• Non ci sono risultati.

R.G.N /2018. Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "R.G.N /2018. Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

R.G.N. 2286 /2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci All’udienza del 21/07/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:

Flavia Mucciconi (C.F.: MCCFLV74H46L103A), nata a Teramo il 6.06.1974, Marina Delle Monache (C.F.: DLLMNRN74P57Z112C) nata a Wolfsburg (Germania) il 17.0.1974, Patrizia Chicarella (C.F.: CHCPRZ70L48L102G) nata a Tagliacozzo (Aq), l’8.07.1970, Anna Santucci (C.F.: SNTNNA74C60L103T), nata a Teramo il 20.03.1974, Maria Puccitti (C.F.: PCCMRA64A50F611Z), nata a Monterotondo (Rm) il 10.01.1964, rappresentate e difese nel presente giudizio, giusto mandato in atti, dagli avv.ti Paola Filipponi (C.F.

FLPPLA68H50L103G – PEC: paola.filipponi@pec.it – fax 0861.1850755) Rodolfo Giampietro (C.F.: GMPRLF68A12D643L - PEC: avvrodolfogiampietro@pec.it) domiciliatari con Studio in Teramo alla via A. Gasbarrini, 20

RICORRENTE Contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE- CONTUMACE E contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587- PI 212115001, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Silvana Mariotti, C.F. MRTSVN65L55A462W, procuratore per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor Paolo Castellini di Roma, Rep. 80974/21569 del 21.07.15, registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.15, al n. 19851 serie

(2)

1T, elettivamente domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell'Istituto, in Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16, presso l’Ufficio legale della Sede provinciale dell’Istituto.

Indirizzo di posta elettronica: silvana.mariotti@inps.it; indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvana.mariotti.@postacert.inps.gov.it FAX: 0861336419

RESISTENTE CONCLUSIONI

Parte ricorrente: “1) dichiarare il diritto delle lavoratrici alla restituzione da parte di Poste Italiane spa del differenziale tra quanto indicato nei rispettivi verbale di conciliazione e le somme a suo tempo ricevute da Poste Italiane Spa ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione e quindi dichiarare:

- il diritto della sig.ra Chicarella Patrizia alla restituzione della complessiva somma di euro 8.500,62 (ovvero alla decurtazione di tale somma da quanto ancora in corso di restituzione);

- il diritto della sig.ra Delle Monache Marina alla restituzione della complessiva somma di euro 55.841,57 (ovvero alla decurtazione di tale somma da quanto ancora in corso di restituzione);

- il diritto della sig.ra Mucciconi Flavia alla restituzione della complessiva somma di euro 34.198,29 (ovvero alla decurtazione di tale somma da quanto ancora in corso di restituzione);

- il diritto della sig.ra Puccitti Maria alla restituzione della complessiva somma di euro 8.696,63 (ovvero alla decurtazione di tale somma da quanto ancora in corso di restituzione);

- il diritto della sig.ra Santucci Anna alla restituzione della complessiva somma di euro 9.500,62 (ovvero alla decurtazione di tale somma da quanto ancora in corso di restituzione).

2) dichiarare il diritto delle ricorrenti a ricevere da Poste Italiane Spa una prestazione risarcitoria a titolo di risarcimento del danno da omessa contribuzione, ovvero il diritto alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13;

3) condannare Poste Italiane spa al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.

Parte resistente INPS: “pregiudizialmente, accertare e dichiarare la insussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dell’INPS, per le ragioni ampiamente specificate in premessa;

preliminarmente, accertare e dichiarare, per quanto di ragione, la inammissibilità del ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità del presente procedimento, per le ragioni e causali sopra specificate;

nel merito, rigettare il ricorso proposto dalle ricorrenti di cui in premessa, perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in premessa.

In ogni caso rigettare ogni e qualsiasi avversa domanda di condanna in danno dell’INPS perché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ampiamente spiegate in premessa.

In subordine, in caso di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sussistenza dell’obbligo a regolarizzare la posizione contributiva tra le ricorrenti ed il convenuto datore di lavoro, per l’effetto condannarlo al pagamento in favore dell’INPS delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali, e relativi accessori, concernenti il rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra le RICORRENTI ed il datore di lavoro convenuto nel

(3)

periodo per cui è causa, NEI LIMITI DELLA ECCEPITA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.

