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con propria rete di fornitori e con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

I numeri verdi messi a disposizione dell’Assicurato sono i seguenti:

- 803.116 (per i soci individuali) - 800.000.116 (per soci aziendali).

TESSERA ASSOCIATIVA ACI Una delle tessere associative attualmente rilasciate dall’Automobile Club Italia e pubblicate sul sito www.aci.it, nonché ogni altra tipologia di tessera che verrà emessa in futuro dall’Automobile Club Italia e che quest’ultima si impegna a comunicare – per il Tramite di ACI Global- alla Società prima di avviarne la relativa commercializzazione.

La tessera associativa, che ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, ha validità:

▪ in caso di prima iscrizione, per 365 giorni più la porzione del mese

nel quale viene effettuata l’iscrizione;

(5)

Allegato - Capitolato Tecnico di gara Pagina 5 di 28

▪ per 365 giorni in caso di rinnovo.

VEICOLO Per veicolo si intende:

▪ autovettura (incluso il carrello appendice così come indicato all’art.

56 comma 4 del nuovo codice della strada) con massa complessiva fino a kg 3.500;

▪ autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose di massa complessiva fino a 3.500 Kg;

▪ motoveicolo o ciclomotore a due, a tre o a quattro ruote;

▪ camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg;

▪ altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a 3.500 kg.

▪ autocarro;

▪ autoveicolo uso speciale;

▪ motrice;

▪ trattore;

▪ bus;

▪ minibus;

▪ autovettura tipo "limousine".

VIAGGIO Qualunque spostamento dell’Assicurato in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o all’estero (Paesi riportati nella definizione di “Estensione Territoriale”).

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di ogni effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Tutti gli elementi tecnici migliorativi indicati dalla Società aggiudicatrice in sede di

offerta saranno integrati nel presente Schema di Capitolato Tecnico/Schema di

Contratto/Polizza.

(6)

Allegato Pagina 6 di 149

1. DURATA DEL CONTRATTO E DELLA GARANZIA

Il contratto avrà durata triennale a partire dalle ore 00:00 del 01/07/2019 fino alle ore 24,00 del 30/06/2022. Durante la durata contrattuale sarà facoltà di Aci Global attivare le singole garanzie assicurative con le durate descritte di seguito; pertanto, la fideiussione definitiva verrà svincolata alla scadenza dell’ultima garanzia attivata.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza dei 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e presumibilmente il 30/06/2022.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa (con esclusione del recesso intimato ai sensi dell’art. 10.3 “10.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO”), richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alle Polizze sottoscritte da ACI Global S.p.A.; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI Global, tenuto conto, di quanto previsto dall’art.106, comma 11, del Codice degli Appalti.

La durata delle garanzie previste dalla presente polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato è stabilita in 365 (trecentosessantacinque) giorni, con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.

Esclusivamente nel caso di prima sottoscrizione, la garanzia ha una validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata la sottoscrizione stessa ed il pagamento della quota sociale.

Per la tipologia di moduli “Azienda” il premio viene convenzionalmente calcolato come di seguito indicato:

• in caso di durata maggiore o uguale a 6 mesi: 100% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 4;

• in caso di durata inferiore a 6 mesi: 50% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 4.

2. PAGAMENTO DEL PREM IO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il sessantesimo giorno successivo alla decorrenza stessa: qualora tale pagamento del premio venisse effettuato successivamente al termine sopra indicato, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento stesso.

A parziale deroga dell’art.1901 del Codice Civile, se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 602/1973 la Società da atto che:

- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del D.M. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;

SEZ. 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

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Allegato Pagina 7 di 149

- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.

1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

3. REGOLAZIONE DEL PREMIO

La regolazione del premio, per ciascuna Polizza, avverrà con anticipo alla firma, equivalente al costo del premio unitario per Polizza (una Tessera) e poi regolazione mensile sulla base delle tessere emesse nel mese.

A tale scopo, alla scadenza di ciascuna mensilità (entro il 15 del mese successivo), la Contraente comunicherà alla Compagnia il numero effettivo di Tessere ACI, per ciascuna categoria, emesse dall’Automobile Cub Italia nel mese precedente e, successivamente la Compagnia provvederà ad emettere relativa Appendice Contabile che sarà pagata dalla Contraente a 60 giorni fine mese data Appendice.

