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CCNL DEL MESE: CHIMICA, GOMMA, VETRO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - SETTORE ABRASIVI E CERAMICA

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Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 171 – 30 APRILE 2018

Contrattuale

CCNL DEL MESE: CHIMICA, GOMMA, VETRO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA -

SETTORE ABRASIVI E CERAMICA

• Accordo di rinnovo 26 luglio 2016

PARTI CONTRAENTI

• UNIONCHIMICA, CONFAPI

• FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC- UIL

DATA DI STIPULA 26 luglio 2016

DECORRENZA 1 gennaio 2016

SCADENZA ECONOMICA 31 dicembre 2018 SCADENZA NORMATIVA 31 dicembre 2018

EDITORIA COLLEGATA

face book

twitt er

goog

le+ linke din

(2)

LIVELLI E QUALIFICHE

LIVELLO QUALIFICHE

A

Quadri: lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l’apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi ed alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell’impresa, nonché lavoratori con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività ed altissima specializzazione anche nella ricerca.

B

Impiegati: lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale, nonché lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.

C

Impiegati, Operai e Intermedi: lavoratori con mansioni di concetto che comportano iniziativa ed autonomia nell’ambito del proprio lavoro, nonché lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.

D

Impiegati, Operai e Intermedi: lavoratori che, pur con mansioni d’ordine, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell’espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidino, controllino e coordinino un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgano particolari mansioni di fiducia o responsabilità;

ovvero lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell’ambito della propria mansione conducano impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguano operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza.

Inoltre, appartengono a questa categoria i lavoratori che, in posizione di autonomia esecutiva, compiano operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.

E

Operai: lavoratori cui siano assegnate posizioni di lavoro che richiedono conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché lavoratori in possesso di capacità tecnico- pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.

F Operai: lavoratori che compiano lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.

Si segnala che le categorie dalla A alla F si articolano in posizioni organizzative

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COEFFICIENTI CONTRATTUALI

COEFFICIENTE GIORNALIERO 25

COEFFICIENTE ORARIO 173

NUMERO MENSILITÀ 13

SCATTI DI ANZIANITÀ 5 biennali

PERIODO DI PROVA

L’assunzione può essere fatta con un periodo di prova la cui durata, espressa in giorni di calendario, non può essere superiore alle seguenti misure.

Settore Ceramica

LIVELLO DURATA

A, B 6 mesi

C 3 mesi

D 2 mesi e1/2

E 2 mesi

F 1 mese

La durata del periodo di prova si intende di effettivo servizio.

Il periodo di prova è ridotto alla metà nei seguenti casi:

• per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

• per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività;

• per gli impiegati commerciali che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività;

• per gli operai e gli intermedi che nel triennio precedente alla assunzione abbiano prestato servizio con le medesime mansioni per almeno 1 anno presso altre aziende che esercitino la stessa attività.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai e intermedi che lo abbiano già superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.

Settore Abrasivi

LIVELLO DURATA

A, B 6 mesi

C, D 3 mesi

E 2 mesi

F 1 mese

La durata del periodo di prova si intende di effettivo servizio.

Il periodo di prova è ridotto da 6 a 3 mesi o da 3 a 2 mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e di impiegato che per almeno un biennio, nei tre anni precedenti, abbiano

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prestato servizio con analoghe mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività.

Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, per i lavoratori assunti con contratti non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro stesso.

