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Firmato Da: VANNETTI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 201afdcee676123a01f94ca81f712775

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1 TRIBUNALE DI LIVORNO

G.D. Procedure di composizione della crisi ex L. 3\2012 e ss.mm.

istanza per la procedura di sovraindebitamento per

Maria Patrizia Lenzi (LNZMPT53H64E202G), nata a Grosseto il 24\6\1953 residente in San Vincenzo, via della Magnolia n. 9, rappresentata e difesa dall'avv.

Roberto Vannetti (VNN RRT 69L27 E202S) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, via Donizzetti n. 12 giusta delega in calce al presente atto; per le

comunicazioni fax 0564\427532, Pec

robertovannetti@pec.ordineavvocatigrosseto.com SI PREMETTE

A) che il Debitore è ammesso alla presente procedura ai sensi dell’articolo 6.2 della Legge 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo un imprenditore e non avendo mia avuto partita IVA) e in quanto a causa del decesso del coniuge ( già colpito da ictus invalidante nel 2018 e deceduto nel 2020) si è ritrovata nell’impossibilità di sostenere le spese che prima della malattia i due coniugi (entrambi medici con buon reddito mensile) avevano la possibilità di sostenere senza difficoltà; la crisi economica si è manifestata con uno squilibrio tra le obbligazioni assunte, prima della malattia del coniuge, e il patrimonio disponibile dopo quest’ultima, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

B) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall’articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 , e non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata e validata dal gestore dott. Bettaccini);

C) che il debitore ha fatto istanza presso l’OCC di competenza ( ovvero la CCIAA della Maremma e del Tirreno) per la nomina del gestore della crisi, individuato nel dott.

Alessandro Bettaccini;

D) che sono stati predisposti, unitamente al Gestore della Crisi, il piano del consumatore con la relazione particolareggiata di cui all’art. 9.3-bis della Legge 3/2012 e i documenti richiesti dall’articolo 9.2 della Legge 3/2012;

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E) che per meglio rappresentare l’allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del debitore (comunque meglio precisati negli allegati) con la percentuale di proposta soddisfazione ed il relativo pagamento:

Debito pagamento in percentuale e valore CLASSE 1 (ipotecario)

BCCC 103717716 (ipotec) 342.441,85 50% 171.220,90 CLASSE 2 (privilegio mobiliare)

Com.di S.Vincenzo IMU 2020 1.680 0% 0

INPS 6.378,35 69% 4.400

Ag. Entrate IRPEF 695,90 0% 0

Regione Toscana 126,07 0% 0

Totale parziale 8.880,32 4.400

CLASSE 3 (chirografari)

Compass 31.378,68 10 3.137,86

Agenzia Riscossione 271,91 10 27,19

Findomestic 107.021,28 10 10.702,12

Futuro 27.552 10 2.755,20

BCCC 10961601 174,10 10 17,41

BCCC 10964505 13.191,24 10 1.319,12

Regione Toscana 6,24 10 0,62

AGOS 3.369,66 10 336,96

MPS c\c p.967635\67 38.226,25 10 3.822,62

MPS c\c p.2054016\06 3.207,81 10 320,78

CRV 10001917 8.981,44 10 898,14

INPS 782,60 10 78,26

Comune S. Vincenzo ( cds) 480,85 10 48,08

Totale parziale 217.561,10 23.500,37

CLASSE 4 (debiti ex Tofani- pagamento intra vires)

BCCC c\c 10964505 4.397,08 124,28

MPS Fido 1.069,27 30,22

Agenzia E-Riscossione 16,92 0,48

Agenzia Entrate 32,03 0,90

Regione Toscana 336,09 9,50

CRV c\c10001917 2.993,82 84,62

TOTALE parziale 8.845,21 250,00

CLASSE 5 ( parte insoddisfatta ipotecario)

BCCC 103717716 (chirografo) 171.220,9 1% 1.712,21

CLASSE 6 (parte insoddisfatta priv. mobiliare)

Com.di S.Vincenzo IMU 2020 1.680 10% 168,00

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3

Ag. Entrate IRPEF 695,90 10% 69,50

INPS 1.978,35 10% 197,83

Regione Toscana 126,07 10% 12,61

TOTALE generale 582.208,80 201.531,42 Oltre alle spese vive di procedura ed al compenso che il Tribunale liquiderà all’OCC

F) che la nascita della situazione debitoria e la proposta per farvi fronte possono essere così riassunte: lo squilibrio è stato generato a seguito della grave malattia che ha colpito il marito (Claudio Tofani) il 24\8\2018 ; tale malattia ha comportato il ricovero del coniuge presso la casa di cura “Residenza Margherita” in Montemurlo (PO) con necessità di assistenza continua (anche medica ed infermieristica).

