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COMUNE DI BAGOLINO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. Art. 1 Finalità e criteri generali

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COMUNE DI BAGOLINO Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Art. 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e facilitare l’accesso e la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo.

2. Le finalità generali sono quelle di consentire lo svolgimento dell’attività educativa e scolastica nel pomeriggio nel rispetto di una corretta alimentazione e delle norme igienico sanitarie.

3. La mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale i cui fruitori sono:

a) gli alunni residenti nel Comune di Bagolino che frequentano gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale di Bagolino;

b. gli insegnanti ed il personale ausiliario delle predette scuole aventi diritto al pasto, in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa.

Allo scopo le direzioni scolastiche dovranno fornire al Comune l’elenco nominativo degli aventi diritto.

c. Il Servizio di mensa scolastica è esteso anche agli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di Bagolino e frequentanti le scuole site nel Comune a fronte del pagamento della tariffa mensile stabilita dall’Amministrazione per i non residenti (a meno che non sia stata stabilita apposita convenzione con il Comune di residenza).

Art. 2 – Modalità e organizzazione del servizio 1. La mensa può essere gestita con le seguenti modalità:

a) gestione diretta;

La gestione diretta prevede l’organizzazione e il costo del servizio a carico dell’amministrazione comunale (allestimento cucina e refettorio, spese e gestione del personale, acquisto derrate alimentari ecc.)

b) gestione in appalto;

La gestione in appalto prevede la scelta del soggetto appaltatore mediante le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

c) gestione attraverso soggetti esterni (fondazioni, associazioni ecc.).

La gestione a soggetti esterni (fondazioni, associazioni, ecc.) è affidata in seguito alla verifica della capacità e dei requisiti di erogazione del servizio.

2. Il servizio mensa è attivato, nei giorni di rientro pomeridiano scolastico, nell’osservanza del calendario scolastico.

3. Le date di attivazione e cessazione del servizio vengono annualmente stabilite dall’Ufficio Segreteria.

4. L’Amministrazione Comunale, tenendo conto delle esigenze reali, delle risorse disponibili e dei costi sostenuti, stabilisce per ogni anno le sedi del servizio, le fasce orarie interessate e, eventualmente il numero massimo di posti disponibili per ogni sede.

5. Eventuali sospensioni o interruzioni del servizio verranno comunicate per tempo dall’Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Iscrizione al servizio

1. L’iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta su apposito modulo sottoscritto e presentato all’ufficio segreteria del comune entro il 15 luglio. In tale modulo saranno segnalate anche particolari esigenze alimentari corredate da certificato medico.

Va presentata un’unica domanda di iscrizione che si intende valida ed efficace per l’intero ciclo scolastico:

non è pertanto necessario rinnovare annualmente l’iscrizione al servizio mensa perché per gli anni scolastici successivi al primo l’iscrizione al servizio mensa avviene d’ufficio.

2. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento di mensa scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti dall’Amministrazione per il pagamento del servizio.

3. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte solo se giustificate da

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cambi di residenza o di scuola avvenuti successivamente alla scadenza stabilita.

4. L’ufficio segreteria prima dell’inizio dell’anno scolastico, acquisisce dai competenti organi scolastici gli elenchi degli iscritti alle istituzioni scolastiche con servizio di mensa e riceve dalle stesse in corso d’anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini. Gli utenti così individuati verranno iscritti d’ufficio.

5. Per i fruitori non residenti l’iscrizione al servizio dovrà essere rinnovata ogni anno scolastico.

6. Qualora non sia possibile accogliere tutte le richieste, anche mediante l’organizzazione del servizio in turni distinti, l’accesso avverrà in base ai seguenti criteri, con precedenza a:

- alunni segnalati dal servizio sociale oppure da altri servizi specialistici;

- alunni già frequentanti la mensa, purché in regola con il pagamento delle rette previste;

- fratelli di alunni già frequentanti la mensa, purché quest’ultimi siano in regola con il pagamento delle rette previste.

- distanza dell’abitazione dalla sede scolastica, con priorità agli scolari più lontani;

- stato di lavoratori di entrambi i genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

La graduatoria, redatta in base ai criteri sopraccitati, verrà resa pubblica entro il mese di agosto.

L’Amministrazione di riserva la facoltà, non appena si liberasse un posto, di attingere dalla stessa graduatoria per completare il numero dei frequentanti il servizio.