In ogni caso condannare il datore di lavoro al versamento in favore dell’INPS dei contributi calcolati su qualsivoglia importo accertato e/o pagato dallo stesso datore di lavoro in favore delle specificate lavoratrici, anche a seguito di intervenuta transazione, e/o su qualsiasi emolumento erogato in favore delle stesse, SEMPRE NEI LIMITI DELLA ECCEPITA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.

In gradato subordine, nel caso in cui venisse accertato il diritto alla costituzione della rendita vitalizia in favore delle ricorrenti, subordinare detto accertamento e/o diritto al preventivo versamento in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica calcolata secondo la vigente normativa.

Sempre ed in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio.”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 18.12.2018 le ricorrenti, come in epigrafe indicate, convenivano in giudizio le Poste Italiane Spa e l’INPS per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto delle ricorrenti acchè Poste Italiane Spa provveda al versamento di quanto dovuto a titolo di contributi previdenziali relativamente al periodo dalla data di riammissione in servizio a seguito delle predette sentenze a quella di decorrenza del nuovo contratto provveduto al versamento dei contributi previdenziali obbligatori a favore dell’Istituto di Previdenza, condannare l’INPS ad accreditare ad ognuna delle ricorrenti i relativi periodi di contribuzione;

b) in via subordinata, dichiarare il diritto delle lavoratrici alla restituzione da parte di Poste Italiane spa del differenziale tra quanto indicato nei rispettivi verbale di conciliazione e le somme a suo tempo ricevute da Poste Italiane Spa e quindi dichiarare:

- il diritto della sig.ra Chicarella Patrizia alla restituzione della complessiva somma di euro 8.500,62;

- il diritto della sig.ra Delle Monache Marina alla restituzione della complessiva somma di euro 55.841,57;

- il diritto della sig.ra Mucciconi Flavia alla restituzione della complessiva somma di euro 34.198,29;

- il diritto della sig.ra Puccitti Maria alla restituzione della complessiva somma di euro 8.696,63;

- il diritto della sig.ra Santucci Anna alla restituzione della complessiva somma di euro 9.500,62;

c) dichiarare il diritto delle ricorrenti a ricevere da Poste Italiane Spa una prestazione risarcitoria a titolo di risarcimento del danno da omessa contribuzione, ovvero il diritto alla

(4)

costituzione di una rendita vitalizia ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13; d) condannare i resistenti, ut supra, al pagamento delle spese, diritti evonorari di causa.”

A sostegno della domanda deducevano:

- di aver ciascuna ottenuto dal Giudice del Lavoro sentenza nei confronti di Poste Italiane Spa a mezzo delle quali era stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto alla riammissione in servizio con l'inquadramento di assunzione, con conseguente condanna di Poste Italiane Spa a ripristinare il rapporto di lavoro e a corrispondere tutte le retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;

- che in ottemperanza alle suddette sentenze, Poste Italiane Spa aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni dovute alle lavoratrici per i periodi così come stabiliti nelle rispettive sentenze, versando a favore di ognuna di esse le somme spettanti, al netto ovviamente degli oneri fiscali e previdenziali;

- che successivamente erano intervenuti tra le medesime lavoratrici e Poste Italiane Spa verbali di conciliazione in sede sindacale, nei quali le parti stabilivano quanto segue:

“le lavoratrici rinunciavano, tra l’altro, agli effetti giuridici ed economici delle rispettive sentenze di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione degli

“importi complessivamente liquidati dall’Azienda per i periodi non lavorati”;

- che Poste Italiane Spa, da parte sua, procedeva all’assunzione delle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ponendo così fine ai contenziosi;

- che a seguito della sottoscrizione dei suddetti verbali di conciliazione tutte le ricorrenti provvedevano a restituire a Poste Italiane Spa somme in effetti maggiori rispetto a quanto effettivamente precedentemente ricevuto dalla medesima Società, giacché le somme da restituire erano comprensive anche degli oneri previdenziali, e ciò sul presupposto che Poste Italiane Spa li avesse medio tempore già versati al competente Istituto Previdenziale Ipost, successivamente confluito nell’INPS;

