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CCNL DEL MESE: GOMMA E PLASTICA AZIENDE INDUSTRIALI

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INFORMATIVA N. 129 – 30 MARZO 2017

Contrattuale

CCNL DEL MESE:

GOMMA E PLASTICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Accordo di rinnovo 10 dicembre 2015

PARTI CONTRAENTI

• Federazione Gomma – Plastica, Associazione italiana ricostruttori pneumatici

• FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, UGL-Chimici

DATA DI STIPULA 10 dicembre 2015

DECORRENZA 1° gennaio 2016

SCADENZA ECONOMICA 31 dicembre 2018 SCADENZA NORMATIVA 31 dicembre 2018

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LIVELLI E QUALIFICHE

LIVELLO QUALIFICHE

Q Quadri

A

Amministrazione, Commerciale e logistica, Manutenzione, Personale, organizzazione ed EDP, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo, Servizi vari Lavoratori che operano in condizioni di autonomia direttiva e che hanno la responsabilità di attività con rilevanti effetti economici ed organizzativi per l’azienda, e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, coordinando e controllando le attività di altri lavoratori

B

Amministrazione, Personale, organizzazione ed EDP

Lavoratori che operano con ampia autonomia decisionale, con la responsabilità di garantire che il risultato delle attività sia costantemente ed esattamente conforme alle disposizioni normative pertinenti e/o la responsabilità del coordinamento e il controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area professionale

C

Amministrazione, Manutenzione, Commerciale e logistica, Personale, organizzazione ed EDP, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo, Servizi vari Lavoratori che operano in condizioni di autonomia decisionale, con la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale

D

Manutenzione

Lavoratori che operano con specifica autonomia decisionale, con la responsabilità della scelta, del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore

E

Commerciale e logistica, Manutenzione, Personale, organizzazione ed EDP, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo, Servizi vari

Lavoratori che operano in condizioni di autonomia delimitata, con la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore

F

Amministrazione, Commerciale e logistica, Manutenzione, Personale, organizzazione ed EDP, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo, Servizi vari Lavoratori che operano in condizioni di autonomia operativa, con la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni

G

Commerciale e logistica, Produzione, Qualità

Lavoratori che operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, con la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle attività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini di riscontro della congruità dei parametri rilevati

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H

Commerciale e logistica, Manutenzione, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo, Servizi vari

Lavoratori che operano in condizioni di autonomia vincolata, con la responsabilità dell’accuratezza nell’esecuzione dei compiti assegnati e dell’accertamento del risultato dell’attività

I

Produzione, Servizi vari

Lavoratori che operano in condizioni di autonomia esecutiva, con la responsabilità dell’esecuzione accurata delle operazioni assegnate

COEFFICIENTI CONTRATTUALI

COEFFICIENTE GIORNALIERO 25

COEFFICIENTE ORARIO 173

NUMERO MENSILITÀ 13

SCATTI DI ANZIANITÀ 5 scatti complessivi a cadenza biennale

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova indicato nella tabella successiva si intende riferita all’effettivo servizio.

LIVELLO DURATA

Q - A 6 mesi

B - C - D 3 mesi

E - F - G - H 2 mesi

I 1 mese

MINIMI RETRIBUTIVI

Gli importi del minimo contrattuale conglobato mensile (comprensivo di minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR) risultano i seguenti:

Livello Minimi a partire dal

1° gennaio 2017 1° gennaio 2018 1°ottobre 2018

Q 2.102,41 2.137,88 2.156,79

A 1.979,17 2.012,81 2.030,75

B 1.865,77 1.898,40 1.915,80

C 1.841,87 1.873,69 1.890,66

D 1.819,05 1.850,26 1.866,90

E 1.744,93 1.775,33 1.791,54

F 1.699,18 1.729,18 1.745,18

G 1.585,29 1.612,04 1.626,31

H 1.513,28 1.537,80 1.550,88

I 1.363,19 1.383,46 1.394,27

Adeguamento annuale

Ai fini della dinamica degli effetti economici considerati nel vigente contratto e dei

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ufficiale dell’ISTAT di maggio relativa ai dati inflattivi ed il relativo recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato annualmente.