Ciò ha comportato la necessità di distrarre l’intera pensione del Tofani (medico) per le relative spese, che talvolta la Lenzi doveva anche integrare con il proprio patrimonio, dato che il costo della reta mensile era di circa € 3.000, al quale dovevano aggiungersi alcuni medicinali, nonché le spese di viaggio che la Lenzi sosteneva per motivi affettivi e di incarico, essendo stata nominata amministratore di sostegno del marito con provvedimento del Tribunale di Prato del 5\12\2019.

La gravità delle condizioni di salute del coniuge erano evidenti, tanto che lo stesso cesserà di vivere nel corso della procedura in data 31\3\2020.

Di conseguenza, le spese che la coppia (senza figli) poteva permettersi prima del ricovero sono divenute insostenibili successivamente, con conseguente sovraindebitamento che grava sulla Lenzi.

Quale ulteriore conseguenza, ne ha risentito anche il mutuo per l’acquisto dell’abitazione privata (sita in via della Magnolia n. 9, San Vincenzo) che a quel punto la sola Lenzi ha dovuto sostenere in toto ed è riuscita a pagare con regolarità fino agli inizi del 2019.

In considerazione delle condizioni economiche della Lenzi, la stessa esercitava la professione medica con un reddito imponibile di circa € 45.000 annui (v. mod. UNICO depositati) ed ha locato l’abitazione ipotecata per € 9.000 annui, rendita quest’ultima che viene messa interamente a disposizione della procedura; dal mese di luglio 2020 la stessa gode anche della reversibilità del coniuge per circa € 1.800 mensili.

La ricorrente deve sostenere quali costi mensili quello della locazione dell’appartamento dove vive (per € 625 mensili), quelle per utenze e autovettura (€ 350) per

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le polizze pensionistiche integrative (€ 400) e le spese di vitto quotidiano per complessivi € 1.600 mensili circa.

Dal giorno 1\7\2021 vi è stato il collocamento a riposo (senza TFR) ma, dai calcoli eseguiti (la pensione al momento non è ancora stata versata), la pensione non dovrebbe discostarsi di molto dagli attuali valori dello stipendio motivo per il quale il collocamento a riposo non inciderà negativamente sul piano.

Quindi la Lenzi, quale attivo, ha la pensione di reversibilità del marito (circa € 1.700\1.800 mensili); l’affitto della casa di via delle Magnolie (750) e la pensione netta (tolte le imposte) per € 2.600; totale circa € 5.050 mensili.

Il passivo, dopo il decesso del marito e la successiva accettazione con beneficio di inventario, è gravato anche dalla quota parte di 1\3 relativa ai debiti in capo al defunto Tofani per complessivi €. 11.239,76; avendo ricevuto quale unico credito dalla successione la quota di 1\6 dell’immobile di cui supra al n. 3 (stimato dal notaio Brigida in complessivi

€ 1.500 nel verbale di inventario del 6\3\2021) se ne deduce che l’attivo ereditato è pari ad € 250.

I debiti complessivi quindi verranno suddivisi in sei classi ex art.7 comma 1 L.

3\2012 ed esattamente:

Classe 1: il debito di BCC assistito da ipoteca;

Classe 2: i debiti assistiti da privilegio mobiliare, che verranno soddisfatti con il presumibile ricavato dalla liquidazione dei due autoveicoli ad oggi in proprietà della Lenzi

Classe 3 : i debiti chirografari;

Classe 4: i debiti “ex Tofani” che verranno pagati con ripartizione proporzionale dell’attivo ereditario intra vires stante l’accettazione con beneficio di inventario; la ripartizione è proporzionale in quanto nessuno degli stessi ha avanzato formale richiesta di pagamento ex art. 495 c.c.

