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WEBINAR. Moratoria e liquidità, le scelte finanziarie nell emergenza coronavirus

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10 Aprile 2020

Marco Crespi - Responsabile Area Finanza e Agevolazioni Industriali dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Massimo Solbiati – dottore commercialista e revisore legale Coda&Solbiati – Studi Professionali in Rete

WEBINAR

Moratoria e liquidità,

le scelte finanziarie nell’emergenza coronavirus

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Agenda

1. Moratoria: dal Decreto Cura Italia alle indicazioni dell’Associazione Bancaria Italiana

2. Liquidità: pensiamo subito al dopo alla luce dei recenti interventi del Governo

3. Un panorama bancario in continuo movimento

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D.L. n.18/2020 pubblicato in G.U. 17 Marzo 2020 Art. 56 - Decreto Cura Italia

prevede una moratoria straordinaria dei prestiti dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, le piccole e le medie imprese, per supportarle nel superare la fase più critica del block-down connesso con l’epidemia Covid-19

Art. 49 - Decreto Cura Italia

prevede nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI (Legge n.

662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Circolare ABI 24 Marzo 2020

fornisce chiarimenti sui criteri di applicazione del D.L. n.18/2020

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Soggetti interessati

Micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 PARAMETRI DI

IDENTIFICAZIONE DELLE PMI

Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa 1. OCCUPATI (ULA) ** < 10 < 50 < 250 2. FATTURATO * < = 2 Mil. Euro <= 10 Mil. Euro <= 50 Mil. Euro 3. TOTALE ATTIVO * <= 2 Mil. Euro <= 10 Mil. Euro <= 43 Mil. Euro

TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’

(*) I parametri 2.(Fatturato) e 3.(Totale Attivo) sono alternativi: è sufficiente il

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Soggetti interessati

Circolare ABI: per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire - come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso - che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Al paragrafo 5 (Trattamento prudenziale delle nuove misure) la circolare chiarisce:

Il Ministero dell’economia e delle finanze afferma nelle FAQ del 22 marzo 2020 che, dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Le misure di sostegno finanziario

Per le imprese che al 17 marzo 2020 (data G.U. DL n. 18) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari il Decreto prevede:

➢ Divieto di revoca fino al 30/9/2020 delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti

✓ le linee di credito accordate sino a revoca e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020

La moratoria permette di mantenere le linee di credito in essere.

Circolare ABI: le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Le misure di sostegno finanziario

➢ Proroga automatica della scadenza fino al 30/9/2020 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/9/2020

✓ la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni; il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

Possono essere riprese le rate scadute dal 17/03 senza problemi di sconfinamento e di segnalazione in Centrale Rischi.

Circolare ABI: il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese.

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Le misure di sostegno finanziario

➢ Sospensione fino al 30/9/2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza al 30/9/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.

✓ per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono essere riprese le rate scadute dal 17/03 senza problemi di sconfinamento e di segnalazione in Centrale Rischi.

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Le misure di sostegno finanziario

➢ Sospensione fino al 30/9/2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing …

Circolare ABI: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, …, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Sarebbe meglio sospendere solo la rata capitale.

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Le misure di sostegno finanziario

Circolare ABI:

• per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;

anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a) del comma 2 art.56 del suddetto decreto, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Le misure di sostegno finanziario

Fondo di Garanzia Circolare ABI:

Come indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge in discorso sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo 2020).

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia

Modalità di accesso alle misure di sostegno finanziario

Presentazione di specifica comunicazione corredata da modulo di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Circolare ABI: I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia

Modalità di accesso alle misure di sostegno finanziario

Circolare ABI: Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:

✓ il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

✓ “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

✓ di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;

✓ di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

N.B. Sul sito www.univa.va.it sezione emergenza coronavirus / credito / le iniziative delle banche è possibile scaricare moduli autocertificazione e richieste

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Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia

Modalità di accesso alle misure di sostegno finanziario

Circolare ABI: La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

La pratica è semplice, è relativamente veloce, con criteri di valutazione più favorevoli

✓ Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico.

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Art. 49 e Art. 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Garanzia sussidiaria dello Stato

Il Fondo di garanzia per le PMI estende automaticamente la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto, in data 6 marzo 2020, dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell’emergenza COVID-19.

▪ Istituzione di una sezione speciale di garanzia del Fondo per i finanziamenti oggetto di moratoria bancaria

I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposta sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

Circolare ABI: Il decreto-legge prevede nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, che viene incrementato per 1,5 miliardi di euro.

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Art. 49 e 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Garanzia sussidiaria dello Stato

▪ Estensione delle garanzie con l’utilizzo del Fondo di Garanzia, ma senza costi per le imprese.

La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.

Circolare ABI: La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

▪ Innalzamento della misura della garanzia

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Art. 49 e 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Garanzia sussidiaria dello Stato

▪ Innalzamento dell’importo massimo garantito

L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.

Circolare ABI: Per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito, che viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.