- che poiché dagli estratti contributivi di ognuna delle ricorrenti non risultavano però accreditati tali contributi previdenziali (relativi ai periodi indicati nelle sentenze del Giudice del Lavoro), le ricorrenti, a partire dall’anno 2014, formulavano varie formali richieste sia a Poste Italiane Spa, invitandola al versamento dei dovuti contributi previdenziali, sia all’INPS affinché comunicasse loro se i contributi relativi ai periodi sopra indicati risultassero versati o meno a favore di ognuna di esse, senza tuttavia ricevere alcun riscontro né da Poste Italiane Spa né dall’INPS;

(5)

- che le ricorrenti erano pertanto costrette a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di accertare se effettivamente Poste Italiane Spa avesse o meno provveduto al versamento dei contributi previdenziali suddetti, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

1.2. Si costituiva in giudizio l’INPS contestando il fondamento della domanda e chiedendo l’accoglimento delle suddette conclusioni. Eccepiva che la Società Poste Italiane Spa non aveva mai effettuato versamenti all’INPS, gestione ex IPOST con riferimento ai periodi oggetto delle su menzionate sentenze. Contestava, inoltre, l’applicabilità al pubblico impiego dell’art. 13 della L. 1338/1962 e, comunque, l’inammissibilità al caso de quo sia sotto il profilo della assenza della necessaria domanda amministrativa sia sotto il profilo della mancata dimostrazione della impossibilità di esperimento dell’azione da parte del datore di lavoro, nonché la mancanza di requisiti e la prescrizione del diritto alla rendita vitalizia. Infine l’INPS chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione del diritto delle lavoratrici alla regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

La società Poste Italiane spa, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all’udienza del 14.5.2019.

1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata da ultimo per discussione all’udienza del 21.7.2020.

2. Tutte le ricorrenti hanno ottenuto sentenze con le quali veniva dichiarata la nullità dei termini apposti ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto delle lavoratrici alla riammissione in servizio con l'inquadramento di assunzione e conseguente condanna di Poste Italiane Spa a ripristinare il rapporto di lavoro e a corrispondere tutte le retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

In particolare:

- Chicarella Patrizia otteneva sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1278/2007, a mezzo della quale veniva dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall’1.03.2000, con condanna di Poste Italiane alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 6.02.2004.

- Delle Monache Marina otteneva sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n.

359/2009 a mezzo della quale veniva dichiarata la nullità del termine apposto al

(6)

contratto di lavoro e l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 22.03.1999, con condanna di Poste Italiane alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 14.01.2003, nonché sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6664/2007, a mezzo della quale veniva dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 7.10.1998, con condanna di Poste Italiane alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso di primo grado.

- Mucciconi Flavia otteneva sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1038/2008, a mezzo della quale veniva dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 26.04.2002, con condanna di Poste Italiane alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 21.03.2003.

- Puccitti Maria otteneva sentenza del Tribunale di Teramo n. 682/2005, a mezzo della quale veniva dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 4.05.1999, con condanna di Poste Italiane alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 29.09.2003.

- Santucci Anna otteneva sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1275/2007, a mezzo della quale veniva dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 16.10.2000, con condanna di Poste Italiane alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 23.04.2004.

In ottemperanza alle suddette sentenze, Poste Italiane Spa provvedeva al pagamento delle retribuzioni dovute alle lavoratrici, per i periodi così come stabiliti nelle rispettive sentenze, versando a favore di ognuna di esse le somme spettanti, al netto ovviamente degli oneri fiscali e previdenziali.

Al fine di porre termine alle vertenze intervenivano tra le lavoratrici e Poste Italiane Spa verbali di conciliazione in sede sindacale, nei quali le parti stabilivano quanto segue: le lavoratrici rinunciavano, agli effetti giuridici ed economici delle rispettive sentenze di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione degli “importi complessivamente liquidati dall’Azienda per i periodi non lavorati”; Poste Italiane Spa, da parte sua, procedeva all’assunzione delle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ponendo così

(7)

A seguito della sottoscrizione dei suddetti verbali di conciliazione tutte le ricorrenti provvedevano a restituire a Poste Italiane Spa somme liquidate al loro dei contributi previdenziali, nel senso che le somme da restituire erano comprensive anche degli oneri previdenziali che Poste Italiane Spa avrebbe dovuto già aver versato al competente Istituto Previdenziale Ipost.