Infatti, nel mese di giugno di ogni anno sarà riscontrato lo scostamento d’inflazione concernente l’anno precedente, mediante il calcolo della

• differenza tra l’indice a consuntivo comunicato ufficialmente dall’ISTAT nel mese precedente (maggio) per l’anno di riferimento e

• la previsione ISTAT presa a riferimento in fase di rinnovo (indice % di scostamento) per lo stesso anno.

Il valore dello scostamento annuale sarà determinato applicando l’“indice % di scostamento” inflattivo alla “retribuzione media di riferimento” utilizzata per il rinnovo.

Il recupero di tale valore di scostamento sarà realizzato aggiornando la prima erogazione prevista, inclusa quella del successivo rinnovo, sulla base della suddetta valorizzazione.

In particolare, sono convenute le seguenti scadenze:

• giugno 2017 verifica a consuntivo inflazione 2016 con aggiornamento tranche gennaio 2018;

• giugno 2018 verifica a consuntivo inflazione 2017 con aggiornamento tranche ottobre 2018;

• giugno 2019 verifica a consuntivo inflazione 2018 con aggiornamento prima tranche del successivo rinnovo.

I suddetti eventuali aggiornamenti saranno esaminati congiuntamente tra le Parti firmatarie del presente contratto.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di 5, con cadenza biennale, e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli importi degli scatti di anzianità risultano i seguenti:

LIVELLO IMPORTO

Q 20,14

A 18,59

B - C - D 16,53

E - F 13,94

G 13,43

H 11,88

I 10,33

ORARIO DI LAVORO

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali normalmente distribuite su 5 giorni.

Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la R.S.U., regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di permessi per riduzione di orario.

Laddove l’attività lavorativa sia programmata in modo continuativo (3 turni avvicendati giornalieri) per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti

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interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

• con attività svolta su 17 turni settimanali: 220

• con attività svolta su 18 o più turni settimanali: 217,5

• con attività svolta su 21 turni settimanali: 215,5.

L’orario normale di lavoro annuo per i turnisti su 3 turni avvicendati con almeno 17 turni settimanali di cui ai punti precedenti, tiene conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell’orario di lavoro, di 20 giorni di ferie e delle festività. Sono escluse solamente la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.

Flessibilità

A fronte di esigenze aziendali legate a variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, e a seguito di accordo con la R.S.U., l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine, è possibile attuare programmi di flessibilità che comportino prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).

FESTIVITÀ, EX FESTIVITÀ E PERMESSI

Nel caso in cui una festività nazionale o infrasettimanale cada di domenica o nel caso in cui più festività coincidano tra loro, verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un trattamento pari ad 1/25 della retribuzione mensile, fatto salvo la possibilità di spostare la fruizione della festività ad altra giornata.

A partire dall’anno 2017 è prevista l’abolizione del trattamento economico (pari a 1/25 della retribuzione mensile) previsto per la festività soppressa del 4 novembre.

In sostituzione delle festività soppresse i lavoratori hanno diritto a 4 giornate di riposo.

Inoltre, i lavoratori hanno diritto alle seguenti riduzioni annue dell’orario di lavoro:

• 116 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 21 turni settimanali di 8 ore giornaliere - cicli continui;

• 100 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 18 o più turni settimanali di 8 ore giornaliere;

• 88 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana;

• 80 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 17 turni settimanali di 8 ore giornaliere;

• 64 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 16 o 15 turni settimanali di 8 ore giornaliere;

• 52 ore per i lavoratori non addetti a turni o addetti a turni diversi da quelli suindicati.

