• Non ci sono risultati.

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. Provincia di Parma. Parere dell organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. Provincia di Parma. Parere dell organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE"

Copied!
33
0
0

Testo completo

(1)

Provincia di Parma

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE

Presidente: Alessandra Pederzoli Componente: Enrico Falzoni

Componente: Andrea Zurla

(2)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 2 di 33 UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - verbale

Provincia di Parma

Verbale n. 211 del 25 novembre 2019

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di:

- Collecchio

- Felino

- Montechiarugolo - Sala Baganza - Traversetolo

estratti dalla Prefettura di Parma in data 15.2.2018 e nominati con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.

9 del 10 aprile 2018 nelle persone dei sottoscritti:

Pederzoli Alessandra – Presidente

Falzoni Enrico – componente

Zurla Andrea - componente

Precisato che i componenti Falzoni Enrico e Zurla Andrea sono presenti fisicamente al verbale; la Presidente Alessandra Pederzoli, che non può essere presente fisicamente in quanto ricoverata dall'1 ottobre in ospedale, avendo ripreso le attività con collegamento informatico, dopo attenta verifica sottoscrive il presente verbale in forma digitale.

Hanno predisposto il seguente parere per l’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE relativamente alla proposta di delibera che segue, per l’approvazione nel Consiglio convocato in dicembre 2019, utilizzando il materiale trasmesso dall’Ente al Collegio dalla Responsabile del Settore Finanziario:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, dell’Unione Pedemontana Parmense che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

(3)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 3 di 33

Sommario

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - verbale

... 2

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

... 2

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE ... 6

ACCERTAMENTI PRELIMINARI... 7

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI ... 7

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 ... 7

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ... 9

Riepilogo generale entrate e spese per titoli ... 9

Fondo pluriennale vincolato (FPV) ... 11

Previsioni di cassa ... 11

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 ... 13

Entrate e spese di carattere non ripetitivo ... 14

La nota integrativa ... 15

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI ... 18

Verifica della coerenza interna ... 18

Verifica della coerenza esterna ... 18

Verifica della coerenza esterna ... 19

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 ... 20

A) ENTRATE ... 20

Sanzioni amministrative da codice della strada ... 20

Proventi dei beni dell’ente ... 20

Proventi dei servizi pubblici ... 20

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI ... 21

Spese di personale ... 21

Spese per incarichi di collaborazione autonoma ... 21

Spese per acquisto beni e servizi... 22

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ... 24

Fondo di riserva di competenza ... 25

Fondi per spese potenziali ... 26

Fondo di riserva di cassa ... 26

Fondo di garanzia dei debiti commerciali ... 26

ORGANISMI PARTECIPATI ... 27

SPESE IN CONTO CAPITALE ... 28

INDEBITAMENTO... 30

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI ... 31

CONCLUSIONI... 33

(4)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 4 di 33

(5)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 5 di 33

PREMESSAEVERIFICHEPRELIMINARI

L’organo di revisione dell’Unione Pedemontana Parmense nominato con delibera consiliare n 9 del 10/04/2018

Premesso

- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

- che ha ricevuto in data 20/11/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020- 2022, approvato dalla giunta dell’Unione in data 15/11/2019 con delibera n. 79, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs.118/2011;

nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.

n.118/2011 lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- il “piano indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;

- l’Ente procede a confermare le tariffe per l’imposta di soggiorno (applicata dal 1.7.2018) per l’esercizio 2020;

necessari per l’espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada, vincoli definiti all’interno dello schema di bilancio 2020/2022, delibera di Giunta Unione n. 79 del 15/11/2019;

- il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008;

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L.

112/2008;

(6)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 6 di 33

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/2010;

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;

- l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 19/11/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art.

239, comma 1, lettera b) del TUEL.