▪ Accesso al Fondo delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti.

Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

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Art. 49 e 56 D.L. n.18/2020 - Decreto Cura Italia Garanzia sussidiaria dello Stato

▪ Estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria

La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria).

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 3 Aprile 2020 - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020

Nota di Confindustria del 7 e del 9 Aprile 2020

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 3 Aprile 2020 Costituisce l’impianto di base per il nuovo D.L. Liquidità; illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese ("PMI").

Definisce le principali misure che possono essere concesse alle imprese per ridurre i problemi di liquidità e preservare l’occupazione.

Definisce l’importo massimo degli aiuti per impresa.

Definisce l’importo percentuale delle garanzie.

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 3 Aprile 2020 Definisce il costo dei premi minimi di garanzia.

Definisce il tasso minimo di interesse agevolato più i margini per il rischio di credito: tasso IBOR a 1 anno o equivalente + tassi seguente tabella

Tipo di beneficiario Per il primo anno Per il 2º - 3º anno Per il 4°- 6° anno

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base

Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

Tipo di beneficiario

Margine per il rischio di credito per

il 1º anno

Margine per il rischio di credito

per il 2º-3° anno

Margine per il rischio di credito

per il 4º-6° anno

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base

Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Le principali misure

A. Il sostegno alla liquidità, mobilitando 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export, anche potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

• viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499).

Considerate le risorse già stanziate e i nuovi stanziamenti effettuati con il decreto e annunciati dal Governo, il Fondo potrebbe arrivare a garantire nel 2020 finanziamenti per circa 65 miliardi;

• si prevede un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Le principali misure

A. Il sostegno alla liquidità …

• viene modificato il funzionamento dell’intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese. L’intervento libererà, secondo le stime fornite dal Governo, fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Le principali misure

B. Interventi di natura fiscale, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

C. La garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021)

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Le principali misure

D. Il rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, le misure in tema di poteri speciali puntano ad ampliare le prerogative del Governo, estendendo l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea.

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020

Beneficiari

PMI E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O

PROFESSIONI

IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI

CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI Garanzia statale 100% 90% Stato + 10 Confidi 90% - 80% finché non sarà concessa

l’autorizzazione Ue Limiti Prestito non oltre 25mila euro

Prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e

800mila euro

Importo massimo garantito annuo di 5 milioni

Costi

Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse con cap (il Mef stima ad

oggi 1,2%)

Procedure Autocerti•cazione su danni da Covid 19. Nessuna valutazione sdel Fondo Rimborso Inizio rimborso non prima di 2 anni e

durata di 6 anni

Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato

Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi

Non specificato

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020

Beneficiari

IMPRESE CON MENO DI 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO

FINO A 1,5 MILIARDI

IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI

IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIARDI

Garanzia statale 90% 80% 70%

Limiti Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy

Costi di istruttoria + Per Pmi:

Costi in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno Per grandi:

0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno L’impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, Procedure se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa

la domanda ed emette un codice unico identi•cativo del finanziamento

Rimborso 6 ANNI

Fonte: Il Sole 24 Ore

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Fondo di Garanzia

Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

Fino al 31 dicembre 2020:

▪ La garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito:

▪ Viene innalzato l’importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro.

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Fondo di Garanzia

Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:

▪ 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate ad un tasso cappato;

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Fondo di Garanzia

▪ 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con ricavi fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei Confidi.

▪ Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Fondo di Garanzia

▪ 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Garanzia SACE

▪ Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Garanzia SACE

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:

▪ i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre- ammortamento;

▪ l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;

▪ l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Garanzia SACE

La garanzia è:

▪ pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;

▪ pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);

▪ pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Garanzia SACE

▪ È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

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D.L. n. 23 2020 pubblicato in G.U. 8 aprile 2020 Garanzia SACE

▪ Per rendere effettiva l’operatività della misura è necessaria l’emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.

(37)

L’attuale emergenza non esime le imprese ad attuare un miglior processo informativo verso le banche, in primis a partire dalla definizione dei fabbisogni di liquidità di breve termine.

informazione forward - looking

Emergenza liquidità a breve

pianificazione + flessibile business plan

Ma è in situazione di emergenza che occorre anche pensare alla fase di ricostruzione e di rilancio per le imprese in settori più penalizzati, di sviluppo per le imprese in settori avvantaggiati.