Classe 5: la parte insoddisfatta del credito ipotecario, che viene degradata al chirografo e soddisfatta all’1%;

Classe 6: la parte insoddisfatta dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, che viene degradata a chirografo e soddisfatta con percentuale pari a quella degli altri chirografari;

Considerando il reddito annuo netto, si chiede quindi che il debito complessivo venga pagata con rate mensili per € 3.500 (pari ad € 42.000 annuali) per mesi 57,08 (pari ad anni 4,75); al fine di rispettare il principio di cui alla sent. Cass. sez. I n. 17834\2019 e non

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5 gravare la Lenzi da eccessive spese per i pagamenti ed evitare errori, si chiede di saldare con le prime rate il debito del creditore ipotecario BCC (classe 1) e successivamente proseguire con il saldo dei debiti minori in progressione ; dei pagamenti si renderà conto al Gestore mediante consegna di copia degli stessi.

Al fine di beneficiare ulteriormente il creditore ipotecario BCC, lo stesso verrà saldato anche con il ricavato della parte riscattabile della polizza di accumulo pensionistico ( essendo la Lenzi priva di TFR) erogata dall’ENPAM; data la domanda, probabilmente entro la fine del 2021\inizi 2022 la Lenzi riscuoterà non meno di € 50.000, somma questa che viene inserita nel piano; in questo modo il lasso temporale di cui sopra verrà ulteriormente accorciato.

La ricorrente possiede due immobili: il primo è rappresentato dal 50% di un magazzino, classe C\2 in Piombino, loc. Colmata; essendo erede del marito la quota di proprietà passa al 66,6%: come emerge dalle visure catastali, trattasi di un piccolo sgabuzzino di circa 4 metri quadrati a servizio della concessione di posto barca, (concessione intestata interamente al defunto coniuge proprietario tra l’altro del 50% di detto sgabuzzino).

La proprietà quindi di una porzione di circa 2,5 metri quadrati appare assolutamente ininfluente ai fini della procedura, anche perché legata ad una concessione di cui è titolare unicamente altro soggetto (defunto) che non viene trasferita jure hereditatis.

L’altro immobile è la ex casa coniugale, peraltro interamente di proprietà della Lenzi, sita in San Vincenzo, via della Magnolia, gravata da ipoteca.

La circostanza per la quale una possibile futura asta immobiliare possa garantire il pagamento integrale dei debiti oggi esistenti è assai difficile per il creditore con ipoteca di 1° grado (BCC) e di fatto insussistente per gli altri creditori: infatti come da perizie depositate, il valore stimato di mercato è di circa € 300.000.

Considerando che il valore medio di realizzo alle aste immobiliari è tra 1\3 e 1\4 del valore di stima, la stessa BCC non riscuoterebbe tutto il suo credito, da cui comunque dovrebbe decurtare le spese della procedura.

Se anche l’immobile venisse venduto quindi, potremmo ipotizzare un ricavo netto tra

€ 100.000 ed € 75.000 (come è noto le aste di beni simili si concludono dopo anni e, quando l’immobile staggito viene venduto, si realizza circa 1\4 del prezzo di stima che va poi decurtato delle spese di procedura; sul punto a conferma si veda lo studio di Banca d’Italia

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sulla gestione NPL, che stima nel periodo 2011-2014 un recupero medio del 41% del credito vantato, che si attesta al 35% nel 2019 e al 40% nel 2020, v. doc. 51, 52 e 53) ex art. 7 comma 1 L. 3\2012.

Riteniamo quindi che attribuire al creditore ipotecario il 51% del proprio credito sia un risultato superiore a quanto ottenibile in caso di esecuzione forzata; il principio vale a maggior ragione per gli altri creditori (chirografari) i quali in caso di esecuzione immobiliare non riceverebbero alcunchè ma anzi dovrebbero sostenere i costi del loro intervento nel procedimento esecutivo, per cui la percentuale di soddisfazione del 10% appare congrua.

Per quanto attiene all’incidenza delle spese, è interessante il documento intitolato

“Studio dei costi delle procedure esecutive individuali n. 2-16, 22 giugno 2016”, elaborato dall' Associazione “Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Immobiliari (T.S.E.I.), che li quantifica mediamente nel 25% del ricavato (eventuale) della procedura esecutiva.

Anche la Giurisprudenza ha evidenziato quanto sopra :”… Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, co. 2, c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato....” Cass. civ. Sez. I Ord., 28/10/2019, n. 27544

Se il ricavato della liquidazione immobiliare quindi, come è probabile e ragionevolmente stimabile, si aggirerà sulla somma di cui sopra, quest’ultima andrebbe poi decurtata delle spese di esecuzione; il risultato finale quindi soddisferebbe il solo creditore ipotecario in misura inferiore rispetto alla soddisfazione assicurata dal presente piano e nulla vi sarebbe per gli altri creditori.