4. STIMA PREMIO ANNUO MINIMO LORDO

Il premio lordo della polizza viene calcolato per singola Tessera ed in base alle garanzie incluse nella stessa.

Ciò premesso, la stima del premio annuo lordo totale della polizza è quantificato in base al numero di Tessere, per ciascuna tipologia, preventivamente dichiarato dalla Contraente, moltipilicato per l’importo unitario di polizza quantificato per ciascuna tessera sulla base delle Garanzie inserite in ciascun Prodotto; il calcolo – quindi- avviene come di seguito indicato:

Tipo Tessera/Polizza

Previsione Numero Tessere per singolo anno

base d’asta annuale, imposte assicurative comprese ed IVA esclusa in €

Previsione Premio annuo imposte assicurative comprese

ed IVA

esclusa in € (BASE)

prezzo annuale offerto - imposte assicurative comprese ed IVA esclusa in €

prezzo annuale complessivo offerto, imposte assicurative comprese ed IVA esclusa, per singola polizza in € (colonna D per colonna A)

A B C D

E

1 – ACI Gold 90.514

8,87 802.859 2 – Conversioni da

Sistema in Gold 909

7,89 7.172 3- ACI Sistema

(incluse 310 tessere ACI Storico Regolarità)

409.072

2,17 887.686 4- ACI Inoltre

12

32,29 387

5- ACI Storico

aderente 2.191

0,89 1.950 6- ACI Azienda VL

Base 8.715

0,39 3.399 7- ACI Azienda VL

Base 2° rischio 12

0,39 5

8- ACI Azienda VL

Plus 14.410

3,11 44.815

9- ACI Azienda VL

Plus 2° rischio 12

3,11 37

10- ACI Azienda Modulo Concessionari

2.839

5,24 14.876

11 – ACI Azienda

Moduli Driver 29.071

0,30 8.721 12 – ACI Azienda

VMVPVX Italia e Estero

2.493

33,39 83.241 13 – ACI Azienda 12 401

Tabella formattata

(8)

Allegato Pagina 8 di 149 VMVPVX Italia e

Estero 2° rischio

33,39

14 – ACI Azienda VX Plus Italia e Estero (convoglio)

1321 252,93 334,121

15 – ACI Azienda VX Plus Italia e Estero (convoglio) 2° rischio

12 252,93 3.035

prezzo Annuale complessivo offerto prezzo triennale complessivo offerto

5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

A parziale deroga agli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le incomplete o inesatte dichiarazioni rese dalla Contraente all’atto della stipula della polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento nonché la validità dell’assicurazione, sempre che tali omissioni e inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

6. MODIFICAZIONI DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

7. VARIAZIONE DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.

Per “aggravamento del rischio” si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 90 giorni dall’intervenuta conoscenza.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio sopra previste, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste

formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In

caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto.

(9)

Allegato Pagina 9 di 149

8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio sulla base della comunicazione del Contraente (art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si stabilisce fra le Parti, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a quanto previsto dal presente articolo sarà immediata; pertanto la Società restituirà alla Contraente la quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

9. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza viene stipulata da Contraente a favore degli Assicurati.

Spetta al Contraente adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.

10. RECESSO

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

10.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 1892 e dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

10.2 Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 7 “7. VARIAZIONE DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

10.3 Recesso per sinistro

Esclusivamente a partire dalla seconda annualità assicurativa, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 6 (sei) mesi da quello di ricevimento della raccomandata, mentre quello esercitato dalla Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata stessa.

In ogni caso, la Società mette a disposizione della Contraente il premio, escluse le imposte,

(10)

Allegato Pagina 10 di 149

relativo al periodo di rischio non corso entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso.

Salvo il caso di esplicita accettazione da parte della Contraente con conseguente diminuzione del premio, la Società non può esercitare recesso per singole sezioni o garanzie della presente polizza.

Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui è in possesso e necessari per la redazione del nuovo bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

11. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all’altra Parte tramite PEC.

12. PROVA DEL CONTRATTO

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

13. COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso di ricorso alla coassicurazione, la presente assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nel relativo riparto.

La Società Delegataria sarà pertanto tenuta ad assolvere, direttamente e per intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare le Società presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società Delegataria è espressamente obbligata ad emettere l’atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.

Sottoscrivendo la presente polizza ed il relativo riparto, la/le coassicuratrice/i da/danno mandato alla Società Delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto, riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

14. ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa sarà operante in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e, limitatamente ad alcune prestazioni riservate a specifiche tessere associative, all’estero nei Paesi riportati nella definizione di “Estensione Territoriale”.

15. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

16. FORO COM PETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente, esclusivamente, è quello

(11)

Allegato Pagina 11 di 149

dell’Autorità Giudiziaria di Roma.

17. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza.

La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere.

Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni.

Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

18. OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N.

136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Aci Global ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori,

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai

sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra

che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c.,

non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente

(12)

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alla risoluzione del contratto.

19. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER EROGAZIONE ASSISTENZE

Il “Contraente” ACI Global, con una Centrale Operativa di Assistenza ed una Struttura Tecnico Territoriale, organizza ed eroga, 365 giorni l’anno 24 ore su 24, il servizio principale di

“Soccorso Stradale” previsto nei Prodotti Associativi ed è in possesso dei requisiti, personale, caratteristiche ed attrezzature idonei e necessari all’esercizio dei servizi accessori connessi all’attività assicurativa “Ramo Assistenza e connessi” previsti dal Regolamento Isvap (ora IVASS) nr. 12/2008.

Al fine di mantenere univocità di coordinamento a beneficio dei Soci ACI e di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità, l’erogazione delle prestazioni di assistenza delle Polizze oggetto del presente Capitolato, avverrà a diretta cura di ACI Global in qualità di Struttura Organizzativa per la gestione ottimizzata dei servizi assicurativi (Ramo 18 e connessi) comprensiva della Rete dei Fornitori che erogano le Assistenze. Tale Struttura è anche preposta alla Liquidazione dei Sinistri; pertanto la quotazione dovrà riguardare esclusivamente il costo esterno dei sinistri (CDE Assistenze) ed esclude la gestione che sarà a totale carico della Stazione Appaltante Aci Global che non ribalterà tali costi alla Compagnia.

Al tal fine la Compagnia conferisce ad ACI Global Mandato, conformemente all’Allegato A, a gestire i sinistri per suo conto ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile. ACI Global procederà pertanto alla liquidazione dei sinistri e tale liquidazione impegnerà la Compagnia aggiudicataria, anche se effettuato in via amichevole, transattiva o similare purché preventivamente comunicato, secondo la procedura gestione sinistri descritta nell’Allegato B.

Il pagamento degli importi fatturati dai fornitori dei servizi di assistenza (CDE) ad ACI Global e rifatturati successivamente–da ACI Global alla COMPAGNIA aggiudicataria, - in assenza di contestazioni da parte della stessa, da formalizzare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura di ACI Global, verranno messi in pagamento entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente indicato da ACI Global.

La Compagnia dovrà avvalersi dei servizi esterni di ACI Global per fornire ai propri assicurati una prestazione di immediata assistenza, nei limiti convenuti nei contratti di assicurazione, e per ottimizzare la gestione dei sinistri relativi al ramo ministeriale 18.

A tal fine ACI Global mette a disposizione la propria rete di Fornitori e la struttura organizzativa e le risorse tecniche e professionali utili a soddisfare le esigenze della Compagnia, garantendo l'accesso alle richieste di assistenza e la relativa gestione ininterrottamente nell'arco delle 24 ore per 365 giorni all'anno, in ottemperanza alle vigenti norme regolamentari, in tema di sicurezza e privacy nonché il rispetto dei tempi di legge ed il mantenimento di un elevato livello qualitativo dei servizi erogati.

20. OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

ACI Global è a conoscenza delle norme che regolamentano lo svolgimento dell'attività oggetto di Contratto e si assoggetterà a tutte le attività ispettive e di controllo previste dalla normativa di vigilanza emanata ed emananda nonché a tutte le attività ispettive e di controllo da parte della funzione di controllo interno della Compagnia

ACI Global in ottemperanza a quanto previsto all'art. 175 del Codice delle Assicurazioni private e nei regolamenti n. 12/2008 e n. 20/2008, garantirà l'accesso completo ed immediato da parte dell'IVASS ai locali e alla documentazione propria e di terzi, in relazione all'attività di esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, e si adeguerà ad ogni norma in materia avente efficacia vincolante, emanata ed emananda in relazione all'attività oggetto del Contratto.

Per lo svolgimento di questa attività ACI Global dispone:

(13)

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• di una Struttura Tecnica Territoriale preposta all’esecuzione dei Servizi di assistenza stradale connessi all’uso degli autoveicoli (i “Servizi Tecnici”).