7. Si accoglieranno ulteriori domande di iscrizione, oltre i termini previsti, solo nel caso in cui non venga esaurito il numero massimo giornaliero dei posti disponibili.

Art. 4 – Rinuncia al servizio

1. La rinuncia al servizio di mensa o variazioni, devono essere tempestivamente comunicati per iscritto con un preavviso di 15 giorni all’ufficio segreteria.

2. Nel caso di ritiro dalla frequenza scolastica, questo è comunicato dal competente Istituto scolastico e il ritiro dalla mensa può avvenire anche d’ufficio.

Art. 5 – Menù

1. Il menù giornaliero è stabilito dall’Ufficio Segreteria, autorizzato dall’A.T.S. competente e viene esposto presso i locali della mensa.

2. Solamente in caso di certificazione medica e per particolari patologie, il menù potrà essere adeguato alle esigenze dell’utente. In questi casi il menù potrà subire variazioni (autorizzate dall’A.T.S. competente) rispetto a quello generale.

3. Il pasto comprende: primo, secondo, contorno, frutta, pane, acqua.

Art. 6 - Corrispettivo del servizio di mensa scolastica

1. A tutti gli utenti viene richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Agli alunni portatori di handicap con certificazione di gravità rilasciata dal competente servizio ASL, ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 è concesso ai sensi della medesima, il servizio mensa gratuito. In questo caso il beneficiario deve allegare alla domanda di esenzione la certificazione medica suddetta.

3. Solo in situazioni particolari e dopo un’attenta verifica da parte dell’assistente sociale, sarà valutata la possibilità di accesso gratuito al servizio da parte di utenti che ne facciano richiesta.

4. E’ prevista la determinazione da parte della Giunta Comunale anche della tariffa per gli utenti non residenti nel Comune di Bagolino che frequentano le scuole del territorio comunale ed usufruiscono del servizio di mensa. In assenza di specifica convenzione con il Comune dell’utente non residente, la tariffa stabilita non prevede riduzioni.

5. Gli importi delle tariffe saranno comunicati alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli di iscrizione.

6. Il corrispettivo dovuto dovrà essere versato in modo anticipato mediante acquisto di buoni pasto nel numero minimo di venti unità.

La mancata presentazione del buono pasto nel giorno di presenza alla mensa comporta la non ammissione dell’utente al servizio.

7. Per le tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l’utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato con iscrizione nei ruoli

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coattivi o con ingiunzione fiscale, con spese di recupero a carico dell’utente.

8. Non potranno richiedere il servizio mensa gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all’anno scolastico precedente.

9. Usufruiscono della mensa a titolo gratuito il personale docente e non docente, in servizio presso la scuola, avente diritto in base alla normativa vigente.

10. Usufruiscono della mensa a titolo oneroso:

- il personale educativo ed assistenziale in servizio presso la scuola incaricato dall'Amministrazione Comunale

- il personale della scuola o chi svolge attività di “stage” o tirocinio, autorizzati dall'Istituto Comprensivo alla fruizione del servizio, con tariffa corrispondente al costo intero di ogni singolo pasto

Art. 7 - Violazioni delle norme e provvedimenti di risarcimento

1. In caso di violazione da parte degli utenti delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all’operatività del servizio, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

Art. 8 - Verifica della qualità e regolarità del servizio – Reclami

1. Il Comune si impegna alla verifica della qualità e della regolarità del servizio mensa, avvalendosi eventualmente anche delle relazioni pervenute da apposite commissioni scolastiche, che possono essere istituite in collaborazione con genitori, Scuole e Amministrazione.

2. Non saranno presi in considerazione indicazioni, reclami, comunicazioni o richieste che non siano direttamente rivolti, per iscritto, all’ufficio segreteria del comune che adotterà le eventuali misure correttive e/o procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 9 - Costituzione della Commissione Mensa

1. E’ istituita la commissione mensa per il servizio di refezione scolastica di competenza del Comune di Bagolino

Art. 10 - Composizione e nomina 1. La Commissione è composta da:

- n. 1 genitori eletti tra i genitori degli alunni della scuola primaria

- n. 1 genitori eletti tra i genitori degli utenti della scuola secondaria di primo grado - n. 2 insegnanti coordinatori, uno per ogni ordine di scuola

- n. 1 responsabile designato dalla Ditta appaltatrice del servizio, senza diritto di voto - n. 1 referente dell’Amministrazione Comunale individuato dal Sindaco.

