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RIESAME MISURE CAUTELARI REALI. CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO a cura dell avv. Giulio Forleo

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RIESAME MISURE CAUTELARI REALI

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO a cura dell’avv. Giulio Forleo

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www.ildirittopenale.blogspot.com

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IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI REALI

A) DISCIPLINA GENERALE

1. Misure cautelari reali (Titolo II, artt. 316-324 c.p.p.)

Il titolo II del libro IV del codice di procedura penale si occupa delle misure cautelari reali. Esse consistono in provvedimenti mediante i quali si limita la disponibilità del patrimonio dell’indagato/imputato al fine di garantire l’effettività dell’attività giurisdizionale per il periodo di tempo necessario alla conclusione del procedimento penale.

Il codice disciplina due distinte tipologie di misure cautelari reali:

- il sequestro conservativo che tende ad assicurare le garanzie di ogni somma dovuta all’erario dello Stato, a titolo di condanna o di spese del procedimento, nonché alla parte civile, delle obbligazioni derivanti da reato;

- il sequestro preventivo che, invece, tende ad evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato o, comunque, di agevolare la protrazione dell’attività criminosa.

Sequestro conservativo e preventivo, differenziati dalle distinte esigenze che li ispirano, sono tuttavia accomunati dal perseguimento di finalità cautelari. Proprio questo aspetto li distingue, invece, dal sequestro penale (art. 253 e ss. c.p.p.), diretto ad acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessari per l’accertamento dei fatti e, quindi, a scopi di natura probatoria.

1.1. Il sequestro conservativo.

1.1.1. Presupposti

Il sequestro conservativo è disciplinato dagli artt. 316-320 c.p.p.. I primi due commi dell’art. 316, in particolare, prevedono due distinte ipotesi di sequestro conservativo:

- al comma 1, è regolato il sequestro richiesto dal p.m. per ragioni pubblicistiche, e cioè per garantire

“il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, nel caso in cui vi siano fondate ragioni per ritenere che le garanzie per tale pagamento manchino o si disperdano;

- il comma 2, invece, si occupa della cautela conservativa richiesta dalla parte civile a tutela dell’adempimento delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie connesse all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, anche in tal caso quando vi siano fondate ragioni per ritenere che manchino o possano disperdersi le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 1, si è precisato in giurisprudenza che la locuzione

«pene pecuniarie, spese del procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato» va riferita a tutti i crediti statali c.d. endoprocessuali, cioè a quei crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato – ordinamento per effetto dell’esercizio della giurisdizione penale (le pene della multa e dell’ammenda, le spese del procedimento, le spese del mantenimento in carcere, le sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, ora anche le sanzioni amministrative

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dipendenti da reato applicate dal giudice penale alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni ai sensi del d.lgs. n. 231/01)

La finalità della seconda ipotesi di sequestro – art. 316 comma 2 c.p.p. – invece è con tutta evidenza quella di prevenire condotte del debitore (imputato responsabile civile) idonee a vanificare la responsabilità patrimoniale così come disciplinata dall’art. 2740 c.c.

Sulla base di numerose sentenze che hanno negato le necessità di una valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’imposizione delle misure cautelari reali, la giurisprudenza ha ripetutamente sancito che per quanto riguarda il sequestro conservativo non è richiesto un fumus commissi delicti ma un generico fumus boni iuris, inerente a qualsiasi misura di cautela. Si veda in proposito Cassazione penale, sez. III, 3 gennaio 1991, n. 4970 secondo cui “l’ordinanza che dispone il sequestro conservativo, non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo questi richiamati tra i presupposti applicativi. L’accertamento giudiziale del fumus boni iuris deve essere quindi limitato alla pendenza del processo penale ed alla sussistenza di un’imputazione, senza una possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell’accusa e della probabilità di una pronuncia sfavorevole per l’imputato”.

Quanto al periculum in mora, l’art. 316 c.p.p. fa riferimento alla «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato» (comma 1) ovvero «quelle delle obbligazioni civili derivanti dal reato» (comma 2).