• di sistemi che consentono l'agevole accesso da parte degli Assicurati al Servizio di assistenza, per via telefonica e telematica;

• di sistemi informativi dedicati: a) alla gestione dei flussi in entrata e in uscita dei dati relativi alle prestazioni ed ai Servizi di assistenza; b) alla registrazione delle chiamate e del diario di trattazione a garanzia della continuità degli interventi; c) alla gestione di banche dati per la raccolta, l'archiviazione e la ricerca rapida della rete di collaboratori;

• di presidi medici e sanitari adeguati alle garanzie di assistenza sanitaria offerte dalla Compagnia e, con specifico riferimento al trasporto sanitario, dei mezzi, delle apparecchiature, del materiale necessario per gli interventi.

• di una Struttura Organizzativa che comprende personale medico e sanitario ed artigiani, nell'ambito dei collaboratori diretti e appartenenti alla rete, adeguatamente formato e titolato, di dimostrata esperienza professionale e specializzazione, adeguate alla tipologia delle garanzie offerte.

ACI Global fornirà alla Compagnia tutti i dati e le informazioni necessarie all’applicazione del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 27 del 14 ottobre 2008, (secondo i parametri e codici di identificazione di ciascuna prestazione inerente ai Servizi in linea/coerenza con i termini per l'erogazione dei servizi).

ACI Global comunicherà tempestivamente alla Compagnia eventuali problematiche che possano pregiudicare la qualità o la continuità del servizio telefonico, disfunzioni o guasti del sistema informativo, sospensioni a qualsiasi titolo del servizio 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, mancanza di copertura territoriale per alcuni fornitori, e si impegna contestualmente a mettere in atto tutte le misure per limitare i disagi nell'erogazione del Servizio e ripristinare nel minor tempo possibile la situazione di normalità.

ACI Global effettuerà, ove necessario, le comunicazioni richieste dall’IVASS alle società di servizi relative alla gestione sinistri assistenza ed aggiornerà annualmente il Documento di cui all’ALLEGATO C al Capitolato avente ad oggetto la "Dotazione di personale ed attrezzature della Struttura Organizzativa”.

21. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti consente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Al momento della stipula le Parti si scambieranno gli atti necessari al rispetto della normativa in materia di Privacy e al corretto adempimento di cui agli obblighi del GDPR.

La Società, inoltre, si impegna, ora per allora, ad essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

22. DISCIPLINA DELL’APPALTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

La Società garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.

La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente al Contraente,

pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, ogni variazione

rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della

sottoscrizione del contratto.

(14)

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L’appaltatore prende atto che il Contraente si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

23. SEGRETO D’UFFICIO

La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni diretti/indiretti subiti/subendi, dal Contraente, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dalla Contraente di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.

La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dei servizi.

La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni e a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

24. CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all’appaltatore di cedere il presente contratto, salvo quanto previsto dall’art 106 del Dlgs num 50/2016.

In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che il Contraente si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per il Contraente ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, quest’ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

25. TRASPARENZA E PATTO DI INTEGRITA’

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese

e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE ed articoli 2 e seguenti

della Legge n.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della

predetta normativa.

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Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., per fatto e colpa della Società, con facoltà per il Contraente di incamerare la cauzione.

26. CLAUSOLE VESSATORIE

L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt.

1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

27. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge

del diritto italiano.

(16)

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1. SOGGETTI ASSICURATI

Riveste la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione ogni persona fisica titolare di una tessera associativa ACI, emessa o rinnovata durante il periodo di vigenza del presente contratto ed in corso di validità alla data di accadimento del sinistro.

2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E LIMITE DI UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società (Assicurazione) fornisce alla Contraente (ACI Global) la copertura del rischio assicurativo relativo alle prestazioni di assistenza fornite all’Assicurato Socio ACI (Riepilogate in Tabella A) alle condizioni e con le modalità e nei limiti previsti nei successivi schemi riepilogativi relativi alle Tessere ACI Individuali e Tessere ACI Azienda (Tabelle B e C) e nelle Condizioni Generali di Polizza -di seguito previste -per ciascuna “Tessera ACI”.