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE

La distribuzione al 31/12/2018 degli abitanti dell’Unione è la seguente:

N. ABITANTI

COLLECCHIO 14.716

FELINO 8.983

SALA BAGANZA 5.680

MONTECHIARUGOLO 11.104

TRAVERSETOLO 9.538

TOTALE 50.021

La superficie del territorio è la seguente:

KMQ

COLLECCHIO 58,79

FELINO 38,25

SALA BAGANZA 30,91

MONTECHIARUGOLO 48,10

TRAVERSETOLO 54,61

TOTALE 230,66

(7)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 7 di 33

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019/2021.

L’ultima variazione al bilancio 2019/2021 è stata approvata in Consiglio Unione in data 18/11/2019.

L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n.

118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP)

L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)

L’Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3 del d.l n.

269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 30/04/2019 il rendiconto per l’esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n 134 in data 08/04/2019 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

(8)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 8 di 33

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo;

- gli accantonamenti risultano congrui.

L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall’art. 162 del TUEL.

La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

31/12/2018 Risultato di amministrazione (+/-) 2.759.632,29 di cui:

a) Fondi vincolati 724.692,66

b) Fondi accantonati 1.700.956,80

c) Fondi destinati ad investimento 0,00

d) Fondi liberi 333.982,83

AVANZO/DISAVANZO 2.759.632,29

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2016 2017 2018

2019 (previsione 31.12.2019 pari al 31.12.2018)*

Disponibilità

2.063.514,35 1.490.790,36 869.668,68 869.668,68

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00

* la previsione al 31.12.2019 è stata valutata dall’Ente pari al 31.12.2018 in quanto a fine esercizio sono previste entrate ripetitive relativamente trasferimenti dai comuni aderenti.

L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

(9)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 9 di 33

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’art.162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti 74.846,64 51.740,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in

conto capitale 57.699,35

Utilizzo avanzo di Amministrazione 607.369,57 563.480,59 - di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente 563.480,59

1

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2 Trasferimenti correnti 8.240.927,79 8.251.495,03 8.917.816,92 8.917.816,92

3 Entrate extratributarie 932.824,12 853.524,12 853.524,12 853.524,12

4 Entrate in conto capitale 212.200,00 135.000,00 79.000,00 74.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 Accensione prestiti 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.123.999,29 2.109.907,17 2.109.907,17 2.109.907,17 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.529.500,00 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 TOTALE 13.139.451,20 12.979.926,32 13.590.248,21 13.585.248,21 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 13.821.667,41 13.652.846,26 13.590.248,21 13.585.248,21

PREVISIONI 2020

PREVISIONI 2021

PREVISIONI 2022

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2019

(10)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 10 di 33 DISAVANZO DI

AMMINISTRAZION E

0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 9.718.529,68 9.753.093,09 9.853.776,94 9.853.349,31

di cui già impegnato 321.778,80 180.479,26 39.757,26

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 (0,00) (0,00)

2

SPESE IN CONTO

CAPITALE previsione di competenza 432.899,33 242.699,35 79.000,00 74.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 (0,00) (0,00)

3

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4

RIMBORSO DI

PRESTITI previsione di competenza 16.739,11 17.146,65 17.564,10 17.991,73

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIE

RE previsione di competenza 2.123.999,29 2.109.907,17 2.109.907,17 2.109.907,17

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI

GIRO previsione di competenza 1.529.500,00 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 13.821.667,41 13.652.846,26 13.590.248,21 13.585.248,21

di cui già impegnato 321.778,80 180.479,26 39.757,26

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 13.821.667,41 13.652.846,26 13.590.248,21 13.585.248,21

di cui già impegnato* 321.778,80 180.479,26 39.757,26

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE PREV. DEF.2019 PREVISIONI

2020

PREVISIONI 2021

PREVISIONI 2022

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

(11)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 11 di 33

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per l’esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento Importo

Entrata corrente non vincolata in

deroga per spese personale 51.740,00 Entrata conto capitale vincolata ad

investimenti 57.699,35

TOTALE 109.439,35

L’organo di revisione ha verificato,anche mediante controlli a campione, i crono programmi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell’esercizio successivo.