Secondo la giurisprudenza il rischio di dispersione della garanzia, annoverato tra i presupposti della misura cautelare, non è soltanto quello connesso alla deperibilità obiettiva dei beni o alla loro intrinseca scarsa durevolezza nel tempo, ma anche quello riferito alla facilità di consumazione.

Ne deriva che il denaro può essere oggetto del provvedimento “de quo” proprio per la possibilità di spendita. Inoltre, la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l’entità del credito e della natura del bene oggetto del sequestro e dall’altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore “da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo”.

1.1.2. Procedimento

Il sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.) è disposto con ordinanza del giudice:

a) su richiesta del P.M. quando vi è una “fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato” e si esegue sui beni mobili o immobili dell’imputato o sulle somme o cose a lui dovute;

b) su richiesta della parte civile “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato” e si esegue sui beni dell’imputato o del responsabile civile (art. 316 c.p.p.).

L’art. 316 comma 1 prevede espressamente che il P.M. può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato “in ogni stato e grado del processo di merito”. Se ne può ricavare, quindi, che tale misura cautelare reale non può invece essere richiesta nel corso delle indagini preliminari.

La violazione di tale precetto non produce un vizio tale da rendere il provvedimento inesistente o

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abnorme. Il vizio che ne risulta va inquadrato piuttosto nella categoria dell’annullabilità, con la conseguenza che il soggetto che vi abbia interesse è tenuto a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 318 c.p.p. per ottenere appunto l’annullamento del provvedimento viziato.

Mediante un’offerta di cauzione è possibile evitare ex ante il sequestro o ottenerne ex post la revoca (art. 319 c.p.p.).

Nel caso in cui dovesse essere emessa una sentenza di condanna e questa dovesse divenire irrevocabile, il sequestro conservativo si convertirebbe in pignoramento (art. 320 c.p.p.).

1.2. Il sequestro preventivo

1.2.1. Presupposti

Il sequestro preventivo è disciplinato dagli artt. 321-323 c.p.p..

Esso consiste nell’apposizione di un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile pertinente al reato al fine di evitare il protrarsi delle conseguenze dello stesso o la commissione di nuovi reati.

Il codice di rito prevede la possibilità di ricorrere al sequestro preventivo in tre distinte ipotesi:

1) quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso;

2) quando vi è pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati;

3) quando la cosa è pericolosa in sé e di essa è quindi consentita od imposta la confisca.

I presupposti per l’adozione del sequestro preventivo sono sempre il fumus commissi delicti ed il periculum in mora.

Quanto al fumus, il richiamo normativo, costante e reiterato, al reato – sotto i due profili che sono cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare ad evitare l’aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti di reato – rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso.

Può essere ancora non ben definita la qualificazione giuridica del fatto, possono esserne ancora ignoti gli autori, ma è sicuramente indispensabile che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell’illecito penale, sul quale si stia indagando.

Sarà illegittimo, dunque, il sequestro preventivo disposto prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l’agente avesse intenzione di commetterlo: risulterebbe infatti violata la norma contenuta nell’art. 321 c.p.p. ,che prevede implicitamente il reato come presupposto del sequestro.

La giurisprudenza ha chiarito che l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. (Cassazione penale, Sezioni Unite, 29 gennaio 1997 n. 23)

A tal fine, però, la verifica del c.d. fumus non può spingersi fino a far coincidere l’esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall’indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’indagato ed essendo

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sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un’ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Quanto al periculum in mora, quantunque manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita come quella codificata per le misure sulla libertà personale, è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura anch’essa restrittiva di libertà costituzionalmenteprotette, che il pericolo che si verifichino gli eventi che si cercano di evitare con l’adozione della misura cautelare debba presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità e debba essere valutata in concreto con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione della misura reale e non già in una prospettiva meramente astratta.

In proposito è opportuno ricordare che il sequestro preventivo è rivolto ad impedire eventi non ancora realizzati e di cui vi sia fondata ragione di ritenere l’imminente o probabile verificarsi. E’ perciò del tutto irrilevante che la situazione che il sequestro tende ad impedire non sia in atto al momento dell’emissione del provvedimento essendo necessario solo che la valutazione sul suo possibile verificarsi si fondi su elementi concreti e non su ipotesi del tutto astratte.