MINIMI RETRIBUTIVI

Settore Abrasivi

LIVELLO Minimi a partire dal Elemento

aggiuntivo retribuzione 1° gennaio 2018 1° ottobre 2018

A1 2.437,47 2.459,80 172,00

B1 2.222,41 2.242,60

B2 2.085,47 2.103,73

C1 1.925,39 1.941,90

C2 1.880,83 1.895,76

C3 1.828,06 1.841,57

D1 1.785,70 1.799,50

D2 1.673,69 1.686,17

D3 1.632,69 1.643,98

E1 1.578,34 1.588,54

E2 1.505,79 1.515,03

E3 1.451,76 1.460,11

F 1.424,89 1.432,44

Settore Ceramica

LIVELLO Minimi a partire dal Elemento

aggiuntivo retribuzione 1° gennaio 2018 1° ottobre 2018

A1 2.375,52 2.394,96 77,47

B1 2.185,78 2.202,79

B2 2.060,00 2.075,94

C1 1.908,42 1.923,68

C2 1.867,74 1.882,52

C3 1.819,09 1.833,47

D1 1.774,50 1.788,50

D2 1.664,09 1.676,72

D3 1.625,02 1.637,08

E1 1.570,08 1.581,84

E2 1.499,26 1.509,76

E3 1.458,48 1.468,49

F 1.416,56 1.426,28

(5)

SCATTI DI ANZIANITÀ

I lavoratori per l’anzianità maturata presso una stessa azienda hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare un numero massimo di 5 aumenti biennali di anzianità.

Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.

Settore Ceramica

LIVELLO IMPORTO

A 19,63

B 17,56

C 12,91

D 12,14

E 8,78

F 7,75

In caso di passaggio di categoria, l’importo degli scatti di anzianità maturati verrà ricalcolato moltiplicando il numero degli aumenti periodici già maturati per il valore degli stessi previsto nella nuova categoria di appartenenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Settore Abrasivi

LIVELLO IMPORTO

A 19,63

B 17,56

C 12,91

D 12,14

E 8,78

F 7,75

ORARIO DI LAVORO – SETTORE CERAMICA

Orario normale di lavoro

La durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni. Sono altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti permessi ROL.

Diverse distribuzioni dell’orario di lavoro potranno essere concordate con le RSU.

Per il personale turnista, l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l’orario settimanale dei turnisti sia predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l’orario medio predeterminato.

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L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti 2x7 e 3x7 è pari a 232,5 giornate lavorative annue.

L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui non può superare le 10 ore giornaliere e le 50 ore settimanali. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione di fatto se non eccedono l’orario settimanale di 48 ore e con quote orarie maggiorate della percentuale contrattualmente prevista per il lavoro supplementare, se comprese tra questo limite e le 60 ore settimanali.

Flessibilità

L’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.

A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite.

Nei casi di distribuzione dell’orario normale su un arco di più settimane, non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Comunque, in tali circostanze, le ore di lavoro prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10%.

ORARIO DI LAVORO – SETTORE ABRASIVI

Orario normale di lavoro

La durata dell’orario di lavoro è pari a:

• 38 ore settimanali, per 249 giornate lavorative, per i lavoratori giornalieri e i turnisti 2x5, 2x6, 3x5 e 3x6;

• 232,5 giornate lavorative, per i lavoratori turnisti 2x7 e 3x7.

La distribuzione dell’orario di lavoro è su 5 o 6 giorni lavorativi per i lavoratori giornalieri.

Per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 possono essere realizzati regimi di orari che prevedano:

• orari settimanali realizzati su un arco di norma di 5 giorni, oppure di 4 o 6 giorni, di durata compresa tra 37 ore e 45 minuti e 40 ore medie settimanali.

• orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di 12.

Per i lavoratori discontinui, l’orario normale non deve superare le 48 ore settimanali. Le ore prestate fino alle 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale, oltre le 48 ore e fino alle 60 con quote orarie maggiorate del 10%, mentre le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali saranno compensate con quote orarie maggiorate del 35%.

(7)

BANCA ORE

Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale o quelle di lavoro straordinario, fermo restando la corresponsione delle relative maggiorazioni, potranno essere retribuite secondo una delle seguenti opzioni:

• 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi;

• 100% di riposi compensativi;

• 100% di quote orarie retributive.