La contabilizzazione del FPV tiene conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs.

118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Previsioni di cassa

Fondo di Cas sa all'1/1/esercizio di riferim ento 869.668,68 TITOLI

1

Entrate correnti di natura tributaria , contri buti va e

perequativa 100.000,00

2 Trasferimenti correnti 8.251.495,03

3 Entrate extratri butari e 853.524,12

4 Entrate in conto capi tale 135.000,00

5 Entrate da riduzi one di a tti vi tà fi nanzi arie -

6 Accensi one prestiti -

7 Anticipazioni da isti tuto tesoriere/cassi ere 2.109.907,17 9 Entrate per conto terzi e partite di gi ro 1.530.000,00 12.979.926,32

13.849.595,00

1 Spese correnti 9.492.198,09

2 Spese in conto capitale 242.699,35

3 Spese per i ncremento atti vi tà fi nanziarie -

4 Rmborso di prestiti 17.146,65

5 Chiusura anticipazioni di isti utto tesori ere/cassi ere 2.109.907,17 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.530.000,00 13.391.951,26

SALDO DI CASSA 457.643,74 TOTALE TITOLI

TITOLI PREVISIONI

ANNO 2020 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(12)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 12 di 33

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa non comprende cassa vincolata, non ricorrendo il caso.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento - 869.668,68 -

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.

1,00

100.000,00 100.001,00 100.000,00 2 Trasferimenti correnti 513.017,43 8.251.495,03 8.764.512,46 8.251.495,03 3 Entrate extratributarie 1.833.078,71 853.524,12 2.686.602,83 853.524,12 4 Entrate in conto capitale 41.827,82 135.000,00 176.827,82 135.000,00 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 155.691,40 - 155.691,40 - 6 Accensione prestiti - - - - 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - 2.109.907,17 2.109.907,17 2.109.907,17 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 114.397,94 1.530.000,00 1.644.397,94 1.530.000,00

2.658.014,30 12.979.926,32 15.637.940,62 13.849.595,00

1 Spese correnti 1.635.140,60 9.753.093,09 11.388.233,69 9.492.198,09 2 Spese in conto capitale 423.557,46 242.699,35 666.256,81 242.699,35 3 Spese per incremento attività finanziarie - -

4 Rimborso di prestiti 8.419,89 17.146,65 25.566,54 17.146,65 5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere - 2.109.907,17 2.109.907,17 2.109.907,17

7 Spese per conto terzi e partite di giro 137.675,76 1.530.000,00 1.667.675,76 1.530.000,00

2.204.793,71 13.652.846,26 15.857.639,97 13.391.951,26

457.643,74

SALDO DI CASSA

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA

TITOLI RESIDUI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

L’ente ha stanziato le previsioni di cassa corrispondenti alle previsioni di competenza, in quanto si riserverà in sede di riaccertamento residui ad aggiornare la cassa 2020.

(13)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 13 di 33

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

Al bilancio 2020 viene applicato avanzo di amministrazione per complessivi 563.480,59 euro.

L’avanzo vincolato di parte corrente presunto 2019 da trasferimenti applicato è di euro 472.326,43 derivante da economie 2017, 2018 e economie presunte 2019 per servizi sociali per totali €.

339.647,95 e da trasferimenti vincolati dei comuni per spese generali per totali euro 132.678,48.

L’avanzo vincolato applicato derivante da vincoli da leggi e principi contabili è di €. 41.154,16 derivante da imposta di soggiorno 2018 per euro 20.000 e derivante da avanzo per spese di personale di euro 21.154,16.

