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ProvinciadiVerona (IMU)

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Academic year: 2022

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(1)

REGOLAMENTO PER L’ APPLI CAZI ONE DELL’ I MPOSTA MUNI CI PALE PROPRI A

( I MU)

Appr ova t o c on de l i be r a z i one di Cons i gl i o Comuna l e n. 32 de l 28. 09. 2012

COMUNE DI TERRAZZO

Pr ovi nc i a di Ve r ona

(2)

REGOLAMENTO PER L’ APPLI CAZI ONE DELL’ I MPOSTA MUNI CI PALE PROPRI A ( I MU)

I NDI CE

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 2 – IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 3 – DEFINIZIONE DIFABBRICATO,AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Articolo 4 – DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

Articolo 5 – BASE IMPONIBILE DEIFABBRICATIE DEITERRENIAGRICOLI Articolo 6 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 7 – BASE IMPONIBILE PER IFABBRICATIDIINTERESSE STORICO ARTISTICO E PER IFABBRICATIDICHIARATIINAGIBILI/INABITABILI

Articolo 8 – UNITÀ IMMOBILIARIAPPARTENENTIA COOPERATIVA EDILIZIA NONCHE’ALLOGGIASSEGNATIDAGLIISTITUTIPUBBLICI

Articolo 9 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DIPROPRIETA’O DIUSUFRUTTO DA ANZIANIO DISABILICHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTIDI RICOVERO O SANITARI

Articolo 10 – ESENZIONIE AGEVOLAZIONI Articolo 11 – VERSAMENTI

Articolo 12 – DICHIARAZIONE

Articolo 13 – ATTIVITA’DICONTROLLO ED INTERESSI Articolo 14 – RIMBORSIE COMPENSAZIONE

Articolo 15 – ATTIVITA’DIRECUPERO Articolo 16 – RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 – DISPOSIZIONIFINALIED EFFICACIA

(3)

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina lapplicazione nel Comune di Terrazzo dell'imposta 1.

municipalepropriaistituitadall’art.13 delDecreto Legge6 dicembre2011,n.201,convertito con modificazionidallaLegge22 dicembre2011,n.214 edisciplinatadalmedesimo articolo 13 edagliarticoli8 e9 delD.Lgs14 marzo 2011,n.23.

Ilpresenteregolamento èadottato nell’ambito dellapotestàregolamentareprevistadall’articolo 2.

52 delDecreto Legislativo 15 dicembre1997,n.446,dall’art.13,comma13,delDecreto Legge 201/2011 edall’art.14,comma6,delDecreto Legislativo 23/2011.

Perquanto non previsto dalpresenteregolamento siapplicano ledisposizionidileggevigenti. 3.

Soggetto attivo dell’impostaèilComunediTerrazzo.

4.

Soggettipassividell’impostasono:

5.

Ilproprietario difabbricati,areefabbricabilieterreniaqualsiasiuso destinati,ivicompresi a)

quellistrumentalio allacuiproduzioneo scambio èdirettal’attivitàdell’impresa; Iltitolaredeldiritto realediusufrutto,uso,abitazione,enfiteusi,superficesuglistessi; b)

Ilconcessionario,nelcaso diconcessionediareedemaniali; c)

Illocatario,perimmobili,anchedacostruireo in corso dicostruzione,concessiin locazione d)

finanziaria.Illocatario èsoggetto passivo adecorreredalladatadellastipulaepertuttala duratadelcontratto;

L’ex coniugeassegnatario dellacasaconiugale,in quanto titolarediun diritto diabitazione. e)

ART.2 -IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

Aisensidelcomma11 dell’articolo 13 delD.L.201/2011,èriservataallo Stato laquotadi 1.

imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricatiruraliad uso strumentale,l'aliquotadibasedicuialcomma6 dello stesso articolo 13, primo periodo.Laquotadiimpostarisultanteèversataallo Stato contestualmenteall'imposta municipalepropria.

Allaquotadiimpostariservataallo Stato non siapplicano ledetrazioniprevistedalmedesimo 2.

articolo 13,nonchéledetrazionieleriduzionidialiquotadeliberatedalComune.

Laquotastatalenon siapplicaall'abitazioneprincipaleeallerelativepertinenze,nonchéai 3.

fabbricatiruraliad uso strumentale,alleunitàimmobiliariappartenentiallecooperativeedilizie

(4)

aproprietàindivisa,adibitead abitazioneprincipaledeisociassegnatari,nonchéaglialloggi regolarmenteassegnatidagliIstitutiautonomiperlecasepopolari.