La scelta tra tali opzioni dovrà essere fatta dal lavoratore, che dovrà manifestare formalmente la propria volontà in merito, posto che potrà modificare la scelta data entro il 31 dicembre di ogni anno e con valenza per l’anno successivo.

I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore, sotto forma di permessi retribuiti, che potranno essere utilizzati secondo le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.

FESTIVITÀ, EX FESTIVITÀ E PERMESSI

Settore Ceramica

In caso di coincidenza di una festività con un’altra giornata festiva, ovvero con la domenica o il giorno di riposo compensativo, il lavoratore avrà diritto ad una quota giornaliera della retribuzione.

In occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per la stessa, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto.

In sostituzione delle quattro festività soppresse, i lavoratori (salvo i turnisti 3x7) hanno diritto a godere di 4 giornate di permessi retribuiti (3, nel comune di Roma).

I lavoratori con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore hanno diritto a maturare 64 ore di permessi orari retribuiti a titolo di riduzione dell’orario di lavoro, mentre per i lavoratori cui si applicano regimi di orario a 39 ore, i permessi sono assorbiti fino a concorrenza.

I lavoratori turnisti 3x5 o 3x6 che prestano la loro attività nel turno notturno hanno diritto a godere, in aggiunta a 4 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

Per i lavoratori turnisti 3x7, la collocazione dei 27,5 giorni conseguenti, sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.

Settore Abrasivi

In caso di coincidenza di una festività con un’altra giornata festiva, ovvero con la domenica o il giorno di riposo compensativo, il lavoratore avrà diritto ad una quota giornaliera della retribuzione.

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In occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per la stessa, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto.

Le 4 giornate di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite sono assorbite fino a concorrenza al fine di consentire la riduzione dell’orario settimanale a 38 ore.

I permessi per riduzione dell’orario di lavoro, nella misura di 64 ore annue, sono assorbiti completamente al fine di realizzare gli orari di lavoro settimanali di 38 ore.

FERIE

Settore Ceramica

ANZIANITÀ QUALIFICA DURATA

Fino a 8 anni Tutti 4 settimane

Oltre 8 anni e fino a 10 Operai 4 settimane

Impiegati e Intermedi 4 settimane e 1 giorno

Oltre 10 anni e fino a 15 Operai 5 settimane

Impiegati e Intermedi 4 settimane e 1 giorno

Oltre 15 anni Tutti 5 settimane

In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana.

Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Settore Abrasivi

ANZIANITÀ QUALIFICA DURATA

Fino a 8 anni Tutti 4 settimane

Oltre 8 anni e fino a 15 Operai 4 settimane

Impiegati e Intermedi 4 settimane e 2 giorni Oltre 15 anni e fino a 18 Tutti 4 settimane e 2 giorni

Oltre 15 anni Tutti 5 settimane

In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana.

Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.

MAGGIORAZIONI E STRAORDINARIO

Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario di lavoro stabilito.

Per lavoro notturno o festivo non si intende quello svolto in regolari turni.

Le ore di lavoro straordinario sono retribuite come di seguito indicato.

(9)

Settore Ceramica

TIPOLOGIA % MAGGIORAZIONE

Operai Impiegati

Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali 5% 5%

Lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali 26% 26%

Lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali (a partire dalla 44ma

ora per gli impiegati) 30% 30%

Lavoro straordinario notturno 55%

Lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali 70% 70%

Lavoro festivo 50% 50%

Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 70%

Lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo 12% 12%

Lavoro notturno non compreso in turni 45% 45%

Lavoro notturno compreso in due turni avvicendati 20% 20%

Lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati 35% 35%

Lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati

a ciclo continuo 45% 45%

Lavoro domenicale a turni (turni diurni) 20% 20%

Lavoro su due turni giornalieri avvicendati (su minimo + IPO) 1,5% 1,5%

Lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su di un arco pluriperiodale, oltre l’ottava ora giornaliera e nella giornata di sabato

10% 10%

Lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari

settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni 10% 10%

Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il

limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui) 30% 30%

Le percentuali sopra indicate non sono cumulabili tra loro e si intende che la maggiore assorbe la minore.