2. La Giunta Comunale, acquisiti i nominativi dei designati dall’Istituzione Scolastica, provvederà con proprio atto alla nomina dei componenti, i quali potranno esercitare i compiti e le funzioni attribuite fin dal momento dell’adozione della delibera di Giunta Comunale.

3. I genitori componenti della Commissione Mensa vengono eletti dai genitori degli alunni in concomitanza delle elezioni per i rappresentanti di classe e di sezione.

4. I docenti componenti della Commissione vengono nominati ogni anno dal Dirigente scolastico.

5. I componenti la commissione durano in carica per un anno.

6. Non possono essere nominati membri della Commissione Mensa gli utenti non in regola con i pagamenti.

Art. 11 - Scopi e attività

1. Scopo della Commissione Mensa è quella di contribuire al miglioramento della qualità del servizio offerto, anche con l’attivazione di alcune fasi di controllo.

2. Esercita le proprie attività di:

- collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale;

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- monitoraggio della qualità del servizio reso, eventualmente tramite l’uso di apposite schede di valutazione, per quanto riguarda la qualità delle materie prime, al fine di verificare il rispetto del capitolato e la qualità e quantità dei pasti;

- proposta migliorativa relativa agli alimenti di refezione.

Art. 12 - Modalità di funzionamento

1. La Commissione Mensa decide in modo autonomo il calendario delle proprie attività, le date delle riunioni e ogni altra iniziativa di competenza.

2. La Commissione viene convocata periodicamente, almeno una volta l’anno, dal Responsabile del Servizio Segreteria o funzionario dallo stesso delegato.

3. La Commissione mensa, o i singoli componenti, possono richiedere ulteriori convocazioni su specifica richiesta, indicando l’eventuale ordine del giorno.

4. Le date delle riunioni verranno stabilite, in quest’ultimo caso, di comune accordo, in base alla disponibilità dei locali.

5. I verbali delle riunioni dovranno indicare i punti principali della discussione e verranno approvati al termine delle sedute. Copia degli stessi potrà essere rilasciata, su richiesta scritta, ai membri della Commissione.

6. La Commissione Mensa, nella prima seduta, elegge al proprio interno un referente unico, cui spetta il compito di rappresentanza presso l’Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Modalità di comportamento

1. Ai rappresentanti della Commissione Mensa potrà essere consentito dal Referente della Amministrazione Comunale, di accedere al centro di cottura e ai locali annessi, con esclusione dei momenti di massima produttività e preparazione (per esempio nelle fasi posteriori alla cottura e durante le fasi di riempimento e stazionamento dei contenitori), per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio, sotto il profilo igienico – sanitario.

2. I suddetti membri possono accedere anche ai locali mensa, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e agli Istituti Scolastici.

Art. 14 - Obblighi dei componenti della Commissione Mensa

1. Al fine di non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori durante i sopralluoghi, che potranno avvenire in ogni giornata, ad un numero di rappresentanti non superiore a due, i componenti della Commissione:

- dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione e sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia:

- non potranno assaggiare i cibi nel Centro di cottura;

- non dovranno rivolgere alcuna osservazione al personale addetto; per gli assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta dovranno fare riferimento al Responsabile del centro di cottura e/o del refettorio.

2. Di ciascun sopralluogo effettuato, la Commissione Mensa redigerà un verbale ed, eventualmente, una scheda di valutazione da far pervenire all’Ufficio Segreteria del Comune.

3. I componenti della Commissione sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio e ad utilizzare i dati e le informazioni acquisiti per le finalità inerenti al mandato e, comunque, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza.

4. I suddetti sopralluoghi devono avvenire a distanza di almeno due mesi uno dall’altro.

Art. 15 - Norme igieniche

1. L’attività della Commissione Mensa deve essere limitata alla semplice osservazione delle procedure e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi.

2. I rappresentanti della Commissione Mensa non devono toccare alimenti cotti pronti per il consumo né crudi, utensili, attrezzature, stoviglie.

3. Per quanto riguarda l’assaggio dei cibi sarà messo a disposizione tutto il necessario.

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4. I membri della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e si devono astenere dalla visita in caso di malattie infettive o virali.

Art. 16 – Trattamento dati

Il Comune utilizza i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del "Regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione del servizio mensa scolastica, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.

Art. 17 – Rinvio alla Normativa Vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Art. 18 – Entrata in Vigore

La vigenza del presente regolamento è subordinata all’esecutiva deliberazione del Consiglio Comunale.

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