ART.3 DEFINIZIONE DIFABBRICATO,AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le 1.

pertinenzedellastessa.Restano fermeledefinizionidifabbricato,areafabbricabileeterreno agricolidicuiall’articolo 2 deldecreto legislativo 30 dicembre1992 n.504.

ART.4 -DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1.Aifinidell'applicazionedelpresenteRegolamento sono consideratepertinenzedell’abitazione principale,ancorchédistintamenteiscrittein catasto,quellechehanno irequisitioggettivie soggettivirichiestidall’art.817 delcodicecivileequelleclassificatenellecategorieC/2,C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,purchéilsoggetto passivo diquesteultimesia,anchein quotaparte,ilmedesimo dell'immobileprincipale.

2.Allepertinenzesiapplicalastessaaliquotaprevistaperl'immobilecuisiriferiscono in relazione aciascun soggetto passivo.Aglieffettidell'applicazionedelladetrazionedicuiall’art.2 comma 2 essesiconsiderano partiintegrantidell'abitazioneprincipale.

3. Nelcaso dipiu’pertinenzediciascunadellecategorieC/2,C/6 eC/7 èfacoltàdelsoggetto passivo usufruiredell’aliquotaedelladetrazioneperl’abitazioneprincipaledell’immobilecon renditacatastalepiu’elevata.

ART.5 -BASE IMPONIBILE DEIFABBRICATIE DEITERRENIAGRICOLI

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 1.

all’ammontaredellerenditerisultantiin catasto,vigential1°gennaio dell’anno diimposizione, rivalutatedel5 percento aisensidelcomma48 dell’articolo 3 dellalegge23 dicembre1996,n.

662,imoltiplicatoriprevistidall’articolo 13,comma4 delDecreto Legge6 dicembre2011,n.

201,convertito in Legge22 dicembre2011,n.214

Perifabbricaticlassificabilinelgruppo catastaleD,non iscrittiin catasto,interamenteposseduti 2.

daimpreseedistintamentecontabilizzati,ilvaloreèdeterminato secondo icriteridelcomma2 dell’articolo 5 delD.Lgs.504/92.

(5)

Periterreniagricoli,ilvaloreècostituito daquello ottenuto applicando all’ammontaredel 3.

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del25 percento aisensidell’articolo 3,comma51,dellalegge23 dicembre1996,n.

662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, possedutiecondottidaicoltivatoridirettiedagliimprenditoriagricoliprofessionaliiscrittinella previdenzaagricola,ilmoltiplicatoreèparia110.

ART.6 -BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valoreècostituito daquello venalein comunecommercio al1°

1.

gennaio dell'anno diimposizione,avendo riguardo allazonaterritorialediubicazione,all'indice diedificabilità,alladestinazioned'uso consentita,aglioneripereventualilavoridiadattamento delterreno necessariperlacostruzione,aiprezzimedirilevatisulmercato dallavenditadiaree aventianaloghecaratteristiche.

A normadell’art.36,comma2,delDecreto Legge223/2006,sono consideratefabbricabilile 2.

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentementedall’approvazionedellaRegioneedall’adozionedistrumentiattuatividel medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 3.

recupero anormadell'art.3,comma1,letterec),d)ed f)delDecreto delPresidentedella Repubblica06/06/2001,n.380,labaseimponibileècostituitadalvaloredell'area,laqualeè consideratafabbricabileanchein derogaaquanto stabilito nell'art.2 delDecreto Legislativo 504/92,senzacomputareilvaloredelfabbricato in corso d'opera,fino alladatadiultimazione deilavoridicostruzione,ricostruzioneo ristrutturazioneovvero,seantecedente,fino alladata in cuiilfabbricato costruito,ricostruito o ristrutturato ècomunqueutilizzato.

Perorientarel’attivitàdicontrollodell’ufficioverrannodeterminatiperiodicamente,perzone 4.

omogenee, ivalorivenali incomunecommerciodelleareefabbricabilisite nelterritorio del comune.Fino anuovadeterminazionerimarranno in vigoreivalorideterminaticon l’ultima deliberazioneadottata.