Per quanto attiene la lavoratrice Puccitti non risulta depositato verbale di conciliazione dalla stessa sottoscritta, ma risulta prodotto il piano di rientro, indicante le somme da restituire a Poste Italiane al lordo dei contributi previdenziali, sicchè deve ritenersi anche nei suoi confronti sia intervenuto verbale di conciliazione, così come peraltro assunta dalla stessa parte nel ricorso.

In particolare:

- Chicarella Patrizia si obbligava a restituire la somma di euro 50.818,51, pur avendo in realtà ricevuto la somma netta di euro 42.317,89;

- Delle Monache Marina si obbligava a restituire la somma di euro 149.464,87, pur avendo in realtà ricevuto la somma netta di euro 93.623,30;

- Mucciconi Flavia si obbligava a restituire la somma di euro 111.846,44, pur avendo in realtà ricevuto la somma netta di euro 77.648,15;

- Puccitti Maria si obbligava a restituire la somma di euro 29.825,05, pur avendo in realtà ricevuto la somma netta di euro 21.128,42;

- Santucci Anna si obbligava a restituire la somma di euro 46.790,72, pur avendo in realtà ricevuto la somma netta di euro 37.290,10.

Orbene, a fronte di tale premessa fattuale le ricorrenti si avvedevano che dall’estratto conto contributivo Poste Italiane spa non aveva provveduto a regolarizzazione la posizione contributiva delle ricorrenti relativamente ai periodi indicati nelle sentenze emesse dalle Autorità Giudiziarie, sicchè sono state costrette ad agire in giudizio al fine di verificare il pagamento degli oneri contributivi ed in subordine ottenere la restituzione della maggiore somma versata (pari alla differenza tra il lordo restituito e gli oneri previdenziali non versati), agendo altresì per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi della L. 12 agosto 1962, n.

1338, ex art. 13.

Alla luce della memoria INPS nella quale l’istituto dichiarava che Poste Italiane Spa non ha mai versato i contributi previdenziali relativamente ai periodi de quibus, le parti ricorrenti, nelle note conclusive, hanno implicitamente rinunciato alla domanda formulata al punto a) nei confronti dell’INPS, precisando che la stessa era stata presentata nella sola eventualità in cui

(8)

Poste Italiane spa avesse effettivamente provveduto al versamento dei contributi previdenziali.

Tanto premesso si ritiene di dover accogliere esclusivamente la domanda con la quale le ricorrenti chiedono la restituzione delle maggiori somme versate.

E’, infatti, indubbio che a seguito del verbale di conciliazione, il piano di rientro ha previsto l’obbligo delle ricorrenti di restituire a Poste Italiane spa somme superiori rispetto a quelle percepite, atteso che gli oneri contributivi che le lavoratrici si sono obbligate a restituire a Poste Italiane spa, in realtà non erano mai state versati da quest’ultimo, come attestato dagli estratti conto contributivi e come dichiarato dallo stesso ente previdenziale.

Più precisamente, Poste Italiane dopo aver versato alle ricorrenti le somme indicate dal Giudice del Lavoro, al netto dei contributi fiscali e previdenziali, in sede di stipula delle conciliazioni sindacali, ha preteso la restituzione degli “importi complessivamente liquidati dall’azienda per i periodi non lavorati”, richiedendo le somme al lordo e quindi comprensive anche degli oneri fiscali e previdenziali, che però, quantomeno per gli oneri previdenziali, non sono mai stati versati.

E’, dunque, evidente che le ricorrenti non avrebbero dovuto restituire la somma percepita, al lordo degli oneri previdenziali, perché questi ultimi non sono mai stato versati da Poste Italiane.

Diversamente opinando, Poste Italiane spa otterrebbe una indebita locupletazione, pari all’importo degli oneri previdenziali che le ricorrenti dovrebbero restituire e che in realtà il datore di lavoro non ha mai versato.

Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, anche nelle forme della rendita vitalizia, in quanto i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti ricorrente hanno valenza novativa, soprattutto in relazione alla instaurazione del rapporto di lavoro, sicchè non può essere rivendicata alcuna regolarizzazione contributiva per i periodi riconosciuti nelle sentenza, in quanto le parti hanno rinunciato ai relativi effetti giuridici.