L’esigenza cautelate richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che essoabbia esaurito il suo iter. Le conseguenze che il sequestro preventivo mira ad evitare sono infatti ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata (es. sequestro preventivo di una costruzione abusiva già terminata, essendo la misura cautelare destinata ad evitare, in materia urbanistica, le conseguenze nell’ordinato assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa).

1.2.2. Procedimento

Il sequestro preventivo è disposto con decreto motivato del giudice competente a pronunciarsi nel merito, su richiesta del pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (art. 321, comma 1 c.p.p.).

Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità del sequestro stesso (art. 321, comma 3 c.p.p.).

E’, altresì, stabilito che nel corso delle indagini preliminari quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro debba esseredisposto con decreto motivato del pubblico ministero o, prima dell’intervento del pubblico ministero, da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, nelle quarantotto ore successive, devono trasmettere il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. In tal caso, il P.M., ove non disponga la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso P.M., o dalla ricezione del verbale se il sequestro è stato eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria (art. 321, comma 3-bis c.p.p.).

Da sottolineare che il sequestro perde efficacia se non vengono osservati i termini predetti ovvero se il giudice non emetta l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta (art.

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6 321, comma 3-ter c.p.p.).

B) IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI REALI (art. 324 c.p.p.)

Contro l’ordinanza di sequestro conservativo può essere presentata richiesta di riesame da chiunque vi abbia interesse (art. 318, comma 1).

Contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, invece, possono presentare richiesta di riesamel’indagato, l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (art. 322, comma 1).

La richiesta di riesame rappresenta il mezzo ordinario di impugnazione per le misure cautelari di tipo reale. Si tratta di un’impugnazione di carattere incidentale (poiché proposta nel corso del procedimento principale) che assicura un controllo ex novo da parte del giudice dell’impugnazione sulla sussistenza dei suddetti presupposti per l’adozione del decreto di sequestro preventivo.

La richiesta di riesame di un provvedimento dispositivo di una misura cautelare reale, ai sensi dell’art.

324 c.p.p., diversamente da quella avverso le misure cautelari personali, deve essere presentata al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di 10 giorni dalla esecuzione del provvedimento di sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza (art. 324, comma 5).

Sul termine e sulla legittimazione a proporre l’istanza di riesame la Cassazione, sez. III, 8 novembre 2003, n. 47113, ha precisato che “A differenza di quanto stabilito dall’art. 309 del c.p.p. per le misure cautelari personali, in materia di misure cautelari reali il termine di dieci giorni previsto dall’art.

324 del c.p.p. per la presentazione della richiesta di riesame decorre, in alternativa, dall’esecuzione del provvedimento di sequestro ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, senza distinzione in proposito tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta, cioè includendo nell’espressione “interessato” tutti i soggetti comunque abilitati all’impugnazione e quindi anche il difensore. Da queste premesse, è stato affermato che correttamente era stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, la richiesta di riesame presentata dopo dieci giorni dall’avvenuto sequestro, eseguito alla presenza dell’interessato, ritenendosi in proposito irrilevante la data successiva di deposito del verbale di sequestro era stato notificato al difensore”.

Fonte di contrasto in giurisprudenza è stata l’espressione del comma 4 dell’art. 324 c.p.p. per cui “con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi”.

Secondo un orientamento, infatti, sarebbe “inammissibile il riesame e il conseguente ricorso per Cassazione avverso decreto di sequestro preventivo, qualora non siano stati enunciati i motivi.

L’inserimento dell’istituto nel capo sulle “impugnazioni”; la espressa previsione, contenuta nel nuovo codice e non anche in quello abrogato, della possibilità di presentazione dei motivi e di ragioni

“nuove” – aggettivo che indica la esistenza di altri precedenti -; la mancata ripetizione dell’avverbio

“eventualmente”, rispetto all’art. 263 ter abrogato e con riferimento alla esplicazione dei motivi stessi; infine la previsione, in teme di appello, avverso i provvedimenti cautelari della presentazione di motivi “contestuali”, rendono chiaro che l’unica modifica alla disciplina generale vigente in materia di gravame è la facoltà di enunciazione “non contestuale””.(Cassazione penale, sez. III, 13 ottobre 1992-11 gennaio 1993, n. 1679, Penatangelo).