Ai soli fini della corresponsione delle relative maggiorazioni, si intende lavoro notturno quello svolto tra le 22.00 e le ore 6.00.

Settore Abrasivi

TIPOLOGIA

% MAGGIORAZIONE Operai Impiegati e

Intermedi

Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali 5% 5%

Lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali 26% 26%

Lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali (a partire dalla 44ma

ora per gli impiegati) 30% 30%

(10)

Lavoro straordinario notturno 55%

Lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali 70% 70%

Lavoro festivo 50% 50%

Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 70%

Lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo 12% 12%

Lavoro notturno non compreso in turni 45% 45%

Lavoro notturno compreso in due turni avvicendati 20% 20%

Lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati 35% 35%

Lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati

a ciclo continuo 45% 45%

Lavoro domenicale a turni (turni diurni) 20% 20%

Lavoro su due turni giornalieri avvicendati (su minimo e IPO) 1,5% 1,5%

Lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su di un arco pluriperiodale, oltre l’ottava ora giornaliera e nella giornata di sabato

10% 10%

Lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari

settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni 10% 10%

Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il

limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui) 30% 30%

Le percentuali sopra indicate non sono cumulabili tra loro e si intende che la maggiore assorbe la minore.

Ai soli fini della corresponsione delle relative maggiorazioni, si intende lavoro notturno quello svolto tra le 22.00 e le ore 6.00.

MATERNITÀ

La lavoratrice assente per maternità ha diritto, durante il periodo di astensione obbligatoria, ad un’integrazione del trattamento economico corrisposto dall’INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta mensile.

CONGEDO MATRIMONIALE

Ai lavoratori che contraggono matrimonio spetta un periodo di 15 giorni consecutivi di calendario in cui sarà corrisposta la normale retribuzione.

Il periodo va fruito consecutivamente e deve essere richiesto con almeno 6 giorni di preavviso, salvo casi eccezionali.

Durante lo stesso decorrerà la normale retribuzione mensile, a carico dell’azienda che integrerà l’indennità corrisposta dall’INPS allo stesso titolo, ove spettante.

(11)

MALATTIA

Settore Ceramica

Anzianità di servizio Periodo malattia Trattamento

economico Conservazione del posto

Fino a 3 anni compiuti

Primi 3 mesi 100%

8 mesi

Successivi 3 mesi 66%

Successivi 2 mesi 50%

Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti

Primi 4 mesi 100%

10 mesi

Successivi 3 mesi 66%

Successivi 3 mesi 50%

Oltre 6 anni Primi 7 mesi 100%

12 mesi

Successivi 5 mesi 50%

Il trattamento economico indicato si intende comprensivo della indennità di malattia eventualmente corrisposta dall’INPS.

In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti a un arco temporale pari a 36 mesi, posto che ai fini del raggiungimento degli stessi non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero fino ad un massimo di 60 giorni complessivi di calendario.

Nel caso di assenze per malattia o infortunio particolarmente gravi, l’azienda concederà, a richiesta, un’aspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto, per un periodo massimo di 7 mesi. In caso di ulteriore protrarsi delle cause dell’assenza, l’azienda concederà al lavoratore che ne faccia richiesta, un periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita per un massimo di 4 mesi.

In caso di ricovero ospedaliero, i periodi di conservazione del posto durante i quali viene assicurato un trattamento complessivo pari al 50% della retribuzione di fatto netta, sono prolungati di un ulteriore numero di giornate pari a quelle di ricovero ospedaliero (fino ad un massimo di 60 giorni).

Per il lavoratore assente per malattia, il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 2 mesi di effettiva prestazione.