Le parti stipulanti, infatti, hanno dichiarato di addivenire a tale accordo al solo fine di porre termine al contenzioso tra le stesse e prevenire possibili future liti; hanno puntualizzato di voler porre in essere una transazione novativa con sostituzione, quindi, al pregresso rapporto di un nuovo rapporto, costitutivo di nuove posizioni soggettive di credito/debito in favore e a carico delle parti, posizioni autonome rispetto al rapporto precedente, secondo il meccanismo

(9)

come mero vinculum iuris, desostanzializzato, per così dire, del contenuto del precedente rapporto estinto in funzione della costituzione del nuovo.

A tale ridefinito assetto di interessi consegue che, avendo la transazione inter partes eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale, presupposto dell'obbligo contributivo e della richiesta di rendita vitalizia ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13, è venuto meno anche il diritto delle ricorrenti alla relativa regolarizzazione contributiva.

Quanto ora osservato, come già chiarito dalla Corte di Cassazione (v. in particolare, Cass.

04/08/2017 n. 19587, in motivazione, Cass. 05/02/2014 n. 2642; Cass. 23/09/2010 n. 20146), non implica che la transazione posta in essere tra le parti del dedotto rapporto di lavoro spieghi efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro.

L'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Ciò che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo è lo specifico accertamento giudiziale che, "travolto" dalla transazione, non può più costituire titolo idoneo a fondare la pretesa contributiva fatta valere dalle ricorrenti nei confronti del datore di lavoro.

In altri termini, la transazione sopraggiunta inter partes ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato, che dell'obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto, sicchè le parti ricorrenti non possono rivendicare alcun danno, né ex articolo 2116 c.c. né ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13.

Non appare, sul punto, pertinente la sentenza della Corte di Cassazione 13/05/2019, (ud.

21/02/2019, dep. 13/05/2019), n.12652, atteso che nella fattispecie concreta l’INPS non rivendica la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di accertamento da parte delle sentenze sopra richiamate, ma anzi eccepisce l’intervenuta prescrizione della contribuzione.

In definitiva sintesi, in accoglimento parziale della domanda, Poste Italiane spa va condannata a restituire alle ricorrenti la differenza tra quanto indicato nei rispettivi verbali di

(10)

conciliazione e le somme a suo tempo ricevute da Poste Italiane Spa, ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione.

Il contegno processuale della parte resistente (Poste Italiane spa) che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria; l’allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.

3. Le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti seguono la soccombenza di Poste Italiane spa e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55, come da dispositivo (calcolati al minimo stante la natura contumaciale della causa).

Le spese dell’INPS sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2286/2018 così provvede:

 in accoglimento parziale del ricorso, condanna Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore delle ricorrenti della differenza tra quanto indicato nei rispettivi verbali di conciliazione e le somme a suo tempo ricevute da Poste Italiane Spa, ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione, per i motivi ed i titoli meglio indicati in motivazione;

 condanna Poste Italiane spa rifondere alle parti ricorrenti le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.513,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.

 nel rapporto tra la parte ricorrente e l’INPS compensa integralmente le spese di lite.

Teramo, 21 luglio 2020.

Il Giudice Dott.ssa Daniela Matalucci

Riferimenti

Documenti correlati

D’altra parte non è consentito parcellizzare gli elementi della condotta separando le azioni concretamente distrattive o appropriative (come i bonifici o i

 il professionista indicherà il termine per la formulazione delle offerte a data fissa, indicherà altresì la data della vendita nel giorno immediatamente successivo

che l’art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi,

SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA: il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle

9 Ciò rischia di produrre un’ applicazione differenziata della stessa norma sul territorio nazionale, perché la somma da attribuire al creditore ipotecario

(all.to 8 sub – c ) Il garage di cui al sub 177 indicato nel contratto di locazione come garage dell’appartamento sub 36 è stato sostituito senza modificare il contratto con

1. L’offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica

Nel contratto stipulato in data 08/08/2006 tra la Servizi Reali alle Imprese srl (odierna esecutata) e la Sicilia INN srl, alla quale subentrava - con il