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In senso diverso si è espressa altra sezione della Suprema Corte, con un orientamento seguito dalla successiva giurisprudenza maggioritaria, secondo cui “in tema di riesame di misure cautelari, deve essere disatteso l’assunto secondo cui la collocazione sistematica dell’art. 324 c.p.p. nel capo III del Titolo II del libro quarto del c.p.p., riguardante le “impugnazioni”, dovrebbe comportare l’applicabilità all’istanza di riesame anche della disposizione dell’art. 581 lett. c) dello stesso codice che, a pena di inammissibilità, impone l’indicazione dei motivi di impugnazione in via contestuale alla presentazione del gravame. Invero, la richiesta di riesame innesta una procedura particolare, diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione, che rende ben possibile il controllo della misura cautelare, sotto il profilo della legittimità e del merito, pur senza specifiche doglianze dell’interessato, sulla base – da un canto – del riscontro della correttezza del relativo provvedimento e della congruità della motivazione che la sorregge e – dall’altro – del potere del giudice del riesame d’annullare, riformare o confermare lo stesso per ragioni autonome, diverse da quelle enunciate nei motivi eventualmente posti a sostegno della istanza”.

Merita, infine, un richiamo la modifica del comma 7 dell’art. 324 c.p.p. ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, anche in considerazione del recente intervento delle Sezioni Unite a composizione di un contrasto sorto proprio sul nuovo testo di detta norma (Cass., SS.UU., 6 maggio 2016 – ud. 31 marzo 2016, n. 18954, Capasso).

In particolare, l’art. 11, comma 6 della l. 47/2015 ha disposto la sostituzione al comma 7 dell’art. 324 c.p.p. delle parole “articolo 309, commi 9” con le parole “articolo 309, commi 9, 9 bis”. La suddetta disposizione prevede, dunque, nel testo novellato, che al procedimento di riesame delle misure cautelari reali “si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9 bis e 10.”.

La questione, affrontata già in passato dalla giurisprudenza e riproposta all’indomani dell’entrata in vigore della novella, riguarda la natura del rinvio operato dal comma 7 dell’art. 324 all’art. 309 commi 9, 9 bis e 10 c.p.p..

Prima della riforma, infatti, le Sezioni Unite con la sentenza Cavalli del 28 maggio 2013 avevano affermato la natura statica o recettizia del rinvio in questione, nel senso che oggetto di richiamo da parte dell’art. 324, comma 7 erano i commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p. nella loro originaria formulazione.

Le importanti innovazioni apportate dalla legge n. 47/2015 ai commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p. hanno fatto sorgere però dei dubbi circa la riferibilità delle conclusioni raggiunte nella sentenza Cavalli anche al mutato contesto normativo.

Ci si è chiesti, in sostanza, se, in seguito alle modifiche all’art. 324, comma 7 c.p.p., al rinvio in esso contenuto non si debba oggi riconoscere natura formale o dinamica piuttosto che statica o recettizia, con conseguente applicabilità anche al procedimento di riesame di misure reali delle nuove disposizioni contenute nei commi 9, 9 bis e 10 dell’art. 309.

La Terza Sezione della Cassazione ha rimesso detta questione alle Sezioni Unite con ordinanza n.

50581/2015.

Con sentenza n. 18954 depositata il 6 maggio 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“1. il rinvio dell’art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, la applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione

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del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa;

2. il rinvio dell’art. 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma.” (Cass., SS.UU., 6 maggio 2016 – ud. 31 marzo 2016, n. 18954)

C) REDAZIONE DELL’ATTO DI RIESAME

1. Epigrafe

Prima di tutto nell’epigrafe dell’istanza di riesame delle misure cautelari reali è necessario indicare il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione avanzata.

Come visto sopra il giudice competente a decidere è il Tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio del giudice che ha emesso il decreto impugnato.

