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DELITTI CONTRO LA LIBERTA SESSUALE

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Academic year: 2022

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DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE

La prima menzione scritta di uno stupro è contenuta nel Codice di Hammurabi (2285- 2242 a.C.). Diceva che se la vittima dell'aggressione era una donna sposata, vittima e aggressore dovevano essere puniti allo stesso modo come adulteri, tramite annegamento. Se il marito perdonava la moglie questa poteva essere salvata. Se la vittima era una giovane non sposata, si giustiziava solo l'aggressore.

Anche nella Bibbia è trattato tale tema ed è scritto: “Se una fanciulla vergine è fidanzata, e un uomo trovandola nella città, si sarà giaciuto con lei, siano condotti ambedue fuori della porta della città e siano lapidati, finché muoiano: la fanciulla perché, pur trovandosi in città, non ha gridato, e l'uomo, perché ha violato la donna del suo prossimo. Invece se un uomo trova una giovane fidanzata per i campi, e facendole violenza, si giace con lei, muoia soltanto l'uomo che è giaciuto con quella;

ma non far nulla alla giovane, essa non ha commesso colpa degna di morte (cfr.

Deuteronomio, 22,23-29).

Da quell’epoca il concetto ha subito molte trasformazioni, ma ancora nel Codice Rocco i reati di violenza sessuale e incesto erano classificati rispettivamente tra i

"delitti contro la moralità pubblica” e i delitti contro “il buon costume".

Si distinguevano "delitti contro la libertà sessuale", delitti condotti in "offese al pudore e all'onore sessuale” e "delitti contro la morale familiare". Tuttavia nessuno era classificato come delitto contro la persona stessa. Inoltre, l'articolo 544 c.p.

ammetteva il "matrimonio riparatore": secondo questo articolo del codice, l'accusato di delitti di violenza carnale, anche su minorenne, avrebbe avuto estinto il reato nel caso di matrimonio con la persona offesa. Solo nel 1981 venne abrogato l'articolo 544 c p che ammetteva il "matrimonio riparatore.

E fino a qualche decennio fa, l’atteggiamento mentale che spesso emergeva nell’aula di Tribunale era che una donna di buoni costumi non poteva essere violentata; che, se c’era stata violenza sessuale, questa doveva essere stata provocata da un atteggiamento sconveniente da parte della donna. Infatti, se non c’era la

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dimostrazione tangibile della violenza fisica, era presumibile vi fosse consenso o, almeno non dissenso.

A cambiare l’atteggiamento di fondo rispetto alla libertà sessuale contribuirono influirono diverse pubblicazioni sul tema, una serie di eventi specifici che scossero l’opinione pubblica, una serie di movimenti femminili, ecc.

La letteratura fu la prima a contribuire alla maturazione delle coscienze in materia di libertà sessuale: i libri “Sexual behavior in the human male” (1948), e “Sexual behavior in the human female” (1953) diedero il via ad una rivoluzione della consapevolezza sociale della sessualità umana e la portarono all'attenzione del pubblico. All'epoca, il rigido concetto di morale pubblica limitava ogni discussione libera sulla sessualità come caratteristica umana, e in particolare le pratiche sessuali, specialmente quelle che non portavano alla procreazione. I due libri di Kinsey, che tra le altre cose riportavano evidenze sulla frequenza di diverse pratiche sessuali, compresa l'omosessualità, provocarono scalpore ma contribuirono a porre il tema della sessualità come problema sociale sul quale discutere.

Vi furono anche una serie di fatti di cronaca che contribuirono a scuotere le coscienze e che, purtroppo, continuano ad essere presenti nella cronaca contemporanea. Se ne citano alcuni:

- Processo per violenza sessuale la disavventura di cui è stata vittima una donna piacentina all’ospedale di Sarzana, in Liguria. La cinquantenne aveva infatti denunciato un infermiere sostenendo di essere stata palpeggiata nelle parti intime durante la preparazione di una visita oculistica.

- Un giovane di 25 anni è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e violazione di domicilio perché avrebbe molestato una bambina di appena 8 anni.

- Un uomo di 41 anni è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale. Il 15 novembre scorso una studentessa ventenne si era presentata al pronto soccorso con traumi che l’equipe specializzata aveva poi ritenuto compatibili con degli abusi sessuali

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- Stava svolgendo la sua attività di agente commerciale in un bar della Valtidone quando si è appartata nella saletta del locale in attesa del titolare.

All’improvviso, in base al racconto della donna, un uomo è entrato, l’ha spinta contro il muro palpeggiandola e cercando di baciarla. La musica era alta e in quel momento nessuno era presente nel locale. La donna è uscita e ha chiamato i carabinieri che poco dopo hanno fermato un 34enne presunto autore della violenza sessuale. I fatti risalgono al 2011 e oggi in tribunale è iniziato il processo con la deposizione della vittima.

La violenza sessuale si esplica più frequentemente da parte dell'uomo nei confronti della donna. Il numero di donne stuprate è enormemente superiore rispetto al numero di uomini stuprati: su 100 stupri, più di 90 sono subiti da donne. È un delitto che può essere compiuto da singoli o da gruppi (il cosiddetto stupro di gruppo).