FERIE

Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie:

QUALIFICA ANNI DI SERVIZIO PERIODO

Operai fino al 18° anno 4 settimane (20 giorni lavorativi) oltre il 18° anno 5 settimane (25 giorni lavorativi)

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Impiegati e Intermedi (assunti prima del 31

marzo 1996)

fino al 10° anno 4 settimane (20 giorni lavorativi) oltre il 10° anno fino al 18° anno 5 settimane (25 giorni lavorativi)

al compimento del 18° anno 5 settimane e 2,5 giorni (27,5 giorni lavorativi) Impiegati e Intermedi

(assunti dal 31 marzo 1996)

fino al 10° anno 4 settimane (20 giorni lavorativi) oltre il 10° anno 5 settimane (25 giorni lavorativi) La retribuzione per il periodo di ferie comprende, nel caso di lavoratori addetti a turni avvicendati, la maggiorazione per turni diurni e notturni, l’importo aggiuntivo per ogni turno notturno e la maggiorazione per le festività lavorate, nella misura media realizzata negli ultimi 12 mesi.

MAGGIORAZIONI E STRAORDINARIO

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre la durata dell’orario normale di lavoro. Il lavoro notturno:

• per gli impiegati e intermedi, è quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le 20 e le 8 antimeridiane;

• per gli operai, è quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.

Il lavoro festivo, invece, si intende quello effettuato nella giornata destinata al riposo settimanale o nei giorni di festività.

TIPOLOGIA PERCENTUALE

Lavoro straordinario diurno feriale dalla 41aalla 48aora settimanale 18%

Lavoro straordinario diurno feriale per la 49aora settimanale 25%

Lavoro straordinario diurno feriale oltre la 49aora settimanale 35%

Lavoro non straordinario compiuto nei giorni festivi 50%

Lavoro straordinario festivo e domenicale dalla 41aalla 48aora

settimanale 50%

Lavoro straordinario festivo e domenicale oltre la 48aora settimanale 70%

Lavoro domenicale con riposo compensativo 25%

Lavoro notturno (non compreso in turni avvicendati) per gli OPERAI 30%

Lavoro notturno (non compreso in turni avvicendati) per gli IMPIEGATI 50%

Lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati dalla 41aalla

48aora settimanale 28%

Lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati per la 49a

ora settimanale 60%

Lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati oltre la 49a

ora settimanale 75%

Lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati dalla

41aalla 48aora settimanale per gli OPERAI 30%

Lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati dalla

41aalla 48aora settimanale per gli IMPIEGATI 50%

Lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati per la

49aora settimanale 60%

Lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati oltre la

49aora settimanale 75%

Lavoro in turni avvicendati diurno 4%

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Lavoro in turni avvicendati notturno 28%

Clausole flessibili (lavoratori part time) – preavviso di almeno 7 giorni 10%

Clausole flessibili (lavoratori part time) – preavviso inferiore a 7 giorni 20%

Lavoro supplementare (lavoratori part time) entro il 30% dell'orario

annuo concordato 16%

Lavoro supplementare (lavoratori part time) oltre il 30% dell'orario

annuo concordato 50%

Nel caso in gli operai cui siano addetti, nelle lavorazioni a turni, esclusivamente al turno notturno, in luogo della maggiorazione per lavoro notturno (30%), avranno diritto a quella per lavoro notturno in turni avvicendati (28%), nonché agli importi di cui al paragrafo successivo.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.

Nei confronti del personale turnista, nel caso di lavoro prestato in giornata domenicale con riposo compensativo, alle maggiorazioni sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati (turno diurno 4%, turno notturno 28% più importo fisso), andrà aggiunta

• la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro domenicale con riposo compensativo (25%), ovvero

• in caso di lavoro non straordinario prestato nei giorni considerati festivi, la relativa percentuale di maggiorazione (50%).

Infine, per ogni giornata di sabato effettivamente lavorato nell'ambito dei programmi di flessibilità, verrà corrisposta un'indennità di euro 5,16, assorbibile sino a concorrenza di quanto aziendalmente concesso o concordato allo stesso titolo. Tale indennità, salvo diversa disposizione aziendale, non è computabile agli effetti di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il t.f.r.