COMPETENZA ANNO 2020

COMPETENZA ANNO 2021

COMPETENZA ANNO 2022

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 51.740,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.205.019,15 9.871.341,04 9.871.341,04 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 9.753.093,09 9.853.776,94 9.853.349,31 di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità 260.895,00 274.625,00 274.625,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari (-) 17.146,65 17.564,10 17.991,73

di cui per estinzione anticipata di prestiti - - - G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) - 513.480,59 - 0,00 - 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 513.480,59 - - di cui per estinzione anticipata di prestiti - - - I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge (+) - - - di cui per estinzione anticipata di prestiti - - - L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge (-) - - - M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

anticipata dei prestiti (+) - - - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M 0,00 - 0,00 - 0,00 C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(14)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 14 di 33

L’avanzo vincolato applicato al conto capitale è di euro 50.000 ed è relativo a vincoli attribuiti dall’ente per il finanziamento della videosorveglianza della PM.

Utilizzo proventi alienazioni

Non sono previste alienazioni.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui L’ente non ha rinegoziato mutui.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

L’Unione accerta esclusivamente entrate non ricorrenti per codice della strada, la cui ripartizione ai sensi dell’art. 208 cds è stata approvata in Giunta Unione con lo schema di bilancio di previsione, GU n.79 del 15/11/2019. Proventi coperti da FCDE nella percentuale prevista per legge.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

• Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

b) condoni;

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;

d) entrate per eventi calamitosi;

e) alienazione di immobilizzazioni;

f) accensioni di prestiti;

g)contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

• Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale, c) eventi calamitosi,

d) sentenze esecutive ed atti equiparati, e) investimenti diretti,

f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

(15)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 15 di 33

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; (non presenti)

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; (non presenti)

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.

172, comma 1, lettera a) del Tuel;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

(16)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 16 di 33

9.11.3 La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

b) condoni;

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;

d) entrate per eventi calamitosi;

e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;

c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;

d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l’elaborazione di tali previsioni

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante +/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell’applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

(17)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 17 di 33

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;

b) le entrate in conto capitale (titolo 4);

c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell’accertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,

una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;

b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

c) riporta l’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell’attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la

capienza degli stanziamenti, sia riferiti all’esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione

(18)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 18 di 33

del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

N.B. Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

L’Unione non è soggetta alle disposizioni sugli equilibri di finanza pubblica previsti dai commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n.145/2018).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs.

118/2011) e approvato con delibera n. 78 del 15/11/2019.

Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso appositi pareri attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

(19)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 19 di 33

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

L’Unione non ha approvato il piano delle opere pubbliche, in quanto non sono previsti lavori superiori a 100.000 euro nel triennio 2020-2022.

L’aggiornamento delle opere in corso di realizzazione, già previste nei piani opere pubbliche degli esercizi precedenti, è contenuto nel DUP.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

L’Unione non ha previsto di acquistare né forniture né servizi per il biennio per importi pari o superiori a 40.000 euro.

Programmazione del fabbisogno del personale

L’Ente ha in corso le procedure per la conclusione dei procedimenti di assunzione previsti nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 già definita con specifiche delibere di Giunta dell’Unione adottate nel corso dell’anno 2019. Tale programmazione del fabbisogno di personale è in corso di adeguamento rispetto alle disposizioni di cui al d.lgs.75/2017, nonché alle linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 08/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018 per le parti riferite alle nuove esigenze di reclutamento e fabbisogno di personale emerse e riferite al triennio 2020-2022.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

Non avendo l’Unione Pedemontana Parmense nel proprio patrimonio beni soggetti a valorizzazione o dismissione la programmazione in oggetto è nulla.

Verifica della coerenza esterna

Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica L’Unione non è soggetta ai vincoli di finanza pubblica.

(20)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 20 di 33

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Sanzioni amministrative da codice della strada I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

sanzioni ex art.208 co 1 cds 617.000,00 617.000,00 617.000,00 sanzioni ex art.142 co 12 cds 33.000,00 33.000,00 33.000,00 TOTALE ENTRATE 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 260.895,00 274.625,00 274.625,00

Percentuale fondo (%) 40,14 42,25 42,25

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022 TIPOLOGIA

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L’organo di revisione prende atto che l’ente nella determinazione del FCDE non ha tenuto conto delle disposizioni recate dall’art.4 del DL 23.10.2018 n.119 (stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010).

