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(Reg. ISVAP N°35 del 26 maggio 2010)

Allegato Pagina 138 di 149 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

ART. 1 Oggetto della garanzia

La Società fornisce agli Assicurati – a decorrere dalla data di Associazione e per 365 giorni, a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti ai veicoli leggeri come indicato nelle “Definizioni delle Condizioni Generali. Le assistenze tecniche verranno fornite al veicolo indicato all’atto dell’associazione.

ART. 2 - ASSISTENZA AL VEICOLO ALL’ESTERO 2.1 Soccorso stradale – Traino all’estero

La presente prestazione viene erogata in caso di Guasto o di Incidente del Veicolo, per i soli eventi accaduti i all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), con espressa esclusione in caso di evento occorso in Italia.

Previa richiesta dell’ Assicurato la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso, per un massimo di due volte nel corso dell’anno assicurativo, alle condizioni riportate di seguito.

Il mezzo di soccorso, inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, , potrà:

a. risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni e dei materiali di consumo restano a carico dell’Assicurato che le regolerà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto;

b. se necessario, trasportare il Veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal l’Assicurato con una percorrenza massima di km 50.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il Veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale.

Le spese di manodopera per eseguire riparazioni diverse da quelle sopra indicate sono a carico dell’

Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo relativo all’intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.

Sono a carico dell’ Assicurato anche le spese relative all’eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

La presente prestazione non è operante nel caso di intervento richiesto su Veicolo non coperto dall’assicurazione RCA.

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l’assicurazione non è operante per:

Art.3.1ASSISTENZAALVEICOLO

a) le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche;

a) le prestazioni non sono dovute nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto o rottura;

b) Veicoli non coperti da assicurazione RCA.

c) Veicoli ad uso speciale (ad eccezione di autoambulanze e auto funebri di peso fino a kg 3500) Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l’ Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ART. 4.1 ASSISTENZA

L’Assicurato in caso di sinistro deve darne immediate comunicazione alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri:

telefono 800.000.116

telefono +39/02/66165.593 per chiamate dall’estero telefax per l’Assistenza al veicolo 02-66100333 Art. 3 - ESCLUSIONI

Allegato Pagina 139 di 149 ACI AZIENDA moduli VL Ba se

- Secondo rischio - ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

Polizza n. Compagnia:

--- Contraente

Ragione Sociale: ACI Global s.p.a

Codice Fiscale: 10698880159 Partita I.V.A.: 06601831008

Indirizzo: Via Stanislao Cannizzaro, 83 C.A.P.: 00156 Città: Roma Provincia: RM Telefono: 06/43226

--- Decorrenza ore 24 del Termine ore 24 del Durata Frazionamento Regolazione SENZA

TACITO RINNOVO

Garanzie prestate: Come indicato all’ Art.1 Oggetto dell’Assicurazione

Premio unitario annuo è ……….. (di cui imposte……….) così ripartito:

Garanzie Premio lordo in € Imponibile in € Imposte in €

Assistenza Perdite pecuniarie

Totale

Premio anticipato – premio minimo annuo €

Garanzie Premio lordo in € Imponibile in € Imposte in € Nr. Applicazioni Assistenza

Perdite Pecuniarie Totale

Il Contraente La Società

(T IMBRO E FIRMA) ……… Spa

__________________________ ______________________________

Emessa a ………il ………. in n°….. esemplari

_________________________________________________________________________________

Mezzi di pagamento consentiti dall’Impresa

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare il seguente mezzo di pagamento:

• Ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario la Compagnia di Assicurazioni Perfezionamento e dichiarazioni del contraente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892- 1893 – 1894 Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti, costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione nonché determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse. La Polizza è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione contenute del Fascicolo Informativo.

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente _______________________

Consegna e presa visione dei materiali precontrattuali e dichiarativi Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo in tutte le sue parti:

• Nota Informativa e Glossario;

• Condizioni generali di Assicurazione;

• Informativa sul trattamento dei dati personali.

Allegato Pagina 140 di 149

Il Contraente La Società

(T IMBRO E FIRMA)

__________________________ ______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell’Informativa di cui all’art. 13 e 14 del GDPR il Contraente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, funzionale al rapporto giuridico da concludere con la Società ed alla comunicazione dei dati ai soggetti che effettuano per conto della stessa attività strettamente funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il Contraente (T IMBRO E FIRMA)

_________________________

Allegato Pagina 141 di 149

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI ALL’ASSISTENZA AL VEICOLO,

ACI AZIENDA VL Base

per veicoli LEGGERI

SECONDO RISCHIO

Allegato Pagina 142 di 149 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

ART. 1 Oggetto della garanzia

La Società fornisce agli Assicurati – a decorrere dalla data di Associazione e per 365 giorni, a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti ai veicoli leggeri come indicato nelle “Definizioni delle Condizioni Generali. Le assistenze tecniche verranno fornite al veicolo indicato all’atto dell’associazione.

