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Academic year: 2022

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C I T T À D I S A C I L E

A R E A A F F A R I G E N E R A L I

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI A USO ABITATIVO

A SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO PERDITA DI REDDITO PER EMERGENZA COVID

CONTRIBUTO ANNO 2022

per i canoni di locazione e/o gli oneri accessori 2022

Termine ultimo per la presentazione delle domande:

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022

ART. 1 FINALITÀ E DESTINATARI

Il Comune di Sacile pubblica il presente bando per la corresponsione di contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, articolo 19 e del relativo regolamento regionale D.P.Reg. 066/Pres.

del 15.05.2020. Tale intervento ha la finalità di fornire un supporto economico al locatario nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell’anno in corso (2022) e relativi a contratti di locazione di cui agli articoli 2,5 della legge 431/98 nella misura massima di tre mensilità.

Gli importi di contributo riconosciuti al locatario non potranno essere conteggiati nei futuri bandi a sostegno delle locazioni per i canoni pagati nel 2022 e relativi al periodo dall’1.01.2022 al 31.12.2022.

ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI

(da possedere alla data di presentazione della domanda)

I contributi possono essere richiesti da:

a. cittadini italiani;

b. cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c. stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE) relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

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d. stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

I richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a. essere anagraficamente residenti nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all’estero maturati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

b. possedere per l’anno 2022 un indicatore ISEE non superiore ad euro 35.000,00;

c. essere conduttore nel 2022 di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa, posto sul territorio regionale;

Gli immobili oggetto del contratto di locazione:

- non devono essere di “lusso”

- non devono essere di edilizia sovvenzionata (ATER), - devono avere destinazione d’uso residenziale;

- devono essere adibiti a prima casa;

- non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3;

I contratti di locazione non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta, debitamente registrati ed avere le seguenti caratteristiche:

- contratti di durata non inferiore a quattro anni, in osservanza dell’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- contratti di durata non inferiore a tre anni, in osservanza dell’articolo 2, commi 3 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- contratti di durata non superiore ai 18 mesi aventi natura transitoria in osservanza dell’articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Non è ammessa la concessione dell’agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

d. non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ubicati all’interno del territorio nazionale o all’estero ad esclusione di:

 alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;

 quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;

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 nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;

 proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;

 proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile. Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera a bis) del d.lgs. 251/2007, attestano tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano e devono presentare, con riferimento al paese di origine ed al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 2 del D.P.R. 394/1999, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità italiana che ne attesta la conformità all’originale, ovvero certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero nei casi in cui tale fatto non possa essere documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti.

e. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo i casi di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;

f. risiedere nel comune di Sacile al momento della presentazione della domanda;

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

ART. 3 FORMA DEGLI INCENTIVI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Gli incentivi consistono in contributi erogati in unica soluzione nella misura corrispondente di tre mensilità.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati e/o degli oneri accessori dell’anno in corso (per oneri accessori si intendono quelli indicati all’art. 9 della Legge 392/78: le spese condominiali, nonché quelle per le utenze – energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.).

I contributi possono essere richiesti dai locatari in possesso per l’anno 2022 di un indicatore ISEE non superiore a euro 35.000,00 e che:

a. presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID- 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e/o al 25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti;

b. non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l’anno 2022;

La perdita del proprio reddito IRPEF, come da decreto ministeriale del 19 luglio 2021, può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali.

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Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all’importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i beneficiari un contributo proporzionalmente ridotto.

I contributi ricevuti non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i.

Ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, per i pagamenti pari o superiori all’importo di euro 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento su conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento in contanti.

In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

ART. 4 PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO, CONTROLLI E ALTRE PRECISAZIONI

Qualora il Comune non riceva tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.

L’utilizzo del contributo dovrà essere rendicontato dal richiedente al Comune mediante presentazione di attestazione di pagamento delle mensilità e/o oneri accessori, nel numero massimo di tre, intervenuti successivamente all’erogazione del contributo stesso.

Il Comune, secondo quanto previsto dall’art.1 comma 6 del Decreto Ministeriale 19 luglio 2021, è tenuto, successivamente alla erogazione dei contributi, “a comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata liquidazione del contributo dovuta a mancata o errata indicazione del codice IBAN del conto corrente, nonché per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono, o per mancata o intempestiva comunicazione del cambio di residenza/domicilio.

Nel caso in cui intervenga il decesso dell’intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.

In considerazione della finalità dei contributi di cui al presente bando in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda e all’approvazione della graduatoria, l’eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l’Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Comune procedere ad idonei controlli, anche a campione, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dal controllo emergesse l’eventuale non veridicità dei dati dichiarati, il Comune revocherà il beneficio concesso, che dovrà, nel caso essere restituito gravato degli interessi legali. La revoca potrà intervenire anche nel caso in cui il richiedente non presenti entro i termini la documentazione richiesta, qualora la stessa non risulti consultabile presso altre pubbliche amministrazioni.

