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Compenso amministratore società: va pagato?

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Compenso amministratore società:

va pagato?

Autore: Redazione | 31/01/2021

L’amministratore di una società ha diritto a pretendere una retribuzione per l’attività svolta anche se non lavora?

Non capita di rado, specie nelle società costituite da poco tempo, che l’amministratore unico non venga pagato e che svolga quindi le proprie attribuzioni

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in forma del tutto gratuita. Spesso, succede quando questi è un prestanome o un giovane privo di esperienza o comunque un soggetto cui vengono affidati pochi incarichi.

Ci si è chiesto se, in questi casi, l’amministratore possa un giorno rivendicare una retribuzione per l’incarico assunto, al di là dei compiti concretamente svolti.

La questione è stata posta, negli stessi termini, alla Cassazione. La Suprema Corte, con una recente pronuncia [1], ha dunque dato una risposta al seguente quesito: il compenso all’amministratore della società va pagato sempre o ci sono dei casi in cui se ne può fare a meno? Ecco qual è stato il responso dei giudici.

Amministratore di società: si presume a titolo oneroso o gratuito?

La problematica va affrontata in questi termini: in mancanza di uno specifico accordo o di una clausola statutaria che definisca in un modo o nell’altro la sorte del compenso dovuto all’amministratore della società, la natura di tale incarico si presume essere a titolo oneroso o gratuito?

La Corte non ha dubbi: «l’incarico di amministratore di una società ha natura presuntivamente onerosa; sicché egli, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto di essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli», diritto, questo, che è però «“disponibile” e pertanto derogabile da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico».

Detto in parole ancora più semplici, chi svolge l’incarico di amministratore di una società va sempre pagato per il semplice fatto di aver rivestito tale incarico, al di là poi delle effettive attribuzioni che gli sono state assegnate dall’assemblea. Si presume infatti che tale incarico, salvo diversa pattuizione, sia sempre a titolo oneroso, anche se in nessun atto è specificata l’entità del compenso.

In questo senso, solo un esplicito patto scritto o una clausola contenuta nello Statuto della società potrebbe disporre la gratuità dell’incarico o subordinare il compenso al conseguimento degli utili. Ma, come detto, tale previsione deve essere espressa e non può essere desunta dal fatto stesso che l’amministratore

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non abbia concretamente apportato un’effettiva utilità per la società o non abbia mai lavorato.

Già in passato, la stessa Cassazione [2] aveva affermato lo stesso principio stabilendo che «Quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso; non v’è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico».

Compenso amministratore di società

Ma come si stabilisce il compenso dell’amministratore della società se questo non è stato predeterminato nell’atto costitutivo o dall’assemblea al momento della nomina o successivamente? L’amministratore dovrà rivolgersi al giudice. Egli può utilizzare diversi parametri come ad esempio le dimensioni del volume d’affari della società, le attività concretamente e specificamente svolte in assolvimento dell’incarico, la durata dello stesso e il compenso riconosciuto per analoghe prestazioni ad altri amministratori [3].

Il compenso può essere costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili e, se non è individuato nella deliberazione assembleare qual è il bilancio cui fare riferimento per calcolare il compenso, si deve porre a base del calcolo l’ultimo bilancio ordinario di esercizio, non potendosi invece utilizzare bilanci intermedi eventualmente predisposti in vista del compimento di operazioni straordinarie [4].

In sintesi

L’incarico di amministratore si presume oneroso: l’ammontare del compenso viene stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea. Per far sì che l’incarico sia gratuito e che all’amministratore spetti esclusivamente il rimborso spese è necessaria un’apposita previsione in tal senso nello statuto sociale oppure nel contratto di amministrazione.

In ogni caso, l’amministratore può rinunciare al proprio compenso anche tacitamente, cioè con un comportamento concludente che faccia emergere inequivocabilmente una volontà incompatibile con quella di mantenere in essere il

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diritto al compenso [5]. Ad esempio, il fatto di non aver mai richiesto la liquidazione del proprio compenso durante l’intero e lungo rapporto di lavoro integra la condotta di tacita rinuncia al compenso [6].

Note

[1] Cass. sent. n. 1673/20 del 26.01.2021. [2] Cass. sent. n. 24139/2018. Cass. 24 ottobre 2019 n. 27335, Cass. 9 gennaio 2019 n. 285, Cass. 21 giugno 2017 n.

15382, Cass. 1° marzo 1973 n. 561, Trib. Milano 3 gennaio 2004. [3] Cass. 24 febbraio 1997 n. 1647, Trib. Milano 30 giugno 2008 n. 8611. [4] Trib. Ancona 11 maggio 2011 n. 569). [5] Cass. 12 febbraio 2020 n. 3657, Cass. 3 ottobre 2018 n.