Nell’ipotesi in cui, dunque, in sede d’esame vi venisse assegnata una traccia con l’indicazione specifica dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento cautelare reale, sarà vostro compito indicare nell’intestazione dell’atto la sede del Tribunale del riesame competente territorialmente.

Anche per la richiesta di riesame occorre indicare a pena di inammissibilità il provvedimento impugnato (art 591, comma 1 lett. c) c.p.p.), con la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso (art. 581, comma 1 c.p.p.).

Per una più specifica individuazione del provvedimento dispositivo della misura cautelare, bisogna indicare inoltre il numero del procedimento nel quale è stato pronunciato, la data in cui è stato eseguito e i beni sottoposti a sequestro.

Per maggiore chiarezza espositiva sarà opportuno fare riferimento sin da subito al reato per il quale il giudice procedente ha ritenuto sussistere il fumus commissi delicti.

Da ultimo nell’intestazione si dovrà indicare il soggetto che propone la richiesta di riesame.

In proposito si ricorda che:

per quanto riguarda il sequestro conservativo, l’art. 318 c.p.p. prevede che la richiesta di riesame può essere proposta da chiunque vi abbia interesse;

per quanto riguarda il sequestro preventivo, l’art. 322, comma 1 c.p.p. prevede che “l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito”.

Si riporta di seguito un esempio di formula tipo dell’epigrafe dell’atto in esame:

TRIBUNALE DEL RIESAME DI_____________

Il sottoscritto avv_______________ del Foro di______________, difensore di________________, nato a________________ il_______________, residente in via_______________, giusta dichiarazione di nomina in calce al presente atto, indagato (ovvero imputato) nel procedimento penale n. ____________ R.G.N.R. per il reato di cui all’art_______cp, formula a codesto Tribunale

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RICHIESTA DI RIESAME

del decreto di sequestro preventivo emesso in data__________ ed eseguito il ____________ con il quale il GIP (o il GUP o il Tribunale o la Corte di Assise) presso codesto Tribunale di _________

ha sottoposto a misura cautelare (indicare il bene oggetto di sequestro) per i motivi di seguito esposti:

2. Fatto.

Ai fini dell’esposizione dei motivi è necessario che vengano descritti gli elementi di fatto utili alla trattazione degli stessi.

Occorre ricordare che i fatti dovranno essere esposti come se contenuti nel decreto di sequestro.

Si dovranno indicare gli elementi di fatto pertinenti al reato: non solo quelli caratterizzati da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso e a quelli futuri con cui si paventa la commissione, ma anche quelli che risultino indirettamente legati al reato per cui si 11 procede sempreché la libera disponibilità possa dar luogo al pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze di esso.

3. Ordine di trattazione dei motivi

Come sopra esposto, l’indicazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta di riesame è meramente eventuale.

Il Tribunale, infatti, potrà decidere di annullare l’ordinanza che dispone il sequestro facendo riferimento a motivi diversi da quelli esposti dal ricorrente.

Non dovete dimenticare però che voi vi trovate in sede di un esame di Stato e che dunque l’enunciazione dei motivi sarà necessaria, così come sarà necessario analizzarli in una successione logica.

È sicuramente utile affrontare prima le censure che comporterebbero, in caso di accoglimento, l’annullamento del provvedimento, per poi analizzare in un secondo momento quei motivi che hanno come conseguenza una semplice modifica dello stesso.

Di seguito vi propongo un possibile ordine di trattazione dei motivi:

1. Nullità del decreto per violazione di norme processuali.

2. Non sussumibilità della condotta dell’indagato sotto una fattispecie di reato.

L’eventuale assenza del fumus commissi delicti determinerebbe l’annullamento del decreto emanato.

In proposito si deve ricordare che restano fuori dall’indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’indagato. Il giudice infatti dovrà limitarsi al controllo tra la fattispecie concreta e quella legale rimanendogli preclusa ogni valutazione in merito agli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi.

3. Insussistenza delle esigenze cautelari.

L’ulteriore presupposto necessario per l’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo o conservativo è l’esistenza del periculum in mora, per l’esame del cui

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contenuto si rinvia a quanto esposto nel precedente capitolo.