G) che il dott. Bettaccini, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 9.2, attestazione sulla fattibilità del piano stesso, allegata sub doc. 53, facendo ivi constare che:”

Emerge, perciò, una non convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria considerando i valori da perizia redatta secondo le linee guida del Tribunale di Livorno (ovviamente il risultato cambia se venisse accolta la valutazione del bene immobile su cui insiste l’ipoteca avanzata dalla ricorrente. Tuttavia, il sottoscritto non ritiene opportuno

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7 svolgere tale analisi comparativa viste le chiare direttive del Tribunale). Il sottoscritto, tuttavia, rappresenta che il nuovo disposto dell’art. 9 comma 3-bis) non prevede più l’indicazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.(pag.26 relazione)……..

ATTESTA La completezza e veridicità dei dati esposti e della documentazione allegata; E ATTESTA la NON FATTIBILITA’ DEL PIANO per non rispondenza al dettato di cui all’art.

7 L. 3/2012 così come presentato con ricorso precisando che tale attestazione negativa è dovuta al non rispetto del disposto di cui all’art. 7 comma 1 Legge 3/2012 in merito al pagamento non integrale dei creditori ipotecari poiché non ne è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.(PAG.28 relazione).

H) che in merito all’attestazione negativa si precisa quanto segue.

Il Giudice della procedura (ovviamente) ha un controllo sulla legittimità della stessa e sull’attestazione del Gestore, tanto che potrebbe non omologare una procedura con attestazione positiva e, con il medesimo principio, potrebbe omologare una procedura con attestazione negativa.

In particolare, il Dott. Bettaccini esprime due valutazioni negative a pag.14 ( imprudenza nel contrarre obbligazioni) e a pag. 26\28 ( incongruità delle somme attribuite al creditore ipotecario secondo le linee– guida del Tribunale di Livorno).

Quanto alla prima valutazione, non si comprende francamente dove risieda l’imprudenza (che pure il gestore qualifica “scusabile”) in quanto la coppia Lenzi\Tofani sosteneva spese congrue in relazione al proprio reddito.

Prendere in considerazioni “eventi avversi” quali non la morte del coniuge ( che teoricamente può cogliere l’umana specie in ogni momento) ma una malattia invalidante (che costringa ad una degenza in struttura protetta con un costo mensile di circa € 3.000) è francamente una previsione che in pochi considerano, anche perché, fortunatamente, assai rara.

La valutazione della coppia Lenzi\Tofani è stata sempre quella di vivere secondo le proprie possibilità ed è una valutazione che si richiede a qualunque consociato, che deve essere in grado di rapportare le proprie capacità di spesa alle proprie entrate.

Nessuno però aveva mai richiesto che una coppia di coniugi, per essere “prudente”, vivesse secondo il 50% delle proprie possibilità, perché l’unico “evento avverso”

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razionalmente prevedibile è la morte, ma non un ricovero in struttura protetta con i costi di cui sopra.

Quanto alla seconda valutazione, è necessaria una precisazione.

Le linee-guida hanno valore giuridico se espressamente richiamate da una norma (v.

ad es. Dlgs 81\2008), potendo altrimenti fungere solo da strumento uniformatore per la redazione delle attestazioni da parte dei Gestori.

Ciò è valido anche per le linee-guida prodotte dall’intestato Tribunale, le quali, consapevoli del variegato panorama giurisprudenziale in continuo mutamento, prevedono come: ”L’organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, cui le presenti linee guida vengono trasmesse, nel momento della nomina del Gestore della Crisi avrà cura di informare lo stesso delle presenti linee guida e del fatto che detto professionista vi si deve attenere, salvo indicare espressamente i motivi per i quali ha ritenuto di discostarsene.”.

E’ quindi lecito proporre un piano non allineato alle linee-guida (cui peraltro il gestore si è conformato) sulla base delle seguenti considerazioni, tutte attinenti al calcolo del presunto valore di soddisfazione del creditore privilegiato ex art. 7 L. 3\2012.