Indennità turni notturni

A partire dal 1° gennaio 2017, l’indennità per ogni turno notturno effettivamente prestato nell’ambito dei turni avvicendati è fissata nelle seguenti misure:

LIVELLO TURNISTI TURNISTI ADDETTI A 18 O PIÙ

TURNI AVVICENDATI DI 8 ORE

Q 15,61 16,22

A 14,44 15,04

B - C - D 12,95 13,54

E - F 11,95 12,53

G 11,48 12,05

H 10,97 11,54

I 10,38 10,96

Si sottolinea che tale indennità:

• è aggiuntiva rispetto alle percentuali di maggiorazioni di 4% (turno diurno) e del 28%

(turno notturno);

• è stata calcolata comprendendovi i riflessi sulla retribuzione indiretta e differita;

• non è computabile agli effetti di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR;

• assorbe sino a concorrenza quanto aziendalmente concesso o concordato allo stesso

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CONGEDO MATRIMONIALE

A tutti i lavoratori non in prova spetta, in occasione del matrimonio, un congedo di 15 giorni consecutivi escludendo i giorni festivi, in cui sarà corrisposta la normale retribuzione con corresponsione dell’indennità da parte dell’INPS. Il datore integrerà il trattamento dell’Istituto fino al raggiungimento della normale retribuzione.

MATERNITÀ

Le lavoratrici assenti per maternità hanno diritto ad un trattamento, ad integrazione di quello di legge, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per i primi 5 mesi di assenza.

MALATTIA

Il trattamento per malattia dovuto ai lavoratori è definito in funzione dell’anzianità di servizio e della qualifica del lavoratore interessato, come indicato nella tabella seguente.

ANZIANITÀ DI

SERVIZIO DURATA TRATTAMENTO

ECONOMICO CONSERVAZIONE DEL POSTO OPERAI *

Fino a 3 anni 3 mesi 100% 6 mesi

Oltre 3 e fino a 6

anni 4 mesi 100% 9 mesi

Oltre 6 anni 5 mesi 100% 12 mesi

IMPIEGATI **

Fino a 3 anni 3 mesi 100%

6 mesi

3 mesi 66,6%

Oltre 3 e fino a 6 anni

4 mesi 100%

9 mesi

5 mesi 66,6%

Oltre 6 anni 5 mesi 100%

12 mesi

7 mesi 66,6%

* Per gli operai, qualora la corresponsione dell’indennità a carico degli istituti venisse a cessare per il superamento dei limiti temporali previsti dalle rispettive regolamentazioni, spetta la corresponsione del 50% della retribuzione di cui sopra, nei limiti di conservazione del posto.

** Per gli impiegati, qualora risultino superati i limiti temporali delle prestazioni di malattia da parte degli istituti assicuratori, al lavoratore verrà corrisposto - entro i limiti del periodo di conservazione del posto - il 50% della retribuzione.

Il trattamento economico ricomincia "ex novo" in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia.

Il periodo di comporto, nel caso di più eventi morbosi, si intende da computare in un arco temporale di 36 mesi.

Aspettativa non retribuita

In caso di grave evento morboso, una volta superati i limiti di conservazione del posto e di corresponsione dei trattamenti economici sopra indicati, il lavoratore potrà usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 5 mesi.

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INFORTUNIO

Nel caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica.

Per quanto riguarda il trattamento economico, i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'INAIL, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda, per il periodo e nei limiti previsti per la malattia.

PREAVVISO

I termini di preavviso in caso di licenziamento, che decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, sono i seguenti.

LIVELLO ANNI DI SERVIZIO

Fino a 5 anni compiuti Oltre 5 e fino a 10 anni

compiuti Oltre 10 anni

Q - A 2 mesi 3 mesi 4 mesi

B - C - D 1 mese e ½ 2 mesi 3 mesi

E - F 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi

G - H 3 settimane 1 mese 1 mese e ½

I 2 settimane 3 settimane 1 mese

In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti della metà, con un minimo di:

• 2 mesi, per i lavoratori inquadrati ai livelli Q ed A;

• 1 mese e ½, per i lavoratori inquadrati ai livelli B, C e D;

• 1 mese, per i lavoratori inquadrati ai livelli E ed F;

• 3 settimane, per i lavoratori inquadrati ai livelli G e H;

• 2 settimane, per i lavoratori inquadrati al livello I.

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