Settore Abrasivi

Anzianità di servizio Periodo malattia Trattamento

economico Conservazione del posto

Fino a 3 anni 3 mesi 100%

8 mesi

5 mesi 50%

Oltre 3 e fino a 6 anni 4 mesi 100%

10 mesi

6 mesi 50%

Oltre 6 anni 5 mesi 100%

12 mesi

7 mesi 50%

Il trattamento economico indicato si intende comprensivo della indennità di malattia eventualmente corrisposta dall’INPS, e ricomincia “ex novo” in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 21° giorno

(12)

di ricovero ospedaliero e comunque per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l’esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia “ex novo” in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni.

Il periodo di conservazione del posto va calcolato sommando gli eventi succedutisi nell’arco di 36 mesi. Nel caso di unico evento morboso continuativo ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un massimo di 60 giorni complessivi.

Nei casi di malattia particolarmente rilevanti sul piano sociale, intendendosi per tali quelle/i che abbiano procurato un’assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore interessato, l’impresa concederà un’aspettativa non retribuita di 6 mesi, eventualmente prorogabile dall’impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della stessa anche su segnalazione della R.S.U.

INFORTUNIO

Settore Ceramica

Anzianità di servizio Periodo assenza Trattamento economico

Conservazione del posto

Fino a 3 anni 3 mesi 100% Fino a guarigione

clinica, in caso di infortunio, ovvero fino

ad un massimo di 30 mesi in caso di malattia professionale

Oltre 3 e fino a 6 anni 4 mesi 100%

Oltre 6 anni 6 mesi 100%

Il trattamento economico sopra indicato si intende comprensivo dell’indennità di infortunio corrisposta dall’INAIL.

Successivamente ai periodi in cui viene garantito il 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro, i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria percepiranno il trattamento economico erogato dall’Istituto assicuratore. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia professionale o dell’infortunio sul lavoro da parte dell’Istituto assicuratore

Settore Abrasivi

Anzianità di servizio Periodo assenza Trattamento

economico Conservazione del posto

Fino a 3 anni 3 mesi 100%

Fino a guarigione clinica, in caso di infortunio, ovvero fino

ad un massimo di 40 mesi in caso di malattia professionale

5 mesi 50%

Oltre 3 e fino a 6 anni 4 mesi 100%

6 mesi 50%

Oltre 6 anni 5 mesi 100%

7 mesi 50%

(13)

Il trattamento economico sopra indicato si intende comprensivo dell’indennità di infortunio corrisposta dall’INAIL.

Per il lavoratore assente per infortunio, il trattamento economico suindicato ricomincia

“ex novo” in caso di infortunio intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per infortunio, dal 21° giorno di ricovero ospedaliero e comunque per le assenze per infortuno iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.

Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l’esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia “ex novo” in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni.

PREAVVISO

I periodi di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e si intendono di calendario.

Per i quadri, gli impiegati e gli intermedi, in caso di dimissioni, i suddetti termini di preavviso sono ridotti alla metà.

Settore Ceramica

QUALIFICA LIVELLO

ANZIANITÀ DI SERVIZIO Fino a 5 anni

compiuti Oltre 5 e fino a

10 compiuti Oltre 10 anni Quadri e

Impiegati

A, B 2 mesi 3 mesi 4 mesi

C, D 1 mese e 1/2 2 mesi 3 mesi

E, F 1 mese 1 mese e 1/2 2 mesi

Intermedi C, D 1 mese 1 mese e 1/2 2 mesi

E 1 mese 1 mese 1 mese e 1/2

Operai Tutti i livelli 15 giorni

Settore Abrasivi

QUALIFICA LIVELLO

ANZIANITÀ DI SERVIZIO Fino a 5 anni

compiuti Oltre 5 e fino a

10 compiuti Oltre 10 anni Quadri e

Impiegati

A, B 2 mesi 3 mesi 4 mesi

C, D 1 mese e 1/2 2 mesi 3 mesi

E, F 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi

Intermedi D 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi

E 1 mese 1 mese 1 mese e 1/2

Operai Tutti i livelli 15 giorni

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