ART.7 -BASE IMPONIBILE PER IFABBRICATIDIINTERESSE STORICO ARTISTICO E PER IFABBRICATIDICHIARATIINAGIBILI/INABITABILI

1.Labaseimponibileèridottadel50 percento:

a.Perifabbricatidiinteressestorico o artistico dicuiall’articolo 10 deldecreto legislativo 22

(6)

gennaio 2004,n.42;

b.Perifabbricatidichiaratiinagibilio inabitabiliedifatto non utilizzati,limitatamenteal periodo dell’anno duranteilqualesussistono dettecondizioni.L’inagibilitào inabitabilitàè accertatadall’ufficio tecnico comunalecon periziaacarico delproprietario,cheallegaidonea documentazionealladichiarazione.In alternativa,ilcontribuentehafacoltàdipresentareuna dichiarazionesostitutivaaisensideldecreto delPresidentedellaRepubblica28 dicembre2000, n.445,rispetto aquanto previsto dalperiodo precedente.

Siintendono taliifabbricatio leunitàimmobiliaricon lesottodescrittecaratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazioneedilizia,aisensidell'art.31,comma1,lett.c)ed),dellalegge5 agosto 1978, n.457 ed aisensidelledisposizionicontenutenelvigenteRegolamento Edilizio Comunale eche,nelcontempo,risultino diroccati,pericolantiefatiscenti.

A titolo esemplificativo,sipossono riteneretalisericorrono leseguenticondizioni:

a)struttureorizzontali(solaietetto dicopertura)con gravilesionichepossano costituire pericolo acoseo persone,con rischidicrollo;

b)struttureverticali(muriperimetralio diconfine)con gravilesionichepossano costituire pericolo epossano farpresagiredanniacoseo persone,con rischidicrollo parzialeo totale;

c)edificiperiqualièstataemessaordinanzasindacaledidemolizioneo ripristino attaad evitaredanniacoseo persone;

d)edificicheperleloro caratteristicheintrinsecheed estrinsechedifatiscenzanon siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnataallamancanzadellepartiornamentaliedifinituradelfabbricato (mancanzadi infissi,diallacciamento alleoperediurbanizzazioneprimaria,ect.);

L'inagibilitào inabitabilitàpuò essereaccertata:

a)medianteperiziatecnicadapartedell'ufficio tecnico comunale,con speseacarico del proprietario;

b)dapartedelcontribuentecon dichiarazionesostitutivaaisensidellalegge4.1.1968,n.15.

(7)

IlComunesiriservacomunquediverificarelaveridicitàdelladichiarazionepresentatadal contribuenteaisensidelsuccessivo comma,mediantel'Ufficio Tecnico Comunale,ovvero mediantetecniciliberiprofessionistiall'uopo incaricati.

ART.8 -UNIIMMOBILIARIAPPARTENENTIA COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGIASSEGNATIDAGLIISTITUTIPUBBLICI

Perleunitàimmobiliariappartenentiallecooperativeedilizieaproprietàindivisa,adibitead 1.

abitazioneprincipaledeisociassegnatari,nonchéperglialloggiregolarmenteassegnatidagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamenteafavoredelComunein quanto non trovaapplicazionelariservaafavoredello Stato.

ART.9 -ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DIPROPRIETA’O DIUSUFRUTTO DA ANZIANIO DISABILICHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTIDI RICOVERO O SANITARI

Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 1.

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, della relativa detrazione ed eventuali pertinenze, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anzianio disabilichetrasferiscono laresidenzain istituto diricovero o sanitariaseguito di ricovero permanente,acondizionechel’abitazionenon risultiutilizzatadaaltri.

ART.10 -ESENZIONIE AGEVOLAZIONI

Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 2.

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,destinatiesclusivamenteaicompitiistituzionali.

Siapplicano leesenzioniprevistedall’articolo 7,comma1,lettereb),c),d)e),f),h)ed i)del 3.

D.Lgs.504/92.

Leesenzionidicuialcomma1 e2 spettano perilperiodo dell'anno duranteilqualesussistono 4.

lecondizioniprescrittedallanorma.

(8)

Iterreniagricolipossedutidacoltivatoridirettio daimprenditoriagricoliprofessionali,dicui 5.

all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti,sono soggettiall’impostalimitatamenteallapartedivaloreeccedenteeuro 6.000,00 e con leseguentiriduzioni:

del70 percento dell’impostagravantesullapartedivaloreeccedentei6.000,00 euro efino a)

aeuro 15.500,00;

del50 percento diquellagravantesullapartedivaloreeccedenteeuro 15.500,00 efino a b)

euro 25.500,00;

del25 percento diquellagravantesullapartedivaloreeccedenteeuro 25.500,00 efino a c)

euro 32.000,00.