La somma da assoggettare a vincoli per euro 178.052,50 è stata definita nella delibera di Giunta di approvazione dello schema di bilancio, per euro 94.663,33 a finanziamento di spese dell’Unione Pedemontana e per euro 83.389,17 a finanziamento di spese dei singoli comuni associati.

In tale delibera è definita la corretta suddivisione delle risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell’ente

L’Unione non accerta né proventi di beni dell’ente per locazioni, né fitti attivi né canoni patrimoniali.

Proventi dei servizi pubblici

L’Unione non gestisce servizi pubblici a domanda individuale.

(21)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 21 di 33

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

101 redditi da lavoro dipendente 1.740.133,40 1.877.353,00 1.804.163,00 1.804.163,00

102 imposte e tasse a carico ente 118.661,77 117.204,00 117.204,00 117.204,00

103 acquisto beni e servizi 1.362.615,67 1.225.804,55 1.214.804,55 1.214.804,55

104 trasferimenti correnti 5.954.047,35 5.907.835,83 6.118.397,13 6.118.397,13

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00

107 interessi passivi 9.108,25 8.700,71 8.283,26 7.855,63

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 230.100,00 251.000,00 212.000,00 212.000,00

110 altre spese correnti 303.863,24 365.195,00 378.925,00 378.925,00

9.718.529,68 9.753.093,09 9.853.776,94 9.853.349,31 Previsione

2022

TOTALE

Macroaggregati Prev.Def.

2019

Previsione 2020

Previsione 2021

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009.

Negli stanziamenti sono previsti importi per i rinnovi contrattuali.

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa dell’anno 2008.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di € 58.935,85 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio.

L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

E’ stato verificato che con apposito allegato al bilancio di previsione (allegato F) sono stati definiti i limiti di spesa e gli incarichi previsti nel bilancio di previsione.

(22)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 22 di 33

Spese per acquisto beni e servizi

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2022 non è stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione programmato;

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;

• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP e in particolar modo alla parte strategica del DUP che ha avuto avvio dalle linee di mandato della nuova amministrazione dopo le elezioni di maggio 2019;

Sterilizzazione clausole aumento IVA

L’ultima legge di bilancio approvata (la legge 145/2018) prevede come clausola di salvaguardia l’aumento delle aliquote IVA a partire dal 2020.

Nella risoluzione che ha approvato il DEF 2019, il Parlamento ha impegnato il Governo ad annullare l’aumento dell’IVA previsto per gennaio 2020. Nella nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo ha confermato tale impegno e con il decreto fiscale in itinere e la nuova legge di bilancio saranno trovate le coperture necessarie a sterilizzare l’aumento dell’IVA a partire dal mese di gennaio 2020. L’ente ha ritenuto quindi di non prevedere l’aumento di spesa correlato all’aumento delle aliquote IVA per tutti i servizi e le spese previste a bilancio 2020/2022.

Limiti di spesa

Nella predisposizione del bilancio gli enti devono tenere in considerazione i limiti di spesa previsti da disposizioni di legge stratificatesi nel tempo. Gli enti che approveranno il bilancio entro il 31 dicembre e il rendiconto della gestione entro il 30 aprile, potranno beneficiare dell’esclusione dai limiti di spesa disposta dall’art. 21-bis del d.l. 50/2017 e dal comma 905 della legge 145/2018, relativamente ad alcune voci sotto evidenziate.

(23)

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 23 di 33

Riferimenti

Documenti correlati

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi

− le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni

 delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24.07.2018 con cui si approvava la Variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2018-2020 e la verifica degli

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5

riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: a Riguardo alle previsioni di parte corrente 1 Congrue

Come disposto dalla legge di bilancio 2018 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all’art. L’Organo di revisione ha verificato