Il valore di “realizzo” in caso di liquidazione del bene immobile assoggettato al privilegio ( nel nostro caso ipotecario) non è certo semplice da calcolare , posto che ciò che la legge richiede non è un semplice “valore di mercato” quanto piuttosto il valore che ragionevolmente il creditore potrebbe ricavare in caso di liquidazione del bene; il Tribunale ha quindi evidenziato quello del valore di un ipotetico tentativo di vendita forzata al secondo incanto (da cui detrarre le presumibili spese di procedura).

Per quanto tale elemento sia da considerare, tuttavia ci pare un po’ approssimativo e per certi aspetti rischioso.

Infatti non si comprende perché considerare attendibile il valore del secondo incanto e non piuttosto quello del terzo o del quarto (circostanze che la prassi dimostra essere assai più ricorrenti).

Inoltre va sottolineato come pochi Tribunali- per quanto a conoscenza di questo difensore- abbiano adottato linee-guida in materia e, di questi, pochissimi adottino lo stesso criterio (peraltro derogabile con valutazione caso per caso), limitandosi per lo più a considerazioni generali (v. linee guida del Tribunale di Cosenza che qui si allegano- doc.53).

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9 Ciò rischia di produrre un’ applicazione differenziata della stessa norma sul territorio nazionale, perché la somma da attribuire al creditore ipotecario (elemento fondamentale per tutti i piani del consumatore) rischia di essere notevolmente diversa da Tribunale a Tribunale.

Nel tentativo quindi di ancorare questa valutazione ad un valore, se non oggettivo, quantomeno uniforme e proveniente da un ente terzo, si è pensato di utilizzare gli studi statistici di Banca d’Italia, i quali danno un’esatta ricognizione, su tutto il territorio nazionale, delle procedure esecutive eseguite dalle principali banche italiane.

Secondo questi dati, è possibile stabilire una percentuale di “recupero medio del credito” variabile di anno in anno, che si attesta sul 41% nel periodo 2014-2018, al 35%

nel 2019 e al 40% nel 2020(v. doc. 48,49 e 50).

Ovviamente sono dati statistici, ma il campione di riferimento adottato e l’ente da cui provengono induce a conferire agli stessi un certa attendibilità.

E’ appunto su questi dati che si è costruita la proposta della Lenzi di offrire al creditore ipotecario BCC il 51% del credito vantato, che ci pare assolutamente satisfattivo se lo confrontiamo con le percentuali medie di recupero dell’anno 2020.

Anche la perizia dell’ing. Battaglini (doc. n. 8) dà conto di questi dati, confermando che l’immobile ipotecato di proprietà della Lenzi, seppur con un valore di mercato intorno ad € 300.000, ad un’asta potrebbe raggiungere valori di molto inferiori, comunque suscettibili di differente valutazione a seconda del luogo ove un bene simile si trova (ad es.

isola d’Elba oppure Piombino).

Il parametro di riferimento adottato per la Lenzi quindi ci appare sicuramente

“uniforme” sul territorio nazionale e più indicativo della realtà attuale: ecco perché la valutazione della somma da offrire al creditore ipotecario si discosta da quelle calcolata secondo le linee guida (e che se accolta porterebbe alla fattibilità del piano secondo quanto scritto dal gestore, v. pag.25 e 26 della relazione particolareggiata).

Tanto premesso si

RICORRE

all'intestato Tribunale affinchè, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

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fissare udienza nonché, vagliata la relazione del gestore, accogliere le seguenti CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale omologare il piano presentato da Maria Patrizia Lenzi.

Ex art. 14 Dpr 115\2002 si dichiara che il presente procedimento ha un contributo unificato di € 98.

Si deposita

1. Provvedimento di nomina dell’OCC;

2. Accordo compenso OCC;

3. Dichiarazione di successione;

4. Stato di famiglia;

5. Verbale notarile di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;

6. Certificato di matrimonio;

7. Estratto per riassunto dell’atto di morte Tofani Claudio;

8. Perizia Ing. Enrico Battaglini;

9. Contratto di locazione;

10. Dichiarazione redditi Lenzi 2016/2017/2018/2019/2020;

11. Dichiarazione redditi Tofani 2016/2017/2018/2019

12. Comunicazione carichi pendenti Comune di San Vincenzo;

13. Comunicazione carichi pendenti Regione Toscana;

14. Comunicazione carichi Provincia di Livorno;

15. Comunicazione carichi pendenti Agenzia Entrate;

16. Estratti di ruolo Agenzia Riscossione;

17. Comunicazione CRIF;

18. Comunicazione CTC;

19. Comunicazione Findomestic;

20. Comunicazione Compass;

21. Comunicazione Futuro;

22. PEC inviate agli istituti di credito e finanziarie per l’acquisizione del fascicolo istruttorio;

23. Visure ipocatastali;

24. Comunicazione Banca d’Italia;

(11)