Tabella A)

Consigli medici e informazioni sanitarie (da decidere se farle rientrare tra i servizi base da CO) Invio medico generico (Italia)

Assistenza Pediatrica (Italia) Assistenza Cardiologica (Italia) Ambulanza a disposizione

Trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale Rientro sanitario

Rientro convalescente Assistenza ai minori Autista a disposizione (Italia) Prelievo e consegna esiti

Infermiere a domicilio post ricovero (Italia) Rimborso spese mediche o farmaceutiche Invio elettricista (Italia)

Invio idraulico (Italia) Invio fabbro/falegname (Italia)

Soccorso stradale all'estero veicoli con massa fino a 3500 kg Soccorso stradale all'estero veicoli con massa oltre 3500 kg Soccorso stradale all'estero veicoli con massa oltre 3500 kg (2 vhl) Auto sostitutiva 3gg

Auto sostitutiva 5gg

Auto sostitutiva 30gg ( in caso di furto) Auto a casa

Rientro/proseguimento del viaggio Recupero veicolo riparato Rimpatrio del veicolo Sistemazione in albergo Servizio taxi

Errato rifornimento di carburante con gestione diretta

Spedizione pezzi di ricambio sia per leggeri che per pesanti (solo estero) PRESTAZIONI TECNICHE AL VEICOLO SERVIZI ACCESSORI (ITALIA E ESTERO) PRESTAZIONI ALLA PERSONA E ALL'ABITAZIONE

SEZ. 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA

(17)

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Tabella B)

Tessere Individuali - Servizi accessori (Italia e Estero)

Ragg. Prestazioni Erogate in caso di Massimale Limitazioni ACI GOLD

CONVERSIONE ACI SISTEMA IN ACI GOLD

ACI SISTEMA ACI INOLTRE

ACI Storico Fondatore

ACI Storico Aderente

rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato

Guasto, incidente e Furto in Viaggio in Italia o Estero;

350,00 euro per rientro proseguimento viaggio;

350,00 euro per recupero veicolo riparato

1 sinistro come rientro e 1 sinistro come recupero veicolo riparato per anno assicurativo;

solo per eventi fuori provincia dichiarata atto

assiciazione X X X X

sistemazione in albergo

Guasto, incidente e Furto in Viaggio in Italia (fuori Provincia indirizzo dichiarato atto assiciazione) o Estero;

150,00 euro a persona;

max 500,00 euro complessivi

1 volta per anno assicurativo;

solo per eventi fuori provincia dichiarata atto

assiciazione X X X X

auto sostitutiva

Guasto, incidente e Furto in Viaggio in Italia o Estero;

in caso di guasto e incidente: AS 3 giorni;

in caso di furto: AS 30 giorni

AS 3gg almeno 6 ore manodopera;

2 volte per anno assicurativo;

in alternativa ad AS30gg AS 30gg solo targa associata: con denuncia furto;

1 sinistro per anno assicurativo, in alternativa ad AS3gg Auto sostitutiva in alternativa ad auto a casa o

rimpatrio X X X X

200,00 euro per evento

2 volte per anno assicurativo 1 volta per anno ass. : ACI Storico Fondatore e ACI

storico Aderente X X X X

180,00 euro per evento 2 volte per anno assicurativo X X

auto a casa (in Italia)

Guasto o incidente in Viaggio in Italia furto fuori provincia con successivo ritrovamento;

almeno 6 ore mdo;

1 sinistro per anno assicurativo, in alternativa al rimpatrio;

in alternativa ad AS30gg o AS3gg;

solo per eventi fuori provincia dichiarata atto

assiciazione X X X

rimpatrio veicolo Guasto o incidente in Viaggio Estero;

Furto con successivo ritrovamento Estero 400,00 euro

almeno 6 ore mdo;

a seguito ritrovamento da furto targa associata 1 sinistro per anno assicurativo, in alternativa all'auto a casa;

in alternativa ad AS30gg o AS3gg X X X

servizio taxi

Guasto o incidente in Viaggio; Furto;

Italia e Estero

50,00 euro

solo in abbinamento all'erogazione di Auto sostitutiva, Rientro proseguimento viaggio, Sistemazione in albergo, Auto a casa, Rimpatrio

1 sinistro per anno assicurativo X X X X

intervento di spurgo a seguito di errato rifornimento

errato carburante

evento Italia e Estero 250,00 euro

a seguito di fermo per errato carburante erogata contestualmente al soccorso stradale;

