DIRITTO SPORTIVO:
Rapporti tra CALCIO-ETICA ETICA PROFESSIONALE
Milano, 30 giugno 2016
Avv. Katia D’Avanzo
Procuratore sportivo FIGC- FIFA EVMI
kdavanzo@studiotamburro.it
www.katiadavanzo.it
Ruolo dell’Avvocato nello Sport
• L’Avvocato di CONI, FEDERAZIONI, ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
• L’Avvocato PROCURATORE DI ATLETI (FIGC)
• L’Avvocato consulente di Aziende dello Sport
• L’Avvocato DIRIGENTE SPORTIVO (ADISE)
• L’Avvocato Consulente di SOCIETA’ SPORTIVE
ETICA E SPORT
Lo Sport è il confronto leale con l’avversario, È l’impegno a superare il limite raggiunto
È la capacità di risultato con il gioco di squadra:
MESSAGGIO: Nello SPORT SI VINCE e SI PERDE!
Il valore della sconfitta intesa come
raggiungimento del traguardo finale e del miglioramento di se stessi!
VINCO O IMPARO!
ETICA E SPORT
• Nel mondo sportivo l’etica assume un ruolo
fondamentale per trasmettere gli autentici valori dello sport
Ad oggi assistiamo quotidianamente a PROCESSI mediatici:
• Calciopoli
• Doping
• Calcio scommesse
• Trasparenza fiscale
• Doping amministrativo
ETICA AZIENDA CALCIO
• Etica nella gestione delle società di calcio
Valori assunti tramite la sostenibilità economica, Attraverso la diversificazione delle risorse:
ASSET
• Risorse dai trasferimenti dei giocatori
• Risorse dal marketing
• Risorse dal merchandising
• Risorse dagli impianti sportivi
• Risorse derivanti da EVENTI correlati
ETICA per AZIENDA CALCIO
• Responsabilità oggettiva è disciplinata dall’art.4 commi II°), III°) C.G.S.
• la responsabilità in esame viene attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per:
1. violazione dei principi di lealtà, correttezzae probità (art.1 bis comma 1 C.G.S.)
2.dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato (art.5C.G.S.: decisione C.F.A. emessa con C.U. n.3 3/CFA 2014-2015 dell’11.03.15. in merito aldeferimento M. Ferrero),
3. di scommesse (art.6: sul punto si
richiama la decisione della C.G.F. – Sez. Un. C.U. n.171/ 2012-2013 del 06.02.13. S.S.C. Napoli/
M. Gianello +2),
4.illecito sportivo (art. 7 comma 4), -obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo (art.7 comma 7: si pensi al caso A. Conte),
5. violazione in materia gestionale ed economica (art.8: ad esempio, si pensi all’illecito disciplinare commesso dal presidente del collegio sindacale della società di calcio), 6. Violazione in materia di tesseramento (art.10),
7. comportamenti o dichiarazioni discriminatori (art.11),
8.prevenzione di fatti violenti (art.12 si annoverano anche le dichiarazioni del tesserato,
dirigente, socio …… che in qualunque modo contribuiscono a determinare fatti violenti), 9. Fatti violenti dei sostenitori (art.14 C.G.S.).
ETICA AZIENDA CALCIO
• Procura Federale:
“la responsabilità
oggettiva trova fondamento nell’esigenza di ren dere effettivo e pregnante l’ impegno delle
società nell’attività di prevenzione nella commissio ne di fatti che compromettono l’ordine pubblico, l a regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispettodelle norme Federali da parte dei soggetti legati alla so cietà al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle competizioni.”
ETICA PER AZIENDA CALCIO
• Meritevole di citazione è la decisione (lodo arbitrale del 20.01.2012 Benevento CalcioS.p.A./F.I.GC
; caso Paoloni) emessa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (T.N.A.S.), che è intervenuta sul quantum della penalizzazione irrogata ai danni della società del Benevento Calcio, non condividendo l’orientamento espresso dagli organi endofederali. la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non dev e essere applicata in maniera acritica
e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di graduali tà, tali da evitare risultati abnormi e
non conformi a giustizia”(una decisione simile fu emessa dal
T.N.A.S., vedi lodo del 06.12.2011 Ascoli Calcio / F.I.G.C.).
ETICA AZIENDA CALCIO
PUNTI DI FORZA
• Codice Etico
• D.lgs 231/2001; disciplina della responsabilità amministrativa delle società /amministrazioni
• Sponsorizzazione etica: nel sostenere iniziative e attività del territorio
• Fairplay finanziario
• Valorizzazione dei settori giovanili
ETICA per l’ATLETA: doping
• Doping da verbo inglese TO DOPE: drogarsi
• art. 5 del codice civile,
• art. 32 della Costituzione
• Legge 26 ottobre 1971 n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive)
• Convenzione europea contro il doping nello sport
• legge 14 dicembre 2000 n. 376 (Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
ll’art. 1 della legge 376/00 vengano altresì richiamati i principi
etici e i valori educativi di cui al preambolo della Convenzione
europea contro il doping nello sport di Strasburgo.
ETICA PER L’ATLETA: calcioscommese
Legge 401/1989 disciplina a livello penale la Frode sportiva come reato, la giustizia sportiva può acquisire tutti gli atti di inchiesta raccolti dalla giustiza penale
Art. 6 CGS Divieto di scommesse e obbligo di denuncia
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai
tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è
fatto divieto di effettuare o accettare scommesse,
direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti
autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con
atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse,
che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali
organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.