ART. 2 - ASSISTENZA AL VEICOLO ALL’ESTERO 2.1 Soccorso stradale – Traino all’estero

La presente prestazione viene erogata in caso di Guasto o di Incidente del Veicolo, per i soli eventi accaduti i all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), con espressa esclusione in caso di evento occorso in Italia.

Previa richiesta dell’ Assicurato la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso, per un massimo di due volte nel corso dell’anno assicurativo, alle condizioni riportate di seguito.

Il mezzo di soccorso, inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, , potrà:

a. risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni e dei materiali di consumo restano a carico dell’Assicurato che le regolerà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto;

c. se necessario, trasportare il Veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal l’Assicurato con una percorrenza massima di km 50.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il Veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale.

Le spese di manodopera per eseguire riparazioni diverse da quelle sopra indicate sono a carico dell’

Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo relativo all’intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.

Sono a carico dell’ Assicurato anche le spese relative all’eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

La presente prestazione non è operante nel caso di intervento richiesto su Veicolo non coperto dall’assicurazione RCA.

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l’assicurazione non è operante per:

Art.3.1ASSISTENZAALVEICOLO

a) le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche;

b) le prestazioni non sono dovute nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto o rottura;

c) Veicoli non coperti da assicurazione RCA.

d) Veicoli ad uso speciale (ad eccezione di autoambulanze e auto funebri di peso fino a kg 3500)

Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l’ Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa

Art. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ART. 4.1 ASSISTENZA

L’Assicurato in caso di sinistro deve darne immediate comunicazione alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri:

telefono 800.000.116

telefono +39/02/66165.593 per chiamate dall’estero telefax per l’Assistenza al veicolo 02-66100333 Art. 3 - ESCLUSIONI

Allegato Pagina 143 di 149 ACI AZIENDA 2013

Modulo Driver ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA

Polizza n. Compagnia:

---

Contraente

Ragione Sociale: ACI Global

Codice Fiscale: 10698880159 Partita I.V.A.: 06601831008

Indirizzo: Via Stanislao Cannizzaro, 83/A C.A.P.: 00156 Città: Roma Provincia: RM Telefono: 06/432261

---

Decorrenza ore 24 del Termine ore 24 del Durata Frazionamento Regolazione SENZA TACITO RINNOVO Garanzie prestate: Come indicato all’ Art.1 Oggetto dell’Assicurazione

Premio unitario annuo è € ………… (di cui imposte € …………) Modulo Driver

Garanzie Premio lordo in € Imponibile in € Imposte in €

Assistenza Spese mediche Perdite Pecuniarie

Totale

Premio anticipato – premio minimo annuo € …………. (di cui imposte € ………)

Garanzie Premio lordo in € Imponibile in € Imposte in € Nr. Applicazioni Assistenza

Spese mediche Perdite Pecuniarie

Totale

Il Contraente La Società

(TIMBRO E FIRMA) ……… Spa

__________________________ ______________________________

Emessa a ………., il ……….. n°…… esemplari

_________________________________________________________________________________

Mezzi di pagamento consentiti dall’Impresa

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare il seguente mezzo di pagamento:

• Ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario Compagnia di Assicurazioni Perfezionamento e dichiarazioni del contraente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892- 1893 – 1894 Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti, costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione nonché determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse. La Polizza è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione contenute del Fascicolo Informativo.

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente _______________________

Allegato Pagina 144 di 149 Consegna e presa visione dei materiali precontrattuali e dichiarativi

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo in tutte le sue parti:

• Nota Informativa e Glossario;

• Condizioni generali di Assicurazione;

• Informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Contraente La Società

(TIMBRO E FIRMA) ………Spa

__________________________ ______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell’Informativa di cui all’art. 13 e 14 del GDPR il Contraente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, funzionale al rapporto giuridico da concludere con la Società ed alla comunicazione dei dati ai soggetti che effettuano per conto della stessa attività strettamente funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il Contraente (TIMBRO E FIRMA)

_________________________

Allegato Pagina 145 di 149

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI

ALL’ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO AI TITOLARE della

FORMULA ASSOCIATIVA ACI AZIENDA