Non esiste un limite di età per le vittime di violenza sessuale. Ci sono casi perpetrati su minorenni, addirittura su infanti, così come casi nei confronti di persone anziane.

La maggior parte delle violenze sessuali (stupri e tentati stupri) avviene da parte di persone che conoscono la vittima. In particolare, amici e datori o colleghi di lavoro rappresentano, da soli, quasi il 40% degli autori del delitto, mentre le violenze sessuali commesse da coniugi, ex coniugi, fidanzati ed ex fidanzati ammontano a circa il 12%.

A questi casi vanno aggiunti gli abusi commessi in situazioni di guerra, in cui da sempre abusare delle donne è considerata una ricompensa dei soldati nonché un vero e proprio metodo di combattimento, volto a fiaccare la resistenza psicologica della popolazione. Vi è anche da considerare lo stupro come metodo di tortura ancora oggi praticato in alcuni paesi.

In Italia la violenza sessuale è punita dagli artt. 609 bis c p e seguenti. Integra violenza sessuale la costrizione, mediante violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali.

La originaria previsione del codice penale distingueva tra due distinte fattispecie delittuose:

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la violenza carnale;

gli atti di libidine violenti.

Entrambi i delitti erano previsti sotto la rubrica "Dei delitti contro la libertà sessuale", nell'ambito della categoria dei "Delitti contro la moralità e il buon costume" (Libro II, Titolo IX, Capo I del codice penale).

Con la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (che ha abrogato il predetto Capo I) la materia è stata più correttamente inquadrata all'interno della categoria dei delitti contro la libertà personale, ponendo in rilievo il carattere offensivo delle condotte punite nei confronti del bene giuridico della libertà sessuale e non più di quelli della moralità e del buon costume, ed è ora disciplinata dagli artt. 609 bis e seguenti c.p.

Il Legislatore ha, così, posto sullo stesso piano tutte le condotte lesive del bene giuridico protetto, eliminando la distinzione fondata sul criterio della congiunzione carnale, e sanzionandole in maniera assai più severa, con la pena della reclusione da cinque a dieci anni, sebbene al comma 3 dell'art. 609 bis abbia preveduto la ipotesi dei "casi di minore gravità", per i quali la suddetta pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

L'art. 609 bis c p prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni per:

chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali

chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

- traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L'ultimo comma della predetta disposizione stabilisce, come detto, una diminuzione della pena, non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità.

L'art. 609 ter (Circostanze aggravanti) stabilisce la pena della reclusione dai 6 ai 12 anni se la violenza è commessa:

1. nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

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3. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

4. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici;

5. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5.-bis all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Rientra nella fattispecie descritta anche l'indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica di questo o traendolo in inganno, quindi nel caso che la vittima sia in stato di sudditanza psicologica (è in rapporto con l'aggressore per sanità, custodia od ordine pubblico) o non sia in grado di resistere. Un'altra fattispecie di violenza sessuale è quella di gruppo (articolo 609-octies): i coautori sono puniti con la reclusione da 6 a 12 anni.

Se la violenza sessuale è commessa su minori di anni dieci la pena è la reclusione da 7 a 14 anni.

Come visto, gli artt. 609-bis e seguenti del codice penale italiano puniscono non solo lo stupro, ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti riconducibili alla sfera sessuale, con una interpretazione via via più estensiva di questo concetto.

Ciò anche perché rimane, anche attualmente, un problema che investe ancora molti strati della società e molte nazioni, come si vede dalla statistica seguente.

Stupri nel 2010 registrati a livello internazionale Messico: 14.993

USA: 84.767 India 22.172 Svezia: 5.960 UK: 16.432

In Italia, Le donne tra i 14 e i 59 anni che dichiarano di aver subito nel corso della loro vita almeno una violenza tentata o consumata sono 520.000 (dato 2002). Sono invece 9.860.000, entro la medesima fascia di età, le donne che dichiarano di aver subito nel corso della loro vita almeno una molestia a sfondo sessuale.

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L’aspetto che più rileva è che la maggior parte delle violenze sessuali avviene ad opera di persone conoscenti: il 23,5% da parte di amici, il 15,3% da parte di colleghi o datori di lavoro. Le violenze sessuali subite da parte di coniugi, ex coniugi o conviventi rappresentano il 5,3% del totale; quelle da parte di estranei sono il 18,3%;

quelle da parte di conoscenti occasionali il 14,2%.

Ma ciò che rende tali dati più preoccupanti è che soltanto il 7,4% delle donne che dichiara di aver subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita afferma di aver denunciato il fatto. Tra le ragioni dell'omessa denuncia sono allegate principalmente la paura di essere giudicate male, il timore di non essere credute, il senso di vergogna o di colpa e la scarsa fiducia nelle istituzioni.

Secondo recenti statistiche il 93% delle donne che affermano di avere subito violenza ad opera del coniuge dichiarano di non aver sporto denuncia; la percentuale sale al 96% se l'autore della violenza non è il partner.

Articolo 609 bis del Codice Penale italiano:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

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