24139, Cass. 20 febbraio 2009 n. 4261. [6] Cass. 12 settembre 2019 n. 22802, Cass. 3 ottobre 2018 n. 24139, Cass. 18 marzo 2003 n. 3964.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 23 luglio 2020 – 26 gennaio 2021, n. 1673 Presidente Berrino – Relatore Patti Rilevato che: 1. con decreto 27

febbraio 2017, il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da S.E. avverso lo stato passivo del Fallimento (omissis) s.r.l.

con socio unico, dal quale era stato escluso il suo credito di Euro 65.302,22, a titolo di retribuzione non corrisposta per otto mesi dell’anno 2014 (da maggio a dicembre) e l’intero anno 2015 quale compenso di amministratore unico, per difetto di prova; 2. esso negava che, nè dalla visura camerale da cui risultante la

nomina ad amministratore, nè dall’elaborazione delle buste paga siccome provenienti dal medesimo creditore quale legale rappresentante della società (pure in difetto di prova sulla specifica attività svolta), fosse stata offerta adeguata

dimostrazione della determinazione del compenso e pertanto della sua spettanza;

3. nemmeno ciò si poteva ricavare, secondo il Tribunale, dal subentro alla precedente amministratrice, in assenza di analoga precisazione nella formulazione

di capitoli di prova generici; 4. con atto notificato il 8 aprile 2017, il predetto ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva la curatela fallimentare con

controricorso. Considerato che: 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1709, 2364 e 2389 c.c., per esclusione dell’onerosità, anche in via presuntiva salvo espressa rinuncia, dell’attività di amministratore

sociale, invece ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione estensiva dell’art. 1709 c.c., in tema di mandato (primo motivo); violazione e falsa

applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per erronea esclusione del valore probatorio, quanto meno in via presuntiva, delle buste paga (non predisposte nell’anno 2015 per l’interruzione del rapporto del consulente del lavoro, in quanto non più remunerato per l’attività) nel loro valore ricognitivo in ordine alla spettanza

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degli emolumenti in esse indicati, mai oggetto di contestazione, da esaminare nella complessità degli elementi acquisiti, tra i quali in particolare la dichiarazione, ammissiva della corresponsione di un compenso in favore di S. , del Presidente del

collegio dei sindaci della socia controllante e l’incarico al medesimo ricorrente, quale amministratore unico, di presentazione dell’istanza di fallimento in proprio

della società nell’assemblea sociale del 25 settembre 2015 (secondo motivo);

violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e art. 2736 c.c., comma 2, per erronea esclusione del valore probatorio, quanto meno in via presuntiva, delle buste paga e degli altri elementi suindicati, tali da integrare una semiplena

probatio per il ricorso al giuramento suppletorio (terzo motivo); 2. i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 3. preliminarmente, giova evidenziare come essi veicolino correttamente

un errore di diritto, comportante la loro ammissibilità, per la sussistenza delle violazioni di legge denunciate (in particolare riferimento alla natura onerosa,

piuttosto che gratuita, dell’attività di amministratore di società) con una

formulazione non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni, motivatamente intese a dimostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata (all’ultimo capoverso di pg. 1 del decreto), con le norme regolatrici della

fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 15 gennaio 2015, n. 635); 3.1. il decreto impugnato ha operato un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di

legge e necessariamente implicante un problema interpretativo: diversa dall’allegazione, qui non ricorrente, di una individuazione della fattispecie concreta

a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n.

195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155); 4. l’incarico di amministratore di una società ha natura presuntivamente onerosa, sicché egli, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto di essere compensato per l’attività svolta in esecuzione

dell’incarico affidatogli: diritto che è peraltro disponibile e pertanto derogabile da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento

di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico (Cass. 26 gennaio 1976, n. 243;

Cass. 21 giugno 2017, n. 15382); 5. d’altro canto, il vincolo che si istituisce tra l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione e la società di capitali ha

natura di rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e l’ente: al punto che esso è stato escluso, siccome estraneo in assenza del requisito della coordinazione, dall’ambito di previsione dell’art. 409 c.p.c., n. 3 (Cass. 13 gennaio

2020, n. 345, con l’individuazione della spettanza della cognizione della vertenza relativa all’azione di responsabilità esercitata contro di essi alla sezione

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specializzata in materia di impresa, a norma del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3) e, per tale ragione, i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono stati ritenuti pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c., comma 4 (Cass. s.u. 20 gennaio 2017, n. 1545); essendo peraltro ritenuta legittima

la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni (Cass. 9 gennaio 2019, n.

285); 6. nel caso di specie, neppure vi è stata allegazione alcuna di una previsione statutaria di gratuità dell’incarico amministrativo: sicché, al giudice di rinvio deve

essere devoluta la determinazione del compenso eventualmente spettante all’amministratore, alla luce del principio giuridico di onerosità dell’attività prestata; 7. per completezza, occorre ribadire (come già ritenuto dal giudice delegato in sede di accertamento dello stato passivo, nella trascrizione del decreto

dal creditore al penultimo capoverso di pg. 2 del ricorso e dal Fallimento al terz’ultimo di pg. 2 del controricorso) la natura chirografaria dell’eventuale credito,

non assistito dal privilegio generale stabilito dall’art. 2751bis, n. 2 c.c., non afferendo ad una prestazione d’opera intellettuale, nè il contratto tipico tra amministratore e società essendo assimilabile ad un contratto d’opera, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e segg., non presentandone gli elementi del perseguimento di

un risultato e della conseguente sopportazione del rischio, mentre l’opus (ossia l’amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del

prestatore d’opera, determinato dai contraenti preventivamente, nè è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa

(Cass. 27 febbraio 2014, n. 4769; Cass. 13 giugno 2018, n. 15409); 4. il terzo motivo è assorbito; 5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del

decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione

delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

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