4. Perdita di efficacia del decreto di sequestro per mancato rispetto dei termini processuali.

5. Revoca parziale del sequestro disposto.

Nell’ipotesi in cui solo per alcuni dei beni sottoposti a sequestro (o per parti di un bene) esistano censure da muovere al decreto, si tratta di invocare una revoca solo parziale dello stesso.

4. Diritto.

È poi necessario fornire un’analisi delle ragioni di diritto a supporto del motivo di impugnazione.

Dopo un inquadramento generale dell’istituto di riferimento, occorre approfondire l’aspetto dell’istituto che è specificamente interessato dalla vicenda in esame.

La questione giuridica deve poi essere argomentata sulla base della giurisprudenza che si è formata sul punto e che avvalorino la fondatezza della censura prospettata.

Infine si potranno trarre le conclusioni sullo specifico motivo esposto.

5. Richieste.

Una volta indicati i motivi di impugnazione, con l’indicazione dei fatti e le ragioni di diritto a sostegno, si dovrà procedere alla formulazione delle richieste.

- Con riferimento ai sopraesposti motivi nn. 1, 2, 3 il provvedimento da chiedere al Tribunale del riesame sarà di ANNULLAMENTO.

- Con riferimento al motivo n. 4 si dovrà chiedere che venga dichiarata l’intervenuta PERDITA DI EFFICACIA.

- Quanto al motivo n. 5 la richiesta, eventualmente in subordine, sarà di REVOCA PARZIALE DEL DECRETO oggetto di riesame.

Di seguito si riporta un esempio di richieste conclusive:

Tanto premesso, si chiede che questo Ill.mo Tribunale, voglia annullare il decreto di sequestro preventivo, emesso in data ______dal G.I.P. (o il G.U.P. o il Tribunale o la Corte d’assise di _____), in accoglimento del primo dei motivi proposti.

In subordine si chiede che il Tribunale in accoglimento del secondo otivo svolto, voglia quantomeno revocare il predetto decreto con riferimento ai beni ____ e____.

PROCURA

Se dalla Traccia non risulta chiaramente la previa nomina di un difensore, è necessario inserire in

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calce alla richiesta di riesame apposita procura, della quale si riporta di seguito un esempio.

Il sottoscritto ______, nato a_____ in data______ e residente in _____ via_____ imputato (o indagato o in qualità di persona alla quale le cose sono state sequestrate in data _____ o in qualità di persona che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate in data____) nel procedimento penale n. _______ R.G.N.R. nomina quale proprio difensore nel procedimento sopraindicato l’avv.____ con studio in_____

_____, lì_______

Firma___________

La firma è autentica Avv.________

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12 D) ESEMPIO RICHIESTA DI RIESAME

Traccia.

Caio, funzionario dell’Ufficio Tesoreria del Comune Beta, vede quotidianamente transitare, presso il suo ufficio, somme rilevanti.

Egli, approfittando anche della carenza di controlli, decide di appropriarsi mensilmente di somme pari a circa 20.000,00 euro, nella ragionevole convinzione che nessuno possa accorgersi di queste minime sottrazioni.

Dopo circa un anno dall’inizio di queste condotte, però, a seguito di una ispezione, Tizio viene sottoposto ad indagini per il reato di peculato e, nei suoi confronti, viene disposto il sequestro preventivo della propria abitazione, dallo stesso acquistata nel 2001, del valore di circa 450.000,00 euro.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla sua tutela.

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13 Svolgimento Traccia

TRIBUNALE DI________

Il sottoscritto avv._______________ del Foro di______________, difensore di Caio, nato a________________ il_______________, residente in via_______________, giusta dichiarazione di nomina in calce al presente atto, indagato (ovvero imputato) nel procedimento penale n.