(38)

Un primo passo è calcolare il fabbisogno finanziario a breve del capitale circolante netto operativo

Acquisti Materie Costi e ricavi

gestione corrente

Capitale circolante netto operativo

Personale

Costi servizi

Vendite

Rimanenze

Debiti verso personale e Istituti Prev

Debiti verso

fornitori Crediti verso clienti Debiti

Fornitori

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© Prof. M. Solbiati, 2018 39

gennaio febbraio marzo …….. ottobre novembredicembre TOTALE Incasso clienti divisione A

Incasso clienti divisione B TOTALE INCASSI

Pagamento fornitori materie prime Pagamento fornitori costi produzione Pagamento fornitori costi distribuzione Pagamento fornitori costi di vendita Pagamento fornitori costi operativi Pagamento costi del personale Pagamento IVA

TOTALE PAGAMENTI

SBILANCIO GESTIONE CORRENTE Pagamento fornitori c/Investimenti Incassi Disinvestimenti

SBILANCIO GEST. CARATTERISTICA Incasso Proventi Straordinari

Pagamento Imposte Pagamento Dividendi Pagamento Oneri finanziari

ECCEDENZA (FABBISOGNO) FINANZIARIO

Accensione debiti a breve verso banche Estinzione debiti a breve verso banche Variazione delle disponibilità liquide

Calcolo Cash Flow e fabbisogni finanziari

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Scaduto totale Scaduto oltre 151 gg. Scaduto da 121 a 150 gg. Scaduto da 91 a 120 gg. Scaduto da 61 a 90 gg. Scaduto da 31 a 60 gg. Scaduto < 30 gg. A scadere da 1 a 30 gg. A scadere da 31 a 60 gg. A scadere Oltre 60 gg.

Cliente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cliente 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cliente 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cliente 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cliente 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cliente 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calcolare incassi e pagamenti: partire comunque dall’analisi dello scadenziario sia clienti che fornitori

Valutare l’andamento del saldo crediti, scomposto anche tra

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Tesoreria per calcolo cah flow circolante Mese 04 Mese 05 Mese 06 Mese 07 Mese 08

Incassi da clienti certi 200 0 0 0 0

Pagamenti a fornitori acquisti materie 90 0 0 0 0

Pagamenti a fornitori acquisti servizi 30 0 0 0 0

Pagamenti al personale 60 0 0 0 0

Altri pagamenti 10 0 0 0 0

Flusso di cassa attività operativa 10 0 0 0 0

Disponibilità inizio periodo -100 0 0 0 0

Disponibilità fine periodo -90 0 0 0 0

Fido -70 0 0 0 0

Utilizzo Fido 129% 0 0 0 0

Sconfino 20 0 0 0 0

Incassi da clienti "probabili" 20 0 0 0 0

Pagamenti scaduti a fornitori acquisti materie 30 0 0 0 0

Pagamenti scaduti a fornitori acquisti servizi 10 0 0 0 0

Altri pagamenti scaduti 0 0 0 0 0

Flusso di cassa attività operativa -10 0 0 0 0

Disponibilità inizio periodo -100 0 0 0 0

Disponibilità fine periodo -100 0 0 0 0

Fido -70 0 0 0 0

Utilizzo Fido 143% 0 0 0 0

Sconfino 30 0 0 0 0

Calcolare incassi e pagamenti: valutare l’impatto di incassi certi e quelli probabili, ma stessa procedura per i pagamenti.

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Ma non lasciamoci indurre in tentazione … Take the Money and Run

Occorre, come ha agire con responsabilità etica e sociale.

Come ha ricordato il Presidente Roberto Grassi, le imprese devono fare la loro parte in questo meccanismo di creazione di

(43)

Posizionamento strategico futuro Azioni correnti

future

Posizionamento Strategico

obiettivo Azioni correnti

obiettivo

Direzione strategica con azioni di set up

Risultati eco-fin attuali

Posizionamento Strategico Attuale

Azioni correnti attuali

Risultati eco-fin futuri

Eventi imprevisti In fase di realizzazione

La strategia è il pavimento su cui cammina l’organizzazione:

una situazione d’emergenza può essere il momento buono per ripensarla … con spirito d’impresa responsabile

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L’attuale emergenza ci pone di fronte ad un nuovo scenario, poco prevedibile, con rischio di entrare in una spirale veloce di recessione.

La banche faranno il possibile per tutelare famiglie e imprese, ma devono anche autotutelarsi. L’atteggiamento è, in questi giorni, quello di far utilizzare dalle imprese al meglio gli strumenti già operativi in attesa della migliore definizione delle procedure operative per attuare il nuovo D.L. liquidità.

Dopo la prima forte iniezione di liquidità a breve sul sistema, è ipotizzabile una successiva iniezione di liquidità per

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“Immaginatevi che oggidì d’un sol colpo si annullassero tutti i prestiti, le accomandite, le ipoteche, i vitalizi, gli sconti, i respiri, i cambi marittimi, le assicurazioni, le sicurtà dei fittajuoli, le sovvenzioni ai possidenti ed ai filatori, le operazioni bancarie, le casse di risparmio, i monti di pietà. Che avverrebbe nelle nostre case mercantili, delle banche, delle manifatture, degli affitti rurali, delle costruzioni e delle speculazioni d’ogni sorta? Si arresterebbe ogni circolazione; la vita economica della società rimarrebbe spunta; una irruzione orrenda di miseria e disperazione divorerebbe i popoli e ridurrebbe in poche generazioni l’Europa a una landa inculta sparsa di ruinosi abituri”

Carlo Cattaneo

Riferimenti

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