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Il Comune provvederà inoltre a segnalare all’autorità competente le false dichiarazioni, che comportano le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - INFORMAZIONI

Le domande di ammissione al contributo, esenti dall’imposta di bollo (ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

642 – punto 8 comma 3 della tabella di cui all’allegato b – così come meglio specificato nella risposta n. 37 dell’11 gennaio 2021 da parte dell’agenzia delle entrate), dovranno essere redatte, a pena di inammissibilità, sull’apposito modulo predisposto dal Comune di Sacile, scaricabile dal sito internet comunale o reperibile presso gli uffici comunali previa richiesta telefonica di appuntamento.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire da giovedì 14 aprile 2022 fino a lunedì 16 maggio 2022 (termine ultimo di presentazione) con le seguenti modalità:

1) Consegna a mano presso l’ufficio SPORTELLO FAMIGLIA. Si precisa che il termine ultimo di consegna sono le ore 13:00 del giorno di scadenza indicato nel presente bando.

2) Trasmissione tramite il servizio postale mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo:

Comune di Sacile – Piazza del Popolo 65 – 33077 Sacile (PN), sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal presente bando). Farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata A.R. pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3) Trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l’istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:

comune.sacile@certgov.fvg.it

Nel caso in cui la trasmissione avvenga a mezzo P.E.C., la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente e il termine ultimo d’invio, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nel presente bando.

Per qualsiasi informazione telefonare all’Ufficio Sportello Famiglia – ref. Carla Marcon  0434-787231.

• Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato ai punti precedenti, nonché quelle presentate oltre i termini.

• Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa. In caso di contitolarità del contratto di locazione con altro soggetto, la domanda deve essere presentata da colui il quale è residente nell’alloggio, se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell’alloggio ciascuno di essi deve presentare apposita domanda ma entrambi devono rispettare i requisiti prescritti(compresa la riduzione del proprio reddito IRPEF) e il contributo potrà essere riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale al valore del canone e delle eventuali spese accessorie riferite alle medesime mensilità.

• Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata fotocopia di tutta la documentazione indicata al successivo articolo 6, pena l’irricevibilità della stessa.

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ART. 6 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione:

PER TUTTI:

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del/i contratto/i di locazione per il/i quale/i viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione e coppia dell’eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca, se non già indicato nel contratto;

- fotocopia attestazione ISEE (standard/ordinario) in corso di validità e aggiornata con la composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di contributo;

- fotocopia di ISEE corrente e/o dichiarazioni fiscali 2021 (anno di imposta 2020) e 2020 (anno di imposta 2019);

- saldo contabile al 31.03.2022 di tutti i conti correnti appartenenti ai componenti del nucleo famigliare.

SE CITTADINI DI STATI NON ADERENTI ALLUNIONE EUROPEA:

- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Se tali documenti risultano scaduti, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo;

- certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità italiana che ne attesta la conformità all’originale, ovvero certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, nei casi in cui tale fatto non possa essere documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza (esclusi i rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera a bis) del d.lgs. 251/2007).

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Comune di Sacile non si assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

(7)

- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

- alla legge 9 dicembre 1998, n.431 e s.m.i.;

- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

- al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- alla legge 26 febbraio 2002, n. 7;

- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente le modalità di conteggio dell’ISEE;

- alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1;

- alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 24;

- al D.P.Reg. n. 066 del 15.05.2020;

- ai decreti ministeriali 12.08.2020 e 19.07.2021.

ART. 8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati personali raccolti sarà conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. c) Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 par. 2, lett. g) Regolamento (UE) 2016/679 e 2 – sexies D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

A tal fine si informa che i dati personali raccolti:

a. saranno trattati per le finalità relative alla gestione della concessione, liquidazione, modifica e revoca dei benefici economici previsti dal presente Bando;

b. saranno comunicati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine dell’assegnazione delle risorse finanziarie regionali al Comune, per la successiva erogazione dei benefici economici agli aventi titolo;

c. potranno essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Guardia di Finanza e/o ad altri enti pubblici per i controlli e gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati.

In ogni caso i dati personali possono eventualmente essere comunicati a fornitori privati dell’Ente; tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679;

maggiori informazioni in merito possono essere reperite presso gli uffici del servizio richiesto.

(8)

I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni in considerazione delle comunicazioni obbligatorie previste da norme di legge e regolamento.

Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua esatta quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale dal beneficio.

Il trattamento potrà essere effettuato sia su supporti cartacei, sia tramite strumenti elettronici atti a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Reg. UE n. 2016/679 ed in particolare il diritto di chiedere in ogni momento l’accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione, il diritto di chiedere la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

L’istanza relativa all’esercizio dei sopraccitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O) ai recapiti sotto indicati:

➢ Titolare del trattamento: Comune Sacile con sede in Sacile (PN) Piazza del Popolo n. 65 indirizzo e-mail:

protocollo@com-sacile.regione.fvg.it; indirizzo pec: comune.sacile@certgov.fvg.it; tel. 0434 616711

➢ D.P.O.: BOXXAPPS S.r.l. con sede in Marcon (VE) Viale della Stazione n. 2 – indirizzo e-mail:

dpo@boxxapps.com; indirizzo pec: boxxapps@legalmail.it; tel. 800893984.

I dati personali raccolti e trattati saranno conservati per il periodo necessario per l’erogazione del servizio e in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. I dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO Daniela R. Bariviera Firmato digitalmente da:

BARIVIERA DANIELA ROSA Firmato il 08/04/2022 15:51

Seriale Certificato: 167586350226970153649494150066922069077

Valido dal 26/02/2020 al 25/02/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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