____________ R.G.N.R. per il reato di cui artt 81 e. 314 C.p, formula a codesto Tribunale RICHIESTA DI RIESAME

del decreto di sequestro preventivo emesso in data__________ ed eseguito il ____________ con il quale il GIP presso codesto Tribunale di _________ ha sottoposto a misura cautelare l’immobile sito in ____________, Via ___________, distinto in catasto al foglio __, mappale ____, subalterno _, per i motivi di seguito esposti:

FATTO

Nell’impugnato decreto il GIP ha ritenuto di dover sottoporre a sequestro preventivo l’immobile sito in ____, via_____ acquistato nel 2001 da Caio, del valore di 450.000,00 euro, in quanto da un’ispezione contabile a suo carico sarebbe emerso che quest’ultimo si sarebbe appropriato indebitamente, da un anno a questa parte, di somme del Comune di Beta delle quali aveva la disponibilità in qualità di funzionario dell’Ufficio di Tesoreria.

DIRITTO

INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL’ART. 321 C.P.P.

1. In primo luogo, non è ravvisabile in capo a Caio nessun elemento integrante l’ipotesi delittuosa contestata e, in particolare, non è neppure rinvenibile il “fumus commissi delicti” richiesto dall’art.

321 c.p. ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo.

Al riguardo, il Giudice per le indagini preliminari ha inesattamente ritenuto che la condotta dell’indagato sia “astrattamente inquadrabile nella fattispecie prevista dagli Artt. 81 e 314 c.p.”.

Peraltro, ciò trova unico fondamento nella circostanza, non ancora compiutamente provata, dei risultati di una prima e sommaria ispezione contabile, non sufficiente ad attribuire, allo stato, alcuna responsabilità certa all’indagato.

2. In ogni caso, è del tutto censurabile il provvedimento impugnato nella parte in cui sottopone a sequestro l’abitazione dell’odierno ricorrente.

Ciò in quanto è del tutto pacifico che la proprietà di questa, acquistata circa nove anni prima dei fatti contestati al ricorrente, sia del tutto svincolata dalle somme di cui asseritamente Caio si sarebbe illecitamente impossessato.

In proposito, nell’adottare il provvedimento in oggetto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, anche in relazione al reato di peculato, sarebbe applicabile l’istituto della confisca per equivalente del profitto del reato.

Al riguardo è opportuno rammentare che l’art. 322 ter c.p., posto dal Giudice a fondamento del proprio provvedimento, non preveda la ipotesi della confisca per equivalente in relazione al reato di peculato ma solo ad altre fattispecie delittuose.

Nonostante tale orientamento sia stato in passato seguito da una parte comunque minoritaria della

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giurisprudenza, lo stesso deve essere ritenuto oggi definitivamente superato.

Infatti, sul punto si è di recente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo la quale “La confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter, comma 1, c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il delitto di peculato, può essere rapportata, in base al testuale tenore della norma, non al “profitto” ma soltanto al “prezzo” del reato”. (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 25 giugno 2009, n. 38691)

Sulla base delle suddette premesse normative e giurisprudenziali, è dunque del tutto evidente che il disposto sequestro non attenga al prezzo del reato contestato quanto, piuttosto, costituisca un tentativo, illegittimo, di sottoporre a vincolo beni di Tizio non dipendenti, in ogni caso, dalla commissione del reato a lui contestato.

Alla luce di quanto detto, pertanto, non è ravvisabile alcun motivo legittimante l’impugnato sequestro, fondato solamente sulla ritenuta sufficienza della astratta configurabilità del reato ed avente ad oggetto beni non costituenti, in maniera assoluta, il prezzo del reato.

*****

Tanto premesso, si chiede che questo Ill.mo Tribunale, voglia annullare o revocare il decreto di sequestro preventivo, emesso in data ______dal G.I.P. presso il Tribunale di____, in accoglimento dei motivi proposti.

In subordine si chiede che il Tribunale riduca l’oggetto del sequestro, nominando Caio quale custode.

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_______, lì ________

Avv. _____________

PROCURA

Il sottoscritto Caio, nato a_____ in data______ e residente in _____ via_____ imputato (o indagato o in qualità di persona alla quale le cose sono state sequestrate in data _____ o in qualità di persona che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate in data____) nel procedimento penale n.

_______ R.G.N.R. nomina quale proprio difensore nel procedimento sopraindicato l’avv.____ con studio in_____

_____, lì_______

Firma___________

La firma è autentica Avv_____________

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