ART.11 VERSAMENTI

Ilversamento dell’impostadovutaèeffettuato in dueratedipariimporto,scadentilaprimail16 1.

giugno elasecondail16 dicembre,oppurein un’unicasoluzioneannualedacorrispondere entro il16 giugno,medianteutilizzo delModello F24 secondo ledisposizionidell’articolo 17 delDecreto Legislativo 241/97 el’apposito Provvedimento delDirettoredell’Agenziadelle Entratediapprovazionedelmodello edeicodicitributo.

Perl’anno 2012,ilpagamento dell’impostamunicipalepropriadeveessereeffettuato secondo le 2.

disposizionicontenutenelcomma12 bisdell’articolo 13 delDL 201/2011. Perifabbricati ruralistrumentali,solamenteperl’anno 2012,siapplicaquanto previsto dalcomma8 dello stesso articolo 13,mentre,perifabbricatiruralinon ancoradichiaratinelcatasto edilizio urbano ilversamento dell’impostaèeffettuato in un’unicasoluzioneentro il16 dicembre,aisensidel medesimo comma8.

Iversamentinon devono essereeseguitiquando l'impostaannualerisultiinferioreaeuro 12,00.

3.

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singoleratediacconto esaldo.

Iversamentidell’impostamunicipalepropriasiconsiderano regolarmenteeffettuatianchese 4.

effettuatidaun contitolareperconto deglialtriacondizionechenesiadatacomunicazione all’enteimpositore.

Nelcaso didecesso avvenuto nel1°semestredell’anno glieredi,o ancheun solo eredeper 5.

conto deglialtri,possono effettuareilversamento in acconto dell’impostarelativaagliimmobili ereditati,entro ilterminediversamento previsto perilsaldo dell’imposta.Nelcaso didecesso avvenuto nel2°semestredell’anno glieredi,o un eredeperconto deglialtri,possono effettuare ilversamento asaldo dell’impostarelativaagliimmobiliereditati,entro iltermineprevisto per l’acconto d’impostarelativo all’anno successivo.

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ART.12 -DICHIARAZIONE

Isoggettipassividevono presentareladichiarazioneentro 90 giornidalladatain cuiilpossesso 1.

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell'imposta,utilizzando ilmodello chesaràapprovato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazionideidatied elementidichiaraticuiconseguaun diverso ammontare dell'impostadovuta.Con ilcitato decreto,sono,altresì,disciplinatiicasiin cuideveessere presentataladichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 2.

quanto compatibili.

Pergliimmobiliperiqualil’obbligo dichiarativo èsorto dal1°gennaio 2012,ladichiarazione 3.

deveesserepresentataentro il30 settembre2012.

ART.13 ATTIVITA’DICONTROLLO ED INTERESSI

L’attivitàdicontrollo èeffettuatasecondo lemodalitàdisciplinatenell’art.1,commi161 e162 1.

dellalegge27 dicembre2006,n.296 esuccessivemodificazionied integrazionieper incentivarelasuddettaattività,unaquotadellesommeeffettivamenteaccertateatitolo

definitivo,aseguito dellaemissionediavvisidiaccertamento dell’impostamunicipalepropria, può esseredestinataallacostituzionediun fondo daripartireannualmentetrailpersonaledel servizio tributichehapartecipato ataleattività..

Sullesommedovuteatitolo diimpostamunicipalepropriaaseguito diviolazionicontestatesi 2.

applicanogliinteressimoratoriparialtasso legale.Gliinteressisono calcolaticon maturazione giorno pergiorno con decorrenzadalgiorno in cuisono divenutiesigibili.

ART.14 RIMBORSIE COMPENSAZIONE

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli 1.

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 2.

presentazionedell’istanza.

(10)

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli 4.

importidovutidalcontribuentestesso alcomuneatitolo diimpostamunicipalepropria.

Non è ammessa la compensazione su somme dovute a seguito di notifica di avvisi di 5.

accertamento.

ART.15 ATTIVITA’DIRECUPERO

Nell’attivitàdirecupero non sidàluogo ad emissionediavviso quando l’importo dello stesso per imposta,sanzioneed interessinon superaeuro 12,00.

ART.16 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale dicuialR.D.n.639/2010.

ART.17 DISPOSIZIONIFINALIED EFFICACIA

Lenormedelpresenteregolamento siapplicano in luogo diqualsiasialtradisposizione 1.

regolamentarecon essein contrasto enon sida’luogo avariazioniovel’applicazionedi successivenormativestatalirisultassero difformialpresenteregolamento.

LedisposizionidelpresenteRegolamento entrano in vigoredal1°gennaio 2012.

2.

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