11 25. Comunicazione crediti Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci;

26. Comunicazione crediti Cassa di Risparmio di Volterra;

27. Comunicazione crediti MPS;

28. Comunicazione crediti AGOS;

29. Comunicazione PRA;

30. Visura protesti;

31. Comunicazione Banca d’Italia per Tofani (coniuge de cujus);

32. Comunicazione Agenzia delle Entrate per Tofani;

33. Comunicazione Agenzia della Riscossione per Tofani;

34. Comunicazione Regione Toscana per Tofani;

35. Provvedimento del Giudice Tutelare per Tofani;

36. Visura protesti Tofani;

37. Visura PRA Tofani;

38. Comunicazioni ENPAM pensione Lenzi;

39. Certificato carichi pendenti Lenzi Procura della Repubblica;

40. Fascicolo valutazione Compass;

41. Fascicolo valutazione Futuro;

42. Fascicolo valutazione BCCC;

43. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

44. Elenco beni di proprietà.

45. Estratto c\c MPS

46. Dichiarazione direttore MPS

47. Dichiarazione assenza di atti dispositivi della Lenzi

48. Studio banca d’Italia su procedure esecutive 2011-2014 49. Studio banca d’Italia su procedure esecutive 2019 50. Studio banca d’Italia su procedure esecutive 2020 51. Linee guida Tribunale di Cosenza

52. Relazione particolareggiata Dott. Bettaccini 53. Linee guida Tribunale di Cosenza

Grosseto, 22 dicembre 2021 Avv. Roberto Vannetti

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N. 26/2021 R.G. CP - sovraindebitamenti

T

RIBUNALE DI

L

IVORNO Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 12 BIS L.3/2012

Procedura di Sovraindebitamento n. 26 2021 26 / 2021 MARIA PATRIZIA LENZI - O.C.C. dott. Alessandro Bettaccini

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

Letta la proposta di piano del consumatore ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che non può dirsi che prima facie la proposta non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012; infatti, a differenza di quanto ritenuto dal gestore della crisi dott. Bettaccini la stessa non appare contrastare con l’art. 7 della legge 3/2012 secondo la quale “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi” in quanto, alla luce della stima del valore di mercato dell’immobile su cui grava l’ipoteca fatta dall’mg. Battaglini e di quanto previsto nelle linee guida del Tribunale ove si legge: per i beni immobili: riportare il valore che il perito incaricato determinerà assumendo come termine di paragone il valore di mercato deprezzato a prezzo base d’asta (e non l’offerta minima) sull’ipotesi di vendita ad un ipotetico secondo esperimento nell’ambito delle esecuzioni individuali con le relative riduzioni come descritto ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato guida alla relazione tecnica;

Andranno in ogni caso tenute presenti e calcolate le spese dirette ed indirette di procedura che dovranno essere detratte dal valore di realizzo come sopra ipotizzato” non può dirsi che la soddisfazione prevista per il creditore ipotecario sia inferiore alla somma realizzabile in sede di liquidazione del patrimonio;

considerato tuttavia è necessario che la ricorrente chiarisca, al fine di escludere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata malafede o frode, quale è stata la destinazione delle

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fronte alle spese di cura del marito, non avendo la ricorrente messo a disposizione del gestore della crisi tutta la documentazione bancaria dell’ultimo quinquennio, che avrebbe potuto consentire tale accertamento;

ritenuto pertanto che al fine di valutare anche la stessa ammissibilità del piano nel contradditorio delle parti deve essere fissata la udienza di cui all’art 12 bis co. 1 l. 3/2012;

Visto l’art. 12 bis l. 27.1.2012 n. 3 e succ. mod., FISSA

per la comparizione delle parti l’udienza del 18.2.2021 ore 10.00, disponendo a cura dell’organismo di composizione della crisi la comunicazione della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori.

Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: es condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura della cancelleria (nell’apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell’udienza).

Livorno, 28 dicembre 2021

IL GIUDICE

dott. Franco Pastorelli

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