2 sinistri per anno assicurativo X X

invio autista

in abbinamento alla prestazione auto

sostitutiva 3 gg 2 volte per anno assicurativo X

consigli medici

consigli sui fattori di rischio alla guida; in caso di ingestione o assorbimento sostanze

tossiche X X X X X X

assistenza a minori

malattia improvvisa infortunio in viaggio/impossibilità di occuparsi di figli minori 14 anni

costo biglietto A/R ed eventuale pernottamento di un familiare dell'Assicurato +

biglietto di ritorno per i minori X X X X X X

autista a disposizione

malattia improvvisa o infortunio o parto in

viaggio Italia e Estero 5 volte per anno X X X X X

rientro del convalescente

convalescenza dopo ricovero ospedaliero per malattia improvvisa o infortunio;

in Viaggio Italia e Estero

in alternativa al rientro sanitario;

malattia improvvisa o infortunio o parto in Viaggio

solo in Italia per ACI Inoltre X X X X X X

rientro sanitario

malattia improvvisa o infortunio in Viaggio Italia e Estero

in alternativa al rientro convalescente;

malattia improvvisa o infortunio o parto in Viaggio

solo in Italia per ACI Inoltre X X X X X X

trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente

infortunio da incidente stradale in Viaggio Italia e Estero

Infortunio da incidente stradale solo in Viaggio in

Italia per ACI Inoltre X X X X X X

Informazioni sanitarie info su funzionamento SSN

X X X X X X

ambulanza a disposizione

malattia improvvisa o infortunio in Viaggio Italia e Estero; oppure alla propria residenza

200 km solo andata

5 volte per anno assicurativo;

almeno 1 notte di degenza;

alla residenza : solo ACI Gold e Conversioni ACI

Sistema in ACI Gold X X X X

invio medico in Italia

malattia improvvisa o infortunio in Viaggio Italia e Estero; oppure alla propria residenza

5 volte per anno assicurativo alla residenza : solo ACI Gold e Conversioni ACI

Sistema in ACI Gold X X X X X X

assistenza pediatrica in Italia

malattia improvvisa o infortunio in Viaggio Italia e Estero; oppure alla propria residenza

per minori di 12 anni

5 volte per anno assicurativo

X X

assistenza cardiologica in Italia assistenza cardiologica alla residenza 5 volte per anno assicurativo

X X

infermiere a domicilio post ricovero

assistenza alla Residenza;

ricovero ospedaliero ed entro 30 gg dalle dimissioni

70,00 euro al giorno e con massimo 5 giorni x ricovero

x anno assicurativo X X

prelievo campioni e consegna esiti in Italia impossibilità di muoversi dalla Residenza

Italia 5 volte per anno assicurativo X X

R I M B O R S O

S P E S E M E D I C H E

I N V I A G G I O

RIMBORSO SPESE mediche e farmaceutiche

malattia improvvisa o infortunio in Viaggio Italia e Estero

300,00 euro a persona e 600,00 euro per nucleo familiare in Italia;

3,000,00 euro a persona e 6,000,00 euro per nucleo familiare all'estero;

250,00 euro a persona per Malattia e Infortunio in Viaggio in Italia: per ACI Inoltre

155,00 euro a persona e 310,00 euro per nucleo familiare in Italia;

2.100,00 euro a persona e 4,000,00 euro per nucleo familiare all'estero: per ACI Storico Fondatore e Storico Aderente

franchigia fissa e assoluta di 20,00 euro in italia e di 30,00 euro all'estero

franchigia fissa e assoluta di 20,00 euro in Italia: per ACI Inoltre: per ACI Inoltre

franchigia fissa e assoluta di 15,00 euro in italia e di 25,00 euro all'estero: per ACI Storico Fondatore e Storico Aderente

X X X X X X

invio elettricista

black-out dovuto a guasto interrutori, impianti

distribuzione prese di corrente; 200,00 euro 1 volta per anno X X

invio fabbro o falegname

furto/tentato furto, rottura chiavi, guasto

serratura 200,00 euro 1 volta per anno X X

invio idraulico

infiltrazuione, mancato scarico, allagamento,

mancanza d'acqua 200,00 euro 1 volta per anno X X

A S S I S T E N Z A

P E R S O N A

I N

V I A G G I O E

A L L A R E S I D E N Z A

A S S I S T E N Z A A L L ' A B I T A Z I O N E

PERSONA

A S S I S T E N Z A

A L

V E I C O L O

soccorso stradale / traino all'estero Guasto, incidente e Ritrovamento a seguito di Furto

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